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Pubbl. Ven, 7 Ott 2016

Particolare tenuità del danno. L´attenuante si applica anche a più fatti di bancarotta.

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Stefania Tirella


La Corte di Cassazione ritorna, con la sentenza n. 36816/2016 , sulla questione dell’applicabilità dell’attenuante della particolare tenuità del danno di cui all’ art. 219 l. fall. all’ ipotesi di pluralità di fatti di bancarotta.


Può riconoscersi l’attenuante della particolare tenuità del danno all’imprenditore che abbia commesso più fatti di bancarotta? Si.  

A dirlo è la Corte di Cassazione, con una sentenza [1]che va ad aggiungere un ulteriore tassello alla disciplina dei rapporti tra i vari reati di bancarotta previsti dalla legge fallimentare.

Com’ è noto, infatti, la bancarotta può essere fraudolenta (art. 216) o semplice (art. 217).

A sua volta, la bancarotta fraudolenta può essere di tipo patrimoniale, documentale o preferenziale e ciascuna di queste tipologie può realizzarsi attraverso condotte ontologicamente differenti.

A titolo di esempio, la bancarotta patrimoniale può realizzarsi mediante la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni o l’esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, da parte dell’imprenditore fallito.

Anche la bancarotta semplice può essere realizzata per mezzo di condotte diverse, come, ad esempio, l’aver sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive o aver dissipato il patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.

Ma cosa succede se l’imprenditore commette più fatti di bancarotta? La risposta la troviamo nel secondo comma dell’art. 219[2], a tenore del quale se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati, le pene stabilite dagli articoli suddetti sono aumentate.

Quella di cui all’art. 219 è pertanto da considerare una circostanza aggravante da applicarsi ad un reato unico? Formalmente si, sostanzialmente no.

Le Sezioni Unite del 2011[3] hanno infatti chiarito che, sebbene la rubrica dell’art. 219 parli di “circostanze aggravanti”, quella descritta è in realtà una disciplina specifica di “continuazione fallimentare”, che deroga alla disciplina generale della continuazione di cui all’art. 81 c.p.

Ciascun fatto mantiene pertanto una propria autonomia, rilevando come reato distinto, ma suscettibile comunque di essere valutato “in continuazione” con gli altri, attraverso una regola ( quella di cui all’art. 219 l. fall. appunto) che mira ad evitare risposte sanzionatorie draconiane quando tali fatti siano riconducibili ad un unico fallimento.

Chiarito questo, non si può tuttavia non sottolineare come questo tipo di “continuazione” diverga rispetto a quella di cui all’art. 81 c.p non solo per il trattamento sanzionatorio[4], ma anche per il fatto che, essendo considerata formalmente una circostanza aggravante, è soggetta al bilanciamento di cui all’art. 69 c.p, come affermato da ormai consolidata giurisprudenza[5].

Se dunque la “circostanza aggravante” dell’aver commesso più fatti di bancarotta può concorrere con la circostanza attenuante della speciale tenuità, non si può affermare, come aveva a priori fatto la Corte territoriale, che le stesse siano tra loro incompatibili, in quanto il fatto che siano stati commessi più fatti di bancarotta non esclude che comunque il danno sia di speciale tenuità.

Chiarisce infatti la Corte che “in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione […] globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti”.

Analogamente, in tema di bancarotta documentale, “i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori”.

L’attenuante di cui al terzo comma guarda pertanto non al comportamento complessivo, ma al danno cagionato ai creditori, danno che in taluni casi potrebbe anche essere modesto.

 Note e riferimenti bibliografici
[1] Cass. Pen. Sez. V, sent. 5/09/2016 n. 36816.
[2] Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo
[3] Cass. S. U. pen. sent. 27/01/2011 n. 21039.
[4] Art. 81 Concorso formale . Reato continuato
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni , esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
[5] Cass. Pen. Sez. V sent. 17/04/2013 n. 21036; Cass. Pen. Sez. V sent. 22/10/2014 n. 50349; Cass. Pen. Sez. V sent. 29/04/2014 n. 23275