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Pubbl. Mer, 5 Ott 2016

Cyberbullismo. Quale tutela penale per le vittime?

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Stefania Tirella


Prime riflessioni sul disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera nella seduta del 20 settembre.


Sommario: 1. Premessa. I punti principali della proposta di legge – 2. Cyberbullismo.  Evoluzione digitale di un fenomeno antico. – 3. Bullismo e cyberbullismo costituiscono reato? – 4. Le modifiche all’art. 612 bis c.p. Quid novi?

1. Premessa. I punti principali della proposta di legge

Nella seduta del 20 settembre è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge che detta le nuove “disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.

La proposta di legge, che consta di 8 articoli, mira al contrasto del fenomeno del bullismo in maniera eterogenea, predisponendo numerose misure a tutela alle vittime.

I punti principali della proposta, in particolare, sono i seguenti:

  1. Viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione di “bullismo” e “cyberbullismo”.
  2. Viene riconosciuta alla vittima di cyberbullismo (ovvero, se minorenne, al genitore o al soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo) la facoltà di inoltrare un’istanza al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, per l’oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Il responsabile dovrà attivarsi entro 24 ore e rimuovere il contenuto incriminato, al massimo, entro 48 ore. In caso di inerzia, è previsto l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Viene prevista l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, al fine di redigere un piano di azione integrato e di raccogliere i dati di monitoraggio del fenomeno.
  4. Viene previsto l’obbligo per ogni istituto scolastico di individuare fra i docenti un referente, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  5. Viene estesa la procedura di ammonimento, già prevista per l’ipotesi di atti persecutori, ai fatti di bullismo e cyberbullismo che non integrano ipotesi di reati procedibili d’ufficio, prima della proposizione di denuncia-querela.
  6. Viene rinforzata la tutela penale, attraverso la modifica dell’art. 612bis c.p.

2. Cyberbullismo.  Evoluzione digitale di un fenomeno antico

Il cyberbullismo costituisce una realtà solo apparentemente nuova, rappresentando in verità l’evoluzione (se di evoluzione si può parlare) di un fenomeno assai più risalente nel tempo: il bullismo.

Il concetto di bullismo è a tutti noto e piuttosto intuitivo, ma risulta comunque encomiabile lo sforzo del legislatore di darne una definizione ben precisa.

Il disegno di legge in esame definisce infatti il  bullismo all’art.1 comma 1  come “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima”.

Al comma successivo definisce poi il cyberbullismo come qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli di cui al comma precedente “perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici.”

Possiamo dunque fissare un primo punto fermo: ciò che contraddistingue il cyberbullismo dal bullismo è la modalità di realizzazione della condotta o, come sarebbe forse più opportuno dire, il mezzo. Un mezzo nuovo, quello telematico e informatico, che a seconda del suo uso può essere innocuo o pesantemente offensivo, trasformandosi in una gogna pubblica, senza confini spazio-temporali, tramite la quale la vittima viene esposta al pubblico ludibrio.

Mentre, infatti, l’episodio di bullismo che si verifica nella vita reale rimane circoscritto in un luogo e in un momento specifico, l’episodio di bullismo virtuale si ripete ad ogni visualizzazione o condivisione del contenuto oltraggioso da parte degli utenti, provocando una divulgazione a catena difficilmente contenibile.

Lo strumento informatico o telematico conferisce pertanto un’amplificazione al fenomeno, con conseguente produzione di maggiori danni.

Occorre inoltre considerare un ulteriore aspetto che lega in realtà tutti i reati “classici” oggi commessi nella realtà virtuale. Internet rappresenta non solo una cassa di risonanza, ma anche uno strumento che in qualche modo “facilita” la commissione del reato per almeno due ragioni:  da un lato, vi è la percezione (errata) di anonimato, che induce l’utente a ritenere  di non essere identificabile e quindi di poter restare impunito e, dall’altro lato, vi è l’abbassamento delle remore etiche, del senso del pudore, dei freni inibitori, imputabili al fatto che qualunque azione viene commessa senza neanche la necessità di dover “affrontare” vis-à-vis la vittima.

Sono dunque tutti questi aspetti a rendere necessaria una disciplina ad hoc.

3. Bullismo e cyberbullismo costituiscono reato?

Si, bullismo e cyberbullismo sono rilevanti penalmente.

Più precisamente, la fattispecie penale nella quale può essere sussunto il bullismo è quella di cui all’art. 612 bis c.p, rubricato “atti persecutori” (proprio la norma sulla quale intende intervenire il legislatore per rafforzare la risposta penale al cyberbullismo).

Testo attuale dell’art. 612 c.p:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il reato di cui all’art. 612 bis c.p  è stato introdotto nel 2009 con il fine di approntare una tutela specifica contro le condotte di stalking, in precedenza punibili solo attraverso le fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p) , violenza privata (art. 610 c.p), minaccia (art. 612 c.p), molestia o disturbo alla persona (art. 660 c.p)[1], tutte fattispecie inidonee a punire un fenomeno tanto complesso.

Quali sono dunque la caratteristiche principali di questa fattispecie di reato?

In primo luogo, si tratta di un reato plurioffensivo, volto a tutelare la libertà di autodeterminazione, la tranquillità personale e la salute mentale e fisica[2].

Il reato, che si realizza attraverso minacce o molestie, si consuma attraverso “condotte reiterate”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità[3]  ritiene sufficiente, affinché possa dirsi integrato l’elemento della reiterazione, la sussistenza di due sole condotte, purché siano già di per sé offensive. In altre parole, vero è che due singole condotte possono bastare, ma devono comunque essere tali da ledere in concreto i beni giuridici tutelati, facendo sentire la vittima perseguitata.

Si tratta pertanto di un reato abituale e, più nello specifico, di un reato abituale proprio, in quanto non è necessario che le singole condotte attraverso le quali si realizza siano rilevanti penalmente, potendo consistere in atti assolutamente inoffensivi, se singolarmente considerati.

A titolo di esempio, forme di corteggiamento che, se accettate dalla persona cui sono dirette, sono del tutto innocue e lecite, integrano la fattispecie di atti persecutori se ripetute in maniera ossessiva, invadente e non gradita, tanto da assumere le sembianze di una vera e propria persecuzione per il destinatario delle stesse.

Si tratta inoltre di un reato di evento, in quanto è necessario che la condotta persecutoria abbia prodotto, anche alternativamente, nella vittima “un’alterazione delle proprie abitudini di vita”, “il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” o un “perdurante e grave stato di ansia e paura”.

Dalla brevissima disamina della norma di cui all’art. 612 bis c.p, risulta evidente che la fattispecie si presta a coprire anche i fenomeni di bullismo, per i quali risulta inoltre applicabile la circostanza aggravante di cui al comma 3, nel caso in cui la vittima sia (come sovente accade) un minore, con un aumento fino alla metà della pena.

Nel caso in cui poi il bullismo sia perpetrato attraverso strumenti informatici o telematici, entra in gioco anche la circostanza aggravante di cui al comma 2.

4. Le modifiche all’art. 612bis c.p. Quid novi?

Il disegno di legge oggetto della presente trattazione prevede all’art. 8 una modifica dell’art. 612 bis c.p.

Art. 8. (Modifica all’articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori)

1. All’articolo 612-bis del codice penale:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all’altrui persona e l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque de-tenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

2. All’articolo 240, secondo comma, nu-mero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».

Da una primissima lettura del testo, il primo aspetto da evidenziare è la scelta ben precisa di non prevedere una disciplina apposita per i fatti commessi a danno di soggetti minorenni.

Il legislatore, anziché introdurre una fattispecie ad hoc per sanzionare il fenomeno del bullismo tra  adolescenti, si limita a  modificare una circostanza aggravante speciale già prevista per il reato di cui all’art. 612 bis c.p, concepito per tutti i tipi di rapporti umani (indipendentemente dall’età, dal sesso, dal grado di conoscenza), trasformandola da circostanza ad efficacia comune a circostanza ad efficacia speciale.

La portata innovativa sembra essere meno effettiva di quanto si creda.

Mentre infatti attualmente il cyberbullismo viene sanzionato con una pena edittale compresa tra 6 mesi e cinque anni di reclusione (pena base), alla quale si applica un aumento di pena per l’operare della circostanza aggravante di cui al comma 2, nel caso in cui il disegno di legge dovesse essere approvato, la pena sarebbe compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 6 anni di reclusione.

La condotta che integra la fattispecie aggravante viene meglio descritta e circostanziata, ma non appare una modifica significativa, limitandosi a specificare in che modo gli atti persecutori possano realizzarsi mediante lo strumento informatico e telematico.

Il reato di cui all’art. 612 bis c.p può infatti essere considerato un reato a forma libera, atteso che tanto le minacce quanto soprattutto le molestie possono realizzarsi attraverso le modalità più disparate. L’espressione “se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”, presente già nell’attuale disciplina, appare, a parere di chi scrive, già idonea a ricomprendere tutti quei fatti che oggi vengono analiticamente descritti.

Non sembra dunque che la modifica sia in grado di apportare un quid pluris di tutela in termini di estensione delle maglie del penalmente rilevante.

I recenti  e sempre più frequenti fatti di cronaca inducono anzi a fare una riflessione.

Immaginiamo che un soggetto realizzi un filmato a sfondo sessuale che abbia per protagonista un altro soggetto e lo diffonda in rete senza il consenso di quest’ultimo. Il filmato si diffonde rapidamente e il soggetto ritratto diviene oggetto di offese e scherno.

Si tratta di cyberbullismo? Probabilmente, stando alla concezione comune del termine, verrebbe da dire di si.

E invece no. Il cyberbullismo, infatti, viene punito a titolo di atti persecutori e continuerà ad esserlo anche in caso di approvazione del disegno di legge, solo in caso di condotte reiterate. Non basta pertanto un singolo atto.

Chiaramente una condotta come quella descritta nell’esempio non andrà esente da pena, potendosi configurare il reato di trattamento illecito di dati di cui all’art. 167 del d. lgs 196/2003, ma alla luce di ciò occorre chiedersi se realmente il disegno di legge sia in grado di assicurare una tutela alle vittime di cyberbullismo più forte che in passato.

Note e riferimenti bibliografici
[1] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, VI edizione, 2015, Tomo II, pag. 627 e seg.
[2] A. MAUGERI, ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela . AIAF, Rivista n. 3/2013.
[3] Cass. Pen. sez. V, sent. 17/02/2010 n. 6417 e, più di recente,  Cass. Pen. sez. III, sent. 14/11/2013 n. 45648.