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Pubbl. Lun, 19 Set 2016

Il pignoramento telematico

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Ilaria Ferrara


L´art. 492 bis c.p.c. introduce la possibilità per il creditore di richiedere la ricerca telematica dei beni del debitore.


Il D.L. 132/2014, convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto l'art. 492 bis del codice di procedura civile, il quale disciplina la ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore. Questo è, poi, stato integrato dagli artt. 115 quater e 155 quinquies Disp. Att.che, in combinato disposto tra loro e con il primo, forniscono il quadro normativo di riferimento.

Nella pratica il Codice di rito prevede che sia il creditore a proporre istanza al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, la dimora, il domicilio o la sede; questa istanza, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria si propone come se fosse un atto di volontaria giurisdizione. Il Presidente del Tribunale, verificato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca attraverso modalità telematica dei beni da pignorare. Il creditore non può proporre l'istanza se non sia decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto (art. 482 c.p.c.), tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente può autorizzare la ricerca telematica prima ancora della notificazione del precetto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l’ufficiale giudiziario che procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico, può accedere, mediante collegamento telematico alle banche dati della pubblica amministrazione, dell’anagrafe tributaria, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti che possono essere sottiposte a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Ultimate le operazioni, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Risulta evidente che, a prima vista, la finalità dell'istituto è quella di evitare a creditori e ufficiali giudiziari di addentrarsi in ricerche che possano portare a un inutile dispendio di tempo, che, spesso e volentieri, non porta con sé alcun esito positivo. Questo istituto, dunque, risulta agevolativo e funzionale al buon esito dell'esecuzione forzata essendo, in parecchi casi, determinante per la soddisfazione di un diritto del creditore, già ampiamente, riconosciuto.