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Pubbl. Ven, 26 Ago 2016

Divisione ereditaria: deroga all'assegnazione mediante estrazione a sorte.

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Samuele Miedico


Il Tribunale di Larino, con una recente sentenza, ha espresso la propria opinione in merito alla regola della assegnazione di porzioni ereditarie mediante estrazione a sorte.


Il Tribunale di Larino, con la sentenza 17 marzo 2016 n. 96, ha affermato che il giudice, quando procede alla divisione dell’eredità, non è necessariamente vincolato ad assegnare i beni suddivisi in lotti mediante estrazione a sorte ai vari partecipanti alla comunione. Può accadere, infatti, che taluno dei coeredi abbia un interesse considerato superiore rispetto agli altri su uno dei beni in comunione: in tal caso, a parere del Tribunale, è possibile derogare alla procedura prevista dall’art. 729 c.c..

Pertanto, ad esempio, se l’erede esercita già un’attività commerciale su uno degli immobili in comunione ereditaria, come può essere il piazzale per un’autorimessa, il giudice può disporne l’assegnazione diretta a quest’ultimo, compensando i coeredi con differenti beni o con un conguaglio in denaro, derogando alla regola della assegnazione mediante estrazione a sorte.

1. La divisione dell’eredità

In base a quanto sancito dall’art. 713 c.c., la divisione dell’eredità è considerata come quella facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria. Esercitando tale facoltà, pertanto, ciascun coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e divenire unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.

In concreto, supponiamo che il patrimonio ereditario comune sia costituito da un fondo il cui valore sia cento: se i coeredi sono tre, durante la comunione ciascuno di essi è comproprietario per un terzo. Per effetto della intervenuta divisione, il fondo viene materialmente distinto in tre parti del valore di un terzo di cento ciascuna ed ognuno dei coeredi diventa proprietario esclusivo di ciascuna di queste parti.

La divisione può essere effettuata direttamente dal testatore nel proprio atto di ultime volontà, ovvero può essere fatta d’accordo tra i coeredi (cd. “divisione contrattuale”) o, se le parti non trovano un accordo, per opera del giudice (cd. “divisione giudiziale”).

In particolare, in questo ultimo caso devono essere chiamati a partecipare al giudizio di divisione tutti i coeredi. La legge, inoltre, stabilisce che il procedimento di divisione si svolga attraverso fasi ben distinte:

  • Stima dei beni secondo il loro valore di mercato (art. 726 c.c.).
  • Formazione delle porzioni spettanti a ciascun coerede (art. 726 c.c.). Bisogna però sottolineare che se il testatore ha già indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi: nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro.
  • Assegnazione mediante estrazione a sorte, se le quote sono eguali, o attribuzione, se esse sono disuguali (art. 729 c.c.). La ratio di tale disposizione deve essere riscontrata nella necessità di garantire la trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.

2. Il caso in esame

Il Tribunale di Larino è stato chiamato ad esprimersi in merito ad una divisione giudiziale dell’eredità, comprendente, tra le altre cose, un piazzale ed un appartamento. La controversia nasceva dal fatto che una delle parti in causa si era fermamente opposta alla procedura di divisione per sorteggio, prevista dal summenzionato art. 729 c.c..

Tale coerede sosteneva di aver diritto non già all’assegnazione a sorte, bensì all’attribuzione dell’intero piazzale in quanto vi svolgeva stabilmente la propria attività di rivendita di auto usate. La parte in questione, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, asseriva di aver apportato delle migliorie sostanziali all’immobile.

Il Tribunale, accogliendo la richiesta, ha assegnato il piazzale a tale coerede, mentre all’altro erede ha attribuito la proprietà esclusiva dell’appartamento. Risulta, pertanto, evidente che nel caso di specie il Tribunale ha derogato alla regola ex art. 729 c.c..

I giudici del Tribunale di Larino affermano, infatti, a sostegno della propria decisione, che il criterio dell’assegnazione mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale. Esso, dunque, può essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono riguardare non soltanto ragioni oggettive legate alla condizione funzionale od economica dei beni, ma anche fattori soggettivi relativi ad esigenze apprezzabili e comprovate.

La regola concernente l’attribuzione per sorteggio, in conclusione, può essere superata dal giudice per tener conto delle situazioni specifiche che si sono venute a creare sui singoli beni, come per l’appunto l'avvio e la prosecuzione di una attività commerciale su uno di essi da parte di un erede.

3. Precedenti giurisprudenziali

Il principio espresso nella pronuncia in esame non è nuovo in giurisprudenza, ma si inserisce in un contesto interpretativo condiviso anche dalla Corte di Cassazione. In particolare, si possono analizzare tre casi.

Nel 2007, con la sentenza n. 109, la Cassazione ha attribuito integralmente un’abitazione ad alcuni coeredi che vi avevano abitato per molti anni. Essi avevano peraltro apportato cospicui miglioramenti all'immobile, in modo tale da soddisfare le loro specifiche esigenze. Detti miglioramenti, infatti, sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione dell’immobile agli altri coeredi.

Con la sentenza n. 21319/2010, la II Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione o di assegnazione delle porzioni ai singoli coeredi, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione. In particolare, pertanto, tale discrezionalità può permettere al giudice di derogare a quanto disposto dall’art. 729 c.c..

Infine, con la sentenza n. 22663/2015, gli Ermellini hanno applicato lo stesso principio: quando il patrimonio ereditario comprende immobili da dividere tra più persone ed il loro frazionamento risulti impossibile, per ragioni sia oggettive che soggettive, allora il tribunale può eventualmente assegnare il bene all’erede titolare della quota maggiore, fermo restando che gli altri coeredi avranno diritto al pagamento, da parte di quest’ultimo, del conguaglio in denaro.