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Pubbl. Lun, 13 Giu 2016

La responsabilità penale del direttore del periodico, cartaceo e telematico.

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Stefania Serafin


Reato di diffamazione e responsabilità dei direttori di periodici cartacei e telematici: analisi e differenze.


Il direttore responsabile è il giornalista (professionista o pubblicista) che guida un giornale e risponde di fronte alla legge di ciò che è pubblicato. La legge n. 127/1958, che ha modificato l'articolo 57 del Codice penale, ha sancito il principio secondo cui il direttore responsabile ha l'obbligo di controllare tutto ciò che viene pubblicato sul giornale, con lo scopo di evitare che siano commessi reati "con il mezzo della pubblicazione".

Analizzando la disposizione, l'art. 57 c.p. configura un’ipotesi di reato proprio ed è caratterizzata dall'omissione dell'attività di controllo, addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di colpa: “il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”, salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso. La colpa consiste nel mancato esercizio di un controllo necessario per impedire che siano commessi reati a mezzo della pubblicazione, non in generiche forme di negligenza, imprudenza o imperizia.

Per quanto riguarda il reato di diffamazione il direttore del periodico può essere ritenuto colpevole di diffamazione vera e propria quando è accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l’altrui reputazione. Perché si configuri, invece, il concorso del direttore del giornale nel reato commesso dall’autore della pubblicazione, è necessario dimostrare che il direttore abbia voluto la pubblicazione nell’esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui.

È stata più volte negli anni oggetto di discussione la possibilità di configurare una responsabilità penale nei confronti del direttore di un periodico telematico con le stesse caratteristiche di quella prevista per il direttore di un periodico cartaceo.

La Corte di Cassazione è intervenuta nel 2010 con un’importante pronuncia in materia (sentenza n. 35510/2010). Nel caso di specie, l’imputato era un direttore di un periodico telematico, giornale online su cui era pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti di un ministro e di un suo consulente. Si era pertanto ritenuto corretto applicare l’art. 57 del Codice penale. Però, il codice penale distingue la stampa dagli altri mezzi di informazione quando si parla di reato di diffamazione, ex art. 595 del Codice penale, e quindi il legislatore ha voluto espressamente effettuare una distinzione fra la stampa e “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha ritenuto che non è possibile assimilare qualsiasi messaggio internet alla carta stampata, intendendo con “messaggio internet” qualsiasi contenuto trasmesso per mezzo della rete Internet, quindi testi ma anche video. La Corte dice: “perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.” In più, la Cassazione ha affermato che la possibilità di stampare una pagina web non implica l’automatica equiparazione alla “stampa”.

La Corte di Cassazione è, quindi, arrivata alla conclusione che la punibilità ai sensi dell’art 57 c.p. del direttore di un giornale on-line non è prevista.