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Pubbl. Lun, 30 Mag 2016

Strumentalità delle forme e imperfezioni non vizianti nel processo civile telematico

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Valeria Lucia


La Corte di Cassazione, Sezione Civile II, con la sentenza n. 9772 del 12 maggio 2016, ha pronunciato d´ufficio un principio di diritto intertemporale in tema di processo civile telematico e facoltà di scelta in ordine alle modalità di deposito dell ´atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo


Sommario: 1. Il fatto; 2. La normativa di riferimento; 3. La posizione assunta dalla Suprema Corte; 4. Conclusioni

La questione affrontata dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 9772 del 12 maggio 2016 è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai Tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile (nella disciplina dell’art. 16bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2 della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che, con l’art. 19, comma 1, lett. a, n. 1 ha aggiunto il comma 1bis) il deposito con modalità telematiche dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

1. Il fatto

La parte creditrice, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme richieste, provvedeva alla notificazione del ricorso e del decreto di emissione alla debitrice in forma telematica.

La debitrice, a sua volta, proponeva opposizione al predetto decreto, provvedendo alla notificazione presso il procuratore domiciliatario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

Successivamente alla formazione del fascicolo telematico, il Tribunale adito dichiarava, con decreto inaudita altera parte, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell’opponente, per essere l’atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anziché con modalità cartacee, ritenuto che “in applicazione rigorosa della norma di cui all’art. 16bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 …. non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento.”

La creditrice, pertanto, proponeva ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 11 Cost., alla Suprema Corte per ottenere la cassazione del citato decreto del Tribunale.

***

La Suprema Corte,  con la pronuncia in commento, nonostante la ravvisata inammissibilità del ricorso, poiché proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, ha evidenziato che la vicenda assume una particolare rilevanza, trattandosi di una questione nuova nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e in merito alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, differenti interpretazioni e soluzioni al quesito, così procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, comma 3 c.p.c., alla elaborazione del seguente principio di diritto intertemporale:

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dianzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art. 16bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, numero 2) della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge n. 83 del 2015 (che, con l’art. 19, comma 1, lettera a, n. 1) vi ha aggiunto il comma 1bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione della altre parti.”

2. La normativa di riferimento

L’art. 16bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d’ingiunzione davanti al tribunale, “il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, ha escluso, espressamente, che questa regola possa valere anche per il giudizio di opposizione.

Per la citata fase dell’opposizione, diversamente, rileva la disciplina generale dettata dall’art. 16bis, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012 per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al Tribunale, secondo cui “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; è evidente, quindi, che, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori precedentemente costituiti, la norma richiamata pone la regola della obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.

Infine, la rilevanza meramente intertemporale della questione di diritto affrontata dalla Suprema Corte è tale in ragione dell’art. 16bis, comma 1bis, introdotto dal decreto legge n. 85 del 2015, a mente del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore, “è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1” dello stesso art. 16bis, per cui, a partire da tale data per l’atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo il regime della modalità di deposito cartaceo o telematico è rimesso al discrezionale apprezzamento del difensore e, in caso di deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi.

3. La posizione assunta dalla Suprema Corte

Pertanto, il thema decidendum riguarda la possibilità di depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli endoprocessuali, per cui è imposto alle parti di utilizzare un determinato canale comunicativo.

Così argomentando, due sono le conclusioni possibili: o il deposito con tali modalità dell’atto introduttivo rientra tra le facoltà del difensore, come sostenuto dalla ricorrente, oppure l’atto è inammissibile, in adesione all’indirizzo condiviso dal giudice di primo grado.

Secondo la Suprema Corte, la regola della obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali di cui all’art. 16bis, comma 1 del d.l. n. 179 del 2012, a contrario, non vieta l’utilizzo del canale comunicativo dell’invio telematico per gli atti introduttivi del processo.

In mancanza di una espressa sanzione di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la Suprema Corte, nel richiamare il principio cardine della strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., ha preliminarmente ribadito che “le forme del processo degli atti non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire.”

La lettura offerta con la pronuncia in commento, peraltro sarebbe in linea con il tessuto stesso del c.p.c., evidentemente ispirato al principio di economia conservativa, per cui la nullità è un sistema di limiti e rimedi in cui non assume rilevanza l’eventuale inosservanza di una prescrizione a carattere meramente formale, nella misura in cui l’atto ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato.

A conferma delle considerazioni svolte, poi, la Suprema Corte ha efficacemente richiamato una sentenza resa a Sezioni Unite (n. 5160 del 2009) con cui la Suprema Corte ha già precedentemente chiarito che la deviazione dallo schema legale deve assumere valore di mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, ben potendo dirsi raggiunto lo scopo dell’atto con l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale, così mettendo in contatto la parte e l’Ufficio Giudiziario. (conf. Cass. Civ. Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)

4. Conclusioni

In altre parole, consistendo lo scopo del deposito di un atto processuale nella presa di contatto fra la parte e l’Ufficio Giudiziario innanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità, “una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell’attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti titpici tutte le volte che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ex art. 16bis, comma 7 del d.l. n. 179 del 2012.”