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Pubbl. Mer, 1 Giu 2016

Assegno non coperto: le sanzioni, il pagamento, la procedura.

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Alessio Giaquinto
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Guida agli assegni scoperti: la procedura e le sanzioni previste dalla legge a tutela del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Come agire per il recupero del credito, come opporsi e la più interessante giurisprudenza sul tema.


Sommario: 1. Premessa; 2. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari; 2.1 Le sanzioni amministrative; 2.2 Le sanzioni accessorie; 2.3 Le sanzioni penali; 3. Il protesto: è possibile pagare dopo che è stato levato?; 4. L'archivio degli assegni e delle carte di pagamento irregolari; 4.1. La rimozione del proprio nome dall'archivio CAI; 5. Come agire per recuperare gli importi di un assegno non pagato; 6. Giurisprudenza rilevante e questioni pratiche.

1. Premessa

L'assegno bancario è un titolo di credito contenente l'ordine, incondizionato e rivolto ad un banchiere, di pagare a chi lo possiede una somma determinata.

Non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario (*), dei quali abbia il diritto di disporre in conformità ad una convenzione espressa o tacita (Legge sugli assegni, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).
E' necessario che sussistano dunque due requisiti: il rapporto di provvista, che comporta l'obbligo della banca di tenere determinati fondi a disposizione del traente e può derivare da una qualsiasi ragione di credito del traente verso il trattario e la convenzione di assegno, che è l'accordo, formalizzato con il rilascio del libretto di assegni, in virtù del quale il traente è autorizzato ad ordinare pagamenti a mezzo di assegni alla banca trattaria, e la banca è obbligata ad eseguirli.

(*) Il traente è colui che emette l'assegno; il trattario è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente; il beneficiario è il creditore che presenta l'assegno alla banca per il pagamento.


2. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

In violazione del divieto di emettere assegni senza autorizzazione o senza provvista, la vigente disciplina prevede due tipi di sanzioni amministrative: principali e accessorie. Dopo la riforma del 1999 (D. Lgs. 30/12/1999, n. 507) sussistono sanzioni di natura penale solo in casi particolari che si andranno di seguito ad individuare.

2.1. Le sanzioni amministrative

Per chi emette assegni non coperti - Chiunque emette un assegno che, presentato in tempo utile, non sia pagato in tutto o in parte per difetto di provvista (non ci sono fondi sufficienti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro (in passato era prevista la multa o la reclusione fino a 8 mesi) (art. 2, L. 386/90). In quest'ultimo caso, anche qualora il pagamento effettuato sia solo parziale, è prevista una ulteriore penale pari al 10% dell'importo dell'assegno.

Per chi emette assegni senza autorizzazione - L'art. 1, L. 386/90 punisce invece con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 6.197 euro, chiunque emetta un assegno bancario (o postale, equiparato a quelli bancari) senza l'autorizzazione del trattario (ad esempio, qualora si sia sciolta la convenzione di assegno). 

2.2. Le sanzioni accessorie

Qualora si emettano assegni senza autorizzazione, viene applicato il divieto di emettere assegni (c.d. interdizione bancaria), per almeno 2 anni e non oltre 5.
Nel caso in cui invece si emettano assegni senza provvista (senza fondi disponibili), può essere applicata l'interdizione bancaria solo se l'importo dell'assegno, o di più assegni emessi in tempi ravvicinati, è superiore a 2.582,25 euro.

Inoltre, in casi particolarmente gravi, sono previste sanzioni di natura interdittiva: se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a 51.645,69 euro, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale (per minimo 2 mesi, massimo 2 anni);
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (per minimo 2 mesi, massimo 2 anni);
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (per minimo 2 mesi, massimo 2 anni). 

2.3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative: le garanzie davanti al Prefetto.

La legge disciplina in modo esplicito le varie fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio per avere emesso assegni bancari senza autorizzazione oppure senza copertura. Queste fasi sono disciplinate dall'art. 8 bis della L. 386/90 il quale prevede che, nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione, il pubblico ufficiale che leva il protesto o la constatazione equivalente trasmette subito il rapporto di accertamento al Prefetto, che può essere informato anche direttamente dal trattario in caso di mancata levata del protesto.

Nell'ipotesi di emissione di assegno senza copertura invece, il trattario (ad es. la banca che riceve l'assegno dal possessore per il pagamento) informa il pubblico ufficiale che deve levare il protesto e, se non viene effettuato il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto competente per territorio.

Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto, il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione. Il presunto trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del prefetto può presentare scritti difensivi e documenti a supporto della propria tesi.

Il prefetto a questo punto, dopo aver valutato le eventuali deduzioni presentate, può, con ordinanza motivata, ingiungere il pagamento della somma che ritiene dovuta, oppure può archiviare gli atti.

2.4. Le sanzioni penali

Meno frequenti, le sanzioni penali si applicano in fattispecie specifiche:

a) colui che, nel richiedere il rilascio di moduli di assegni, dichiari falsamente di non essere interdetto alla relativa emissione è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, qualora vengano rilasciati uno o più assegni (art.124, R.D. assegni);
b) il dipendente di istituto bancario, prima del rilascio dei moduli, è obbligato ad accertare, sulla base dei dati disponibili nell'archivio informatico, che sul richiedente non gravi l'interdizione bancaria o la revoca di sistema. Qualora dall'accertamento risulti che in capo al richiedente sussista almeno uno di tali impedimenti, il dipendente non può consegnare moduli di assegno bancario o postale, a pena della reclusione fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave;
c) chiunque non rispetti le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 della legge sugli assegni (v. al punto 2.1 i casi più gravi) è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ai quali si aggiungono, in via accessoria, la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per un periodo da 2 a 5 anni.

3. Il protesto: è possibile pagare dopo che è stato levato?

Il protesto è l'atto pubblico, autenticato da un notaio o un ufficiale giudiziario (o dal segretario comunale, nei comuni dove non ci siano le altre figure), con il quale si certifica la presentazione dell'assegno al debitore e il conseguente rifiuto di pagare alla data indicata.

I termini di presentazione dell'assegno, da parte del beneficiario alla banca per il pagamento, sono (art. 32, R.D. assegni): 8 giorni, se è pagabile nello stesso Comune nel quale l'assegno è stato emesso (c.d. assegno su piazza); 15 giorni, se è pagabile in un Comune diverso (c.d. assegno fuori piazza); 20 giorni, se è pagabile in un Paese diverso da quello di emissione, ma nello stesso continente; 60 giorni, se è pagabile in una Paese diverso in un altro continente. Il protesto o la constatazione equivalente deve essere fatta prima che sia spirato il termine di presentazione (art. 46, R.D. 1736/1933).
La scadenza del termine non impedisce però la presentazione dell'assegno ma, superato detto termine, chi ha emesso l'assegno può disporre la revoca dell'ordine di pagamento; prima della scadenza la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da ogni responsabilità nei confronti sia del traente, sia del possessore dell'assegno.

L'assegno bancario è considerato "su piazza" quando il luogo in cui viene emesso corrisponde a quello in cui può essere pagato (ad esempio, se vivo a Roma ed emetto un assegno a Viterbo, qualora la mia banca abbia una filiale a Viterbo in cui può essere pagato il l'assegno, questo dovrà essere considerato "su piazza"). Viceversa, è considerato "fuori piazza", l'assegno che può essere pagato non nello stesso Comune in cui è stato emesso, ma in un altro comune della Repubblica (ad esempio, se vivo a Roma ed emetto un assegno a Viterbo, se la mia banca non ha una filiale a Viterbo in cui poter pagare il mio assegno al portatore il titolo sarà considerato "fuori piazza").


L'assegno, inoltre, deve essere presentato per il pagamento alla filiale della banca trattaria indicata sull'assegno stesso, oppure nei luoghi indicati nell'art. 2 della legge sugli assegni.

Qualora l'assegno non venga pagato perché senza provvista, l'art. 8 della legge sugli assegni offre, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (ad esempio, entro 15 giorni dalla data indicata sull'assegno quando è emesso fuori piazza), la possibilità che il debitore-traente paghi l'assegno, gli interessi, le penali e le eventuali spese per il protesto, senza ricevere le sanzioni amministrative.

Il pagamento può avvenire nelle mani del portatore del titolo o presso lo lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

4. L'archivio degli assegni e delle carte di pagamento irregolari.

L'art. 10 bis della L. 386/90 e il D.M. 7/11/2001 n. 458, disciplinano il funzionamento presso la Banca d'Italia di un archivio informatizzato (chiamato CAI, Centrale d'Allarme Interbancaria) degli assegni bancari, postali e delle carte di pagamento irregolari, nel quale sono inserite tutte le informazioni principali correlate all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione (generalità dei traenti, sanzioni applicate, etc).

La Banca d'Italia è il titolare del trattamento dei dati e può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio. Il soggetto interessato dall'iscrizione ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/1996.

L'iscrizione nell'archivio informatico deve essere fatta entro 20 giorni nel caso di mancata autorizzazione, dal giorno della presentazione per il pagamento del titolo oppure, in caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.

A questa iscrizione consegue la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi ed il conseguente divieto, rivolto ad ogni banca, di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 L. 386/90).
In caso di omessa o ritardata iscrizione nell'archivio informativo la banca trattaria è responsabile in solido con il traente, nel limite di 10.329,14 euro, per il pagamento degli assegni emesso dallo stesso nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca.

4.1. La rimozione del proprio nome dall'archivio CAI

Una volta segnalati dal trattario all'archivio informatizzati, si viene iscritti in un apposito segmento dell'archivio in base al tipo di violazione commessa:

1) CAPRI (Centrale allarme procedura impagati), nel quale sono contenuti i dati relativi alle revoche dall'autorizzazione ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
2) PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti), nel quale sono contenuti i dati relativi ai moduli di assegni sottratti, smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi;
3) CARTER (Carte revocate), nel quale sono contenuti i dati nominativi relativi alle revoche dall'utilizzo delle carte di pagamento;
4) PROCAR (Procedura carte), nel quale sono contenuti i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte;
5) ASA (Assegni sanzioni amministrative), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
6) ASP (Assegni sanzioni penali), nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni penali ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 

In presenza delle condizioni previste dal legislatore, i soggetti individuati dalla normativa (le banche, principalmente) sono tenuti ad effettuare le prescritte segnalazioni all’archivio informatico, senza poter esercitare al riguardo alcuna discrezionalità, potendo incorrere anzi, in caso di omessa o ritardata segnalazione dei dati destinati al segmento CAPRI, nella responsabilità civile, in solido con il traente, per il pagamento di tutti gli assegni emessi dal medesimo nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 386/1990.

Al di fuori dell’ipotesi di erroneità dell’iscrizione, una volta che i dati siano stati iscritti nella CAI, non sembra che la cancellazione possa essere più disposta dal soggetto segnalante di propria iniziativa, essendo invece ammissibile soltanto ove l’iscrizione risulti illegittima e non dovuta a seguito di accertamento giudiziale oppure del Garante per la protezione dei dati personali, sollecitato dall’interessato che ne abbia contestato il trattamento, in base agli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Contro chi promuovere il giudizio per la rimozione del proprio nome illeggittimamente iscritto nella CAI?
La giurisprudenza di gran lungo dominante in passato ha riconosciuto un difetto di legittimazione passiva in capo alla Banca d'Italia che, benché titolare del trattamento dei dati personali per legge, non era responsabile dell'iscrizione nell'apposito registro informatico (2).
Un orientamento più recente e, a parere di chi scrive, più condivisibile è stato accolto da una attualissima giurisprudenza di legittimità, che ha diversamente valutato il ruolo svolto dalla Banca d'Italia nel processo di iscrizione delle informazioni nel registro informativo.
Si legge infatti in una sentenza depositata l'08 aprile 2016 che "La cd. Centrale di allarme interbancaria (CAI o Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento), istituita dall'art. 10 bis della l. n. 386 del 1990, poi modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, ha lo scopo di informare gli operatori sui mancati pagamenti di assegni bancari emessi senza provvista, ed i dati contenuti nell'archivio sono trattati nel rispetto della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy") e i contitolari del trattamento sono, per i dati inseriti nella sezione centrale, la Banca d'Italia, sebbene questa si avvalga per la loro gestione di un ente esterno che assume la qualità di responsabile dei dati, nonché, per quelli inseriti nelle sezioni remote, i singoli istituti segnalanti. Ne consegue che il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del codice della "privacy", la rettifica o la cancellazione di un dato inserito nella CAI deve essere proposto nei confronti della Banca d'Italia, oltre che dell'istituto segnalante." (Cassazione civile, sez. I, 08/04/2016, n. 6927).

5. Come agire per recuperare gli importi di un assegno non pagato.

L'assegno bancario è un titolo esecutivo (1), perciò munito di un particolare carattere, attribuito dall'ordinamento giuridico, con il quale è possibile agire direttamente per l'esecuzione forzata a danno del debitore.
Nonostante questa particolare efficacia del titolo, non bisogna trascurare alcuni importanti dettagli: infatti nel caso di assegno "viziato da post-datazione o data falsa non può valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale." (Corte d'Appello di Bari, sez. III, 11/12/2012, n. 1292). Ancora più recentemente, la Cassazione ha confermato la nullità del patto di garanzia posto alla base dell'emissione dell'assegno postdatato (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2016,  n. 10710) che non può così essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o l'esecuzione del titolo, essendo contrario alle "norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti".

Ogni situazione diverge dalle altre e un professionista qualificato sarà in grado di seguire la strada migliore e più veloce per tentare di recuperare un credito sorto legittimamente. Non si possono negare, però, gli elevati oneri a cui si va incontro e che nella maggior parte dei casi devono essere bilanciati da buone possibilità di successo nell'azione tesa al recupero del credito insoluto.

In ragione di ciò, con assegno bancario regolarmente emesso, l'avvocato procederà all'invio di un atto di precetto per dare inizio all'esecuzione forzata ed intimare al debitore il pagamento dell'importo dovuto. In caso di mancato adempimento della richiesta, potrà procedere al pignoramento in base alle regole del Libro III del codice di procedura civile.

In base ai soggetti contro cui si agisce e al rapporto che si vuole far valere, si distinguono tre tipi di azioni:

L'azione di regresso - Qualora il trattario rifiuti il pagamento dell'assegno, il portatore può esercitare azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere da loro il pagamento. Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario, che abbia pagato l'assegno nei confronti dei firmatari che lo precedono. L'azione di regresso può essere esercitata individualmente o congiuntamente contro tutti coloro che hanno sottoscritto il titol, senza osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono.

Il regresso nei confronti del traente non è soggetto a particolari condizioni.
Il regresso nei confronti degli altri obbligati è invece subordinato alle seguenti condizioni:
- che l'assegno sia stato presentato per il pagamento nei termini previsti dalla legge;
- che il rifiuto di pagamento sia constatato con il protesto o con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno stesso con l'indicazione del giorno della presentazione.

L'azione causale - In alternativa, è possibile esperire l'azione causale, ovvero derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno (ad esempio, un contratto).

L'esercizio dell'azione causale è subordinato a due condizioni:
- che il portatore offra in restituzione l'assegno o lo depositi presso la cancelleria del giudice competente;
- che il portatore abbia elevato il protesto

L'azione di arricchimento - Ultima ipotesi di azione è quella dell'ingiusto arricchimento, che può essere fatta valere quando:
- il portatore abbia perduto l'azione cambiaria nei confronti di tutti gli obbligati, per prescrizione o decadenza;
- il portatore non abbia azione causale nei confronti degli obbligati;
- il portatore abbia subito un danno patrimoniale cui corrisponde un ingiustificato arricchimento del traente.

Le azioni relative all'assegno devono essere esercitate entro termini di presrizione brevissimi, che sono giustificati dalla funzione di pagamento di questo strumento.

L'azione di regresso si prescrive in 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione.
L'azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno in cui il portatore ha perduto l'azione cambiaria nascente dal titolo.
L'azione causale è soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante all'emissione dell'assegno, ordinariamente di 10 anni.

6. Giurisprudenza rilevante e questioni pratiche.

Nessun diritto ad essere avvisati dalla banca - Spesso si ritiene che la banca abbia l'obbligo di informare il cliente nel caso in cui venga presentato un assegno non coperto da fondi disponibili, in modo da evitare che venga protestato con tutte le conseguenze del caso. Secondo una recente giurisprudenza di legittimità, "in tema di responsabilità civile da fatto illecito, l'aspettativa del correntista ad essere avvertito dalla banca trattaria dell'esistenza di un assegno emesso dal primo senza copertura, al fine di evitare la levata del protesto, costituisce un interesse di mero fatto, in nessun modo assimilabile ad una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, e, come tale, giuridicamente irrilevante ed insuscettibile, ove leso, di ricevere tutela risarcitoria." (su www.dejure.it, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2013,  n. 3286).

Occore una precisazione: benché la banca non debba avvisare il ricorrente per evitargli conseguenze, la legge pone un obbligo simile al portatore del titolo: "Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente [...]" (Art. 48, 1736/1933).

Denunciare lo smarrimento per non pagare l'assegno - Nei casi più gravi l'emissione dell'assegno può degenerare fino a configurare un reato. Secondo il Giudice per le Indagini preliminari di La Spezia, "integrano il delitto di calunnia sia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in precedenza già negoziato, proposta per impedire la riscossione dello stesso o il protesto per difetto di provvista, sia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, denuncia che preceda la negoziazione dei titoli." (Ufficio GIP La Spezia, 23/05/2014, n. 176).

Solo l'illegittimità del protesto non basta per il risarcimento - In tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il danno non provato, attesa la pubblicazione sul bollettino con la causale "firma contestata" e l'annotazione che la firma fosse risultata "apocrifa"). (Cassazione civile, sez. I, 11/10/2013,  n. 23194).

Note e Riferimenti bibliografici

(1) Art. 55, R.D. 1736/1933 e art. 3, comma 2, della L. 386/90
(2) Quaderni di Ricerca Giuridica, n. 59, di Marco Mancini, Vincenza Profeta e Nicola De Giorgi, Banca d'Italia, 2007.