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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Furto di dipendenti: investigazioni lecite da parte del datore di lavoro?

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Emmanuel Luciano


L´eterno conflitto tra dipendenti e datori di lavoro: potrà il datore di lavoro sottoporre ad investigazione privata il dipendente che si macchia di furto?


E' lecito l'impiego di investigatori privati per la tutela del patrimonio aziendale?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014, si inserisce in un solco tracciato da un orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli datoriali effettuati a mezzo di agenzia investigativa per verificare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale.

E’ quindi legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla cassiera sorpresa da investigatori, appositamente ingaggiati dal datore che nutriva dubbi, a sottrarre somme non contabilizzate.

Nel caso di specie è stata, altresì, ritenuta non sproporzionata la sanzione espulsiva a causa della reiterazione del fatto (le somme erano state sottratte due volte a distanza di sole 48 ore) e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità dell’addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario.

Sul punto occorre ricordare che gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori pongono dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro, rispettivamente, per la tutela del patrimonio aziendale effettuato tramite le guardie giurate, al controllo della prestazione lavorativa da parte del personale di vigilanza e al controllo “occulto” ovvero da remoto effettuato tramite impianti audiovisivi o altre apparecchiature. Nella sentenza in commento la Suprema corte, confermando quanto deciso lo scorso marzo con un’altra sentenza in materia di controllo sull’utilizzo improprio dei permessi di cui alla legge 104/1992* (Cassazione 4 marzo 2014, n. 4984), ha statuito che gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, pur delimitando la sfera d’intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (articolo 3) - «non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica», atteso che il controllo dell’agenzia investigativa «deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione».
Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era «trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa» e quindi diretti a salvaguardare il patrimonio aziendale.

*Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)