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Pubbl. Mer, 4 Mag 2016

Fabrizio de andrè convince la cassazione

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Angela Cuofano


Con sentenza n.18248/2016, la Cassazione penale, sez. V, ha deciso di non punire il giovane straniero che, spinto dalla fame, aveva rubato generi alimentari



“C'hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame”.

Così cantava Fabrizio De André nella splendida canzone “Nella mia ora di libertà”. Ora gli danno ragione anche i giudici della Cassazione, che hanno completamente annullato la condanna per furto inflitta dalla Corte di Appello di Genova a un giovane straniero senza fissa dimora.

Il ragazzo, era stato sorpreso a rubare un pezzetto di formaggio e una confezione di würstel, dal valore complessivo di 4 euro e 7 centesimi.

"Il fatto non costituisce reato", ha affermato la Cassazione, sostenendo che non è punibile chi, spinto dal bisogno, rubi al supermercato piccole quantità di cibo per "far fronte" alla "imprescindibile esigenza di alimentarsi".
Nel febbraio del 2015 i giudici della Corte di Appello avevano confermato la pena, già inflitta in primo grado, a sei mesi di reclusione, con la condizionale, e una multa di 160 euro. Con il verdetto di oggi la Suprema Corte ha definitivamente scagionato l’uomo, un ucraino di trent’anni.
Il clochard alla cassa aveva pagato solo una confezione di grissini, non i würstel e le due porzioni di formaggio che si era messo in tasca. La sentenza degli Ermellini, non riporta l'entità della pena inflitta allo stesso, che aveva già dei precedenti di furti di generi alimentari di poco prezzo perché spinto dalla fame. Ad avviso dei supremi giudici, quello commesso  è un furto consumato e non tentato, ma - a loro avviso - "la condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte a una immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità". Così è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna inflitta in appello il 12 febbraio del 2015 "perché il fatto non costituisce reato".

 

Riferimenti normativi

Art. 54 c.p.: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.