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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Sicuri di poter utilizzare fuochi d´artificio?

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Matteo Consiglio


Come da tradizione a Capodanno, si farà un utilizzo eccessivo dei fuochi d´artificio. Ma quando è possibile utilizzarli? Quando utilizzarli non è reato?


Capodanno si avvicina e come ogni anno, da tradizione ormai, nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio ci sarà un utilizzo eccessivo di fuochi d’artificio. Ecco che allora il giorno successivo, i quotidiani faranno la conta dei danni causati e dei feriti.
Sia il codice civile che il codice penale si occupano della materia relativa ad attività pericolose quale l'impiego dei fuochi d’artificio.
In primis, è utile tenere ben presente che, ai sensi dell’art. 678 c.p., la fabbricazione o il commercio abusivo di materie esplodenti sarà punita con l’arresto dai tre ai diciotto mesi e con un’ammenda fino a 206 €.

Ma allora quando sarà possibile introdurre e detenere fuochi d’artificio e, quindi, festeggiare come da usanza?
Onde evitare d'incorrere nella sanzione prevista dall’art 678 c.p., di cui sopra, è necessario, al fine di introdurre ed utilizzare fuochi d’artificio, che sia stata rilasciata una licenza da parte dell’Autorità, prevista dal t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che consenta la fabbricazione o la detenzione all’interno del territorio dello Stato.
Lo stesso legislatore, però, ha previsto delle norme sanzionatorie qualora la disciplina dell’articolo di cui sopra non venga rispettata. Difatti, sono previste due norme:

  • una penale ex art. 703 c.p.
  • una civile ex art. 2050 c.c.

A riguardo della responsabilità di tipo penalistico, il legislatore nell' art. 703 c.p. così dispone: “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aereostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a € 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.”.
Lo scopo della norma, è quello di prevenire qualsiasi tipo di danno che possa essere causato da esplosioni pericolose al fine di tutelare i beni giuridici della vita e dell’incolumità delle persone. Questa norma, disciplina un caso di reato di pericolo concreto.
La fattispecie del reato di pericolo si caratterizza diversamente a seconda che il pericolo sia concreto od astratto.
Il primo si concretizza quando è lo stesso legislatore a ritenere una determinata attività pericolosa e quindi, per questo, indipendentemente dalle conseguenze, incrimina l’autore del fatto, in quanto il pericolo è insito nell’attività stessa.
Il secondo richiede, oltre che il compimento del fatto, anche che da questo sia derivato in concreto un pericolo per la pubblica incolumità.
La responsabilità di tipo civilistico si sostanzia invece nell’art. 2050 c.c., il quale sotto la rubrica “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” prevede: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Potrebbe risultare utile, al fine di valutare la rilevanza del suddetto articolo, prendere le mosse da una sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Ribera in data 17 maggio 2013. La ricorrente contestava che l’esplosione dei fuochi d’artificio avvenuta nella notte tra l’1 agosto e il 2 agosto, in occasione dello spettacolo pirotecnico, avesse cagionato danni alla sua coltivazione di ulivi e, in ragione di ciò, ne chiedeva il risarcimento del danno.
Una volta dimostrato, dalla società che aveva offerto lo spettacolo, l’esistenza delle autorizzazioni necessarie richieste dalla legge, restava da provare, per far cadere nella sua totalità l’accusa, che l'impresa avesse "adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Questa prova, particolarmente rigorosa, richiesta dalla norma, avrebbe fatto del tutto venire meno il nesso causale tra l’esplosione dei fuochi pirotecnici e i danni alla coltivazione subiti dall’attrice.
Il giudice, al fine di dare una risposta al caso, doveva valutare tre momenti:

  1. la sussistenza del nesso causale tra la condotta (accensione dei fuochi) e i danni riportati dal danneggiato;
  2. la sussistenza di un’eventuale prova liberatoria;
  3. l’entità dei danni riportati.

La decisione che fu adottata dal Giudice di Pace fu di condanna al risarcimento del danno arrecato alla ricorrente, in quanto venne riconosciuta sussistente la relazione diretta tra il danno e il rischio specifico dell’attività pericolosa, non essendo riuscito il convenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Difatti, stando alla lettera della pronuncia: “non basta la prova negativa di non aver commesso nessuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso”. Nel caso di specie, sebbene in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’evento, la società non era riuscita a dar prova del corretto adempimento dell’obbligo di prevenzione, causando così il danneggiamento della vegetazione.
In altre parole, non basta dimostrare di aver utilizzato tutte le precauzioni richieste “dalla legge o dalla comune prudenza” ma è necessario che si dimostri di aver utilizzato tutte le misure possibili al fine di impedire l’evento dannoso.