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Pubbl. Mar, 3 Mag 2016

Il ricorso per Cassazione della parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere: ammissibilità e limiti

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Stefania Serafin


Quadro generale e analisi dei poteri e delle facoltà concesse alla parte civile in sede di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.


Per una panoramica generale dell'istituto, prendiamo in esame l’articolo 576 c.p.p. “Impugnazione della parte civile e del querelante". Il primo comma recita: "La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 422, quando ha consentito alla abbreviazione del rito".

Innanzitutto analizzando la norma in questione, è chiaro che la legittimazione ad impugnare spetta solamente alla persona offesa che si è costituita parte civile e che abbia mantenuto tale "status" fino alla fine del dibattimento del procedimento di primo grado. La parte civile può impugnare la sentenza nei capi relativi agli interessi civili e nei capi in cui si stabilisce la sua condanna ai danni e alle spese in caso di proscioglimento dell'imputato.

Il nuovo testo dell'articolo 428 c.p.p., modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, ammette inoltre la possibilità per la parte civile di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di nuon luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare per tutti i motivi previsti dall'articolo 606 c.p.p.

Il primo comma dell'articolo 576 c.p.p. è stato modificato nel 2006 con la stessa legge n. 46 citata sopra. Il legislatore ha voluto infatti separe il potere di impugnazione della parte civile da quello del P.M., togliendo l'inciso ", con il mezzo previsto per il pubblico ministero,". Questo ha sollevato alcuni problemi interpretativi per quanto riguarda la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, che era riconosciuto al P.M. solamente nel caso di prove nuove e decisive; questione che ha trovato una risposta con la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 12/07/2007, n. 27614) che ha riconosciuto il potere riconosciuto in capo alla parte civile di appellare sia la pronuncia di condanna sia la pronuncia assolutoria.

Dopo aver analizzato il potere di impugnare in generale, è necesssario approfondire il potere della parte civile di ricorrere per cassazione.

In generale, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario attraverso il quale l’impugnante denuncia un errore di diritto compiuto dal giudice nell’applicazione delle norme processuali o nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale chiedendo alla Corte di cassazione di annullare con rinvio o senza rinvio il provvedimento impugnato. Con il ricorso per cassazione, si possono proporre unicamente i motivi tassativamente indicati nell’articolo 606 c.p.p. e quindi l’oggetto del giudizio di cassazione è rappresentato dai motivi stessi, poiché verte sulla loro fondatezza.

Anche il ricorso per cassazione della parte civile segue, infatti, la regola generale di cui all'art. 576 c.p.p. ed è pertanto ammissibile ai soli effetti civili. L'ammissibilità del ricorso, inoltre, non può prescindere dall'accertamento dell'altro requisito posto dall'art. 568 c.p.p. c.4, l'interesse ad impugnare, per cui risulterà inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso una sentenza di appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado per sé sfavorevole, mostrando acquiescenza.

Si è affermato (Cass., sez. II., 19.12.1997, Marcomeni, CP, 1999, 2941) che la parte civile, una volta che sia validamente costituita, può partecipare alle successive fasi processuali e può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, anche quando non abbia impugnato la sentenza di primo grado o il gravame proposto sia stato dichiarato inammissibile, “[…] perchè, dopo essersi validamente costituita in giudizio, essa può affidarsi in appello o in cassazione agli eventuali gravami proposti dal PM, conservando il diritto di partecipare e di parlare”. 

La parte civile non può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione quando l'imputato sia deceduto, perché non si può instaurare un effettivo contraddittorio fra le parti; né può impugnare la sentenza con cui l'imputato è stato condannato per un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'imputazione e per il quale vi è stata costituzione di parte civile. Rimane ferma comunque la possibilità di sollecitare il P.M. a proporre impugnazione. In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non riguarda il danno civilistico patrimoniale, ma il danno criminale, la parte civile non può essere legittimata a proporre impugnazione avverso quel capo della sentenza di condanna che statuisce in ordine all'eliminazione delle conseguenze del reato. 

Per quanto riguarda il ricorso per cassazione della parte civile avverso le sentenze di non luogo a procedere, ci sono stati negli anni immediatamente successivi alla riforma del 2006 diversi orientamenti dottrinali. Secondo la teoria minoritaria, il ricorso esperibile dalla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere avrebbe natura di impugnazione ai soli effetti civili, e in caso di accoglimento, la sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (sez. IV, n. 11960/07) o senza rinvio (sez. II, n. 16908/07). La tesi maggioritaria vede, invece, nel ricorso della parte civile, un'impugnazione diretta ad incidere sui contenuti decisori di carattere penale di tale sentenza, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio deve essere disposto davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Le Sezioni Unite della Cassazione sostengono le teorie alla base della tesi maggioritaria, poiché il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile costituisce uno strumento per la tutela degli interessi penali, attraverso il perseguimento dell'obiettivo del rinvio a giudizio dell'imputato; non è poi possibile individuare, in capo alla parte civile ricorrente, il perseguimento di un interesse civilistico, dal momento che la sentenza di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo le pretese risarcitorie e che l'art. 428, c. 2, non pone un'analoga limitazione, “ai soli effetti della responsabilità civile”, all'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere; per contro, se si accogliesse la tesi opposta, l'eventuale annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello previsto dall'art. 622 c.p.p. comporterebbe la privazione per l'imputato di un grado di giudizio di merito. 

In conclusione, per la Cassazione a Sezioni Unite si ritiene che, dopo le modifiche introdotte dalle legge n. 46/2006 all'art. 428 c.p.p., il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, sia proposto ai soli effetti penali, con la conseguenza che, in caso di annullamento con rinvio, si debba disporre la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il GUP che ha emesso la sentenza impugnata.