Pubbl. Lun, 4 Apr 2016
Stop alle cause di incompatibilità dei mediatori civili previste dall’art. 14 bis del DM 180/2010
Modifica paginaIl Tar del Lazio affida ai regolamenti degli organismi il compito di disciplinare le incompatibilità del mediatore
L'art. 14 bis del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 ottobre 2010, n.180, così come introdotto dall’art. 6 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 139/2014, diretto a disciplinare l'incompatibilità ed i conflitti di interesse del singolo mediatore, è stato annullato con Sentenza del 01 Aprile 2016 n. 3989/2016 emessa dalla prima sezione Tar Lazio, che ha accolto il ricorso del Coordinamento della Conciliazione Forense.
La norma in oggetto prevedeva che: "Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali".
Dopo questa statuizione, non esistono più le incompatibilità e i conflitti di interesse dei mediatori che di fatto limitavano, soprattutto ai mediatori-avvocati, la possibilità di svolgere incarichi di mediazione, ma saranno i regolamenti e i codici etici degli organismi di mediazione che dovranno disciplinare tali aspetti fondamentali al fine di assicurare la imparzialità e la terzietà del mediatore.
La ratio della decisione in commento e quindi dell'annullamento della norma predetta si deve rinvenire nella impossibilità per il ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, conseguentemente, le incompatibilità dei mediatori, confermando dunque un evidente difetto di delega ex art. 16, comma 2 D.Lgs 28/2010.
Spetta, dunque, ai singoli organismi di mediazione il compito di dotarsi di un codice deontologico e di un regolamento, rimanendo competenza dell ministero la semplice attività di vigilanza, così come peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del DM 180/2010 secondo cui è il regolamento (ovvero l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo di mediazione) a stabilire le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro.