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Pubbl. Mar, 5 Apr 2016

Il comodato

Mattia De Lillo


Analisi della disciplina civile dell´istituto del comodato.


Il comodato (detto anche “prestito d’uso”) è un contratto tipico di godimento regolato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

Il comodato (detto anche “prestito d’uso”) è un contratto tipico di godimento regolato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

Con questo istituto giuridico una parte (detta comodante) consegna all’altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché la utilizzi per un tempo od uso determinato dietro l’obbligo di restituzione della predetta cosa.

Come è noto, il comodato è un contratto reale: si perfeziona cioè con la traditio della cosa mobile o immobile, ed è essenzialmente gratuito. La stipulazione di un corrispettivo in denaro, determina quindi la fuoriuscita dal tipo legale del “comodato” e l’adozione del tipo legale della “locazione”.

Come per altri contratti tipici, il Codice Civile specifica obblighi e responsabilità delle parti in causa.

Il comodatario, ad esempio, ha il dovere di conservare la cosa ottenuta con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dalla scrittura privata o dalla natura stessa della cosa. Il comodatario, inoltre, non ha la facoltà di concedere il godimento della cosa a terzi senza il previo consenso del comodante.

L’inadempienza degli obblighi suddetti, concede al comodante la possibilità di chiedere la restituzione della cosa e, eventualmente, il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.

Per quanto concerne le responsabilità: il comodatario è responsabile per il perimento della cosa dovuto a caso fortuito nell’ipotesi in cui poteva salvarla sostituendola con la propria e non l’ha fatto, ed è responsabile della perdita della cosa avvenuta a causa dell’uso diverso a cui l’aveva preposta o all’utilizzo della stessa per un tempo superiore a quello consentito.
Il comodante, d’altro canto, è responsabile per i danni causati dai vizi della cosa se, essendone a conoscenza, non abbia avvisato il comodatario.

La restituzione della cosa ha una disciplina particolare. Innanzitutto è doveroso, per il comodatario, restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto. Se però sopravviene una urgente ed imprevista necessità, il comodante ha diritto a chiedere la restituzione della cosa anche se ciò avvenga prima della scadenza del predetto termine.

L’art. 1810 c.c. prevede, poi, l’ipotesi di un comodato privo del termine di durata: si avrà quindi un comodato indeterminato nel tempo, con la possibilità, in capo al comodante, di esercitare un recesso unilaterale del contratto, ad nutum.

In quest’ultimo caso, l’art. 1810 c.c., ci dice che il comodatario è tenuto a rendere la cosa non appena il comodante la richieda indietro.

Il Codice, tuttavia, accenna alla possibilità di derivare un termine estintivo dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata. Facendo un esempio, basti pensare al prestito di un’attrezzatura speciale per affrontare una determinata prova sportiva: al termine della stessa il contratto potrà dirsi risolto e il comodatario sarà tenuto a restituire l’attrezzatura prestatagli.

Il comodato indeterminato nel tempo (detto anche comodato “precario”), non esclude, per evitare controversie, un ricorso al giudice ex art. 1183 c.c. quando si ritenga utile al fine delle modalità di restituzione (come conferma la sentenza n. 12655/2001 della Cass. Civile, sez. III); ebbene, il giudice, in mancanza di accordo tra le parti, può stabilire un termine finale per la restituzione della cosa comodata.

In ultimo, in caso di morte del comodatario, il comodante, che sia o no stato stabilito un termine per la restituzione, può richiedere agli eredi la resa immediata della cosa.