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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Start-up: tutti i vantaggi per lo sviluppo di imprese innovative

Alessia Gargione


Analisi della normativa in tema di start-up e dei vantaggi ai quali è possibile accedere a seguito della loro costituizione


Con il termine "start-up" si identificano le giovani imprese, molto spesso fondate da altrettanto giovani imprenditori, che hanno ancora in corso alcuni processi organizzativi e per questo definite anche come "la culla dei processi di base che faranno di un piccola impresa una grande impresa".

Con il termine "start-up" si identificano le giovani imprese, molto spesso fondate da altrettanto giovani imprenditori, che hanno ancora in corso alcuni processi organizzativi e per questo definite anche come "la culla dei processi di base che faranno di un piccola impresa una grande impresa".

Sulla scia delle esperienze americane, in tutta Europa la scena delle start-up ha iniziato a svilupparsi fino a creare un mercato del lavoro vero e proprio, e il legislatore italiano è intervenuto normativamente sia per contribuire allo sviluppo di questa nuova cultura imprenditoriale sia per la creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione.

Il quadro normativo
Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("Decreto Legge Crescita 2.0") recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stato introdotto nel panorama normativo italiano un riferimento organico dedicato alla start-up innovativa. La disciplina è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013.

Definizione legale di start-up
L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una "società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europeae, residente in Italia" le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Vi rientrano, pertanto, sia le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto), sia le S.p.a. , le S.a.p.a., sia le società cooperative.

Requisiti per una start-up
E' inoltre necessario il soddisfacimento di alcuni requisiti ai fini della loro qualificazione, e precisamente:

  • la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
  • deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
    • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)
    • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
    • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013)

Vantaggi ed esenzioni fiscali per le start-up
La qualificazione delle imprese in start-up permette l'accesso ad una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali, nonché di deroghe al diritto societario e ad una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa. I vantaggi più significativi sono:

  • Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa

La start-up, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

  • Disciplina particolareggiata in materia di lavoro

La start-up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato.

  • Possibilità di remunerare i proprio collaboratori tramite le stock option

Attraverso la assegnazione di stock option, la società offre al dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un pacchetto azionario della stessa società, o di altra società facente parte dello stesso gruppo, in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato. I piani di stock option prevedono, di regola, momenti o tempi diversi a decorrere dai quali il dipendente può accettare o meno di acquistare le azioni offerte al prezzo corrispondente al loro valore all’atto dell’offerta stessa. La start-up potrà inoltre, pagare i fornitori di servizi esterni come avvocati e commercialisti attraverso il work for equity, che consiste nella remunerazione di una collaborazione esterna entrando nel capitale sociale della stessa.

Come già accennato, anche il regime fiscale e contributivo è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up infatti si prevedono regole come quelle che permettono l'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia (fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari); l'accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato; il sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle stesse da parte dell’Agenzia ICE, il quale include: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia; ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali; attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Investire nelle start-up
Numerose agevolazioni vi sono anche per chi investe in una start-up innovativa come:

  • l'introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.
  • l'introduzione del crowdfunding (raccolta di fondi, per lo più tramite Internet, attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure intendono sostenere un'idea innovativa. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse), la cui regolamentazione di dettaglio sarà predisposta dalla Consob.

Si ricorda che la condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative.

In generale la disciplina delle start-up offre sicuramente molto vantaggi ma è, come del resto tutto il diritto societario, molto articolata e tecnica, e per questo spesso di difficile accessibilità.