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Pubbl. Gio, 7 Apr 2016

Nascita dei procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace

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Alessandro Tesi


Come nascono i procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace: la formazione del fascicolo d´udienza.


I procedimenti dinanzi al Giudice di Pace possono nascere in due diversi modi:

  • mediante citazione a giudizio disposta dal PM; 
  • mediante ricorso immediato al giudice.

Citazione a giudizio disposta dal PM

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 274/00 il Pubblico Ministero che non intende richiedere l’archiviazione provvede ad esercitare l’azione penale formulando l’imputazione ed autorizzando la citazione dell’imputato.

In questo caso la Procura richiede al Giudice di Pace di indicare il giorno e l’ora della comparizione, indicazione che, come la richiesta, può avvenire mediante fax o mezzi telematici.

Rappresenta questo un primo contatto tra il PM ed il Giudice di Pace. La richiesta, infatti, è finalizzata all’emissione della citazione a giudizio, della quale rappresenta un prius necessario; se non altro perché diversamente verrebbe a mancare un elemento essenziale della chiamata stessa. Un primo contatto, però, solo formale, in quanto legislativamente tipizzato, quale tassello indispensabile della sequenza procedimentale, in grado di far conoscere al giudice solo l’esistenza di un’azione penale incipiente, non il suo contenuto imputativo.

Il Giudice di Pace coordinatore, a questo punto, provvede ad assegnare i singoli procedimenti ai giudici in virtù di tabelle prestabilite, tramite il numero di RGNR fornito dalla Procura nella richiesta stessa.

Successivamente, la citazione notificata all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa, con i documenti di rito costituiti dal certificato anagrafico e dal certificato del casellario giudiziale concernenti l’imputato, ed eventualmente la querela sporta dalla Parte Offesa, vengono tutti inseriti nel relativo fascicolo per il dibattimento e trasmessi all’ufficio del Giudice di Pace almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.

Al ricevimento di detto fascicolo la cancelleria del Giudice di Pace provvede al suo protocollo sul SICP con assegnazione del numero di RG Dibattimento al competente magistrato e inserimento al suo interno del foglio delle notizie ex art. 280 T.U. 115/2002 e del prestampato per la redazione del verbale d’udienza, che di regola è solo in forma riassuntiva.

Dopo di che il fascicolo è pronto per l’udienza e collocato quindi all’interno del relativo faldone da portare in aula il giorno stabilito.

Si tenga presente, inoltre, che vi sono delle ipotesi particolari disciplinate dall’art. 20-bis e dall’art. 20-ter D. Lgs. 274/00 caratterizzate dalla speditezza dell’azione penale.

Ai sensi dell’art. 20-bis, infatti, per i reati precedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, come ad esempio il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10 bis D. Lgs. 286/98, la polizia giudiziaria chiede al PM l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al G.d.P. In questi casi il PM, se non ritiene di richiedere l’archiviazione, autorizza la presentazione immediata nei 15 giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al G.d.P. e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Copia della suddetta richiesta e dell’autorizzazione del PM viene poi notificata senza ritardo all’imputato e al suo difensore.

Nei casi sopra indicati, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì, così come previsto dall’art. 20-ter, richiesta di citazione contestuale per l’udienza. Il PM, se ritiene che sussistano i presupposti, rinvia l’imputato direttamente dinanzi al G.d.P. con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione. La polizia giudiziaria, in questo caso, conduce l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al G.d.P. per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all’udienza, e se libero, gli notifica immediatamente la richiesta e il provvedimento del PM.

Ricorso immediato al giudice

Per i reati procedibili a querela, in forza dell’art. 21 D. Lgs. 274/00 è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.

La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela; e se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, questi deve farne menzione nel ricorso allegandone copia.

Il ricorso, sottoscritto dalla persona offesa e dal difensore, viene previamente comunicato al PM mediante deposito di copia presso la sua segreteria e poi, a cura del ricorrente, presentato, con la prova dell’avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Al momento della presentazione del ricorso il cancelliere provvede ad apporre sull’originale il timbro del depositato con data e firma.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il PM, tramite fax, presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace formulando l’imputazione, confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso, dando così implicitamente un parere favorevole alla citazione, sempre che non ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio.

Al riguardo va ricordato che l’art. 21, comma 2, lett. f, D. Lgs. 274/00 prescrive all’autore del ricorso la stesura di una sorta di imputazione provvisoria, che il PM può, poi, trasfondere nel capo d’imputazione definitivo da lui formulato, apportandovi eventuali modifiche allo scopo di meglio delineare il thema decidendum: se del caso inserendo anche la contestazione di eventuali circostanze aggravanti, che la persona offesa non è tenuta ad indicare nel ricorso.

Pervenuta la richiesta del PM, la cancelleria del giudice di pace, tramite il numero di RGNR ivi indicato, provvede ad assegnare il procedimento ad un giudice, sulla base delle tabelle, iniziando così la formazione del nuovo fascicolo.

Prima però di passarlo al giudice per i provvedimenti del caso, è necessario inserirvi il certificato anagrafico e quello del casellario giudiziale relativo alla persona citata, oltre al foglio delle notizie previsto dal T.U. 115/2002.

Ritenuta la propria competenza e superata positivamente ogni questione sulla ammissibilità e sulla non manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. 274/00 il Giudice di Pace dispone la convocazione delle parti dinanzi a sé, con decreto da emanarsi entro venti giorni dal deposito del ricorso, fissando l’udienza di comparizione per una data compresa entro novanta giorni da quella di emissione del suddetto provvedimento.

I termini sopra citati, così come i dieci giorni a disposizione del PM, devono intendersi termini di natura meramente ordinatoria, posto che non vi è alcuna decadenza o preclusione connessa alla loro inosservanza.

Tralasciando i contenuti del decreto descritti dal 3° comma dell’art. 27, è bene comunque ricordare, per quanto riguarda la trascrizione dell’imputazione, che il Giudice di Pace si trova nell’impossibilità di emanare il decreto di convocazione delle parti in assenza della relativa formulazione da parte del PM.

Inoltre, ai sensi del comma 5 dell’art. 27, il provvedimento di convocazione delle parti è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti nelle lett. a, b, c e d del comma 3.

Il cancelliere provvede, poi, ad apporre sul decreto emesso dal Giudice il timbro del depositato e la propria firma, oltre ad annotare la data d’udienza fissata dal Giudice sulla copertina del fascicolo e sul SICP. Inoltre, nello stesso giorno, individua e indica sul provvedimento di convocazione il difensore d’ufficio della persona citata in giudizio.

Successivamente, copie conformi all’originale del decreto e del ricorso, rilasciate dalla cancelleria del Giudice di Pace, vengono notificate, a cura del ricorrente, al PM, alla persona citata in giudizio ed al suo difensore almeno venti giorni prima dell’udienza; entro lo stesso termine il ricorrente lo notifica, altresì, alle altre persone offese di cui conosce l’identità.

Va rammentato, infine, che l’emissione da parte del Giudice di Pace del decreto di convocazione delle parti a seguito di presentazione del ricorso immediato della persona offesa, oltre a costituire causa interruttiva del decorso della prescrizione del reato per il quale si procede, rappresenta il momento in cui la persona alla quale l’illecito è attribuito assume, a tutti gli effetti, la qualità di imputato.

Come già accennato sopra, inoltre, l’art. 29 comma 1 prevede che, almeno sette giorni prima dell’udienza di comparizione, venga depositato nella cancelleria del giudice l’atto di citazione da parte del PM o della persona offesa, a seconda che sia stato seguito il procedimento “ordinario” o quello su ricorso immediato ex art. 21: questo sarebbe funzionale alla possibilità per il giudice di verificare la regolarità delle notifiche dell’atto introduttivo del giudizio e di conoscere l’oggetto del processo.

Ma a questo proposito, non può non osservarsi come tale duplicità di funzioni sia riconoscibile solo nel caso di citazione disposta dalla polizia giudiziaria, in quanto, allorché il giudizio sia stato innescato su ricorso della persona offesa, viene meno l’esigenza di rendere edotto l’organo giurisdizionale del tema processuale poiché è lo stesso giudice di pace che ha già prima emesso il decreto di convocazione delle parti; per questa ipotesi l’unica funzione che si può riconoscere al deposito degli atti ex art. 29 comma 1 è quella del controllo sulla regolarità delle notifiche.

Ad ogni modo, non pare che l’omissione dell’adempimento in esame possa determinare l’effetto dell’inammissibilità della citazione o del ricorso, poiché nessuna sanzione è individuata.

Diverso è, sul piano delle conseguenze dell’omissione, il regime predisposto in relazione all’ulteriore adempimento preliminare, imposto alle parti destinate a comparire di fronte al giudice di pace; infatti, al comma 2 dell’art. 29 è previsto che, almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti che intendono richiedere l’esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché dei soggetti di cui all’art. 210 c.p.p., devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste indicanti le circostanze su cui deve vertere l’esame.

A questo proposito è di fondamentale importanza il timbro del depositato e la firma del cancelliere che attesti la data in cui la parte presenta l’atto in cancelleria.

Infine, anche questo fascicolo viene inserito nell’apposito faldone d’udienza e predisposto il relativo verbale d’udienza.