Pubbl. Gio, 29 Gen 2015
Profilo falso su facebook ("fake"): è reato?
Modifica paginaVi è mai capitato di visitare un profilo Facebook (fake) che si è rivelato falso? Vi siete mai chiesti se la condotta di chi crea tali pagine integri reato?
Vi è mai capitato di visitare un profilo facebook che poi si è rivelato falso? E, soprattutto, vi siete mai chiesti cosa accada a chi crea un profilo di tal genere? Tra le sentenze più importanti del 2014 pronunciate dalla Corte di Cassazione, vi è quella che contiene la risposta a tali interrogativi.
Dietro l'anonimato è molto più semplice dire ciò che si pensa oppure disturbare e molestare persone; tuttavia, tale comportamento può sfuggire di mano, fino a provocare veri e propri danni alla salute psichica della vittima, il tutto anche grazie alla convinzione che l'anonimato o l'alterazione dell'identità siano un'armatura impenetrabile. Ora tutte queste certezze vengono meno.
Nonostante manchino norme specifiche che sanzionino il cattivo comportamento perpetrato attraverso i social network, comincia ad essere presente una giurisprudenza tutt'altro che marginale che permette a tutti gli utenti di capire quando il comportamento tenuto, oltre ad essere socialmente riprovevole, integra anche fattispecie di reato.
Il caso che mi propongo di esaminare si apre con una denuncia per molestie nei confronti della propria vicina, la quale aveva creato un profilo su facebook fasullo, cosidetto "fake", per molestare la famiglia degli attori. Dopo la denuncia e la condanna da parte del giudice di secondo grado, la signora condannata propone ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione nella sentenza 9391/2014 pronunciata lo scorso 26 febbraio del 2014, ha ribadito la condanna affermando che: non integra fattispecie di reato la creazione di falsi account facebook, anche se a tal proposito è opportuno precisare che le regole di facebook sono chiare e non possono essere creati account falsi. In tal caso, tuttavia, nulla vieta alla società creatrice del famosissimo social di denunciare i falsi utenti per violazione delle regole contrattuali, non integrando, però, (è bene ribadirlo) tale condotta un illecito di tipo penale.
Ritornando a far luce sulla sentenza, la Cassazione ha statuito che chi crea un profilo falso su Facebook, utilizzando un nickname inesistente per occultare la propria identità e poi molestare altre persone in chat, commette reato di sostituzione di persona.
In base alla sentenza della Suprema Corte il comportamento viola l'articolo 494 del codice penale che afferma: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno".
In base ai dati rilevati sembra che su facebook un profilo su tre sia falso: secondo le statistiche il profilo falso viene solitamente utilizzato per superare le remore ed i tabù riguardanti la propria vita privata; ciò comporta che, mentre con il profilo ufficiale si tende ad avere un comportamento più morigerato, con il falso profilo si cercano amicizie e contatti più libertini. E' opportuno ricordare agli utenti che, se è vero che è possibile cambiare il proprio nome ed il proprio cognome, ciò non vuol dire che non sia possibile essere rintracciati, atteso che ogni connessione internet può essere localizzata in modo molto preciso attraverso l'ID utente.
Nel caso in cui subiate molestie su facebook o su qualunque altro social, il primo passo da effettuare è la denuncia alla polizia postale, grazie alla quale si procederà ad identificare il soggetto; successivamente potrà procedersi a querela penale.
Attenti quindi a ciò che dite e fate sui social: non si tratta, come si è indotti a credere, di un mondo privo di regole ed il vostro comportamento può essere passibile di sanzione penale.