Pubbl. Gio, 11 Feb 2016
La gelosia ossessiva integra il reato di maltrattamenti
Modifica paginaIn taluni casi, ed in contesti particolari, la gelosia ossessiva nei confronti del proprio partner può portare a commettere un reato, quello di maltrattamenti, posto a presidio dell´incolumità fisica e psichica delle persone più facilmente aggredibili. Nota a Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza del 14 maggio 2015, n. 20126
Sommario: 1. Il caso – 2. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – 3. La decisione – 4. Conclusioni
Le gelosia è quella assillante e tormentosa ansietà provata da chi teme di perdere, anche ad opera di altri, la persona amata. Ancora più nello specifico, non è tanto il “sentimento” in sé ad essere importante nel quadro generale d’insieme, quanto più le conseguenze pratiche cui può portare l’eccessiva rabbia ed il risentimento verso chi sia più considerato dalla persona amata[1]. Ecco che in taluni casi, ed in contesti particolari, la gelosia ossessiva nei confronti del proprio partner può portare a commettere un reato, quello di maltrattamenti, posto a presidio dell'incolumità fisica e psichica delle persone più facilmente aggredibili.
1. Il caso
Con sentenza del Tribunale di Palermo un uomo veniva condannato per i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612 bis c.p.) commessi in danno della moglie.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale, la Corte d’appello di Palermo aveva invece assolto l’uomo dal reato di maltrattamenti e confermato la condanna per il reato di atti persecutori commesso in danno della medesima.
A sostegno del decisum, il giudice di secondo grado rilevava che, ferma la credibilità della persona offesa, dagli elementi probatori emergeva che effettivamente la vita di coppia era contrassegnata da una certa animosità e litigiosità, verosimilmente determinata dalla gelosia del marito, e tuttavia ha ritenuto mancanti i presupposti per ritenere provati tanto il requisito dell’abitualità, risultando accertato un unico episodio di intimidazione (di inusuale violenza, atteso che in quel caso l’imputato, alterato per aver assunto alcolici, aveva estratto una pistola e minacciato la moglie puntandole l’arma al volto, in presenza della figlia minore e della suocera), quanto l’elemento soggettivo, non essendo dimostrata la consapevolezza dell’imputato di cagionare alla moglie un turbamento psichico e morale.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo e ne ha chiesto l’annullamento nella parte assolutoria per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché per erronea applicazione di legge penale. Il PG infatti ha evidenziato come la Corte d’appello abbia travisato le risultanze processuali ed, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi, i quali hanno concordemente riferito di plurime condotte violente ed intimidatorie poste in essere dall’imputato nei confronti delle moglie, derivanti dalla sua gelosia morbosa, integranti, in quanto ripetute e costanti nel tempo, il requisito dell’abitualità.
Ha evidenziato altresì come tali emergenze non possano ritenersi contraddette dalla circostanza che la donna abbia potuto sopportare le vessazioni e le violenze fisiche e psicologiche del marito per anni.
Alla luce di tale quadro, il P.G. ha chiaramente affermato che il reato di maltrattamenti può essere integrato anche da atti di disprezzo della persona offesa a nulla rilevando eventuali periodi di normalità e di accordo tra la coppia nonché il grado di tollerabilità della donna.
2. Il delitto di Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Per meglio comprendere la portata della sentenza in commento è opportuno accennare alla disciplina del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p.
La norma summenzionata punisce, chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Tale norma è collocata in un autonomo titolo XI “Dei delitti contro la famiglia”, in particolare nel Capo IV “Dei delitti contro l’assistenza familiare". Questa scelta riflette la prevalenza di concezioni politiche e morali che auspicano una tutela particolare della famiglia come ente autonomo L'art. 572 c.p. non si rivolge solo alle persone legate da vincolo familiare, ma anche a persone legate da altri rapporti, nei casi in cui la degenerazione dell'uso dei mezzi di correzione colpisca persone collegate all'agente da un rapporto di dipendenza o per lo svolgimento di una professione o di un'arte. Tuttavia, appare preminente l'interesse alla salvaguardia dell'ordine delle famiglie.
Il reato in parola presuppone, necessariamente l'esistenza, tra le parti, di un rapporto stabile e di comunità familiare, anche se naturale o di fatto, con legami di reciproca assistenza e protezione che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare. Pur essendo necessaria l’esistenza di relazioni continuative tra delinquente e vittima, la convivenza e la coabitazione non sono presupposti imprescindibili del delitto di maltrattamenti.
L’oggetto giuridico del reato di cui all’art. 572 c.p., consiste quindi nell’interesse dello Stato alla tutela della famiglia da quelle azioni vessatorie e violente e nella difesa dell’incolumità fisica e psichica dei soggetti indicati nella norma in esame.
L'elemento oggettivo del reato consiste nella condotta vessatoria, posta in essere, per quanto qui interessa, nei confronti di un familiare, tale da mortificare la persona, sottoponendola ad atti di disprezzo e di offesa abituali, idonei a determinare nella persona offesa l'insorgere ed il permanere di uno stato di sofferenza morale e di umiliazione, incompatibile con le normali condizioni di vita.
Si fratta, peraltro, di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di condotte le quali, anche laddove non siano tali, di per sé stesse, da concretizzare singole ipotesi delittuose, assumono rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, commissivi od omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Il reato di maltrattamenti in famiglia si perfeziona qualora si realizzi allora un minimo di tali condotte, delittuose o meno, che siano collegate da un nesso di abitualità ed esso può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 cpv. c.p., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di ipotesi e l'altra. La "ratio" dell'antigiuridicità penale risiede nella reiterazione delle condotte protrattasi in un arco di tempo che può essere anche limitato e nella persistenza dell'elemento intenzionale[2].
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente il dolo generico, quale coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo alla condotta offensiva, non essendo necessario che l'agente sia animato dalla specifica intenzione di maltrattarlo.
E’ di per sé sufficiente la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria nei confronti del partner[3].
L'elemento soggettivo unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario ed uniforme che denota una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e ricollega ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale del soggetto passivo.
Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima[4].
Il legislatore individua l’azione tipica attraverso la locuzione “maltrattare”. Tale espressione è stata criticata per la sua indeterminatezza e non univocità di significato. Si tratta, infatti, di una parola che già nel linguaggio comune indica un comportamento protratto nel tempo: inoltre il titolo del reato è al plurale, quando altrove (art, 727 c.p.) il legislatore ha usato il medesimo temine al singolare, dimostrando così di aver effettuato nei due casi una scelta consapevole.
Da sottolineare, come di recente, la 1. 1 ottobre 2012, n. 17, abbia riformato l’art. 572 c.p., apportando alla fattispecie penale considerata le seguenti modifiche:
- in primo luogo ha esteso l'applicazione della fattispecie de qua al caso di convivenza e, conseguentemente, ha modificato anche la rubrica dell'articolo da maltrattamenti in famiglia, in "maltrattamenti contro familiari e conviventi";
- in secondo luogo ha previsto che la commissione del fatto in danno di un minore di anni quattordici costituisca un'aggravante del reato;
- in terzo luogo ha innalzato le pene attualmente previste (comma I: reclusione da due a sei anni; comma 3: da quattro a nove anni per le lesioni personali gravi, reclusione da sette a anni per le lesioni gravissime, reclusione da dodici a ventiquattro anni se ne deriva la morte).
Il reato in questione è procedibile di ufficio e rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Ebbene, proprio il carattere dell’abitualità, come si è visto imprescindibile per integrare la fattispecie di reato, è stato ritenuto insussistente dalla Corte d’Appello che, al contrario, ha ritenuto vi fosse un solo (ed insufficiente) episodio.
3. La decisione
A parere dei giudici di legittimità, la decisione della Corte d’Appello che ha ritenuto non ravvisabili i presupposti del delitto di maltrattamenti sulla base dell’assunto per il quale la “vita di coppia” era “contrassegnata dalla gelosia del marito e dalle liti scaturenti per tale ragioni”, almeno nei termini nei quali è stata espressa, si pone secondo una linea di discontinuità rispetto al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione.
Difatti, non può non considerarsi il principio per il quale il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce o privazioni, ma anche dagli atti di vessazione psicologica che si risolvano in una vera e propria, durevole, sofferenza morale[5].
Peraltro, Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo[6].
Correttamente, quindi, il Tribunale aveva rilevato come l’assillare costantemente la congiunta con continui comportamenti ossessivi e maniacali, ispirati da una gelosia morbosa, e tali da provocare in modo diretto importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative, nonché un intollerabile stato d’ansia certamente sostanzia la situazione di abituale vessazione psicologica sanzionata dalla fattispecie incriminatrice dell’articolo 572 c.p., in quanto espressione di un evidente spirito di prevaricazione e fonte di un’intensa e perdurante sofferenza morale.
I comportamenti ritenuti censurabili, a parere della corte, sono, ad esempio:
- La perseverante contestazione di tradimenti insistenti, la ricerca incessante di tracce di relazioni extra-coniugali con ispezione costante del telefono del partner per verificarne le comunicazioni;
- La verifica degli orari di rientro a casa ed il controllo degli spostamenti;
- I ripetuti insulti con uso di parole scurrili facenti esplicito riferimento alle ipotizzata infedeltà ( nel caso di specie,“buttana, troia”);
- I più volte prospettati dubbi circa l’effettiva paternità dei figli con conseguenti reiterate richieste di test diagnostici per la verifica del DNA;
- Le pressioni affinché la persona offesa abbandoni il proprio mestiere (nel caso di specie, il mestiere di assistente di volo ritenuto dal marito non adatto a “donne per bene”);
A nulla poi valgono le ipotetiche affermazioni relative al riavvicinamento tra i congiunti o ai periodi di “normalità” vissuti dalla coppia.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha altresì chiarito che "ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità nella condotta dell'agente e di accordo con i familiari, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito. La condotta ben può comprendere, dunque, momenti di pausa"[7].
4. Conlcusioni
Nella logica garantista del legislatore, alla luce della ratio della norma incriminatrice, non può non essere così. La tutela apprestata al partner, che sia coniuge o convivente, certamente deve potere trovare riscontro in un sistema che miri non solo alla protezione fisica, ma anche a quella morale e psicologica. Comportamenti ossessivi e maniacali, quindi, risultanti da una gelosia morbosa, tali da stravolgere la vita del partner, certamente sostanziano la situazione di abituale vessazione psicologica sanzionata dalla fattispecie incriminatrice dell’articolo 572 c.p., in quanto espressione di un evidente spirito di prevaricazione e fonte di un’intensa e perdurante sofferenza morale.
[1] E. Giusti, M. Frandina, Terapia della gelosia e dell'invidia, Sovera Edizioni, 2007.
[2] Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252350, in www.italgiure.it.
[3] Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 16836 del 18/02/2010 Ud. (dep. 04/05/2010 ) Rv. 246915, in www.italgiure.it.
[4] Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012 Ud. (dep. 25/06/2012 ) Rv. 253042, in www.italgiure.it.
[5] Cfr. Cass. Pen., Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013 (dep. 06/11/2013), Rv. 256962; Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 10994 del 06/12/2012 Ud. (dep. 08/03/2013), Rv. 255175, in www.italgiure.it.
[6] Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012 Ud. (dep. 25/06/2012 ) Rv. 253041, in www.italgiure.it
[7] Cass. Pen., Sentenza del 11 aprile 2014, n. 19514, in www.italgiure.it.