RCD


Attendere prego, caricamento pagina...
Le autorizzazioni alla luce della Riforma Cartabia
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 22 Gen 2026
Sottoposto a PEER REVIEW

Le autorizzazioni alla luce della Riforma Cartabia

Modifica pagina

Andrea Racca
Dottore di ricercaUniversità degli Studi di Torino



Le autorizzazioni ex art. 374 c.c. si inseriscono nella volontaria giurisdizione, con funzione di tutela a favore dei soggetti deboli. La giurisprudenza le ha trasformate da mero adempimento formale a presidio sostanziale dell’interesse del beneficiario. La riforma Cartabia segna un passaggio decisivo: razionalizza il quadro normativo, introduce criteri più stringenti – necessità, manifesta utilità e valore affettivo dei beni – e attribuisce nuove competenze autorizzative al notaio, aprendo un ampio dibattito. Le autorizzazioni si configurano così come banco di prova per la capacità dell’ordinamento di bilanciare efficienza procedurale e tutela dei diritti fondamentali, riaffermando la centralità dell’interesse del minore o incapace quale parametro inderogabile di giudizio.


ENG This article explores judicial authorizations under Article 374 of the Italian Civil Code, situated within the framework of voluntary jurisdiction. It traces their historical evolution and contested nature—between administrative function, judicial power, and tertium genus—while showing how case law has transformed them from a formal requirement into a substantive safeguard for minors and incapacitated persons. Particular attention is given to the Cartabia reform, which rationalizes the legal framework, introduces stricter criteria such as necessity, manifest utility, and the affective value of assets, and controversially extends authorizing powers to notaries. A comparative analysis with French and German systems highlights the uniqueness of the Italian model.

Sommario: 1. Premesse; 2. Le autorizzazioni in seno alla Volontaria giurisdizione; 3. Il sistema delle autorizzazioni tutelari ex art. 374 c.c.; 4. La giurisprudenza in materia di autorizzazioni tutelari; 5. La giurisdizione condivisa col Notaio: le introduzioni della riforma Cartabia. 6. Dubbi e perplessità sull’attuazione nella prassi notarile; 7. Conclusioni.

1. Premesse

La disciplina delle autorizzazioni tutelari si colloca in un’area del sistema processuale civile che, più di altre, riflette l’evoluzione storica e funzionale della volontaria giurisdizione, come giurisdizione di protezione. In essa si manifesta la tensione costante tra autonomia privata e tutela dei soggetti vulnerabili (minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno) tensione che il Legislatore governa tramite meccanismi di controllo preventivo degli atti di straordinaria amministrazione. L’autorizzazione non rappresenta, dunque, un mero adempimento formale, bensì un presidio sostanziale volto ad assicurare che le scelte patrimoniali di maggiore rilevanza rispondano al superiore interesse del soggetto debole. Le più recenti riforme, culminate nel d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), hanno ridefinito questo equilibrio, razionalizzando il sistema attraverso l’unificazione delle ipotesi autorizzative nell’art. 374 c.c. e introducendo, in via alternativa alla competenza del giudice tutelare, un nuovo modello di “giurisdizione condivisa” con il notaio. Tale intervento impone di ripensare non solo alla funzione dell’autorizzazione, ma anche alla sua natura giuridica, nonché sui criteri di valutazione costitutiva dell’oggetto della domanda, alla luce dei principi costituzionali di protezione, proporzionalità e ragionevolezza, che governano l’intera materia.

2. Le autorizzazioni in seno alla Volontaria giurisdizione

La volontaria giurisdizione costituisce, infatti, una delle aree più complesse e, al tempo stesso, più duttili del diritto processuale civile italiano: tradizionalmente contrapposta alla giurisdizione contenziosa, si caratterizza per l’assenza di un conflitto intersoggettivo da risolvere e per la funzione di protezione, che assume nei confronti di interessi che l’ordinamento reputa meritevoli di particolare cura: interessi che, per struttura e contenuto, non si presentano come pretese contrapposte tra parti, ma come situazioni bisognose di organizzazione, vigilanza, autorizzazione od impulso da parte dell’autorità giudiziaira. Fin dalle origini la categoria ha alimentato un vivace dibattito: per alcuni studiosi la volontaria giurisdizione è attività di natura amministrativa, protesa ad un’amministrazione giudiziale di interessi; per altri rimane giurisdizione in senso proprio, benché distinta dal processo di cognizione ordinario; secondo una terza impostazione, è un tertium genus, un settore autonomo che eredita tratti tanto della giurisdizione, quanto dell’amministrazione della giustizia, ma non si identifica pienamente con nessuna delle due.

Sul piano storico, nel diritto comune si distingueva tra giurisdizione contenziosa, nella quale il giudice decideva controversie tra parti contrapposte, e giurisdizione graciosa, nella quale il magistrato interveniva senza conflitto, per conferire efficacia a determinati atti o per sorvegliare la gestione di patrimoni e interessi. Questa distinzione è stata ripresa dal Legislatore dell’Ottocento e poi trasfusa, con rimodulazioni, nel codice di procedura civile del 1940, che ha collocato i procedimenti di volontaria giurisdizione all’interno del libro IV, titolo II, capo VI, affidandoli alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio. Già il codice del 1865 conosceva simili procedimenti; il codice del 1940, pur evitando espressamente l’etichetta di “volontaria giurisdizione”, ha mantenuto un’area di interventi del giudice non orientati alla risoluzione di una lite, bensì alla protezione di interessi: di qui il perdurante uso, in dottrina e prassi, della categoria.

Il rito camerale rappresenta lo strumento processuale tipico attraverso cui si realizza la funzione della volontaria giurisdizione. A differenza del processo ordinario di cognizione, il procedimento camerale presenta regole di spiccata snellezza: si introduce con ricorso; si svolge con ampi poteri istruttori del giudice, che può assumere informazioni anche d’ufficio e disporre accertamenti tecnici senza i rigori della piena prova; si conclude con decreto motivato; ed è informato al principio della modificabilità e revocabilità “in ogni tempo” dei provvedimenti, salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede. L’assenza di giudicato in senso stretto è, in questa prospettiva, un tratto genetico dell’istituto: proprio perché destinati a governare situazioni mutevoli (si pensi alla tutela di minori e incapaci), i provvedimenti devono poter essere adattati al mutare delle circostanze, in un equilibrio tra stabilità e flessibilità che costituisce cifra distintiva della materia. Il quadro non è, tuttavia, privo di garanzie: la Corte costituzionale ha più volte affermato che il procedimento camerale non è incompatibile con i precetti costituzionali, a condizione che ne siano rispettati il nucleo minimo di contraddittorio e i diritti di difesa, e che la scelta di forme semplificate non degeneri in compressione ingiustificata delle garanzie processuali[1].

La giurisprudenza di legittimità ha accompagnato, e in parte orientato, l’evoluzione della volontaria giurisdizione. In una prima stagione, l’idea dell’“assenza di giudicato” e del prevalere di un’attività di vigilanza sembrava confinare i provvedimenti camerali nell’area dell’inespugnabilità per cassazione. Via via, però, le Sezioni Unite hanno chiarito che il discrimine non è (solo) formale, bensì sostanziale: qualora il provvedimento, pur emesso in camera di consiglio, abbia natura decisoria e definitiva su diritti soggettivi, esso è ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., restando ininfluente la veste “camerale” del rito[2]. Il risultato è la progressiva emersione di una tutela verticale contro provvedimenti camerali idonei a incidere stabilmente su posizioni soggettive, con evidenti ricadute sistematiche: il rito camerale non è più un altrove sottratto al controllo di legittimità, ma una forma che, se oltrepassa certe soglie di incidenza, si espone all’esame della Corte.

Il dibattito teorico sulla natura dell’istituto, lungi dall’essersi esaurito, ha conosciuto rinnovato vigore anche alla luce delle riforme più recenti in materia di famiglia e persone. Una parte rilevante della dottrina processualistica classica, in continuità con la tradizione, insiste sul carattere amministrativo dell’attività svolta in sede di volontaria giurisdizione, specie quando il giudice autorizza, vigila, coordina e dispone in modo da assicurare la “buona amministrazione” di interessi: attività che, sebbene svolta da un organo giurisdizionale, risponderebbe a logiche diverse rispetto alla composizione di una lite e alla declaratoria di un diritto conteso[3]. Altri autori, al contrario, sottolineano la natura intrinsecamente giurisdizionale del potere esercitato anche in sede camerale: il giudice non “gestisce” in senso amministrativo, ma “attua” la legge in funzione di tutela, adottando provvedimenti che, pur non chiusi nel giudicato, incidono direttamente su situazioni giuridiche e perciò non possono essere degradati a meri atti amministrativi[4]. Tra i due poli si colloca la tesi del tertium genus, che riconosce l’originalità del settore: un’area in cui l’ordinamento pretende un filtro giurisdizionale di legalità e meritevolezza, in forme semplificate e adattive, proprio perché non si tratta di decidere un conflitto, bensì di proteggere un interesse.

L’assenza di giudicato non equivale, in ogni caso, ad assenza di regole: la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti non consente di eludere la motivazione, né di sacrificare il contraddittorio ogniqualvolta siano individuabili controinteressati, né – soprattutto – di prescindere dalla verifica della concreta rispondenza del provvedimento all’interesse tutelato. Per questa via, la giurisprudenza ha progressivamente costruito un canone di ragionevolezza e proporzionalità anche in sede camerale: gli interventi del giudice devono essere adeguati allo scopo protettivo, necessari rispetto ai rischi che intendono prevenire o neutralizzare, e non eccedenti rispetto all’assetto di interessi che ridisegnano. Ciò è particolarmente evidente nei procedimenti che afferiscono alla responsabilità genitoriale, all’amministrazione di patrimoni di minori e incapaci, all’autorizzazione ad atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione, in cui la funzione di filtro del giudice si fa sostanza di tutela e non mero adempimento.

Non è un caso che la riflessione sulla volontaria giurisdizione si intrecci, in più punti, con quella sull’«organizzazione» della tutela dei soggetti vulnerabili: il procedimento camerale non è solo un contenitore di forme semplificate; è il luogo in cui l’ordinamento chiede al giudice di bilanciare l’autonomia familiare con la protezione del minore; la libertà negoziale con la salvaguardia del patrimonio dell’incapace; l’urgenza di decisioni operative con il presidio dei principi (legalità, proporzionalità, ragionevolezza, motivazione). In questo senso, la giurisdizione volontaria come “giurisdizione di protezione” esprime, forse meglio di altre aree, l’idea che la giurisdizione non è solo risoluzione di controversie, ma anche attuazione della Costituzione nelle zone in cui il conflitto non è (ancora) esploso, ma l’interesse bisognoso di cura reclama un veto giurisdizionale.

La comparazione conferma tanto la varietà delle soluzioni quanto la convergenza su alcune linee di fondo. In Francia, la juridiction gracieuse evoca da tempo una magistratura chiamata a dare ordine e tutela, con un rito snello e con la possibilità di interventi che, pur non generando giudicato in senso proprio, sono dotati di un’elevata forza regolativa; la dottrina processual civilistica d’oltralpe ha mostrato come il tratto qualificante non sia la “non giurisdizionalità”, bensì la particolare struttura del potere giudiziale esercitato in assenza di contraddittorio pieno[5]. In Germania, la Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) ha da anni sistematizzato i procedimenti di volontaria giurisdizione, consegnando al giudice un ampio Amtsermittlungsgrundsatz (potere-dovere d’ufficio di accertamento), rimedi agili (si pensi al reclamo) e una logica fortemente orientata alla protezione, pur nella piena giurisdizionalità dell’intervento[6]. È significativo che, tanto in Francia quanto in Germania, le soluzioni normative insistano sulla responsabilizzazione del giudice nel “prendersi cura” degli interessi affidati, più che sul formalismo degli schemi processuali: a riprova del fatto che il vero discrimine non è tra giurisdizione e amministrazione, ma tra decisione su conflitto e decisione di protezione.

La nostra esperienza positiva ha, inoltre, mostrato come l’elasticità del rito camerale, se non corretta da un adeguato apparato di garanzie, rischi talvolta di coincidere con prassi disomogenee. La risposta non è nell’appesantimento delle forme, ma nella chiarificazione dei criteri: un minimo comune denominatore di contraddittorio effettivo, motivazione puntuale, verifica sostanziale della rispondenza all’interesse protetto. Proprio in questa direzione si muovono gli arresti nomofilattici che hanno, negli ultimi decenni, progressivamente ridisegnato l’accesso al sindacato di legittimità: quando la decisione camerale incide in modo stabile su situazioni soggettive, il controllo della Corte è non solo ammissibile, ma doveroso, a presidio dell’unità del diritto vivente e dell’eguaglianza delle tutele[7].

Sullo sfondo, si colloca la grande trasformazione della giustizia civile in materia di famiglia e persone: l’emersione di un processo a forte vocazione protettiva, la digitalizzazione dei procedimenti, la valorizzazione dei poteri ufficiosi in funzione di effettività. La volontaria giurisdizione si rivela così un laboratorio, un “luogo” in cui l’ordinamento sperimenta – in chiave costituzionale – la possibilità di decisioni meno rigide, ma più attente al merito degli interessi. È qui che si comprende perché l’assenza di giudicato non equivale ad arbitrarietà: la revocabilità non è capriccio, bensì strumento di costante allineamento tra provvedimento e interesse; la semplificazione non è impoverimento, bensì semplificazione delle forme a beneficio della sostanza; l’inquisitorietà del rito non è esautorazione delle parti, ma responsabilizzazione del giudice.

Se questa è la fisionomia complessiva dell’istituto, risulta naturale che l’analisi successiva – dedicata al sistema delle autorizzazioni ex art. 374 c.c., alla giurisprudenza, alle novità della riforma Cartabia e alle prospettive concrete – prendano le mosse proprio da qui: dall’idea che la volontaria giurisdizione sia l’officina nella quale l’ordinamento tempera l’autonomia privata e la libertà familiare con la tutela dei soggetti deboli, attraverso provvedimenti che, pur “leggeri” nelle forme, sono “pesanti” nella sostanza. È in questa officina che l’autorizzazione diventa garanzia, la motivazione presidio di ragionevolezza, il contraddittorio strumento di emersione del giusto; ed è sempre qui che la comparazione mostra la vocazione europea di una giurisdizione che, per proteggere meglio, accetta di decidere in modo diverso.

3. Il sistema delle autorizzazioni tutelari ex art. 374 c.c.

L’art. 374 del codice civile occupa, così, un ruolo centrale nel sistema di protezione dei minori e degli incapaci, poiché disciplina gli atti di straordinaria amministrazione, che non possono essere compiuti senza l’autorizzazione del giudice tutelare. La norma ha una funzione duplice: da un lato, garantire che le scelte patrimoniali di particolare rilievo siano sottoposte a un controllo esterno; dall’altro, assicurare che tali decisioni rispondano effettivamente all’interesse del soggetto debole, evitando che ne vengano compromessi i diritti in favore di esigenze altrui, anche familiari.

Il catalogo degli atti elencati comprende, tra gli altri, alienazioni, ipoteche, pegni, divisioni e transazioni, cioè operazioni che incidono in modo significativo sulla consistenza del patrimonio. La ratio legis risiede, quindi, nell’idea che la libertà di gestione del tutore o del genitore non possa spingersi fino al punto di disporre liberamente di beni, che appartengono al minore, senza un vaglio preventivo dell’autorità giudiziaria. È evidente che, in assenza di un filtro, tali operazioni potrebbero comportare gravi pregiudizi, specie in ipotesi di conflitti di interesse tra rappresentante e rappresentato.

La dottrina ha discusso a lungo sulla natura dell’autorizzazione: secondo un primo orientamento, essa avrebbe natura costitutiva: è l’autorizzazione che rimuove il limite legale e consente l’efficacia dell’atto altrimenti inibito. In questa prospettiva, senza il decreto autorizzativo l’atto è radicalmente inefficace. Una diversa opinione, invece, ritiene che l’autorizzazione sia condizione di efficacia, la cui mancanza comporta soltanto l’annullabilità dell’atto, azionabile dal minore una volta divenuto maggiorenne. La giurisprudenza prevalente ha aderito a questa seconda impostazione, così da non compromettere l’affidamento dei terzi contraenti in buona fede e da non esporre i rapporti patrimoniali a una nullità assoluta dirompente. La Cassazione ha chiarito che l’autorizzazione non è un mero adempimento formale, ma un presidio sostanziale, destinato a garantire che l’atto risulti effettivamente conforme all’interesse del minore[8]. In altra occasione, la stessa Corte ha affermato che l’atto compiuto senza autorizzazione è annullabile e non nullo, e che l’azione di annullamento spetta al minore una volta raggiunta la maggiore età, nonché ai suoi eredi[9].

L’intervento del giudice tutelare si inserisce in un procedimento che si svolge con rito camerale, caratterizzato da elasticità e informalità, ma non per questo privo di garanzie. Non esistono parti in senso tecnico: il ricorso è proposto dal tutore o dal genitore, il giudice può disporre d’ufficio accertamenti e sentire i parenti, il pubblico ministero è chiamato a vigilare. Il provvedimento conclusivo è adottato con decreto motivato, suscettibile di modifica e revoca. L’assenza di giudicato non significa, tuttavia, assenza di vincoli: l’autorizzazione, una volta concessa, legittima l’atto e costituisce parametro di legittimità per valutare eventuali responsabilità del rappresentante.

Il principio del contraddittorio, pur attenuato, trova comunque spazio, per cui quando vi siano controinteressati individuabili, il giudice deve dar loro possibilità di partecipare o comunque di essere sentiti. La Cassazione, in una sentenza significativa, ha precisato che il contraddittorio va garantito non solo nei confronti del minore rappresentato, ma anche nei confronti degli altri soggetti, che potrebbero risentire degli effetti dell’autorizzazione[10].

Un nodo centrale è costituito dalla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ove la linea di demarcazione non è sempre agevole: se gli atti di ordinaria amministrazione attengono alla conservazione e alla gestione corrente del patrimonio, quelli di straordinaria amministrazione implicano scelte dispositive o comunque incidenti in modo significativo sulla consistenza dei beni. Recentemente il Tribunale civile di Bari, sentenza n. 4534 del 6 novembre 2024, ha chiarito che «la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere operata sulla base di tre parametri cumulativi: l’utilità oggettiva per la conservazione del valore e dei caratteri essenziali del patrimonio, il valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e in relazione al patrimonio complessivo, e il margine di rischio modesto». D’altro canto, la dottrina ha elaborato diversi criteri: chi privilegia il parametro economico (in base al valore dell’operazione rispetto al patrimonio complessivo), chi quello giuridico (in base alla natura intrinseca dell’atto), chi infine propone una valutazione combinata. La distinzione non è quindi meramente formale, ma sostanzialmente funzionale, dovendo guardare in via concreta all’interesse tutelato[11], in quanto non è tanto la tipologia dell’atto a determinare la straordinarietà, quanto l’entità del rischio economico, che esso comporta[12].

Come anzidetto, le conseguenze della mancanza di autorizzazione costituiscono altro elemento cruciale, la giurisprudenza prevalente ha optato per l’annullabilità, che può essere fatta valere solo dal minore o dall’incapace (o dai loro eredi), così da evitare che il vizio possa essere fatto valere erga omnes. La soluzione risponde a un bilanciamento: da un lato, proteggere il minore; dall’altro, salvaguardare l’affidamento dei terzi. In giurisprudenza si è anche affermato che il giudice tutelare, nel concedere l’autorizzazione, deve motivare in modo puntuale, indicando perché l’atto risponde all’interesse concreto del minore; in mancanza, il provvedimento può essere impugnato e conseguentemente annullato[13].

La dottrina più recente ha, così, cercato di collocare l’istituto nel quadro costituzionale della tutela dei soggetti deboli: l’autorizzazione non è soltanto un presidio patrimoniale, ma anche uno strumento per dare attuazione ai principi di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e di tutela dei diritti dei minori (art. 30 Cost.). Da questo punto di vista, la funzione del giudice non si esaurisce in un controllo burocratico, ma si configura come esercizio di giurisdizione di protezione, diretta a garantire la piena espansione della personalità del minore.

In Francia, gli atti patrimoniali dei minori sono soggetti a autorisation judiciaire, che spetta al juge des tutelles, con un procedimento semplificato, ma pur sempre improntato a garanzie; l’atto compiuto senza autorizzazione è affetta di nullità assoluta non sanabile, soluzione che denota una maggiore rigidità rispetto al modello italiano[14]. In Germania, la disciplina del Bürgerliches Gesetzbuch prevede, invece, l’autorizzazione del Familiengericht per determinati atti di straordinaria amministrazione, e anche qui l’assenza di autorizzazione comporta annullabilità relativa, azionabile solo a tutela del minore[15]. L’Italia si colloca, dunque, in una posizione intermedia, preferendo una soluzione più elastica della nullità, ma rafforzando il ruolo del giudice nella verifica dell’interesse concreto.

In definitiva, l’art. 374 c.c. rappresenta un istituto di straordinaria importanza, che coniuga la tutela patrimoniale dei soggetti deboli con l’esigenza di salvaguardare la certezza dei traffici giuridici. La sua interpretazione evolve in parallelo con la sensibilità della giurisprudenza e della dottrina, sempre più orientate a leggere l’autorizzazione non come un ostacolo burocratico, ma come presidio sostanziale della dignità e della personalità del minore.

4. La giurisprudenza in materia di autorizzazioni tutelari

La giurisprudenza ha avuto un ruolo decisivo nel definire i contorni dell’art. 374 c.c. e nel chiarire la portata dell’autorizzazione giudiziale in relazione agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell’interesse del minore/incapace. In assenza di una disciplina dettagliata dei criteri di valutazione, i giudici si sono assunti il compito di elaborare parametri sostanziali, ancorati alla centralità dell’interesse del minore, che costituisce la stella polare dell’intero sistema.

Uno degli orientamenti più consolidati riguarda la necessità, che l’autorizzazione sia fondata su un accertamento effettivo e non meramente formale dell’utilità dell’atto. La Corte di cassazione ha affermato, in più occasioni, che il giudice tutelare non può limitarsi ad un controllo burocratico, ma deve motivare in modo specifico le ragioni per cui l’operazione proposta risulti conforme all’interesse del minore[16]. Ne consegue che un decreto privo di motivazione o fondato su formule stereotipate può essere ampiamente censurato in sede di impugnazione.

In particolare, con la sentenza del 15 marzo 2019, n. 7400, la Corte ha ribadito che le esigenze economiche dei genitori non possono mai prevalere sull’interesse del figlio, confermando che quest’ultimo è l’unico parametro di valutazione legittimo[17]. La decisione ha riaffermato un principio cardine: l’autorizzazione ha il solo scopo di proteggere il soggetto destinatario, tanto per cui eventuali vantaggi economici dei genitori, se non coincidono con l’interesse del figlio, non possono giustificare il rilascio dell’autorizzazione.

La giurisprudenza si è, ancora, occupata anche del rapporto tra autorizzazione ed attività processuale del tutore o del genitore: in linea astratta è sempre necessaria l’autorizzazione per proporre nuovi giudizi nell’interesse del minore o del beneficiario, mentre non è richiesta per coltivare cause già pendenti[18]; tuttavia l’autorizzazione resta sempre ampiamente consigliabile per legittimare, anche solo dal punto di vista del grado di diligenza, l’operato del rappresentante. Da questo punto di vista, si segnala una recentissima sentenza del Tribunale di Isernia che ha chiarito che «l’amministratore di sostegno che intenda promuovere un giudizio nell’interesse del beneficiario deve munirsi della specifica autorizzazione del giudice tutelare prevista dall'art. 374 n. 5 c.c., applicabile ex art. 411 c.c. anche all’amministrazione di sostegno»[19].

La Corte ha così tracciato una distinzione chiara: l’inizio di un contenzioso espone il rappresentato a nuovi rischi patrimoniali e richiede pertanto il filtro del giudice; la prosecuzione di una lite già in corso, invece, non necessita di ulteriore autorizzazione, in quanto l’atto si colloca nella continuità di un rapporto processuale già esistente.

Il tema dell’estensione dell’autorizzazione ai gradi successivi del giudizio ha dato luogo a ulteriori pronunce: l’ordinanza della Suprema consesso del 21 marzo 2025, n. 7555 ha chiarito che l’autorizzazione a promuovere giudizio si estende anche alle impugnazioni, compreso il ricorso per cassazione[20]. La Corte ha osservato che sarebbe illogico richiedere un’autorizzazione ad hoc per ogni grado di giudizio, poiché l’interesse del minore va valutato in relazione all’intera vicenda processuale e non a singoli segmenti isolati.

La giurisprudenza di merito ha, inoltre, contribuito a definire aspetti pratici: il Tribunale di Bari, con sentenza 16 febbraio 2024, n. 791, ha escluso la necessità di autorizzazione per l’atto di precetto, ritenendolo un atto stragiudiziale di mera esecuzione, non suscettibile di compromettere l’interesse del minore. Di senso contrario, il Tribunale di Napoli, con sentenza 10 giugno 2024, n. 5977, che ha ribadito la necessità di autorizzazione per promuovere giudizi contro terzi, richiamando l’esigenza di valutare in concreto l’opportunità dell’iniziativa processuale. Queste decisioni mettono in luce una tensione costante: distinguere gli atti che comportano un rischio effettivo da quelli che, pur formalmente rientrando nell’attività del rappresentante e non espongono a conseguenze patrimoniali rilevanti.

Sul piano costituzionale, la Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2019, n. 114, ha sottolineato la funzione dell’autorizzazione quale presidio a tutela dei soggetti deboli, dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata contro l’art. 374 c.c., affermando che il sistema delle autorizzazioni risponde al dovere dello Stato di garantire la protezione dei minori e degli incapaci[21]. La Consulta ha, infatti, osservato che la previsione di un controllo preventivo da parte del giudice non viola i principi di uguaglianza o di libertà negoziale, in quanto trova giustificazione nella peculiare esigenza di salvaguardare soggetti strutturalmente vulnerabili.

Un ulteriore profilo riguarda la forma e gli effetti dell’autorizzazione, in tal senso la Cassazione ha precisato che essa deve essere contenuta in un decreto motivato e che la sua mancanza determina l’annullabilità relativa dell’atto compiuto[22]. Inoltre, ha chiarito che la motivazione deve essere tanto più rigorosa quanto maggiore è la rilevanza economica e personale dell’operazione autorizzata.

Se la Cassazione, meno recente, affermava che l’atto processuale compiuto in assenza di autorizzazione determina un vizio di legittimazione processuale, che depone circa la radicale nullità dell’intero giudizio, emerge pacificamente che, in caso di mancanza di autorizzazione, il rappresentante risponda personalmente per i danni arrecati al minore/interdetto, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto quello di eventuali responsabilità civili derivanti dall’atto[23].

La funzione di controllo del giudice, come emerge dalla giurisprudenza, non si riduce dunque a una formalità, ma costituisce una garanzia sostanziale. Il giudice deve valutare la convenienza concreta dell’atto, considerando il patrimonio del minore, le sue prospettive di vita, l’eventuale rischio di impoverimento, le esigenze di educazione e mantenimento. È questa valutazione sostanziale che distingue l’autorizzazione giudiziale da una semplice certificazione.

Pari modo, la giurisprudenza francese ha affrontato questioni analoghe, sottolineando come l’autorisation judiciaire del juge des tutelles debba sempre essere sorretta da una motivazione sostanziale. In Germania, la giurisprudenza dei tribunali di famiglia (Familiengerichte) insiste sul dovere del giudice di verificare l’effettivo interesse del minore, con controlli penetranti e non meramente formali. Questi richiami comparativi confermano che la centralità dell’interesse del minore è principio comune agli ordinamenti europei.

In conclusione, la giurisprudenza ha avuto il merito di trasformare l’autorizzazione da adempimento formale a presidio sostanziale: un filtro indispensabile per assicurare che le scelte patrimoniali e processuali rispondano effettivamente al superiore interesse del minore. La sua funzione è oggi chiaramente quella di garanzia e la centralità del soggetto debole è divenuta criterio dirimente in ogni valutazione giudiziale.

5. La giurisdizione condivisa col Notaio: le introduzioni della riforma Cartabia

La riforma Cartabia, introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione della disciplina delle autorizzazioni tutelari. L’intervento legislativo si inserisce in un più ampio disegno di riforma della giustizia civile, ispirato ad esigenze di semplificazione, accelerazione e deflazione del contenzioso, e strettamente connesso agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo contesto, la scelta di incidere anche sugli istituti della volontaria giurisdizione non è casuale: si è ritenuto che il peso burocratico e i tempi eccessivamente lunghi delle autorizzazioni costituissero un ostacolo alla funzionalità del sistema, oltre che un fattore di ritardo nei traffici patrimoniali, che coinvolgono minori e incapaci.

La prima innovazione di rilievo è la soppressione dell’art. 375 c.c., con la confluenza nell’art. 374 di tutte le ipotesi di autorizzazione. Tale scelta mira a razionalizzare il quadro normativo, eliminando duplicazioni e distinzioni ormai prive di giustificazione sistematica. Non si distingue più, infatti, tra le autorizzazioni richieste al tutore e quelle necessarie al genitore, ma si costruisce un catalogo unitario, nel quale confluiscono tutti gli atti di straordinaria amministrazione, che necessitano del filtro giudiziale. Questa concentrazione normativa favorisce chiarezza ed uniformità, riducendo i margini di incertezza applicativa.

La seconda novità concerne i criteri di valutazione dell’interesse, mentre in passato la giurisprudenza si limitava a richiedere una generica conformità all’interesse del minore, oggi il Legislatore specifica che l’autorizzazione può essere concessa soltanto quando l’atto sia “necessario o manifestamente utile”, imponendo altresì di considerare il “valore affettivo dei beni”. Si tratta di un innesto concettuale innovativo, che introduce nel cuore della disciplina una valutazione qualitativa, volta a tutelare beni e rapporti che, pur non rilevanti economicamente, assumono per il minore/incapace un significato identitario e personale. Questo parametro richiama esperienze già presenti in giurisprudenza, laddove si era affermato che l’interesse del minore non coincide con la mera utilità patrimoniale, ma comprende anche la salvaguardia dei legami affettivi e delle radici familiari[24].

Sul piano procedurale, la riforma introduce il deposito telematico delle istanze, i termini abbreviati per la decisione (trenta giorni nella maggior parte dei casi), e il rafforzamento del contraddittorio. In linea con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, viene valorizzato il diritto del minore all’ascolto, che diventa regola generale ogni volta che egli sia capace di discernimento; rappresentando un segno di attenzione culturale, oltre che giuridica: l’autorizzazione non è più un atto “sul minore”, ma sempre più un atto “con il minore”.

Un altro punto cruciale della riforma è risultato l’attribuzione di poteri autorizzatori al notaio, attuato con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 di attuazione della Legge 26 novembre 2021 n. 206. L’art. 21 del d.lgs. 149/2022 prevede infatti che, per atti soggetti a forma pubblica o scrittura privata autenticata, le parti possano chiedere al notaio rogante di rilasciare l’autorizzazione necessaria[25]. In tale ipotesi, il notaio, anche assistito da propri consulenti, non si limita alla funzione tradizionale di garantire la legalità formale e la pubblica fede dell’atto, ma assume un vero e proprio ruolo valutativo: può infatti raccogliere informazioni dai familiari o dai creditori, può prescrivere cautele, deve in ogni caso verificare la rispondenza dell’operazione all’interesse del minore. È evidente che, così facendo, il Legislatore ha ampliato la funzione notarile oltre i confini tradizionali, attribuendo una funzione di tipo valutativa giurisdizionale. La competenza del notaio al rilascio dell’autorizzazione è tuttavia collegata all’incarico ricevuto per l’atto da stipulare, per il quale si rende necessaria l'autorizzazione  [26]. Ne deriva che la competenza del notaio non è territoriale, a differenza di quella del Giudice Tutelare, che si individua in quello del luogo di domicilio del minore. La trasmissione del provvedimento di autorizzazione notarile al Giudice Tutelare competente per territorio, e al P.M., è comunque necessaria affinché il provvedimento acquisti efficacia per mancanza del reclamo nei successivi venti giorni (ciò determina che la natura dell’atto autorizzativo continui ad essere giurisdizionale).

Le finalità dichiarate di questo trasferimento di competenze risultano dunque deflattive: ovvero spostare sul notaio, pubblico ufficiale imparziale e dotato di alta qualificazione tecnica, parte del carico di lavoro che grava sul giudice tutelare, sgravando così l’autorità giudiziaria. La dottrina più favorevole ha parlato di “giurisdizione condivisa”[27], sostenendo che la funzione di protezione può essere ora esercitata anche da soggetti diversi dal giudice, purché investiti di garanzie di imparzialità e terzietà.

Le critiche non si sono fatte attendere: una parte consistente della dottrina ha denunciato il rischio di una indebita privatizzazione della volontaria giurisdizione, in violazione del principio di cui all’art. 113 Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. Il notaio, pur essendo un pubblico ufficiale, non appartiene all’ordine giudiziario e non opera in un contesto di pieno contraddittorio (determinando tutte le conseguenze di lesione dei principi del giusto processo). L’assenza di una cornice procedurale rigorosa potrebbe, infatti, esporre a rischi di compressione delle garanzie processuali, che in vista della natura dell'atto, che maniente caratteri giursidizionali, non possono essere glissate tramite una tralszione concorrente di competenze  [28].

Un’altra parte della dottrina, più moderata, vede invece nell’attribuzione al notaio una scelta sperimentale, suscettibile di correttivi, che non esclude il ricorso al Giudice tutelare: le parti restano libere di rivolgersi al magistrato tutelare, sicché non si determina una vera e propria sottrazione di competenza, ma piuttosto un’alternativa. In questa prospettiva, il rischio di conflitti risulta ridimensionato: se il notaio nega o non ritiene di procedere all’autorizzazione, le parti possono comunque adire il giudice; se la concede, l’atto rimane sindacabile sotto il profilo della responsabilità professionale e disciplinare.

Le prime applicazioni pongono ancora molti dubbi, soprattutto nelle autorizzazioni di particolare complessità, ove il notaio può avere difficoltà a ricostruire l’intera vicenda dal fascicolo tutelare, oppure ove la valutazione giudiziaria parrebbe imprescindibile. Da questo punto di vista, il settimo comma dell’art. 21 D.L.gs. n. 149/2022 lascia all’autorità giudiziaria la competenza autorizzativa a “transigere o compromettere in arbitri giudizi”. Parte della dottrina notarile, ha posto l’accento sul termine “giudizi”, sostenendo che, affinché la competenza debba considerarsi esclusiva dell’autorità giudiziaria, la causa debba essere già pendente dinanzi al giudice. Pertanto, in tali ipotesi, la competenza ad autorizzare i soggetti incapaci al compimento di atti di straordinaria amministrazione risulta esclusiva al Giudice Tutelare. In caso contrario, se la controversia non fosse ancora sorta (come nel caso delle transazioni o degli accordi di reintegrazione della legittima), l’autorizzazione in materia di volontaria giurisdizione potrebbe spettare anche al notaio, tuttavia autorizzando il notaio al compimento di atti idonei a prevenire il sorgere di una controversia, dunque in assenza di giudizi pendenti, se la controversia poi sorgesse (anche in contestazione dell’atto preventivo autorizzato dal notaio) la responsabilità del rogante sarebbe sottoposta a sicuro vaglio giudiziale. Le prime applicazioni dimostrano un quadro fluido ed ampiamente rimesso alla discrezionalità e professionalità dei notai[29], a cui non mancheranno interventi volti a fare maggiore chiarezza.

La scelta italiana appare isolata: in Francia, l’autorisation judiciaire resta prerogativa del juge des tutelles, senza possibilità di delega a pubblici ufficiali diversi dal giudice. In Germania, il Familiengericht mantiene il monopolio della funzione autorizzatoria, con una disciplina dettagliata nel BGB e nel FamFG. In Spagna, la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015 ha razionalizzato i procedimenti, ma non ha attribuito poteri autorizzatori al di fuori dell’autorità giudiziaria, in quanto espressione di giurisdizione di protezione[30]. Ad oggi, il modello italiano costituisce un unicum, con possibili implicazioni di diritto europeo, soprattutto alla luce della Convenzione di Strasburgo del 1996 e della Carta di Nizza.

La riforma Cartabia ha innovato, così, profondamente il sistema delle autorizzazioni tutelari, semplificando il quadro normativo, introducendo criteri più rigorosi e qualitativi, rafforzando la dimensione partecipativa del minore/incapace, ma soprattutto avviando un esperimento inedito di collaborazione tra giudice e notaio. Tuttavia, questo modello “ibrido”, a distanza di un triennio dall’introduzione continua a destare dubbi e perplessità, sia da parte di molti notai, che ritengono di non assumersi la responsabilità e l’onere autorizzativo, sia dei tecnici del diritto processuale, che vedono un possibile abbassamento di tutele a discapito proprio del c.d. soggetto debole.

6. Dubbi e perplessità sull’attuazione nella prassi notarile

Indipendentemente dalle applicazioni in concreto, l’attribuzione al notaio di poteri autorizzativi, destinati a defluire in un procedimento giurisdizionale (seppur camerale) segna una trasformazione che incide, non solo sul sistema della volontaria giurisdizione, ma anche sull’identità funzionale del notaio come pubblico ufficiale e professionista del diritto. La riforma Cartabia, infatti, non si limita a consentire al notaio di “certificare” la legalità formale dell’atto, ma lo investe di un compito valutativo e quasi-giurisdizionale che richiede competenze, responsabilità e modelli operativi diversi dal passato.

Il notaio viene, quindi, investito di un compito di certo non semplice, in quanto obbligato ad esprimere una valutazione autonoma sulla “necessità” o “manifesta utilità” dell’atto, nonché sul “valore affettivo del bene”, parametri qualitativi che lo avvicinano al giudice tutelare. Non è più sufficiente verificare la mera legittimità dell’operazione: è necessario svolgere un’istruttoria, raccogliere informazioni, ponderare rischi e benefici e motivare puntualmente il provvedimento. La funzione notarile si configura, così, come funzione di garanzia complessa, volta non soltanto a tutelare la certezza dei traffici giuridici e l’affidamento dei terzi, ma anche a presidiare l’interesse del soggetto debole. In tale prospettiva, il notaio diventa un attore (esterno all’ordine giudiziario) della “giurisdizione di protezione”, che assume un ruolo di garanzia di certo non irrilevante.

Le conseguenze pratiche della riforma sono evidenti: da un lato, si assiste a un ampliamento del contenuto della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.; dall’altro, aumenta il rischio di responsabilità professionale anche nei confronti del minore o del beneficiario, in caso di autorizzazioni concesse senza un’adeguata istruttoria. Il nuovo ruolo richiede, infatti, attività tipicamente istruttorie: ascolto dei parenti, l’acquisizione di documenti, la ricostruzione della situazione patrimoniale, la valutazione di eventuali conflitti di interesse, la verifica della congruità del prezzo nelle alienazioni e il controllo delle garanzie predisposte a tutela del minore.

Queste competenze, che l’autorità giudiziaria tutelare ha sempre svolto gratuitamente, anche grazie alla delegazione dei compiti istruttori al delegato dell’ufficio di diritto privato (tutore, curatore, amministratore di sostegno), devolute al Notaio determina costi in gran parte delle volte non irrisori, che continuano a favorire (in un’ottica di risparmio) al ricorso al Giudice tutelare.

Non di rado, per svolgere correttamente tali valutazioni, il notaio deve accedere al fascicolo tutelare del giudice competente; tuttavia, l’accesso (in gran parte dei casi) non è automatizzato e talvolta risulta difficoltoso. La mancata conoscenza di elementi essenziali (provvedimenti pregressi, situazioni familiari complesse, precedenti autorizzazioni) può condurre a decisioni incomplete o erronee. Da qui le richieste, in dottrina, di protocolli operativi tra Tribunali e Consigli notarili, volti a garantire una consultazione regolata del fascicolo tutelare, la trasmissione dei provvedimenti rilevanti e un coordinamento nella gestione dei reclami.

La riforma genera, così, un’inevitabile differenziazione: chi si rivolge al notaio, sobbarcandosi i costi del suo intervento ottiene frequentemente un’autorizzazione più rapida, ma più fragile in vista del rischio di una riduzione del contraddittorio nell’iter deliberativo, mentre chi continua rivolgersi al giudice tutelare, con un sicur minor costo, incorre in tempi più lunghi e un contraddittorio più articolato (che se da un lato può essere la fonte dei ritardi, dall’altra garantisce garanzie processuali più solide, in vista dell’almeno teorico coinvolgimento di tutti i controinteressati).

Il rischio è, dunque, una giustizia a due velocità, in cui il Notaio, per evitare disparità nella tutela, dovrà adottare (assumendosi i relativi doveri e responsabilità) un modello operativo improntato a massima neutralità, piena trasparenza, valorizzazione del contraddittorio familiare e particolare prudenza nelle operazioni economicamente rilevanti. L’autorizzazione notarile non può, infatti, divenire un canale semplificato per evitare lunghi e complicati contraddittori in seno al vaglio del giudice tutelare: in caso di dubbi e/o di conflitti di interessi con la destinazione dell’atto, il notaio dovrà così negare il rilascio dell’autorizzazione e rinviare le parti all’autorità giudiziaria.

Pur in assenza di una disciplina analitica, la natura quasi-giurisdizionale dell’intervento impone che la motivazione del provvedimento sia puntuale, non stereotipata, completa sotto il profilo dell’istruttoria svolta e coerente con i criteri di necessità, utilità e valore affettivo del bene, a cui il Notaio (al pari del Giudice) è tenuto. Una valutazione sommaria e una motivazione debole, espongono il Notaio (ancor più del Giudice), che rappresentando pur sempre un libero professionista[1], un rischio di reclamo con conseguenti responsabilità professionali.

D’altro canto, l’esigenza di preservare indipendenza e terzietà rappresenta un sicuro dovere deontologico del notaio: nonostante sia scelto dalle parti, il notaio non può essere percepito come mero prestatore di servizi, né subire pressioni per accelerare l’autorizzazione necessaria alla stipula. La funzione autorizzativa costituisce infatti esercizio di un potere pubblicistico, che richiede la piena tutela dell’interesse del minore/incapace, imponendo il rifiuto dell’atto quando esso risulti pregiudizievole o non adeguatamente supportato da un’istruttoria.

In conclusione, l’autorizzazione notarile può svolgere una significativa funzione deflattiva solo se accompagnata da una effettiva ed accurata valutazione delle ragioni dell’atto, degli effetti sul soggetto destinatario, degli equilibri della famiglia, dall’individuazione dei rischi futuri e dall’offerta di soluzioni alternative rispetto all’atto richiesto. In questa prospettiva, il notaio assume così un ruolo di mediatore tecnico, capace di prevenire conflitti prima che si trasformino in contenzioso avanti alle sedi giurisdizionali (tutelare compresa), contribuendo ad una tutela più efficiente e sostanziale degli interessi dei soggetti deboli.

7. Conclusioni

Il dibattito dottrinale attorno all’istituto delle autorizzazioni tutelari e, più in generale, alla volontaria giurisdizione, si è radicato infatti negli anni attorno a due direttrici, da un lato quella formalistica e, dall’altra, quella sostanzialistica, dualismo che continua ancora ad oggi a rappresentare visioni contrapposte, anche relative al ruolo del giudice, a quello del notaio e all’equilibrio tra efficienza ed effettività della c.d. funzione di protezione. 

La teoria formalistica tende, da un lato, a ridurre l’autorizzazione ad un mero controllo di legalità, destinato a verificare la mera conformità dell’atto alla legge, senza che il giudice/notaio entri nel merito della convenienza. Secondo questa impostazione, che trova esponenti autorevoli in parte della dottrina civilistica tradizionale, il decisore non dovrebbe sostituirsi al rappresentante nella scelta gestionale, ma limitarsi a garantire che l’atto non travalichi i limiti imposti dall’ordinamento giuridico  [31]. L’autorizzazione, in questa prospettiva, rappresenta un filtro formale, che evita gli abusi, ma non implica valutazioni di opportunità.

La seconda prospettiva sostanzialistica, sicuramente più attenta alle prerogative del soggetto debole, attribuisce, invece, al giudice/notaio un ruolo attivo e pregnante, chiamandolo a verificare se l’atto corrisponda all’effettivo interesse del beneficiario. In quest’ottica, il decisore non si limita a un vaglio esterno, ma compie valutazioni discrezionali, che implicano un giudizio comparativo di utilità e di rischio. Questa concezione è stata sostenuta da autori come Oppo e Rescigno, i quali hanno insistito sulla necessità che il giudice tutelare sia “giudice del merito” delle scelte, non mero garante formale[32], connotati che la Riforma Cartabia estende, senza d’ombra di dubbio, ora anche al Notaio.

La riforma di “cartabiana” memoria, d’altro canto, pare recepire specificatamente proprio questa seconda impostazione allorquando con l’introduzione dei criteri di “necessità o manifesta utilità” e del “valore affettivo dei beni” spinge il giudice/notaio a valutazioni sostanziali, che richiedono motivazioni più articolate e di maggiore tutela, anche del contraddittorio. Non è sufficiente ed esaustivo della competenza specifica richiesta, dichiarare che un atto non sia vietato dalla legge; occorre spiegare perché esso risulta utile e/o necessario al minore, e perché non leda interessi affettivi od identitari. Questa evoluzione conferma che l’autorizzazione rappresenta, oggi, uno strumento di giurisdizione sostanziale, non un mero visto amministrativo.

Il richiamo al valore affettivo dei beni risulta particolarmente significativo, ampliando la prospettiva di tutela ed includendo profili non economici: la casa familiare, ad esempio, non è soltanto un bene patrimoniale, ma il luogo degli affetti, della memoria, della crescita. Autorizzarne la vendita implica una valutazione, che deve così tenere conto di questa dimensione simbolica, a cui né il Giudice, né il Notaio possono esimersi di considerare.

Questa sensibilità, che avvicina la disciplina italiana agli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, è quella tipica della giurisdizione che incide direttamente sui diritti fondamentali della persona, che specificatamente l’art. 8 CEDU tutela, garantendo a livello comunitario la protezione dei legami familiari ed identitari come componenti essenziali della vita privata della persona  [33].

La dottrina ha accolto, dunque, con favore quest’innovazione, pur segnalando alcune criticità: da un lato, si è osservato che l’introduzione di criteri qualitativi più complessi rischia di aumentare l’onere motivazionale delle autorizzazioni e, quindi, i tempi delle decisioni (e per quanto riguarda le funzioni notarili i costi dell’atto). Dall’altro, si è sottolineato che la vaghezza delle formule (“manifestamente utile”, “valore affettivo”) può condurre a prassi disomogenee, con conseguente incertezza applicativa. Da questo punto di vista, a fini risolutivi è stato persino proposto un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, che definisca parametri interpretativi uniformi[34].

Quanto al ruolo del notaio, il dibattito a distanza di circa un triennio dall’introduzione, continua ad essere intenso: alcuni autori, come Finocchiaro e Sesta, hanno sottolineato i vantaggi della “notarizzazione” delle autorizzazioni: quali rapidità, riduzione del carico giudiziario, valorizzazione della professionalità notarile[35]. Altri, invece, hanno denunciato un arretramento delle garanzie giurisdizionali: Dogliotti e Santoro-Passarelli, ad esempio, hanno ribadito che la giurisdizione di protezione non è delegabile a un pubblico ufficiale privo delle tipiche garanzie di indipendenza e terzietà del giudice[36] e ad un iter decisorio lontano dalle garanzie processuali del rito camerale. La questione continua a restare aperta.

Come abbiamo pocanzi esaminato, il rischio di una giustizia “a due velocità” è sempre dietro l’angolo, soprattutto a seconda degli interessi economici in gioco, tuttavia, il dialogo tra professioni non può che rappresentare un prezioso ed irrinunciabile contributo, affinché la tutela dei diritti e degli interessi, soprattutto dei soggetti più deboli, sia sempre effettiva e responsabile, nella consapevolezza di qualsivoglia operatore del diritto che il concetto di efficienza non è sinonimo di celerità, snellezza e compressione delle forme.

In definitiva, le autorizzazioni tutelari costituiscono ancora oggi un banco di prova per la capacità dell’ordinamento di bilanciare efficienza e protezione, risultando al crocevia di esigenze diverse: da un lato, la rapidità e la semplificazione imposte dalle riforme e dagli impegni europei; dall’altro, la salvaguardia dell’interesse superiore del minore/incapace, che non può essere sacrificato a logiche di efficienza procedurale. La sfida è dunque garantire che l’autorizzazione rimanga ciò che deve essere: non un ostacolo burocratico, non una formalità vuota, ma un presidio sostanziale della dignità della persona, in linea con i principi costituzionali e sovranazionali.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Corte cost., 29 maggio 1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, 1401.

[2] Cass. civ., S.U., 30 luglio 1953, n. 2593, in Giust. civ., 1953, I, 1897; Cass. civ., S.U., 2 febbraio 2016, n. 1915, in Foro it., 2016, I, 1234

[3] G. ALLORIO, Saggi di diritto processuale civile, Milano, Giuffrè, 1957.

[4] C. MONTESANO, Profili della giurisdizione volontaria, Napoli, Jovene, 1967; A. ARIETA, Lineamenti della giurisdizione volontaria, Padova, CEDAM, 1972.

[5] M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Paris, Dalloz, 2019, cfr. pag. 543;

[6] H. Prütting, FamFG Kommentar, Köln, Luchterhand, 2018, § 1; si v. anche R. Bork – H. H. Roth (eds.), FamFG, München, Beck, 2021, § 26, spec. sul Beschwerde.

[7] Cass. civ., S.U., 30 luglio 1953, n. 2593, in Giust. civ., 1953, I, 1897; Cass. civ., S.U., 2 febbraio 2016, n. 1915, in Foro it., 206, I, 1234.

[8] Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8510, in Foro it., 2006, I, 1234.

[9] Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2010, n. 4357, in Giust. civ., 2010, I, 921

[10] Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2002, n. 12286, in Fam. dir., 2003, 45

[11] G. Cicu, Il diritto di famiglia, Milano, Giuffrè, 1943, cfr. pag. 311 ss.

[12] G. Ferrando, Manuale di diritto di famiglia, Bologna, Zanichelli, 2020, cfr. pag. 289.

[13] Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2015, n. 14728, in Foro it., 2015, I, 3123.

[14] V. D. Fenouillet, Droit de la famille, Paris, PUF, 2018, cfr. pag. 562.

[15] W. Hau – H. Poseck (a cura di), BGB – Bürgerliches Gesetzbuch Kommentar, München, Beck, 2021, § 1822.

[16] Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8510, in Foro it., 2006, I, 1234.

[17] Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2019, n. 7400, in Fam. dir., 2019, 521.

[18] Cass. civ., sez. I, ord. 26 marzo 2024, n. 8088, in Giur. it., 2024, 1021.

[19] Tribunale civile Isernia sentenza n. 97 del 18 aprile 2025

[20] Cass. civ., sez. III, ord. 21 marzo 2025, n. 7555, in Foro it., 2025, I, 877.

[21] Corte cost., 5 giugno 2019, n. 114, in Giur. cost., 2019, 1655.

[22] Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2010, n. 4357, in Giust. civ., 2010, I, 921.

[23] Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2015, n. 14728, in Foro it., 2015, I, 3123.

[24] Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2015, n. 14728, in Foro it., 2015, I, 3123.

[25] L’art. 21 comma 1del detto D.Lgs. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023 infatti dispone che: “1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante”.

[26] La richiesta al notaio non incontra limitazioni territoriali nel senso che è slegata dal luogo in cui sono ubicati i beni oggetto dell’atto, dal luogo di domicilio o di residenza delle persone nel cui interesse il provvedimento è richiesto ed altresì dal luogo in cui è posta la sede notarile.

[27] G. Oberto, Autorizzazioni giudiziali e ruolo del notaio dopo la riforma Cartabia, in Fam. dir., 2023, 903.

[28] F. Ruscello, La giurisdizione volontaria tra giudice e notaio, in Riv. dir. proc., 2023, 615

[29] Trib. Milano, 14 febbraio 2023, in Giur. it., 2023, 987; Trib. Roma, 10 giugno 2023, in Foro it., 2023, I, 2112

[30] J. L. Lacruz Berdejo – A. Rams Albesa, Derecho de familia, Madrid, Civitas, 2020, cfr. pag.  421.

[31] C.M. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, Giuffrè, 2015, cfr. pag. 215.

[32] G. Oppo, Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1969, p. 344; P. Rescigno, Famiglia e successioni, Napoli, Jovene, 1998, p. 417.

[33] Corte EDU, 26 giugno 2014, Nazarenko c. Russia, in CEDU, 2014, 1165.

[34] F. Tommaseo, La nuova disciplina delle autorizzazioni tutelari, in Riv. dir. proc., 2023, 1233.

[35] G. Finocchiaro, Diritto di famiglia, Bologna, Zanichelli, 2019, cfr. pag. 389; M. Sesta, Diritto di famiglia, Padova, Cedam, 2018, cfr. pag. 402.

[36] M. Dogliotti, Trattato di diritto civile: Famiglia, Torino, Utet, 2011, p. 512; F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, Jovene, 1999, cfr. pag. 278.