• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 4 Feb 2016

Il potere femminile. Quando un uomo diventa succube di una donna si tratta di circonvenzione d´incapace.

Modifica pagina

Angela Cuofano


Con la sentenza n. 1923/2016, la seconda sezione della Cassazione Penale si è pronunciata su di un caso alquanto curioso. Ha infatti etichettato come pregna di conseguenze giudiziarie la classica malizia femminile. Vediamo come.


"Tira di più il sorriso di una donna che un rinoceronte."  In questo modo Checco Zalone ha riassunto lo straordinario potere del gentil sesso nei confronti dello sventurato di turno. Non di rado, infatti, ci si imbatte in uomini che, perso completamente il senno per la bella del momento, finiscono non solo per mandare all'aria la loro famiglia e i loro affetti, quanto - e soprattutto - per dilapidare tutto il loro patrimonio in favore della donzella in questione.

Ebbene, la Cassazione, con sentenza della II sezione penale n. 1923/2016, ha ritenuto opportuno considerare che, qualora l'uomo, affetto da un decadimento fisico e psichico dovuto all'età, elargisca alla sua amante regali ed ingenti somme di denaro che le consentano di mantenere un elevato tenore di vita, si tratta, nella specie, di circonvenzione d'incapace ex 643 c.p.

Il caso in esame.

Con sentenza del 03/10/2011, il giudice monocratico del Tribunale di Cuneo aveva ritenuto una donna colpevole del reato  di cui all'art. 643 c.p. nei confronti del suo compagno. Decisione, tra l'altro, confermata dalla Corte d'Appello di Torino in data 06/06/2014.

Contro la suddetta sentenza, l'imputata proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione della norma sopra citata. La difesa afferma, innanzitutto, che entrambi i gradi di giudizio abbiano errato nel considerare la vicenda nella giusta dimensione.

A parere della ricorrente, invero, i giudici avevano mancato di valutare che la stessa aveva intrecciato con la presunta vittima una relazione quarantennale, durante la quale la donna era solita accettare notevoli somme di denaro e regali costosi, circostanze che le permettenevano, di fatto, di condurre un tenore di vita elevato. Tali rapporti, di cui erano a conoscenza anche le figlie dell'uomo, proseguivano anche quando lo stesso invecchiava.

Secondo la difesa, dunque, non vi è motivo di ritenere la sussistenza del reato di circonvenzione d'incapace, posto che, prima di tutto, l'uomo aveva continuato a comportarsi come suo solito e, inoltre, la ricorrente aveva rifiutato di sposarlo, così non adottando la soluzione più semplice.

Concludeva, quindi, per la mancanza di prova dell'induzione.   

La circonvenzione d'incapace.

L'art. 643 c.p. risponde all'esigenza di tutelare le persone in situazioni d'inferiorità mentale contro gli sfruttamenti compiuti in loro danno. Si tratta di un reato plurioffensivo, lesivo tanto della libertà personale e dell'interesse patrimoniale.

La condotta incriminata consiste nell'indurre una persona a compiere un atto ad effetti dannosi abusando delle suddette condizioni d'inferiorità. Le condotte sono integrate rispettivamente da qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso. E' sufficiente che il soggetto passivo versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva, tale da privarlo del normale discernimento e potere critico/volitivo, così da essere indotto a compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare.

Il dolo è specifico e consiste nella consapevolezza di indurre, mediante abuso della condizione di inferiorità, il minore o l'infermo mentale al compimento di un atto produttivo di effetti giuridici dannosi e nel fine di procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto.

Il ragionamento della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla questione, evidenzia come i giudici del secondo grado di giudizio abbiano correttamente ragionato.

Infatti, a discapito di quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo gli Ermellini, se regali e donazioni di varia entità possono risultare circostanze ordinarie, nel momento in cui interviene un amministrazione di sostegno, il discorso cambia.

Ergo, chi riceve le donazioni potrà essere accusato di circonvenzione d'incapace se venga provato l'abuso dello stato di infermità e l'induzione al compimento di atti dannosi. Ne consegue che, ai fini della decisione, diventa del tutto irrilevante il comportamento della vittima quando era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Proprio per il suo delicato equilibrio mentale,  diventa invero impossibile stabilire se egli avrebbe o meno continuato a tener quel determinato comportamento, ove fosse stato capace di autodeterminarsi.

Nel caso di specie. l'uomo era protagonista di un lento ma costante decadimento fisico e psichico, inteso quale "completa incapacità d'intedere e di volere, ravvisabile a terzi" che, dapprima rendeva necessaria la misura dell'amminstrazione di sostegno e successivamente si manifestava apertamente in una serie di comportamenti anomali, quali il prelievo di una spropositata somma di denaro (circa 250000,00 €) di cui risultò beneficiaria la donna, tale che il funzionario di banca, allarmato, ritenne opportuno avvisare la famiglia.

A nulla valgono le doglianze di parte ricorrente, posta la circostanza che in un solo quinquinnio (1998/2002) l'uomo aveva versato all'amante una somma pari a 260000,00 €, circa 50000,00 € annui; nel 2005, quando già versava in menomate condizioni tanto psichiche quanto fisiche, egli continuava ad elargire in favore della sua protetta una somma non di molto inferiore a complessivi prelievi effettuati tra il primo e il secondo semestre di tale anno, circa 185000,00 €.

Tale circostanza, quindi, opportunamente considerata, consente di disattendere la tesi della mancanza di prova in ordine all'elemento dell'induzione, dovendo, sul punto, ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale  "l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l'attività di induzione dev'essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima" (1).

Riflessioni critiche.

L'aspetto senz'altro più rilevante della pronuncia in commento riguarda un dato oggettivo. Infatti, la legge fa discernere dalla dichiarazione  di deficienza psichica del soggetto una sorta di "cordone sanitario", volto ad impedire che chiuque possa approfittarne, secondo cui il comportamento tenuto dall'interdetto quando nel pieno delle facoltà non può essere tenuto in considerazione, in quanto non vi sono prove concrete della sua costanza.

Va tuttavia precisato che il suddetto meccanismo legislativo non è assoluto in quanto è richiesta la prova dell'abuso, da parte dell'agente, dello stato di infermità e dell'induzione al compimento di atti dannosi.

Prova che, nel caso di specie, l'accusa ha ampiamente fornito e a fronte della quale la ricorrente si è limitata ad allegare un irrilevante comportamento pregresso, peraltro smentito, dai precedenti gradi di giudizio.

Conclusioni.

In base a quanto fin qui argomentato, si può evidenziare il seguente principio di diritto: "In tema di circonvenzione di persone incapaci - una volta che la pubblica accusa, abbia provato l'abuso, da parte dell'agente, dello stato di infermità o deficienza psichica e l'induzione al compimento di atti dannosi - diventa del tutto irrilevante il comportamento tenuto dal circuito quando era compus sui, proprio perchè, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se - ove fosse stato compus sui - avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento: di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacità erano normali ed incensurabili (nella specie: atti di donazione di notevole valore), diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d'incapacità"

Il ricorso veniva dichiarato inamissibile. 
 

FONTI E BIBLOGRAFIA

(1) Cass. n. 18583/2009; Cass. n. 4816/2010

R, GAROFOLI  Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, XI Edizione, 2015, Nel Diritto Editore.