Pubbl. Gio, 21 Gen 2016
Depenalizzazioni. Cosa cambia con le nuove sanzioni?
Modifica paginaA seguito dell´approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei due decreti legislativi, le nuove disposizioni sulla depenalizzazione prevedono regole procedurali differenti a seconda che le violazioni penali siano trasformate in illeciti amministrativi ovvero vengano abrogate con istituzione di sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno
Il Governo ha approvato i decreti sulla depenalizzazione di alcuni reati. Saranno dunque molteplici i processi che diventeranno di competenza civile e non più penale!
La riforma si propone di rendere più efficiente la giustizia e più effettive le pene, in virtù del fatto che gran parte dei casi rimanevano impuniti a causa della prescrizione o dei numerosi benefici che evitano al condannato di entrare in carcere per pene di pochi mesi di reclusione.
Questi i reati depenalizzati:
- tutti i reati non contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000;
- atti osceni;
- pubblicazioni e spettacoli osceni;
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
- abuso della credulità popolare;
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
- atti contrari alla pubblica decenza;
- guida senza patente;
- noleggio di materiale coperto da copyright;
- installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;
- omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000.
Bisogna però evidenziare che il problema non è risolto, poiché non si andrà a favorire l’economia processuale, ma si trasferirà solo la competenza dal giudice penale a quello civile, con il rischio di congestionare ulteriormente la giustizia civile già notoriamente lenta in Italia, con una durata media dei processi, per tutti e tre i gradi di giudizio, di circa 8 anni.
Dunque, paradossalmente, la riforma andrà a discapito delle vittime, le quali, per ottenere giustizia, dovranno rivolgersi necessariamente ad un avvocato e potranno chiedere al giudice civile il risarcimento del danno subito solo dopo avere pagato il contributo unificato, che a seconda del valore del processo, può essere anche di qualche centinaio di euro.
La vittima inoltre non potrà più, come nel processo penale, contare soltanto sulla propria testimonianza, ma dovrà necessariamente portare al giudice altre prove, documentali e testimoniali. Naturalmente è facilmente intuibile che tutto ciò renderà arduo provare reati, come l’ingiuria, che spesso vengono commessi oralmente e senza la presenza di testimoni.
Senza contare che questa riforma riduce il disvalore normativo di azioni che, in linea di principio, sono gravemente lesive di alcuni diritti costituzionalmente garantiti.
Rimane fuori dal perimetro delle nuove depenalizzazioni il reato di immigrazione clandestina, argomento quanto mai centrale nel dibattito politico italiano.
Si osservi, inoltre, che la modifica delle suddette fattispecie in illeciti amministrativi attiene anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, lasciando inalterato il principio del favor rei, mentre rimangono ferme le condanne passate in giudicato, divenute quindi definitive.
Inoltre la vittima avrà la facoltà di poter decidere se agire o meno contro il colpevole, non essendo più prevista l’attivazione da parte della Procura della Repubblica.
Nel caso di condanna, lo Stato, rimasto fuori dal procedimento, ha così modo di ripresentarsi per incassare la sanzione civile. Qualora, al contrario, la vittima decida di non agire, il fatto resta in tal modo impunito mentre il soggetto responsabile non sarà tenuto a versare nulla, nemmeno nei confronti dello Stato.
A conti fatti, questa riforma appare vantaggiosa solo per le casse erariali, che incamereranno i contributi unificati e le sanzioni, mentre potrebbe rivelarsi inutile o addirittura pregiudizievole per il funzionamento della giustizia e per la tutela dei diritti delle vittime di tali reati.
E’ sicuramente apprezzabile l’intento di depenalizzare comportamenti di non particolare gravità e di accelerare i processi, tuttavia sarebbe stato auspicabile ricorrere all’introduzione di procedure più snelle e rapide e non fare ricorso alle regole ordinarie del processo civile.