Sommario: 1. Il contratto di appalto: natura e funzioni; 2. Le garanzie dell’appaltatore; 2.1. (Segue) La garanzia per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c.; 2.2. (Segue) L’ambito di applicazione della garanzia ex art. 1669 c.c.; 2.3. (Segue) Rovina, pericolo di rovina e gravi difetti; 3. La decadenza e la prescrizione nell’azione ex art. 1669 c.c.; 4. Conclusioni.
1. Il contratto di appalto: natura e funzioni
L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come un contratto con il quale un committente affida ad un appaltatore il compimento di un’opera (es. la costruzione di un edificio) o lo svolgimento di un servizio (per esempio la pulizia di uno stabilimento) verso un corrispettivo in danaro[1].
Il contratto di appalto, in guisa della nozione data dall’art. 1655 c.c., può qualificarsi come un contratto di scambio (o sinallagmatico) che realizza un “do ut facias[2]”, che, in quanto tale, si differenzia dal contratto di compravendita- che ha ad oggetto un dare (art. 1470 ss. c.c.) -, dal contratto d’opera[3] (art. 2222 ss. c.c.)- in cui l’opera o il servizio possono essere compiuti con lavoro prevalentemente proprio e senza bisogno di disporre di appositi complessi produttivi – e dal contratto di lavoro subordinato[4], il cui oggetto è la prestazione di un lavoro eseguito sotto il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro (art. 2094 ss. c.c.).
Gli appalti si distinguono in appalti pubblici, ove la scelta dell’appaltatore - per evitare comportamenti discriminatori o preferenziali - avviene mediante apposite procedure di selezione del contraente, e privati, nei quali la stipulazione del contratto è oggetto di libera negoziazione tra le parti[5].
Caratteristica dell’appalto privato è la gestione « a rischio » dell’appaltatore, il quale provvede ad organizzare tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto, sia nell’ipotesi in cui è rimessa all’appaltatore tutta l’attività occorrente per l’esecuzione dell’opera – ivi compreso il reperimento e l’apprestamento dei materiali -, sia nell’ipotesi in cui è devoluta allo stesso la sola attività consistente nella messa in opera degli elementi costruttivi secondo i dettami della tecnica[6].
Il contratto di appalto, oltre ad essere oneroso, è commutativo[7], in quanto l’oggetto del medesimo, in base al combinato disposto degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c., deve essere determinato o determinabile, pena la sua nullità.
Normalmente, con riferimento alla prestazione di fare, l’oggetto (i.e. il compimento dell’opera o la prestazione del servizio[8]) è definito da un progetto procurato dal committente, che deve essere sufficientemente dettagliato per consentirne la realizzazione[9] ed al quale l’appaltatore ha diritto di pretendere che siano apportate le modifiche necessarie per l’esecuzione dell’opera « a regola d’arte[10] », pena la sua responsabilità[11].
Con riferimento alla prestazione di dare, l’oggetto (i.e. il correspettivo in danaro) è stabilito « a forfait[12] » oppure a « a misura[13] » e, in mancanza di determinazione delle parti, stabilito con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ovvero dal Giudice (art. 1657 c.c.[14]).
Tuttavia, qualora dovessero verificarsi, per eventi sopravvenuti ed imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare una variazione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente – ai sensi dell’art. 1664, c. I, c.c. – hanno diritto di chiedere una revisione del prezzo, solo per quella differenza che eccede il decimo; se poi in corso d’opera dovessero manifestarsi difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste e non prevedibili dalle parti al momento della conclusione del contratto, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso. (art. 1664, c. II, c.c.)[15].
2. Le garanzie dell’appaltatore
Il breve accenno alle caratteristiche principali del contratto di appalto consente di richiamare e di dare visione alle garanzie cui l’appaltatore, a seguito della conclusione del contratto d’appalto, è tenuto nei confronti del committente, la cui disciplina è da rinvenirsi negli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., disciplinanti rispettivamente le condizioni di esercizio ed il contenuto della garanzia per vizi e difformità dell’opera (artt. 1167 e 1668 c.c.) e per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669).
Ai fini dell'applicabilità delle citate garanzie si ritiene costituire presupposto indefettibile l'avvenuto completamento dell'opera appaltata, risultando, diversamente, azionabile l’ordinario rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c.[16], applicabile anche in ipotesi di mancata o ritardata consegna dell'opera nei termini pattuiti[17].
Ciò posto, con riferimento agli artt. 1167 e 1668 c.c. l’appaltatore, senza bisogno di specifica pattuizione, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell’opera, salvo che l’appaltante abbia accettato l’opera oppure le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili (art. 1667, c. I, c.c.)[18].
Tuttavia, l’appaltatore è tenuto alla garanzia di cui supra, soltanto se il committente denuncia l’esistenza delle difformità o dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta[19], fatti salvi i casi in cui l’appaltatore abbia occultato i vizi[20] ovvero abbia riconosciuto le difformità o i vizi dell’opera[21], ed eserciti la relativa azione entro due anni, decorrenti dal giorno della consegna dell’opera.
L’art. 1668 c.c. articola il contenuta della garanzia di cui all’art. 1667 c.c. in ragione della gravità delle difformità o i vizi.
Difatti, il committente ha diritto di pretendere che l’appaltatore elimini le difformità o i vizi, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore, se le difformità o i vizi non sono tali da rendere l’opera inadatta all’uso cui è destinata; viceversa, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
2.1. (Segue) La garanzia per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c.
Una diversa e più grave responsabilità per l’appaltatore, rispetto a quella per vizi e difformità sin d’ora esaminata, è contemplata dall’art. 1669 c.c., il quale a favore del committente e dei suoi aventi causa prevede una garanzia decennale per l’ipotesi di rovina e difetti di cose immobili[22].
Nello specifico, l’art. 1669 c.c. dispone che quando l’appalto riguarda edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, qualora l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, vada in « rovina » in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o « gravi difetti », la responsabilità dell'appaltatore « dura dieci anni dal compimento dell’opera », purché « sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta » e la relativa azione sia esercitata « entro il termine di un anno dalla denunzia »[23].
È di tutta evidenza, dunque, che la garanzia in esame costituisce una manifestazione particolare e tipica della generale e ordinaria responsabilità dell’appaltatore per la buona riuscita dell’opera[24], siccome dimostrato anche dalla legislazione succedutasi nel corso del tempo.
Difatti, la costruzione delle opere di lunga durata e la corretta esecuzione della stessa era oggetto di considerazione già in una costituzione romana del 385 d.C. (successivamente « trapiantata nel codice Giustinianeo alla Legge 8, De operibus publicis »), ove si prevedeva una prima forma di responsabilità finanziaria in capo a coloro che si fossero occupati della costruzione di « opere pubbliche stabili », i quali potevano essere chiamati a rispondere nel caso in cui si fosse presentato un qualche difetto costruttivo nella predetta opera entro il quindicesimo anno dalla data di completamento di quest'ultima; successivamente, veniva confermata all'interno del Codice Napoleonico all’art. 1792[25] e infine ripresentata dal legislatore italiano nel codice civile del 1865 con l'art. 1639[26].
Esposti i tratti essenziali della garanzia di cui all’art. 1669 c.c., ai fini di un corretto inquadramento dell’istituto, è necessario operare un’analisi dettagliata del contenuto e delle modalità di esercizio della detta garanzia.
2.2. (Segue) L’ambito di applicazione della garanzia ex art. 1669 c.c.
Da una lettura ragionata del dato normativa in esame risultano essere oggetto della tutela codicistica gli « edifici » e le « altre cose immobili destinate per loro natura[27] a lunga durata », quest'ultime a loro volta identificate, in relazione alle indicazioni generali previste dall'art. 812 c.c., nelle costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio e negli atri beni che vengono reputati immobili[28].
Giova sottolineare, prima di addentrarci nell’analisi delle nozioni di « rovina », « pericolo di rovina » e « gravi difetti », che ai fini della riconduzione della cosa nel concetto di edificio non rileva la maggiore o minore grandezza del manufatto oggetto dell’obbligazione di « facere », essendo attività di competenza esclusiva del giudice di merito l'accertamento e la valutazione, nel caso concreto, relativi alla riconducibilità o meno della specifica cosa appaltata nell’alveo della tutela di cui all'art. 1669 c.c. [29].
A ciò si aggiunga che tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, aleggiava un contrasto interpretativo circa la riconducibilità nell'ambito dell' art. 1669 c.c. anche di quelle fattispecie aventi ad oggetto un evento lesivo derivante dall'esecuzione di opere di riparazione o modificazione apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata[30].
Sulla specifica questione intervenivano le SS.UU. della Corte di Cassazione, le quali con sentenza n. 7756/2017, dopo aver operato una ricostruzione del dato letterale, storico e teologico della norma, giungevano rettamente ad affermare il seguente principio di diritto: « L’art. 1669 è applicabile, ricorrendo tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo », aderendo così all’orientamento favorevole di una lettura estensiva della norma.
La risalente giurisprudenza di legittimità ricomprende, inoltre, nell'ambito della garanzia de quo non soltanto l’opera – ab ovo – oggetto del contratto d'appalto, ma anche quella che sia stata ricostruita dallo stesso appaltatore nell’assolvimento dell’obbligo di garanzia per eliminare i vizi costruttivi[31].
2.3. (Segue) Rovina, pericolo di rovina e gravi difetti
Tracciato l’ambito di applicazione della garanzia in commento, può procedersi alla disamina degli eventi che in astratto costituiscono la ragione dell’eventuale attivazione in concreto della garanzia per rovina e difetti di cose immobili.
Sul punto, la risalente giurisprudenza di legittimità riteneva che « La responsabilità del costruttore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., ricorre in tre distinte ipotesi: 1) avvenuta rovina totale o parziale dell’edificio; 2) attuale pericolo certo ed obiettivo che in un futuro piò o meno prossimo possa verificarsi la rovina totale o parziale; 3) esistenza di gravi difetti della costruzione, che ne pregiudichino la possibilità di lunga durata che dovrebbe caratterizzarla[32] »; legati da un nesso di causalità ad un difetto di costruzione o ad un vizio del suolo preesistente alla costruzione stessa[33].
Tale assunto giurisprudenziale, ancorché utile per fornire all’interprete una prima chiave di lettura, richiede di essere approfondito in relazione al concetto di rovina (totale o parziale), pericolo di rovina e gravi difetti, anche alla luce delle ultime pronunce in tema pubblicate.
Orbene, la giurisprudenza ritiene sussistere « rovina totale o parziale » dell'immobile quando l’edificio cessi di esistere, in tutto o in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità, oppure quando la compromissione dei suoi elementi necessari e fondamentali influisca negativamente sulla sua durata e solidità[34].
Quanto al concetto di « evidente pericolo di rovina », la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie osservano che siffatto pericolo è da considerarsi « evidente » nel caso in cui sia « manifesto per segni visibili ed esteriori » che, « in un futuro più o meno prossimo », l’opera o parte di essa rovinerà[35].
Da ultimo, la garanzia per rovina e difetti di cose immobili, ricorre in presenza di gravi difetti della costruzione, i quali, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura[36].
La nozione (o definizione) di gravi difetti, fonte di responsabilità per il costruttore solo a seguito dall'entrata in vigore del codice civile del '42[37], in quanto precedentemente assente nella formulazione dell'ormai abrogato art. 1639 del Codice Pisanelli[38], ha per lungo tempo occupato dottrina e giurisprudenza, talché si è giunti a parlare di casistica di « gravi difetti », al fine di « stemperare la vaghezza del concetto giuridico col calore dei fatti ».
Negli approdi giurisprudenziali più risalenti e conservativi erano pacificamente considerati gravi esclusivamente quei difetti incidenti in modo profondo sugli elementi essenziali dell'immobile e, dunque, sulla stabilità e solidità di quest'ultimo. [39]
A tale orientamento, che operava un’interpretazione letterale e restrittiva della norma in commento, si contrapponeva un orientamento che, interpretando in modo più elastico l’art. 1669 c.c., iniziava con il ricondurre ai gravi difetti « qualsiasi alterazione rispetto allo stato normale della costruzione, che influisca sulla sua solidità compromettendone la conservazione ».
Siffatto orientamento veniva, nel corso del tempo, definito ed ampliato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale affermava costituire gravi difetti della costruzione « le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, purché tali da influire negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici[40]».
A ciò si aggiunga che si ritengono insiti nella nozione di gravi difetti anche quei vizi che, pur riguardando direttamente singole unità immobiliari ovvero una parte dell’opera, incidano sulla sua struttura e funzionalità globale, menomano in modo rilevante la funzionalità della singola unità oppure determinino un’apprezzabile menomazione del godimento dell’intero immobile[41].
Sulla scorta di siffatti orientamenti, numerosi sono gli approdi giurisprudenziali di legittimità e di merito successivi che hanno, oramai pacificamente, incluso nella nozione di « gravi difetti » della costruzione anche quelle deficienze (o vizi) che inficiano su elementi secondari ed accessori della medesima.
Così, si è ritenuta sussistere la presenza di gravi difetti nel caso di[42]: deficienze costruttive causate dalla realizzazione dell’opera con materiale inidonei e non a regola d’arte o nell’assenza dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto di prescrizioni tecniche uniformi[43]; carenze costruttive riconducibili ad erronee previsioni progettuali o a prescrizioni esecutive del committente, accettate e condivise dall’appaltatore[44]; vizi di costruzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato[45]; inadeguatezza ricettiva ed errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria con conseguente fuoriuscita dei liquami[46]; insufficienza dell’impianto idrico[47]; crollo o rifacimento esterno dell’edificio[48]; vizi o inefficienza della canna fumaria dell’impianto di riscaldamento centralizzato[49]; vizi del tetto o del terrazzo di copertura di un edificio, tali da provocare infiltrazioni di acqua all’interno degli appartamenti sottostanti[50] o di altre strutture condominiali[51]; infiltrazioni di acqua nelle pareti esterne dell’edificio in misura tale da rendere un appartamento inabitabile o di penosa abitazione[52]; infiltrazioni di acqua nel pianerottolo dell’ingresso e un velo d’acqua con forte odore di muffa[53]; infiltrazioni di acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione, perché incidono sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento[54]; il passaggio di acqua piovana attraverso la porta dei garage con deflusso all’interno dei locali oppure infiltrazioni di acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica dei pannelli di copertura[55]; la pendenza dei balconi verso l’interno del fabbricato con conseguenti infiltrazioni e ristagni di acqua nei muri di tamponamento; mancanza di battiscopa sui terrazzi di copertura, provocanti infiltrazioni di umidità; il distacco di parte della stilatura dei giunti di recinzione del giardino condominiale; caduta dell’intonaco ovvero scollamento e/o rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti di un’unità condominiale per infiltrazioni di umidità[56]; mancata protezione del fabbricato dalle infiltrazioni di acqua provenienti da un fondo contiguo dovute alla mancata predisposizione di idonei sistemi di protezione dell'opera rientranti nella normale tecnica di costruzione, oppure la presenza di infiltrazioni d'acqua dovute all'innalzamento di una falda acquifera sottostante l'edificio realizzato[57]; violazione delle prescrizioni dettate, in base alla L. 64/1974 ss.mm.ii., per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica, incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata[58].
Conclusivamente, è necessario osservare che l'indagine relativa all'accertamento dei gravi difetti e alla loro incidenza sull'immobile costituisce « un apprezzamento di fatto riservato al sindacato dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato[59]». Parimenti, sarà compito del giudice l’indagine volta a stabilire se i denunciati difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 – che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore -, o in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per difformità e vizi dell’opera[60].
3. La decadenza e la prescrizione nell’azione ex art. 1669 c.c.
La responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, può essere fatta valere, per espresso disposto dell’art. 1669 c.c., dal committente e dai suoi aventi causa – nelle ipotesi esaminate nei paragrafi che precedono[61] – entro dieci anni, decorrenti dall’ultimazione dell’opera appaltata.
Il termine decennale di cui all’art. 1669 c.c., dunque, pone soltanto un limite di tempo alla responsabilità dell’appaltatore[62], la quale « rimane sospensivamente condizionata al verificarsi di uno degli eventi lesivi coperti dalla garanzia speciale de qua, dando luogo a una fattispecie a formazione successiva[63]».
Difatti, siffatto termine decennale, secondo il granitico e risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che danno luogo alla responsabilità del costruttore, nel senso che questi non può più essere chiamato a rispondere dei danni se la rovina dell’edificio o la manifestazione dei gravi difetti siano avvenute oltre il decennio del compimento dell’opera, e non anche all’esercizio dell’azione di garanzia, la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro il termine di un anno dalla denunzia, la quale, a sua volta, può essere fatta dopo la scadenza del decennio, purché entro un anno dalla scoperta della rovina o del difetto dell’opera.[64]
Ne discende che la copertura decennale della garanzia de qua non esclude la presenza ed il di ulteriori termini, al fine dell'eventuale utile proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c..
Nello specifico, la norma in commento prevede due ulteriori termini: un primo termine annuale di decadenza per la denuncia della rovina, dell’evidente pericolo di rovina e dei gravi difetti, decorrente dalla scoperta dei vizi o dei difetti; un secondo termine annuale di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità, decorrente dal giorno della denuncia all'appaltatore.
I detti termini, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, sono « interdipendenti », in quanto il mancato rispetto di uno di essi, né il committente, né i suoi aventi causa possono far validamente valere l’azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatore[65].
Particolarmente controversa nell’applicazione pratica della garanzia de qua, difatti, è l’effettiva decorrenza dei termini annuali di decadenza, per la denuncia della rovina, pericolo di rovina e gravi difetti che inficiano l’immobile, e di prescrizione, per l’esercizio dell’azione di responsabilità.
Sul punto, la Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 28958, del 18.10.2023, ribadiva che il dies a quo per la denuncia dei vizi, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, debba identificarsi con il momento nel quale il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza (seria ed obiettiva) dell’entità del difetto, dell’incidenza di esso sulla statica e sulla possibilità di godimento dell’immobile secondo la sua destinazione, della sua gravità, delle sue cause, non trovandosi il predetto, in caso contrario, nella condizione di stabilire se il vizio sia o meno imputabile all’appaltatore.
Tale orientamento risulta essere conforme ai precedenti indirizzi giurisprudenziali – sia di legittimità, sia di merito– secondo cui non sono sufficienti a far decorrere il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c., per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, né manifestazioni di vizi di scarsa rilevanza, né semplici sospetti degli stessi; di tal guisa, il menzionato termine di decadenza dovrà intendersi posticipato fino a che non si sarà manifestata la gravità dei difetti o fino a che il committente non avrà acquisito una piena comprensione degli stessi per mezzo dell'espletamento e ricezione di una perizia tecnica, « non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo[66] ».
I richiamati approdi giurisprudenziali, a loro volta, sono coerenti con il principio per cui la manifestazione del pericolo di rovina o dei gravi difetti deve essere commisurata alle cognizioni del committente, che normalmente non è dotato di conoscenze tecniche[67].
Ne consegue che, nell’ipotesi di gravi vizi dell’opera la cui entità e le cui cause abbaino reso necessarie indagini tecniche, si deve ritenere che « la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali [68]».
In altri termini, « la denunzia di gravi vizi da parte del committente può implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l’un effetto, alla data della denunzia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore[69]».
Tuttavia, il ricorso ad una consulenza tecnica non può considerarsi strumento di rimessioni in termini a favore del danneggiato allorquando si tratti di vizi la cui entità e le cui cause sono manifestamente riconducibili all’appaltatore[70].
A ciò si aggiunga che, ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo all'appaltatore e agli altri soggetti legittimati passivi, risulta essere marginale l'avvenuto positivo collaudo o l’accettazione senza riserve dell'opera[71].
Il committente, accertato il vizio, dovrà procedere alla denuncia, la quale è, per sua natura, una dichiarazione recettizia, che non può produrre effetti fino a che non sia portata a conoscenza, effettiva o presunta, del destinatario[72]; inoltre, per sua validità non è richiesta alcuna forma speciale, spettando al committente o al sua dante causa l'onere di provare di aver denunciato all’appaltatore i vizi entro il termine di un anno dall’obiettiva scoperta dell’esistenza delle cause del vizio di costruzione, nell'eventualità che la parte evocata in giudizio eccepisse la decadenza, non potendo il giudice di merito rilevarla d'ufficio, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili[73].
4. Conclusioni
La responsabilità dell’appaltatore costituisce uno degli argomenti più importanti del diritto civile e particolarmente discussa tra gli interpreti ed operatori del diritto.
Particolare rilevanza assume, per come è stato tratteggiato nel corso della presente trattazione, la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, ex art. 1669 c.c., il cui l’ambito di applicazione, le sue condizioni di esercizio e la sua natura « extracontrattuale » venivano definite dalle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema pronunciatesi.
L’azione prevista dall’art. 1669 c.c. è diretta ad ottenere la condanna dell’appaltatore il risarcimento del danno o, alternativamente, la condanna dello stesso ad eseguire direttamente le opere necessarie ad eliminare i vizi oppure di pagare una somma di denaro corrispondente al costo dei lavori.
In relazione al concreto esercizio dell’azione de quo, secondo la citata norma legittimati attivi sono il committente e i suoi aventi causa, mentre i legittimati passivi sono l’appaltatore e, secondo parte della giurisprudenza, anche il costruttore-venditore, il progettista e il direttore dei lavori.
L’azione risarcitoria, siccome specificato nei paragrafi che precedono, deve essere esercitata nel rispetto di tre termini tra loro collegati: la rovina, il pericolo di rovina dell’immobile o la manifestazione dei vizi devono avvenire entro dieci anni dal compimento dell’opera; la denuncia della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti che inficiano l’immobile deve avvenire entro il termine di decadenza di un anno dalla scoperta degli stessi; l’azione diretta a far valere la responsabilità dell’appaltatore e degli altri legittimati passivi si prescrive entro un anno dalla denuncia dei vizi o dei difetti.
La mancata osservanza dei termini riportati fa venir meno per il danneggiato il diritto al risarcimento del danno o ai rimedi alternativi allo stesso.
Per tal ragione, l’effettiva decorrenza dei tre termini e, segnatamente, del termine annuale di decadenza entro cui effettuare la denuncia dei vizi che inficiano la costruzione costituiva una vexata quaestio tra gli operatori del diritto.
L’aspra questione via, via veniva sopita dalle numerose pronunce, dapprima di legittimità e poi di merito citate, con le quali si affermava «Poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l’esercizio dell’azione (n.d.r. di responsabilità) ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia (n.d.r. dei vizi che inficiano l’opera), per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso».
Sulla scia di tale orientamento, l’Ordinanza della Corte di Cassazione in conferma che la ratio di un indirizzo di tal fatta risiede nell’impossibilità di « onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo », rilevando, a parere di chi scrive, che la questione non avrebbe più senso di porsi essendo divenuta oramai pacifica.
