Pubbl. Ven, 8 Mar 2024
Le Sezioni Unite escludono la continuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze illecite
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Nell´informazione provvisoria rilasciata dalle Sezioni unite si legge che l´esito della questione rimessa dall´ordinanza di remissione n. 31478 del 28 giugno 2023 è negativo, escludendo quindi la continuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze illecite.
Con ordinanza n. 31478 del 28 giugno 2023, la II Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero il contrasto che divide la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione «Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite dì cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019».
All’esito dell’udienza del 29 febbraio scorso, secondo l'informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito soluzione «negativa».
In attesa del deposito delle motivazioni, si pubblica l'ordinanza di remissione.