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Pubbl. Lun, 19 Feb 2024

L´ufficio per il processo: organizzazione e funzioni

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Pierluigi Mascaro
Dottorando di ricercaUniversità telematica Universitas Mercatorum



Il contributo prende ad esame l´organizzazione e le funzioni dell´ufficio per il processo e dei suoi addetti nel sistema della giustizia ordinaria, esaminando la normativa che dal 2014 ad oggi si è susseguita sul tema, dando conto della documentazione ufficiale che su di esso si è espressa, della dottrina e della giurisprudenza fondamentale della Corte costituzionale.


ENG

The trial office: organisation and functions

The contribution aims to examine the organisation and the functions of the trial office and its employees in the ordinary justice system, having regard to the regulations from 2014 to today on the topic, giving account of the official documentation that expressed on it, of the doctrine and of the fundamental jurisprudence of the Constitutional Court.

Sommario: 1. Introduzione; 2. L’istituzione della figura degli addetti all’ufficio per il processo; 3. La figura degli addetti all’ufficio per il processo nell’ideazione legislativa interna; 4. Le funzioni degli addetti all’ufficio per il processo dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello; 4.1. Le funzioni degli addetti all’ufficio per il processo dinanzi alla Suprema Corte di cassazione; 5. Alcune considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Ricalcando le ben riuscite esperienze dei singoli uffici giudiziari a partire dal 2009, nel 2014 il Legislatore, mediante l’articolo 50, d.lgs. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, ha istituito in via sperimentale strutture organizzative denominate ufficio per il processo, la cui finalità è quella di “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”[1].

Quanto alla composizione, la normativa in esame ha stabilito che all’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari e le corti d’appello fosse impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i medesimi uffici, il tirocinio formativo previsto all’articolo 73, d.l. n. 69/2013 o la formazione professionale dei laureati di cui all’articolo 37, comma 5, d.l. n. 98/2011, nonché i giudici ausiliari presso le corti d’appello ed i giudici ordinari dinanzi ai tribunali ordinari.

L’organizzazione ed il funzionamento delle strutture di cui si parla sono stati stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia del 1° ottobre 2015: per quanto qui interessa, l’art. 2, comma 1 del citato decreto ha disposto che il presidente della corte di appello o del tribunale articola le strutture organizzative denominate ufficio per il processo tenendo conto del numero effettivo dei giudici ausiliari o dei giudici onorari di tribunale, nonché del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell’art. 74, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 o la formazione professionale dei laureati a norma dell’art. 37, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Ai commi 3 e 4 è stato inoltre stabilito che il presidente della corte di appello o del tribunale assegnano gli uffici per il processo a supporto di uno o più giudici professionali e che il coordinamento e il controllo degli uffici per il processo sono esercitati dai presidenti di sezione o da giudici a ciò delegati. Infine, l’art. 2, comma 5 ha previsto che il presidente della corte d’appello o del tribunale potesse accentrare in capo all’ufficio per il processo anche lo svolgimento di attività di cancelleria, «ivi incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione di problematiche derivanti dall’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi». Quest’ultima previsione, come spiegato dal CSM, fa riferimento alle problematiche di natura applicativa poste dal processo telematico.

Un anno più tardi, nel 2016, il d.l. n. 168/2016 ha esteso l’ufficio per il processo alla giustizia amministrativa, mentre il d.lgs. n. 116/2017 ha dettato la disciplina concernente l’assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo presso i tribunali; più nel dettaglio, con il d.lgs. 116/2017 il Legislatore ha stabilito l’obbligatorietà dell’assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico, precisando che essi possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti (art. 9, comma 4). Inoltre, ha indicato le attività che i giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo possono compiere sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale (art. 10, comma 10), nonché le attività che quest’ultimo può delegare loro (art. 10, comma 11), tra le quali è compresa la pronuncia di provvedimenti definitori, specificamente elencati (art. 10, comma 12).

L’obbligo dell’istituzione dell’ufficio per il processo è stato esteso alle corti d’appello dalla circolare sulla formazione delle tabelle relativa al triennio 2020-2022, la quale ha previsto la possibilità di tale istituzione presso il tribunale dei minori e quello di sorveglianza, rimessa alla discrezionalità dei dirigenti degli uffici, prevedendo altresì per la prima volta la medesima facoltà d’istituzione presso la Suprema Corte di cassazione.

2. L’istituzione della figura degli addetti all’ufficio per il processo

In data 30 aprile 2021, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea ed al Parlamento nazionale il PNRR, il pacchetto d’investimenti e riforme richiesto per accedere alle risorse del programma Next Generation EU, predisposto dall’Unione europea per fronteggiare l’emergenza economica scaturita dalla crisi pandemica, che prevede “investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale” e tra le cui riforme vi è quella della giustizia.

A tal proposito, il PNRR ha proposto di perseguire l’obiettivo di ridurre i tempi del giudizio e di riportare il processo a un modello di efficienza e competitività. Per la realizzazione di tale obiettivo è stata prevista, tra l’altro, la creazione della figura degli “addetti” all’ufficio per il processo: si tratta di laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche, ai quali demandare il compito di “collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza pertinente, di predisporre le bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile”.

Il PNRR è stato definitivamente approvato nel luglio 2021, con decisione esecutiva del Consiglio dell’UE[2]: essa contiene un allegato[3] in cui sono stabiliti obiettivi precisi, alla cui realizzazione è subordinata l’attribuzione delle risorse europee su base semestrale[4].

Per quanto attiene al comparto giustizia, l’allegato ha stabilito: a) entro la fine del 2024, l’abbattimento dell’arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello; b) entro la metà del 2026, l’abbattimento dell’arretrato della giustizia civile del 90% in tutti i gradi di giudizio, l’abbattimento dell’arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio, la riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili e la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali[5]. Su questa scia, il d.l. n. 80/2021 ha introdotto la figura degli addetti all’ufficio per il processo[6]; più nel dettaglio, l’art. 11, comma 1, del decreto suddetto ha disposto l’avvio di procedure di reclutamento di contingenti predeterminati di addetti all’ufficio per il processo, sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa. Quanto al sistema della giustizia ordinaria, l’art. 11, comma 1 d.l. 80/2021 ha previsto che il Ministero della giustizia richieda alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Quanto al sistema della giustizia amministrativa, la norma de qua ha autorizzato il Segretario generale della Giustizia amministrativa ad avviare procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo. L’assunzione del personale è stata subordinata all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’UE, avvenuta, come sappiamo, il 13 luglio 2021.

Per quanto concerne la giustizia ordinaria, l’introduzione della nuova figura professionale ha perseguito un duplice obiettivo: da un lato, favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo; dall’altro, assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Quanto, invece, al sistema della giustizia amministrativa, la finalità è quella assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019.

Coerentemente con gli obiettivi indicati nell’allegato alla decisione del Consiglio dell’Unione europea, il d.l. 80/2021 ha precisato che il personale addetto all’ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato.

Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la l. n. 2062021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, al cui articolo 1, comma 18, si prefiggono i seguenti obiettivi: 1) di introdurre modifiche alla disciplina dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello, attribuendone la direzione e il coordinamento ad uno o più magistrati dell’ufficio; 2) di prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati; 3) di prevedere l’istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio.

L’art. 1, comma 24, alle lettere h) ed i), prescrive inoltre che agli uffici per il processo già esistenti presso i tribunali ordinari siano assegnati i magistrati onorari applicati ai tribunali per i minorenni al momento dell’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie36, per le funzioni da svolgere nell’ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Occorre specificare, al riguardo, che già la legge delega, all’articolo 1, comma 23, lettera a), prevedeva “l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”.

Per quanto riguarda la composizione delle strutture organizzative indicate dall’art. 1, comma 18, la legge delega prescrive che all’ufficio per il processo presso i tribunali e le corti d’appello siano assegnate le “figure già previste dalla legge”; ed inoltre, che all’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione e all’ufficio per il processo e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Suprema Corte siano assegnate le “figure previste dalla legislazione vigente per le corti d’appello e i tribunali ordinari”. Il Legislatore delegante ha opportunamente precisato che le figure da applicare alle strutture presso la Corte di cassazione devono essere individuate in coerenza “con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione” e “con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione”.

Si può, in ragione di ciò, concludere che di certo le figure degli addetti possano afferire alla categoria delle figure professionali da assegnare agli uffici per il processo.

3. La figura degli addetti all’ufficio per il processo nell’ideazione legislativa interna

Per quanto concerne il sistema della giustizia ordinaria, le attività demandate agli addetti all’ufficio per il processo sono enumerate nell’Allegato II, n. 1, al d.l. n. 80/2021: dall’elencazione, emerge la duplice competenza ad essi attribuita, per cui a) da un lato, svolgono attività di supporto all’attività giurisdizionale in senso proprio, assieme agli altri componenti dell’ufficio del processo; b) dall’altro lato, risultano inseriti “a pieno titolo tra i ranghi del personale amministrativo”[7].

L’attività di supporto alla funzione giurisdizionale si esplica sia sul piano organizzativo che su quello tecnico-giuridico[8] ed è svolta sotto la supervisione del presidente di sezione o di altro magistrato[9].

Sul piano organizzativo, agli addetti all’ufficio per il processo compete: il controllo della pendenza di istanze o richieste e la loro gestione; l’organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione – all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario – dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; la condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; ed inoltre, l’attività di “supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati”. Con la circolare del 21 dicembre 2021, il Ministero della giustizia ha precisato che nell’attività indicata da ultimo deve ritenersi compresa “ogni assegnazione di compiti schiettamente gestionali”[10]. Il Ministero ha inoltre stabilito che agli addetti all’ufficio per il processo pertiene la rilevazione statistica diretta ad ottemperare gli obblighi di monitoraggio continuo previsti dal PNRR[11].

Sul piano tecnico-giuridico, gli addetti all’ufficio per il processo svolgono attività di studio dei fascicoli – anche predisponendo schede riassuntive per ciascun procedimento, che potranno essere adoperate dal giudice per illustrare lo svolgimento del processo nella decisione[12] –, di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e di ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte. Inoltre, essi supportano il giudice nel compimento di attività di carattere pratico/materiale o di facile esecuzione, quali la verifica della completezza del fascicolo e l’accertamento della regolare costituzione delle parti (ad esempio attraverso il controllo della regolarità delle notifiche, del rispetto dei termini e l’individuazione dei difensori nominati). Infine, possono essere impiegati per la redazione di bozze di provvedimenti “semplici”. È dubbio se gli addetti all’ufficio per il processo possano provvedere all’assunzione della prova dichiarativa: tale attività, sebbene indicata nel PNRR[13], non è stata tuttavia compresa nell’elenco di cui all’Allegato II, n. 1, d.l. n. 80/2021.

A metà strada tra le due descritte tipologie di attività, si colloca quella di “supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali”: vi rientrano sia la creazione, sia l’implementazione di banche dati contenenti la giurisprudenza di merito della sezione[14], così da rilevare eventuali contrasti interpretativi e gli orientamenti in merito espressi alle questioni più ricorrenti[15].

Passando all’attività propriamente amministrativa, essa si esprime nel “raccordo con il personale addetto alle cancellerie”, ed è svolta sotto la supervisione del direttore di cancelleria o di altro incaricato o referente[16]. Il d.l. 80/2021 non ha precisato le specifiche attività di natura amministrativa demandate agli addetti all’ufficio per il processo, ma la lacuna è stata colmata dal Ministero della giustizia il quale, con la già ricordata circolare del 21 dicembre 2021, ha spiegato che tali attività consistono: a) nello spoglio delle nuove iscrizioni; b) nella verifica dei presupposti di priorità di trattazione; c) nello scarico dell’udienza; d) nell’esecuzione delle notifiche e delle comunicazioni alle parti; e) nell’accertamento della definitività del provvedimento; f) nella cura della fase esecutiva; g) nell’attività di assistenza al giudice in udienza.

A metà strada tra le attività di carattere organizzativo e quelle di carattere amministrativo si colloca infine un’ulteriore attività, che la circolare del 21 dicembre 2021 demanda agli addetti all’ufficio per il processo, da compiere relazionandosi direttamente con i vertici dell’ufficio giudiziario. In concreto, si richiede che essi forniscano ogni informazione utile alla gestione del personale e all’espletamento di altri incombenti amministrativi, quali il controllo sulle presenze e l’evasione delle richieste di permessi orari e giornalieri, di ferie, buoni pasto e di aspettativa[17].

4. Le funzioni degli addetti all’ufficio per il processo dinanzi ai tribunali e allw corti d’appello

L’articolo 1, comma 18, lett. b), l. n. 206/2021 estende agli addetti all’ufficio per il processo le funzioni attribuibili ai componenti dell’ufficio presso i tribunali e le corti d’appello: alcune funzioni ricalcano quelle già attribuite dal d.l. n. 80/2021, altre risultano completamente nuove, mentre altre ancora ampliano o restringono le funzioni elencate nel citato decreto.

Nel dettaglio, ampliano lo spettro delle funzioni già attribuite agli addetti agli uffici per il processo dal d.l. 80/2021 l’eliminazione della condizione della “semplicità” del contenuto in relazione alle bozze di provvedimenti che gli stessi possono redigere. Nella stessa direzione, inoltre, si colloca l’indicazione di attribuire agli addetti all’ufficio per il processo compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali, che sembra ampliare la funzione di supporto per indirizzi giurisprudenziali, prima soltanto “sezionali”. Un ampliamento delle funzioni emerge poi dall’indicazione di prevedere che gli addetti all’ufficio per il processo cooperino per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione; ed inoltre, dall’indicazione di prevedere che essi svolgano attività di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici. Le corrispondenti previsioni contenute nel d.l. 80/2021 si limitano a stabilire che gli addetti all’ufficio per il processo condividano all’interno dell’ufficio riflessioni su eventuali criticità, formulando proposte organizzative e informatiche per il loro superamento.

Le funzioni che sembrano, invece, limitare le attribuzioni indicate nel d.l. 80/2021 sono quelle: a) di supporto nella verbalizzazione; b) di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro. Mentre la prima pare ridimensionare la più ampia funzione di supporto al giudice nel compimento dell’attività pratico/materiale o di facile esecuzione, quali la verifica della completezza del fascicolo e l’accertamento della regolare costituzione delle parti, la seconda pare restringere la più ampia funzione di supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e di monitoraggio dei risultati. Bisogna tuttavia rilevare che le attività di supporto alla verbalizzazione enumerate dal Legislatore non hanno carattere esaustivo, stante la formula adoperata, “tra le altre”. Per quanto concerne invece le attività di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro, occorre tenere presente l’insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui al Legislatore delegato va riconosciuta una fisiologica attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del primo[18], con la conseguenza che, nell’attuazione della delega, il Legislatore delegato ben potrà prevedere, accanto alla funzione di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro, anche la funzione di supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e di monitoraggio dei risultati.

Occorre inoltre ricordare che la legge delega prescrive di modificare la disciplina dell’ufficio per il processo presso i tribunali e le corti d’appello «anche ad integrazione» delle disposizioni contenute nell’art. 16-octies d.l. 179/2012 e nel d.lgs. n. 116/2017, mentre non fa menzione del d.l. 80/2021. Il silenzio serbato sul punto deve essere interpretato come volontà di non incidere sulle previsioni contenute nel d.l. 80/2021. Ciò consente di ritenere che le attività attribuite dal d.l. 80/2021 agli addetti all’ufficio per il processo, che non sono replicate dall’elenco contenuto dalla legge delega, saranno comunque ricavabili dal d.l. 80/2021. Si tratta delle attività: a) di ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; b) di controllo della pendenza di istanze o richieste o della loro gestione; c) dell’attività di organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con la possibilità di segnalare all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentano carattere di priorità di trattazione.

4.1.  Le funzioni degli addetti all’ufficio per il processo dinanzi alla Suprema Corte di cassazione

La possibilità di istituire l’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione è stata per la prima volta prevista dalla circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022[19]. Successivamente, il d.l. 80/2021 ha previsto di destinare alla Corte di cassazione un contingente di addetti all’ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente, “con l’obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario”.

Secondo la legge delega, è prescritto che presso la Suprema Corte siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso e che presso la Procura generale siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione. A tali strutture saranno assegnati – anche - gli addetti all’ufficio per il processo.

Quanto all’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, le funzioni che saranno chiamati a svolgere le figure da applicarvi sono indicate dall’art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega.

Esse, similmente a quanto previsto per i tribunali e le corti d’appello, svolgono “attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali”, “quali” le ricerche di giurisprudenza[20], di legislazione, di dottrina e di documentazione, al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali.

Bisogna chiedersi se anche gli addetti presso la Corte di cassazione possano redigere bozze di provvedimenti: prima dell’approvazione della legge delega, la soluzione affermativa sembrava consentita dal fatto che l’Allegato II, numero 1 del d.l. 80/2021 disciplina le funzioni dei componenti dell’ufficio per il processo senza distinguere tra tribunali e corti d’appello da un lato, e Corte di cassazione dall’altro. Si era pertanto sostenuto che i componenti dell’ufficio per il processo presso la Suprema Corte potessero redigere la parte del provvedimento relativa al fatto e trascrivere i motivi proposti, ma non anche stendere la motivazione[21]. Secondo una diversa opinione, essi avrebbero potuto anche redigere bozze di provvedimenti semplici e ripetitivi[22]. A seguito dell’approvazione della legge delega, sembra preferibile la soluzione negativa, giacché la possibilità di redigere bozze di provvedimenti è stata espressamente prevista per i soli componenti dell’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari e le corti d’appello.

Ulteriori compiti che la legge delega prescrive di demandare ai componenti dell’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione riflettono il carattere proprio del giudizio di legittimità e delle funzioni svolte dalla Suprema Corte. Si fa riferimento: a) all’attività di supporto ai magistrati, comprendente, “tra l’altro”, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici; b) allo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche seriali; c) alla raccolta di materiale e documentazione “anche” per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’indicazione operata dalla legge delega in relazione alle prime due attività deve ritenersi non esaustiva, come lascia ritenere l’utilizzo dell’avverbio “tra l’altro”. Similmente, l’utilizzo dell’avverbio “anche”, in relazione all’ ultima attribuzione indicata, fa ritenere che la raccolta di materiale e documentazione possa servire anche per scopi diversi dal compimento delle attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Le funzioni da demandare alle figure professionali assegnate all’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono indicate dall’art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega.

Come appena visto per l’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, anche presso l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale l’elencazione delle attività di supporto ai magistrati non possiede carattere esaustivo. Tali attività consistono infatti, “tra l’altro”, nella ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e nell’individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.

Accanto alla funzione di supporto ai magistrati, l’art. 1, comma 18, lett. d) prescrive di attribuire ai componenti dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione le ulteriori funzioni: a) di assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l’intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; b) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

A differenza di quanto previsto per l’ufficio per il processo dinanzi alla Suprema Corte, la raccolta di materiale e documentazione sembra funzionale soltanto alla predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

5.  Alcune considerazioni conclusive

Questo scritto ha ripercorso, seppur sinteticamente, la varietà di funzioni – sia attribuite che da attribuire – alle figure addette all’ufficio per il processo: sembra tuttavia essenziale che, anche in funzione del raggiungimento, nei tempi prefissati, degli obiettivi stabiliti dal PNRR, che ad esse sia assicurata un’adeguata formazione[23]. Di ciò ha già mostrato consapevolezza il Legislatore il quale, istituendo la figura degli addetti all’ufficio per il processo, ha stabilito che il Ministero della Giustizia deve assicurare “l’informazione, la formazione e la specializzazione” dei medesimi, attraverso l’individuazione di specifici percorsi didattici, con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, da condurre, a parere del Consiglio Superiore della Magistratura[24], in sinergia con la Scuola Superiore per la Magistratura e con il CSM medesimo, al fine di individuare le priorità formative ed identificare eventuali lacune.

La necessità di assicurare un’adeguata attività di formazione degli addetti all’ufficio per il processo è stata inoltre ribadita dalla legge delega di riforma del processo civile, la quale prescrive che l’assegnazione delle figure già previste per legge alle strutture organizzative dell’ufficio per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione avvenga “previa formazione degli addetti alla struttura”.

Un’adeguata attività di formazione si impone soprattutto con riguardo alle figure da assegnare presso la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica che quest’ultima svolge e delle specificità del giudizio di legittimità. In particolare, è necessario che gli addetti all’ufficio per il processo e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgano attività di formazione sulla casistica più ricorrente. In tal modo, saranno in grado di individuare la valenza nomofilattica dei singoli ricorsi e potranno consentire di incanalare nell’ambito della medesima udienza “trattazioni monotematiche”[25].


Note e riferimenti bibliografici

[1] Così testualmente l’art. 16-octies, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012.

[2] CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 10160/21, DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, Bruxelles, 8 luglio 2021, in www.data.consilium.europa.eu.

[3] CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 10160/21 ADD 1 REV 2, Allegato Riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, Bruxelles, 8 luglio 2021, in www.camera.it.

[4] CAMERA DEI DEPUTATI SERVIZIO STUDI XVIII LEGISLATURA, Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, in www.temi.camera.it.

[5] CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 10160/21 ADD 1 REV 2, Allegato Riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, cit., 49 ss.

[6] A. LEOPIZZI, Gli addetti all’ufficio per il processo e gli altri nuovi profili professionali previsti dal Progetto Capitale Umano – PNRR. Riflessioni e prospettive, in www.unicost.eu.

[7] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 21 dicembre 2021 - Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, in in www.giustizia.it.

[8] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 21 dicembre 2021 - Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, cit.

[9] A. LEOPIZZI, op. cit.

[10] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 21 dicembre 2021 - Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, cit.

[11] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 21 dicembre 2021 - Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, cit.

[12] A. LEOPIZZI, op. cit.

[13] Cfr. Piano nazionale di ripresa e resilienza, cit., p. 95.

[14] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 21 dicembre 2021 - Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, cit.

[15] A. LEOPIZZI, op. cit.

[16] A. LEOPIZZI, op. cit.

[17] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 21 dicembre 2021 - Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, cit.

[18] Corte cost., 16.12. 2016, n. 278, in Corr. trib., 2017, 676, con nota di C. GLENDI. Nello stesso v. Id., 09.07.2015, n. 146, in Foro it., 2005, I, c. 3006; Id., 30.01.2018, n. 10, ivi, 2018, I, c. 1119; Id., 05.06.2015, n. 98, ivi, 2015, I, c. 2623.

[19] A. DI FLORIO, Il nuovo ufficio per il processo: proposte per la Corte di Cassazione, in www.questionegiustizia.it, 3.

[20] A. DI FLORIO, op. cit., 7 ss.

[21] A. DI FLORIO, op. cit., 8.

[22] A. SCARPA, L’attuazione dell’Ufficio per il processo (di Cassazione): panacea o utopia?, in www.giustiziainsieme.it., 5.

[23] A. DI FLORIO, op. cit., 6.

[24] CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Pratica num. 55/VV/2016 - 81/VV/2016 Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). (delibera 13 ottobre 2021), 8.

[25] A. DI FLORIO, op. cit., 6 ss.