Pubbl. Mer, 29 Nov 2023
Valida la notifica di una cartella di pagamento priva di firma digitale
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Giulia Parisi
Il presente articolo analizza ed approfondisce il tema della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec e della loro validità, con riguardo alla mancata apposizione della firma digitale sui documenti informatici, sulla scorta di quanto enunciato in materia dalla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza del 18/10/2023 n. 28852, ha affermato che nessuna norma impone che la copia su supporto informatico venga sottoscritta con firma digitale.
Sommario: 1.Premessa; 2. La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec; 3. Il caso di specie; 4. Le ragioni della decisione; 5. Conclusioni.
1. Premessa
Con la Sentenza n. 28852 del 18/10/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui : ''è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite pec con allegato il documento in formato pdf senza firma digitale. Secondo gli Ermellini,'' valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), e del D.L.gs. 7 Marzo 2005, n.82, art 20 , questa Corte ha ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402). [1]
2. La notifica della cartella di pagamento a mezzo pec
La questione oggetto di giudizio verte sulla notificazione di atti esattoriali effettuata tramite pec, e pertanto rende fondamentale individuare il quadro normativo di riferimento. L'art. 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che la notifica della cartella di pagamento “può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge”, e che l’articolo 1, comma 2, lettera f), del citato Dpr n. 68/2005, dispone che si considera messaggio di posta elettronica certificata “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”.
Nello specifico per copia per immagine su supporto informatico di documento analogico si intende : il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Per copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. Per duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. [3].
Non è necessaria l’attestazione di conformità per quanto disposto dall’art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – ovvero « Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta». [4] La copia del documento è inoltre ritenuta legittima anche se non sottoscritta con firma digitale. Tale principio è stato più volte affermato in Giurisprudenza, da ultima la recente pronuncia della Cassazione con la sentenza n. 28852 del 18/10/2023.
3. Il caso di specie
La questione posta al vaglio degli Ermellini aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una società di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà, notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ed emessa sulla base di un credito derivante da sanzioni per violazioni al codice della strada. La società ricorrente adducendo tra gli altri motivi,la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 22 e 23 del codice dell'amministrazione digitale in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., prospettava la giuridica inesistenza della notificazione, avvenuta a mezzo pec, per allegazione alla mail dell'atto in formato.pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non già come documento informatico provvisto di firma digitale (.pdf nativo digitale). Tale motivo è stato dichiarato inammisibile ed infondato dalla Corte per i seguenti motivi.
4. Le ragioni della decisione
Innanzitutto parte ricorrente ha sviluppato i propri motivi di impugnazione senza specificare se fossero riferiti alla cartella di pagamento o al preavviso di fermo, inoltre il giudice territoriale ha ritenuto irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file «pdf nativo» sul rilievo che si trattava di «atto già notificato nell'anno 2017, e quindi ben noto all'opponente, che, per di più, non contesta affatto la sua difformità rispetto all'originale». Tanto è gia sufficiente per la Corte a dichiarare la doglianza proposta inammissibile.
L'argomentazione prosegue evidenziando i motivi d'infondatezza, facendo richiamo a quanto dettato in materia dal D.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, la Corte ha ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402). [5]
Non è dunque riscontrabile alcun vizio della notifica. Il ricorso è rigettato.
5. Conclusioni
La pronuncia in commento conferma, dunque, una regola interpretativa che appare decisamente consolidata e che, come tale, sembra non lasciare margine di dubbio. Sulla scorta di quanto già statuito in precedenza : '' la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità dello stesso all'Autorità da cui promana, dal momento che l'autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto la sua intestazione''.[6]; la Corte ha mosso la propria decisione ribadendo che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale". Pertanto è pacifico che, in mancanza di una norma che preveda espressamente che la firma digitale sia requsito essenziale ai fini della validità e legittimità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento, l'orientamento espresso in tale recente pronuncia della Corte resterà consolidato.
[1] Cassazione, Sentenza n.28852/2023
[2] Dpr n. 68/2005
[3] Art. 1 del d.lgs 7.3.2005, n. 82 ( Codice dell' amministrazione digitale)
[4] D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1
[5] Cassazione sentenza n. 28852 del 18/10/2023
[6] Corte di cassazione, ordinanza n. 39513 del 13.12.2021.