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Pubbl. Sab, 7 Ott 2023

Le Sezioni Unite sull´impugnazione per i soli interessi civili

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.


La Riforma Cartabia ha riformato l'art. 573 c.p.p. introducendo, con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 1-bis che prevede l'ipotesi di impugnazione della sentenza per i soli effetti civili.

Secondo il nuovo disposto, nell'ipotesi in cui la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente.

Tuttavia, si è formato un contrasto in merito all'applicazione del novellato art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

In particolare, secondo un primo orientamento, l’art. 573 comma 1-bis, c.p.p. sarebbe immediatamente applicabile a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022, in applicazione del principio tempus regit actum.

Il giudizio di impugnazione deve essere svolto secondo le nuove regole poiché non deriverebbe alla parte civile alcun concreto pregiudizio dalla circostanza che il ricorso venga deciso dal giudice civile, e, dunque, nella sua sede naturale, piuttosto che dal giudice penale.

Infatti, la parte civile dovrebbe riassumere il giudizio in sede civile con la conseguenza che con l’atto di citazione in riassunzione potrebbe conformare la propria domanda al nuovo ambito processuale, così come alla controparte sarebbe dato modo di contraddire e di replicare a tali nuove deduzioni.

Al contrario, il secondo orientamento ritiene che la nuova norma, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la parte che abbia già proposto appello o ricorso per Cassazione, sarebbe applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.

Difatti, la norma prevede che il giudice penale una volta valutata l’ammissibilità del gravame, rinvii gli atti per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente, senza, dunque, prevedere alcuna riassunzione del giudizio.

Ne consegue che la parte civile dovrebbe affrontare un giudizio retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali aveva costruito il proprio gravame: si pensi, ad esempio, alla prova del nesso eziologico tra la condotta e l’evento di danno, che il giudice civile valuta in base al criterio causale del “più probabile che non”, diversamente dal giudice penale che considera il diverso principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”.

Alla luce di questo dibattito, la Quinta Sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.p. il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicabilità o meno dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. a tutti i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dell’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta norma ha introdotto, ovvero solo a quelli proposti nei confronti delle sentenze pronunciate successivamente a tale data.

Le Sezioni Unite non hanno accolto nessuno dei due orientamenti in contrasto.

Più precisamente, quello dell'immediata applicabilità della nuova norma a tutte le impugnazioni successivamente alla sua entrata in vigore, essendosi trascurato, nell'analisi della nuova disciplina, il decisivo segno di cambiamento rappresentato dall'attribuzione della decisione sull'impugnazione non più al giudice penale bensì al giudice di appello civile o alla sezione civile della Corte di cassazione e la incidenza di detto novum sulle ragioni di affidamento dell'impugnante originate dall'assetto precedente.

Neppure può essere seguito l'orientamento della applicabilità della norma alle sole impugnazioni relative alle sentenze pronunciate o depositate dopo la data del 30 dicembre 2022, seppur fondato su un’impostazione conforme al principio del tempus regit actum di non arrecare lesioni alle legittime aspettative della parte impugnante. Secondo le Sezioni Unite, “tale indirizzo appare, infatti, avere limitato impropriamente l'ambito di applicazione del principio di affidamento dell'impugnante senza, anch'esso, considerare il riflesso della sequenza impugnatoria sui collegati requisiti di redazione dell'atto di costituzione di parte civile, in una necessaria visuale di complessiva considerazione dell'actus interessato e finendo per arrestarsi, anch'esso, su una linea di cesura tra giudizio di impugnazione instaurato dinanzi al giudice penale e giudizio proseguito dinanzi al giudice civile smentita dalla lettera e dalla ratio della nuova norma”.

Per tali motivi, le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto applicando il seguente principio di diritto:

«L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022»


Note e riferimenti bibliografici