Sommario: 1. Un incoraggiamento a migliorare il “diritto animale”; 2. Il difficile dibattito (filosofico o giuridico?) sullo status e sui diritti degli animali; 2.1 (segue) ed i suoi risvolti nell’ordinamento italiano; 2.2 (segue) e negli ordinamenti degli altri Paesi europei ed extra-europei; 3. Le difficoltà nel far operare i rimedi della compravendita di un bene viziato alla (ancora oggi) “res” animale; 4. Minime conclusioni de iure condendo.
1. Un incoraggiamento a migliorare il “diritto animale”
In Europa abbiamo come minimo 91 milioni di motivi per migliorare la legislazione posta a difesa degli animali; i motivi salgono ad almeno 340 milioni se nel fare ciò si abbandona l’anacronistica visione antropocentrica che in passato è stato il punto di partenza per ogni dissertazione sul tema. I richiamati numeri rappresentano, rispettivamente, il numero di famiglie europee con un pet in casa, quindi il numero degli umani coinvolti, e il numero di pets che vivono nelle famiglie europee, quindi il numero, questa volta, degli animali coinvolti[1].
Le motivazioni aumenterebbero qualora il riferimento non venisse limitato ai soli “animali da compagnia” (o, se si vuole, “d’affezione” o “domestici”[2]), ma venisse esteso a tutti gli animali in generale (selvatici, “da reddito”[3], etc.…), anch’essi bisognosi di protezione rispetto alle attività umane che li coinvolgono.
Il tema del benessere degli animali ha generato una battaglia ideologica tra chi, nei vari campi della filosofia (nella specie dell’etica moderna), della zoologia, delle scienze in generale e del diritto, sposa una visione antropocentrica e chi una visione “animalocentrica” (con posizioni talvolta intermedie) e, quindi, tra posizioni aventi come scopo la tutela di un interesse pur sempre prevalentemente umano e quelle che, invece, riconoscono un valore intrinseco all’animale in sé considerato e che giungono persino a suggerire la concessione della personalità giuridica e di diritti legali.
Ma siccome il convincimento e l’obiettivo comune alle varie correnti è comunque quello di migliorare la situazione degli animali non-umani ed il loro rapporto con l’uomo (che un animale comunque è[4]) è apparso opportuno fornire in apertura qualche macrodato che, a prescindere dall’ideologia che si voglia sostenere, sproni comunque a dedicarsi con attenzione al tema.
La comunanza dell’obiettivo cui tendono le varie tesi va rinvenuto nel fatto che il benessere degli animali ed il loro rapporto con gli interessi che gravitano intorno all’uomo sono questioni che investono indissolubilmente la società moderna la quale, nel contesto etico contemporaneo, sempre meno vede l’uomo come esclusivo titolare del bene morale da perseguirsi anche eventualmente a discapito della natura.
La sempre maggiore inclusione della natura nel panorama umano ed il divenire della stessa sempre più oggetto delle più disparate attività umane ha fatto sì che l’homo sapiens, diventato pericoloso per l’ambiente e per il mondo animale[5], sia giunto a porsi domande su come le proprie convenienze possano essere soddisfatte tramite attività meno invasive e dannose, dal momento che l’incolumità della natura è fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità[6].
Mutata in tale maniera la percezione nei confronti degli animali non-umani, l’eco del cambiamento dell’opinione pubblica è oggi arrivata alle “porte della legge” che, ritenuta non più adeguata alle sfide moderne, appare bisognosa di rimaneggiamento.
Si è così assistito, oltre che ad interventi normativi, in alcuni ambiti troppo minimi, ad interessamenti giurisprudenziali che, da un lato, accettando l’ingrato compito di forzare le maglie del diritto, hanno accresciuto la protezione degli animali e, dall’altro lato, hanno evidenziato la mancanza di un intervento più pregnante del legislatore.
Ciò nonostante, l’intervento della giurisprudenza deve comunque essere apprezzato poiché il diritto non è formato dalle sole norme “scolpite su pietra”, ma anche dal complesso di valori morali ed etici, bisogni ed interessi espressi da una società in un dato momento storico, elementi che, in quanto caratteristici della fisiologica mutevolezza delle realtà sociali, creano non poca tensione rispetto al principale compito del diritto, che è quello di garantire l’ordine[7].
Infatti, se il confine labile tra diritto e non diritto è pur sempre disegnato da quel “minimo etico” rintracciabile in una società con specifici pensieri e aspettative diffusi al suo interno, ciò non pone comunque al riparo da necessarie scelte politiche che vanno espresse per il tramite di interventi normativi tali da garantire una maggiore certezza nei rapporti.
L’eccessiva libertà di scelta (e l’eccessiva libertà nell’interpretare), infatti, può “spaventare” e richiede, allora, almeno una minima ingerenza del diritto: in fondo, il pensiero al di là del diritto non si forma solo perché il medesimo non è ancora arrivato, ma perché si è consapevoli che può arrivarvi e, anzi, prima o poi vi arriverà[8].
2. Il difficile dibattito (filosofico o giuridico?) sullo status e sui diritti degli animali
Il dibattito principale che caratterizza l’animal law è se alle bestie debba essere riconosciuta o meno la personalità giuridica, con conseguente loro astrazione dalla categoria delle “cose” (c.d. “dereificazione”) e se, quindi, si possa parlare non più di un “diritto per gli animali” quanto invece di un “diritto degli animali” quali soggetti titolari di diritti in sé e per sé.
Il quesito affonda le radici nel progresso scientifico che ha portato a comprendere come anche gli animali non-umani, al pari dell’uomo, siano esseri senzienti, cioè esseri che provano sentimenti, che soffrono, che sperimentano la felicità, che hanno interessi propri (alla vita, a sopravvivere, a non patire la fame, a non patire il dolore, etc.…), cioè esseri viventi in grado di provare una vasta gamma di stati soggettivi, di averne consapevolezza e di farne esperienza[9].
Consolidata l’attribuzione della senzienza anche alle bestie, è nel contesto etico-morale che, in primis, va posto l’interrogativo se le leggi a protezione degli animali debbano avere dei limiti intrinseci rispetto a quanto agli animali sia effettivamente consentito ottenere come tutela e se l’interesse degli animali possa consistere in una piena protezione in quanto esseri aventi un valore intrinseco o se tali limiti possano minare il raggiungimento non solo di una tutela piena, ma anche la previsione di una addirittura minima.
Le risposte fornite dalla società e, in seconda battuta, dagli ordinamenti, sembrano oggi attingere maggiormente alle visioni del c.d. “Welfarismo animale” nella sua veste classica più risalente (Classic Welfarism[10]), meno in chiave moderna (New Welfarism o Protezionismo Animale[11]) che vorrebbe l’attualmente prevista tutela solo quale primordiale punto di partenza per un conclusivo riconoscimento di diritti soggettivi in capo agli animali.
Infatti, in posizione intermedia tra l’anacronistico negazionismo di qualsivoglia tutela degli esseri animali[12] e la corrente dell’Abolizionismo[13], l’impostazione maggioritaria attuale, ci sembra, pur non mettendo da parte gli interessi degli animali che sono sempre più visti come meritevoli, prende pur sempre in esame anche quelli umani in ottica comparativa, sancendo, di fatto, la sussistenza (ancora) di una certa disuguaglianza tra uomo e bestia.
Se da un lato si è quindi posto l’accento anche sugli interessi degli altri esseri viventi senzienti, in quanto doverosamente destinatari di una sempre maggiore attenzione affinché le attività umane non cagionino loro sofferenze eccessive, immotivate e non necessarie, dall’altro lato non si è tuttavia negata la possibilità che gli animali possano essere detenuti come proprietà, usati, uccisi[14].
Nella dicotomica disputa tra Welfarismo ed Abolizionismo[15], il problema pare essere affrontato ancora tramite un’etica c.d. “utilitaristica” (anche detta “consequenzialistica”), cioè ritenendo che gli animali siano portatori di un interesse morale e siano quindi meritevoli di considerazione da parte, però, di un agente morale che è comunque pur sempre l’uomo.
Pertanto, l’essere umano, nel valutare l’interesse di cui è portatore il “paziente morale” (id est l’animale), anche laddove agisca per interessi esclusivamente di quest’ultimo, interviene massimizzando ed ottimizzando il bene e minimizzando il male, comunque presente, tramite un asettico calcolo di ragion pratica.
Ciò accade in quanto l’uguaglianza è sì alla base della senzienza, che appartiene a tutte le specie del “mondo animale”, siano esse umane o non-umane, ma il paradosso, ovviamente risolto il più delle volte a favore dell’uomo, è che in caso di conflitto insanabile tra gli interessi, la soluzione “preferita” è quella non tanto di trattare le due specie viventi alla stessa stregua in tutti quanti gli aspetti “in gioco”, bensì quella di considerarli solo in partenza uguali.
Sotto l’aspetto pratico, ciò significa che lo “specismo”[16] risulta oggi ancora solamente attenuato, non già eliminato, giacché la specie umana può vantare pur sempre l’applicazione di un diverso trattamento a esseri viventi con differenti interessi in conflitto tra loro[17].
In fondo, però, un’impostazione antroporelazionale, sebbene doverosamente riletta in chiave di senzienza animale e dei principi ad essa afferenti, risponde perfettamente alla pur necessaria presa di coscienza che il diritto è un qualcosa creato dagli uomini per gli uomini[18].
Così, nella consapevolezza che le sfide si poggeranno su di un substrato costituito da una comunità umana che si trova ancora in un limbo decisionale, non avendo la società ancora fatto proprie quelle scelte che renderebbero gli animali effettivamente propri parigrado (un esempio per tutte, quella del veganismo, sebbene sempre più diffuso[19]), l’intervento del legislatore e buona parte del pensiero giuridico hanno teso più ad “ingrandire le gabbie” in cui sono rinchiusi gli animali (per assicurargli comunque un’esistenza dignitosa e condizioni di vita migliori) che non ad eliminarle del tutto[20].
Ad ogni modo, la presa di coscienza delle diverse visioni filosofiche ha indotto a spostare gli interrogativi etici-morali sul piano giuridico e, quindi, ha instillato il dubbio se anche agli animali potesse essere riconosciuta la soggettività giuridica e potessero essere attribuiti diritti.
Ma, per quanto seducente, si ritiene che tale discorso non sia stato sempre posto in maniera corretta, avendo preso le mosse da una posizione di fondo che non distingue tra l’uso etico/morale e quello legale del termine “diritti”.
Se i diritti morali delle bestie, così concepiti nel pensiero filosofico, sono sempre più espressi in forma giuridica, bisogna rilevare che i diritti “legali” non sono diritti “morali” (o “etici”) semplicemente copiati ed incollati tra le righe di un ordinamento come norme giuridiche[21].
Il riconoscimento di uno status morale agli esseri non umani, infatti, pur possibile in astratto, non implica l’attribuzione istantanea di diritti (soprattutto “legali”) tout court, dovendosi ritenere inattuabile la trasformazione automatica dei diritti etici e morali in diritti legali.
Perciò, l’utilizzo di un linguaggio giuridico per identificare le aspettative di protezione degli esseri viventi non-umani porta con sé diversi problemi teorici (oltre che pratici), tra i quali quelli di inquadrare in che cosa esattamente tali “diritti” consistano e a quali bestie potenzialmente riconoscere tali “diritti”: ma alla fine, un simile argomentare, rimanda in maniera più pragmatica ad un linguaggio etico sul limite oltre il quale le attività dell’essere umano devono essere fermate.
Con ciò non si vuole dire che un simile questionare sia sbagliato o sia fine a se stesso, anzi, proprio tale linguaggio può efficacemente rappresentare la meritevolezza della tutela dell’ambiente e degli animali e, in modo pragmatico, dare maggiore visibilità alla richiesta di considerazione non solo etica, ma anche normativa, erodendo una posizione eccessivamente antropocentrica e potenziando la normativa a loro dedicata[22]: bisogna solo avere ben chiara la traduzione dall’“idioma filosofico” all’“idioma giuridico”.
2.1 (segue) ed i suoi risvolti nell’ordinamento italiano
Il discorrere etico-morale e la mutata coscienza sociale, hanno portato il dibattito giuridico sull’opportunità o meno del superamento dell’oggettività degli esseri animali e del loro inquadramento non più nella categoria delle “cose”, bensì in quella delle “persone”.
Tuttavia, nonostante il noto dibattito dottrinale che ne è derivato, con posizioni tutte, almeno in minima parte, apprezzabili, ognuna sotto aspetti diversi, e le varie pronunce della giurisprudenza, la sfida non ha ancora portato la legge (rectius l’uomo) a concedere agli animali alcun diritto soggettivo da tutelare in via diretta[23].
Non può parlarsi però di fallimento, perché comunque si è assistito ad un elogiabile ampliamento dei doveri di protezione e dei divieti di comportamento da parte dell’uomo, con la sopravvenienza di quella categoria ibrida che la dottrina ha saggiamente identificato quale forma di “oggettività attenuata”[24], superando grazie a tale tertium genus, anche in modo debitamente pragmatico, l’impasse sulla dicotomia cose-persone e quelle posizioni troppo ferme ora sull’una ora sull’altra tesi.
Così, se il baricentro della disciplina è stato effettivamente spostato sull’animale in quanto essere senziente avente un valore intrinseco (oltre che un valore per l’uomo) e portatore di interessi anche propri, l’impostazione attualmente più conveniente appare quella di affrontare il problema evitando di entrare nel ginepraio delle idee sull’opportunità o meno di conferire una certa forma di soggettività, preferendo inquadrare le bestie quali “oggetti senzienti” protetti tramite obblighi e doveri imposti all’essere umano e trascurando al contempo la posizione giuridica del diritto o della facoltà (o comunque di una qualsivoglia posizione attiva del rapporto giuridico).
In fondo, un simile atteggiamento, che in fondo rispecchia la percezione di maggioranza nella comunità umana, traspare da diverse norme dell’ordinamento (penali, civili, di diritto amministrativo[25] e finanche di derivazione comunitaria) e dalle relative letture giurisprudenziali.
In ambito penale, brevemente, si può rinviare alle fattispecie dei “Delitti contro il sentimento per gli animali” (e non, si noti, degli animali)[26], cioè, letteralmente, contro il sentimento che gli umani provano verso l’animale che patisce il comportamento del reo. Sebbene la giurisprudenza sia giunta a ritenere che tali fattispecie di reato non abbiano quale bene giuridico presidiato solo esclusivamente il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ma anche proprio la sensibilità psico-fisica, la salute e la vita dell’animale stesso anche qualora non si determinino in esso processi patologici[27], bisogna in ogni caso prendere atto che, per far operare una simile forma di tutela, se si vuole, diretta, non appare comunque necessaria l’attribuzione della soggettività giuridica o di diritti alla bestiola[28].
In ambito civile, poi, pur ondeggiando tra interventi normativi che hanno avuto quale scopo (se non unico, almeno prioritario) quello di tutelare interessi umani e quelli che hanno fatto prevalere interessi animali, in nessun caso si è giunti a sposare una posizione abolizionistica, nemmeno in veste temperata di mero riconoscimento della soggettività giuridica o di diritti veri e propri.
Così l’art. 16, lett. b), della l. 11 novembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla disciplina del condominio in edifici” (che ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 c.c.), che, prevedendo l’illegittimità dei regolamenti condominiali che vietano il possesso o la detenzione di animali domestici da parte dei condòmini, ha apportato non tanto un beneficio diretto agli animali[29] a vivere in qualsivoglia abitazione disponga il “padrone”, quanto invece al condomino a non vedersi limitate le facoltà, ricomprese nel diritto di proprietà, sulle porzioni del fabbricato che gli appartengono individualmente in esclusiva[30].
Nello stesso senso l’art. 30 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. “Codice del Turismo” (recentemente modificato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62) il quale, stabilendo che “.. lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito …”, rammostra una tutela diretta all’interesse del “padrone” umano a portare in vacanza con sé il proprio animale domestico[31].
In posizione intermedia si pone l’art. 77 della c.d. legge sulla “Green Economy”[32] che, nel sancire l’impignorabilità degli “.. animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini riproduttivi, alimentari o commerciali [ndr e degli] animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli…”, da un lato, accresce la tutela del “padrone” umano che abbisogna dell’animale e, dall’altro lato, comporta ad ogni modo un beneficio anche all’animale a non patire un distacco da colui con il quale vanta un legame[33].
Sempre in posizione intermedia anche la l. 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che, come dichiarato all’art. 1, si è posta quali obiettivi, da un lato, quello della tutela dell’ambiente e degli animali nello specifico[34] e, dall’altro lato, quello di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e l’animale e quello della tutela della salute pubblica (questi ultimi due citati rinviano a interessi prettamente umani).
Più a favore degli animali e dei loro interessi si pongono altre norme quali, ad esempio, quelle in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici[35] o per la sperimentazione di prodotti cosmetici[36], quelle a protezione degli animali durante il trasporto[37], o, ancora, negli allevamenti[38] o durante la macellazione o l’abbattimento[39], o quelle a protezione del c.d. “animale-atleta”[40], o anche, infine, il Codice della Strada[41].
La casistica è sterminata.
Dove poi è mancata la littera legis, è comunque intervenuta la giurisprudenza che, pur non riconoscendo alcuno status di soggettività animale o alcun suo diritto, ha comunque consolidato l’indirizzo evolutivo principalmente, però, nelle controversie aventi ad oggetto pets che non in quelle aventi ad oggetto animali selvatici o da reddito o animali tout court, sintomo della maggiore attenzione che la società riserva a tale categoria e del fatto che l’homo sapiens non è ancora pronto al completo superamento dell’utilizzo/sfruttamento di tutte le specie animali.
Una siffatta impostazione porta a distinguere le attenzioni che vengono riservate alle bestie che, pur sempre secondo esigenze riferibili in primis all’uomo, hanno un valore economico, da quelle che invece hanno finanche e soprattutto un valore affettivo, sulla scorta del rilievo costituzionale (applicando l’elastica norma dell’art. 2 Cost.) del diritto soggettivo dell’essere umano ad avere un animale domestico, quale propaggine dell’individuo[42].
Si può allora rinviare a quelle pronunce che hanno statuito il diritto del padrone, ricoverato, a che il proprio animale possa fargli visita[43] o a quelle che hanno sancito il diritto del detenuto ad avere un “colloquio” con il proprio animale[44], ovvero a quelle che hanno riconosciuto il risarcimento del c.d. “danno interspecifico”[45].
Ancora, quale elemento di tutela del sentimento dell’animale verso l’uomo e non solo di quest’ultimo verso l’animale, vanno pure richiamate quelle statuizioni che, in caso di crisi di coppia, per meglio tutelare il pet hanno persino applicato in via analogica le disposizioni ed i principi dettati in tema di affidamento dei figli[46]: orientamento oggi univoco in giurisprudenza ed apprezzato in dottrina.
Ad un risultato del tutto assimilabile alle considerazioni sin qui svolte, conduce anche l’analisi della recente riforma costituzionale.
Se infatti la riforma costituzionale del 2022, nel tentativo di allineare la Costituzione italiana alle avvertite esigenze di innovare il rapporto con l’ambiente e con gli animali non-umani, ha da un lato riformato l’art. 9[47] sulla scia di altre esperienze europee[48], dall’altro lato non solo non ha attribuito alcuna soggettività a quest’ultimi, ma non ha osato nemmeno qualificarli quali esseri senzienti, come invece ci si sarebbe aspettato[49].
Orbene, se la “neonata” individuazione delle bestie quali destinatari autonomi di protezione, secondo taluni, equivarrebbe a riconoscere un’almeno minima forma di soggettività pure in assenza di uno specifico richiamo alla senzietà[50], non si può comunque negare l’emergere di un segnale forte riferibile al continuum dell’evoluzione nella percezione dell’animale non-umano e di un progetto di lungo periodo laddove si elevano gli altri esseri viventi ad un rango che, sebbene non sia (ancora) paragonabile a quello di una persona umana, permette ad ogni modo di considerarli un vero e proprio valore per la Repubblica anche in quanto portatori di propri interessi autonomi[51].
2.2 (segue) e negli ordinamenti degli altri Paesi europei ed extra-europei
Ma l’Italia non è la sola.
Discorso del tutto identico vale per quasi tutti gli ordinamenti stranieri: tanto quelli capofila nella tutela animale (id est Germania, Francia, Spagna su tutti) quanto gli altri, rammostrano una visione del tutto similare a quella italiana, segno inequivocabile del fatto che legislazioni diverse hanno sinora tenuto conto delle aspettative, degli interessi e delle aspirazioni delle omogenee società degli umani di garantire una sempre maggiore tutela delle bestie, ma senza arrivare ad attribuire alcuna soggettività o alcun diritto azionabile dagli animali, all’interno di un processo di “dereificazione” ancora in itinere.
Il discorso vale, in particolare, per i Paesi facenti parte del c.d. “blocco occidentale” o che comunque con esso condividono più elementi, usi, costumi, mentre rimangono ancorati ad una visione ancora eccessivamente antropocentrica ed arcaica gli ordinamenti di quelle culture più distanti, nei quali, tuttavia, esiste comunque un dibattito sempre più diffuso, anche se ancora primordiale.
È il caso, in primis, della Cina, ove le bestie non solo non sono titolari di alcun diritto (nemmeno in chiave morale o etica), ma non sono ancora considerati nemmeno esseri senzienti o aventi un proprio intrinseco valore. La Repubblica Popolare Cinese manca di una efficace forma di protezione della specie animale, spesso prevalendo l’interesse dell’uomo al suo sfruttamento (si pensi che in Cina gli animali da compagnia sono ancora offerti come pietanze[52]); le poche leggi in materia (spesso rilevanti più a favore degli animali selvatici che non di quelli “di casa” o “da reddito”[53]) sono poste più garantire una migliore forma di sfruttamento, mancando persino una normativa contro la crudeltà ed i test scientifici[54].
Alla Cina possono essere avvicinati anche alcuni altri Stati africani e dell’Asia orientale che usano l’istituto della proprietà, nella sua veste più ampia possibile, allorquando si parla di animali, continuando a percepirli come semplici “cose” e non applicando alcuna forma nemmeno minima di quella “dereificazione”[55].
Salvo le eccezioni citate antea, ad ogni modo, quasi tutti gli ordinamenti stranieri tendono comunque ad una visione più “pet-friendly” laddove, pur non sposando visioni etiche estremiste o comunque tali da permettere un’equiparazione in tutto e per tutto degli animali (anche solamente quelli “d’affezione”) all’uomo, hanno varato riforme che permettono di considerarli non più meramente cose (incorporandoli in un quadro della proprietà più ampio), indipendentemente dal fatto che qualcun altro (id est l’uomo) li valuti utili o apprezzabili[56].
Tra questi sistemi rientrano, oltre quelli che attribuiscono valore agli animali sulla scorta di concezioni culturali che affondano le radici nella spiritualità e nella religione (ci si riferisce, ad esempio, all’India[57], ad Israele[58] e ad alcuni Stati africani[59]), anche quelli degli altri Stati Occidentali extra-europei (tra i vari: Sud Africa[60], Stati Uniti[61] e Australia[62]).
Anche i codici e le normative degli altri Paesi europei, al pari dell’Italia, approcciano infine la questione animale rinviando al romanistico dualismo persone-cose, con attenzione a non stravolgere le categorie giuridiche, ma apprestando al contempo piena tutela all’animale in quanto essere senziente e non mero “oggetto”[63].
I modelli austriaco, tedesco e svizzero[64], più di altri, sembrano essersi posti più distanti dalla tradizionale concezione antropocentrica, avendo già da diversi anni qualificato “in negativo” l’animale, sancendone nei propri codici civili la non appartenenza alla categoria delle cose.
La Francia[65], poi, dopo annosi dibattiti, è giunta ad emanare una specifica legge statale a tutela delle bestie e similarmente hanno fatto, tra gli altri, il Portogallo[66] e la Spagna[67], anche quest’ultima adottando, però, una formula di compromesso laddove ha fornito la definizione di animale in negativo, ma allo stesso tempo ne ha confermato l’assoggettabilità, in determinati casi, al regime giuridico dei beni purché in maniera compatibile con la loro natura[68].
3. Le difficoltà nel far operare i rimedi della compravendita di un bene viziato alla (ancora oggi) “res” animale.
Il contesto sinora illustrato è utile per poter sostenere che l’inquadramento degli animali nella categoria delle “cose” non deve suscitare troppo scalpore, né eccessiva preoccupazione.
Certo, l’attribuzione alle bestie della qualifica di “res” tout court va ritenuta arcaica ed è infatti oggetto di erosione da parte dei legislatori di diversi ordinamenti, situazione che porta a dubitare della futura tenuta del confine persone-cose, frontiera che oggi appare sempre più mobile a causa dei continui sconfinamenti di pensieri e tendenze animalocentriche[69]; d’altro canto, però, l’attuale percezione della società porta a ritenere che gli animali non possano che essere (ancora) inquadrati in nessun’altra categoria all’infuori di quella dei beni, sebbene con molti caveat.
Questo vale soprattutto per gli animali annoverabili nella categoria dei pets[70], in misura minore invece per quelli “da reddito” o per quelli “selvatici” in quanto destinatari di un’attenzione quantificabile in una cifra direttamente proporzionale al legame e all’interesse che pur sempre l’uomo ancora ritiene di vantare verso di essi (cacciare, mangiare, utilizzarli per la guardiania, nelle gare sportive, etc.…[71]).
Alla luce di tali visioni, il problema della qualifica o meno della bestia come “res” si acuisce, in particolare, nella compravendita poiché, anche se ontologicamente tale contratto ha per oggetto le “cose”, comunque va valutata la sempre più avvertita e condivisa esigenza di inquadrare la bestiola come centro autonomo di imputazione delle posizioni di tutela[72].
Qualcuno in dottrina “ha storto il naso”[73] rispetto a quelle posizioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali[74] (ritenendole una battuta di arresto del cammino evolutivo della protezione degli animali) che, non limitandosi a ricondurre il pet (solo) alla categoria delle “cose”, lo aveva addirittura qualificato quale “bene di consumo”, con conseguente applicazione della normativa del Codice del Consumo[75] in luogo di quella civilistica[76] e, quindi, secondo tali contestazioni dottrinali, quasi a voler ancor di più svilire il ruolo della bestiola.
Tuttavia, va osservato che l’applicabilità della disciplina sulla vendita di beni di consumo alla vendita di animali trova riscontro non solo nella nuova formulazione dell’art. 128, c. 2, Cod. cons.[77], che ha posto la parola “fine” al dibattito, ma persino nella versione precedente.
In primis, perché, notoriamente, la tassatività dell’elencazione dei beni esclusi dalla nozione di “bene di consumo” permetterebbe, a contrario, di ritenere inclusi quegli animali che assicurano compagnia o che soddisfano i bisogni alimentari dell’acquirente e della sua famiglia.
Sul punto, in effetti, va pure segnalato che non è apparso corretto tentare di sostenere che, sulla scorta della seconda parte dell’art. 128 cod. cons., che assimila alla vendita “.. tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre …”, gli animali sarebbero esclusi da simile qualificazione in quanto sarebbe difficile il loro inquadramento nei concetti della “fabbricazione” o della “produzione”[78].
Infatti, la precisazione operata dalla norma è apparsa tesa semplicemente ad allargare l’ambito di applicazione della disciplina consumeristica anche a quei contratti aventi ad oggetto beni ancora non esistenti al momento della conclusione dell’accordo negoziale, ma ancora da realizzarsi; mentre non era scopo della previsione quello di specificare le caratteristiche che la “res” avrebbe dovuto possedere per poter rientrare nell’ambito della disciplina consumeristica[79].
Né tantomeno è valso lo sforzo di fondare l’eccezione sulla specificità ed individualità della “cosa” compravenduta, così riconducendosi l’animale alla categoria dei beni infungibili[80], dal momento che, anche a voler validare una simile visione, rimarrebbe al massimo escluso, come noto, il rimedio (in caso di vizi) della sostituzione perché da considerarsi impossibile[81], comunque esattamente trovando applicazione proprio la normativa consumeristica in tema di beni usati che, ontologicamente, sono infungibili[82].
Oltretutto, l’avvalorare la prima delle due posizioni (ovvero quella di non applicazione del Cod. cons. per infungibilità del bene) porterebbe persino ad una deprecabile aleatorietà, ovvero a dover caso per caso verificare l’effettiva infungibilità della bestiola alla luce della relazione instauratasi tra l’acquirente e l’animale, prova, si ritiene, troppo esposta ad un “uso improprio” da parte del consumatore acquirente a meno che non si sposi la tesi della c.d. “infungibilità oggettiva” ritenendo che tutti gli animali, e non solo quelli “d’affezione”, siano “pezzi unici”, rendendo così irrilevante la verifica, di volta in volta, dell’intensità del legame con il “padrone”[83].
Al massimo si potrebbe ritenere che la citata intensità del legame animale-acquirente possa rilevare in ottica dei rimedi esperibili da quest’ultimo nel caso di vizi della bestiola acquistata. In simili circostanze, potrebbe sostenersi che la verifica del legame affettivo operi in maniera tale da non consentire la scelta dei rimedi della sostituzione o della riparazione laddove gli stessi rischierebbero di lesionare/deturpare il pet o addirittura di farlo morire, contravvenendo così all’interesse del consumatore (quindi, anche in questo caso, pur sempre primariamente dell’uomo, si noti) a non essere vittima di inconvenienti “.. tenendo conto della natura del bene e dello scopo …” per il quale è stato acquistato: così secondo la formulazione offerta dalla Direttiva UE 2019/771[84] di modifica del Cod. Cons..
Cionondimeno, anche un simile ragionare porta a ravvisare comunque un certo grado di aleatorietà laddove l’interprete, chiamato ad una valutazione del caso concreto, sia posto nella condizione di dover ricercare, caso per caso, la chiave di volta dell’impraticabilità del rimedio di stampo consumeristico, qui addirittura di più larghe (e pericolose per la certezza del diritto) maglie rispetto all’“.. oggettivamente impossibile …” di cui all’art. 130 Cod. cons..
A smentire, poi, definitivamente la paventata impossibilità di ricondurre gli animali nel novero dei “beni di consumo”, è di recente intervenuta la normativa sovranazionale con la antea richiamata Direttiva UE 2019/771, il cui art. 3, par. 5, lett. b), che ha attribuito agli Stati membri la facoltà di escludere dall’ambito di applicazione dei Codici del Consumo nazionali i contratti aventi ad oggetto gli animali vivi: a contrario, pertanto, se ne deduce inconfutabilmente che gli animali vivi erano (e sono) da intendersi inclusi nella normativa consumeristica.
Eppure, il problema relativo alla esperibilità dei rimedi in caso di acquisto di un animale da compagnia “viziato” non sembra potersi dire sopito, essendo la normativa consumeristica tesa a garantire al consumer un’immediata e facilmente raggiungibile liberazione da una posizione di svantaggio (e, più nello specifico, dal bene malfatto) e dal rapporto con il venditore (parte forte del rapporto sulla quale deve permanere l’effetto negativo di aver ceduto un qualcosa di difettato).
Infatti, posto che gli artt. 13 e ss. del Cod. cons. consentono all’acquirente, alternativamente, di scegliere tra il ripristino della conformità del bene (riparazione e sostituzione), la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (quest’ultima con restituzione dell’animale), ognuna con le dovute limitazioni ove previste e ricorrenti, si fa strada il dubbio se, alla luce dell’impianto normativo complessivamente oggi vigente (non da ultimo illuminato dai nuovi principi costituzionali ex art. 9 Cost.) e del comune sentire, possa dirsi corretto qualificare le problematiche di salute di un animale da compagnia quali “vizi della cosa” e così esporlo, in quanto “prodotto difettoso”, alla potenziale riconsegna al venditore, con conseguente sua sostituzione con un altro “bene” questa volta “in salute”.
E ciò potrebbe avvenire, si osservi, anche eventualmente a distanza di molto tempo (secondo il termine posto a garanzia del consumatore) e quindi in costanza di un legame affettivo oramai consolidatosi[85].
Il quesito è stato sinora lasciato, se così si vuole dire, in balìa del “buon cuore” dell’acquirente, con non nascosto apprezzamento tutte quelle volte in cui quest’ultimo abbia optato (ma a sua insindacabile discrezione) per i rimedi meno incisivi della riduzione del prezzo e del risarcimento del danno, preferendo tenere con sé l’animale (o evitare la scelta della riparazione, con sottoposizione dell’animale a cure veterinarie incerte e probabilmente a carico di soggetti terzi dal medesimo non incaricati) in considerazione, presumibilmente, dell’unicità e dell’intensità del legame affettivo/familiare[86].
Nemmeno, poi, la possibilità di non inquadrare le vendite di animali nella disciplina consumeristica, recentemente offerta dal legislatore europeo e non colta dall’Italia[87] (diversamente da altri Paesi europei[88]), avrebbe potuto offrire una soluzione “di giustizia”, atteso che il Codice Civile mette a disposizione dell’acquirente la facoltà di richiedere comunque la risoluzione del contratto, con rinnovo delle medesime problematiche antea esposte.
L’operare attuale dei rimedi, quindi, appare, se si vuole, oltremodo casistico ed aleatorio e non in linea con i valori vigenti o che si sta tentando di infondere nella società moderna.
Se si analizza, infatti, ciò che accade in tutte le situazioni in cui un animale è coinvolto (soprattutto un pet), ci si accorge che, spesso le norme sono fatte oggetto di una esegesi volta a favorire un’interpretazione orientata verso l’animal welfare[89], facendo retrocedere quell’interpretazione, invece, troppo letterale o non rispettosa della senzienza animale.
Se, come detto, gli animali debbono essere ancora oggi considerati alla stregua di “beni” (sebbene in forma attenuata), giocoforza va applicata la normativa in materia di compravendita ed in particolar modo quella di stampo consumeristico in quanto prevalente ed oggetto di preferenza da parte del legislatore europeo e nazionale, accordandosi così una tutela più opportuna al consumatore, anche in ottica di protezione del mercato da condotte scorrette delle aziende parte forte del rapporto di compravendita.
Ma un limite alla tutela del consumatore va ritrovato, oggi, nelle trasformate percezioni ed aspettative della comunità degli uomini in tema di animal law, confermate peraltro dagli orientamenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali più recenti.
Un simile operare, però, non deve apparire come un qualcosa di estraneo, perché non si deve dimenticare che, ad ogni modo, l’obiettivo di un elevato livello di protezione di ogni consumatore, garantito dall’art. 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), deve pur sempre raccordarsi con l’art. 5, c. 4, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) il quale ricorda che “.. in virtù del principio di proporzionalità …” le politiche dell’Unione “.. si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati …”.
Ebbene, uno degli obiettivi dei trattati, non è anche proprio quello di accrescere la tutela della natura?
Se uno dei traguardi dell’impianto normativo eurounitario è, infatti, come evidenziato dall’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[90], quello di tenere pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ecco che anche al consumatore acquirente dovrebbero essere imposti alcuni limiti che il diritto ha in qualche modo già conosciuto allorquando ci si è ritrovati a ragionare sulla figura del reasonable consumer, sebbene, va detto, in altri contesti[91].
Re melius perpensa, si vuole sostenere che non si possa arrivare ad anteporre il dogma consumeristico, il quale vede il consumatore in una presunzione di assoluta debolezza sempre e comunque meritevole di protezione, con il rischio di convalidare un agire tale da potenzialmente interrompere quel circolo virtuoso tra protezione consumeristica da un lato (che sarebbe comunque garantita dagli altri rimedi, comunque efficaci, di stampo sia consumeristico sia, qualora si ritenesse, codicistico) e principi dell’ordinamento dall’altro (da ultimo espressi in maniera più tangibile anche dalla Carta costituzionale), ma va viceversa ottimizzata la valutazione complessiva degli interessi in conflitto, contemperandoli.
L’interesse, nel caso di compravendita di un pet, peraltro, è anche quello intrinseco a quest’ultimo ad evitare sofferenze derivantegli dal troncamento del rapporto con il proprio “padrone” o comunque dal “ping-pong” che potrebbe instaurarsi tra consumatore-veterinario-venditore[92]: un interesse nemmeno troppo astratto, ma risultante da una lettura complessiva delle norme giuridiche del nostro e di altri ordinamenti e delle norme morali della comunità umana.
Un simile ragionamento, peraltro, si è andato recentemente affermando in Francia e, non da ultimo, è stato fatto proprio dalla giurisprudenza d’oltralpe, la quale è giunta a negare l’uso del rimedio della sostituzione della “cosa animale” facendo leva sulla sua qualità di essere vivente, unico ed insostituibile, e destinato per sua natura a ricevere l’affetto del suo padrone[93], così evidenziando la serietà e l’importanza dell’impegno che ci si assume con l’acquisto di un animale domestico.
4. Minime conclusioni de iure condendo
La compravendita di animali da compagnia non può consistere nell’inespressivo e materialistico scambio di una cosa qualsiasi[94].
Se l’etimologia della parola “persona” è legata al verbo latino “personare”, letteralmente “risuonare attraverso”[95], una qualche voce gli animali ce l’hanno (rectius qualche verso gli animali non-umani lo emettono) e pur sempre sono mobili non già nel senso di tutti i beni mobili (che senza un’azione dell’uomo sarebbero anch’essi immobili per natura), ma perché si muovono per moto proprio[96].
In fondo, se qualcuno[97] aveva indicato, quali elementi di partenza della “de-objectification” degli animali, quelli della creazione di una categoria sui generis, dell’applicazione del best interest of the pet nei conflitti familiari e della impignorabilità degli animali da compagnia, si ritiene che l’Italia, a tratti tramite l’opera del legislatore e a tratti tramite l’intervento delle fonti integrate del diritto, abbia soddisfatto almeno questi aneliti; ma ne mancano molti altri.
Non ritenendo che la sempre più attenuata oggettività possa essere il fondamento per rivendicare un’effettiva personalità giuridica degli altri esseri viventi e quindi tale da rendere impossibile “dire chi è l’uomo e chi l’animale”[98], ogni animale (pet, “da reddito” od anche quello selvatico) rientra pur sempre nella categoria delle “res”, sebbene con diverse entrature.
Insistere nel fare operare le categorie romanistiche, seppur limandone i contorni, ma senza alterazione eccessiva (evitando così analogie “troppo tirate”), non porta a negare l’intrinseco valore dell’animale, anche nella sua individualità, né tantomeno fornisce un assist allo specismo.
Almeno, però, la singolarità della “cosa” oggetto di scambio deve pur valere qualcosa, anche a prescindere dal dibattito se alla compravendita debba applicarsi il Codice Civile o il Codice del Consumo, perché finanche in quegli Stati che hanno disapplicato quest’ultima normativa, o che comunque hanno adottato normative che implementano l’animal law nei vari campi del diritto, permangono perplessità[99] rispetto alla situazione dell’animale che soggiace alle (oggi ancora non contestabili in maniera efficace) scelte dell’acquirente (consumatore o meno) di far valere ora l’uno ora l’altro rimedio nel caso emergano vizi.
Ecco allora che, se le classificazioni legali servono per scopi pratici, per raggiungere i quali la realtà può essere giuridicamente deformata per il tramite di finzioni[100], una qualche finzione ulteriore, allo stato fortunatamente giustificabile persino tramite l’impiego dell’attuale versione della Costituzione, dovrebbe essere approntata da parte del legislatore.
Ponendo come ratio dell’intervento normativo quello di far ulteriormente emergere i valori e gli interessi degli animali, che pure devono essere contemperati con i diritti e gli interessi dell’uomo, si dovrebbe allora giungere a rendere inammissibile quanto meno i rimedi della sostituzione del bene e della risoluzione del contratto nella compravendita perlomeno degli “animali di casa”.
Nelle more dell’intervento del legislatore che, considerato quanto accaduto alle ultime Proposte di legge in tema di “diritto animale” o comunque recanti una primordiale forma di “Codice degli animali”[101], non si crede possa arrivare a breve, una soluzione che si può intanto utilizzare sembra esistere, ed potrebbe essere quella di interpretare la normativa consumeristica tramite i nuovi valori della società moderna, da ultimo anche costituzionalmente rafforzati.
Pena un deprecabile distacco del diritto (nonché della figura del consumatore e del mercato) dall’evoluzione del sentimento dell’Homo sapiens che sempre più tende, innegabilmente, ma senza correre, verso l’animal welfare.
