• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 12 Dic 2015

Il processo tributario: tutte le novità in materia e processo telematico

Modifica pagina

Gaetano Locci


Nuova veste normativa sul tema del processo tributario, introdotta con il recentissimo D.Lgs. 156/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7/10/2015.


Finalmente, dopo più di vent’anni, il legislatore è intervenuto a modificare il d.lgs. 546/1992, e ha trascinato con se una serie di importantissime novità normative. Il precursore del recente decreto è riscontrabile nell’art. 10 della L. n. 23 del 11/03/2014, la quale ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione del processo del contenzioso tributario, che entrerà in vigore dal 01/01/2016, ad eccezione delle disposizioni sulla immediata esecutività delle sentenze che entreranno in vigore dal 1 giugno 2016.

L’obiettivo che intendo perseguire è quello di porre l’accento sulle novità introdotte dal Governo, su una materia di così grande rilievo sia per i professionisti che per i non addetti ai lavori.

Il presente decreto legislativo nell’ambito della riforma processual-tributaria, si posiziona in un quadro normativo completamente differente da quello del 1992, caratterizzato altresì da una continua evoluzione di alcuni istituti della materia tributaria, anche a partire da recenti sentenze.

Per comprendere appieno il quadro juris di tale processo, si ritiene preliminarmente opportuno riportare alcuni dati statistici della relazione annuale sullo stato del processo tributario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che consentono di avere una visione chiara dell’ attuale contenzioso tributario.

In primo luogo, il numero dei ricorsi pendenti nei due gradi di giudizio di merito si è progressivamente ridotto, passando da circa 2,4 milioni nel 1996 a circa 570 mila rilevati nell'anno 2014. In special modo, il valore dei ricorsi di primo grado presentati nel 2014 ammonta ad oltre 17 miliardi di euro, mentre nel giudizio di secondo grado, il valore degli appelli presentati nel 2014 ammonta a circa 13 miliardi. La durata media del processo tributario per il primo grado di giudizio è di circa 2 anni e 8 mesi, mentre nel secondo grado è di circa 2 anni.

In linea con tale visione, dottrina e giurisprudenza mostrano come vi sia uno scarso utilizzo dell’istituto della mediazione-conciliazione. In particolare, l'intervento normativo, volto a superare le suddette criticità, si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici:

  • l'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
  • l'estensione della tutela cautelare al processo tributario;
  • l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato;
  • l'ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;
  • il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

La nuova disciplina, oltre alla modifica di vari artt. del d.lgs. 546/92, consentirà la definizione di controversie per tutta la durata del giudizio di merito, anche se la mediazione si è risolta negativamente. Inoltre, per quanto riguarda il giudizio in appello, si precisa che in sede di deposito presso la segreteria della Commissione tributaria adita bisogna depositare insieme all’atto di appello notificato anche la ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, pena l’inammissibilità dell’appello, che può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto.  (Corte di Cassazione, sentenza n. 18121 del 15/09/2015; anche Cassazione, sentenza n. 19623/2015, depositata l’01/10/2015).

La ratio legis della riforma del processo tributario, pone particolare attenzione all’art. 16-bis, sulle Comunicazioni e notificazioni per via telematica, e proprio il 01/12/2015 è partito il processo tributario telematico, un progetto di più ampia semplificazione.

Si potrà accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali. Tale processo è partito oggi nelle regioni pilota Toscana e Umbria, e dovrebbe accelerare la durata dei ricorsi, analogamente al processo civile portando benefici per tutti: dai giudici ai contribuenti.

E’ da accogliere con favore questa parziale riforma del processo tributario, la quale incarna la viva immagine di una giustizia tesa al rinnovamento e allo sviluppo.