Sommario: 1. Premessa: brevi cenni storici e introduzione alla Riforma 2. Inquadramento: la custodia dei beni pignorati e l’ordine di liberazione 2.1. I poteri e le funzioni del custode giudiziario 2.2. Le modalità di custodia e l’ordine di liberazione 2.3. La tutela del terzo: cenni 3. La vendita diretta dell’immobile pignorato 4. Conclusioni
1.Premessa: brevi cenni storici e introduzione alla Riforma.
Storicamente, nel codice del 1942, così come accade oggi, il pignoramento aveva l'effetto di privare il debitore - proprietario o il terzo pignorato – della disponibilità del bene, divenendo uno strumento finalizzato alla soddisfazione dell’interesse del creditore procedente e dei creditori intervenuti. Difatti, il debitore con il pignoramento è costituito custode giudiziario del bene individuato e dovrà conservare, amministrare tale bene così da non arrecare pregiudizio ai creditori causando ipotetici danni.
La norma previgente prevedeva la sostituzione del debitore nella custodia nel caso di istanza del creditore motivata, evidentemente, dalla opportunità di gestire il bene[1] o dalla inadempienza dello stesso debitore di assolvere ai propri obblighi di conservazione e di rendiconto[2]; sia normativamente che proprio nella prassi, la sostituzione del debitore nella custodia del bene pignorato era ipotesi molto rara, infatti, il più delle volte il bene rimaneva nella inutile, se non controproducente, custodia dello stesso debitore[3]. Successivamente, con la riforma del 2006, è stata rivista tale impostazione tradizionale che prevedeva la custodia del bene affidata al debitore[4]. Nello specifico, la custodia dell’immobile era, di regola e d’ufficio, affidata ad un soggetto professionale diverso dal debitore, ossia ad una nuova figura: c.d. custode, affermatasi dapprima nelle prassi e recepita, poi, dal legislatore. Tale figura ha subito negli anni evoluzioni delle funzioni, ampliandole sempre di più, fino a far in modo che questo accompagnasse il bene custodito alla collocazione del mercato[5].
Da ultimo, invece, la riforma Cartabia[6] ha modificato notevolmente la disciplina di riferimento in materia di custodia nonché alcuni ambiti a questi collegati come l’ordine di liberazione, lasciando, al contempo, alcune “zone d’ombra”[7] su diversi temi come, in via meramente esemplificativa, in materia di precetto oppure di abolizione della formula esecutiva[8].
La ratio della Riforma – cd. dichiarata – sembrerebbe rinvenirsi nella necessità di dare maggiore slancio al recupero del credito e, più in generale, in linea con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel garantire l’efficienza del processo esecutivo, rendendolo più rapido ed efficiente. A ciò si aggiunge, altresì, la cd. ratio indiretta ossia il cambiamento volto a verificare proprio l’accelerazione del processo.
Nell’ambito del processo esecutivo, le norme introdotte sono per lo più “una messa a punto” giacché, in alcune ipotesi, recepiscono, semplicemente, le prassi e in altre ipotesi, invece, si elimina qualche “ferro vecchio” come la formula esecutiva[9].
In tale direzione, appare evidente come la riforma non sembri rappresentare una svolta del processo esecutivo ed il rinnovamento delle norme sistematiche in materia di esecuzione si riducano sostanzialmente alla modifica dell’art. 591-ter c.p.c. e all’introduzione degli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c. relativi alla vendita diretta del bene immobiliare pignorato.
2. Inquadramento: la custodia dei beni pignorati e l’ordine di liberazione
Come già accennato in precedenza, la Riforma Cartabia, mediante il d. lgs. n. 149/2022, introduce novità in tema di custodia dei beni pignorati. In particolare, in materia esecutiva, la disciplina di riferimento – seppur con rilevanti modifiche – rimane quella prevista dagli artt. 559 e 560 del codice di procedura civile[10].
Facendo un passo indietro e guardando da più lontano, se l’art. 559 c.p.c., rubricato “custodia dei beni pignorati”, è considerato un “sopravvissuto”, in quanto negli anni, nonostante le molteplici riforme[11] di interesse del codice di procedura civile, non ha subito modifiche incisive; lo stesso non lo si può dire per l’art. 560 c.p.c., rubricato “ordine di liberazione e modalità di custodia”, che, oltre a subire importanti modifiche con la Riforma del 2006, è stato oggetto di ulteriore modifica nel 2016[12] e, da ultimo, interessato, nuovamente, dalla riforma del 2019[13], la quale ne ha determinato la sua completa riscrittura.
In particolare, la Riforma del 2006[14] sul codice di procedura civile, prevedeva un ordine di liberazione[15] che poteva essere emesso nel caso in cui il debitore non venisse autorizzato a continuare ad occupare l'immobile o parte di esso, ovvero detta autorizzazione venisse revocata. E ancora, nell'ipotesi di aggiudicazione o assegnazione del bene[16]. L'ordine così emesso aveva, dunque, efficacia esecutiva nei confronti del debitore e di tutti i terzi occupanti senza titolo opponibile alla procedura[17]. Successivamente, l’intervento del legislatore nel 2016[18] non ha mutato lo scopo dell’art. 560 c.p.c.. Infatti, lo stesso articolo, riformato dalla L. n. 119 del 2016, ha delineato un procedimento di liberazione più veloce e snello, maggiormente indirizzato, da un lato, verso la tutela degli interessi del creditore procedente alla celere chiusura del procedimento esecutivo e, dall’altro, del debitore alla vendita dell'immobile a prezzo di mercato[19].
La novella imponeva al giudice dell’esecuzione il potere/dovere di adottare l’ordine di liberazione perché funzionale allo scopo di realizzare un processo esecutivo effettivo ed efficace: difatti, il provvedimento ex art. 560 c.p.c. «è espressione dei suoi compiti di gestione del processo ed è funzionale alla realizzazione dello scopo del processo, che è quello della soddisfazione dei crediti del procedente e degli intervenuti mediante la vendita del bene pignorato. L’esercizio di tale potere comporta il contemperamento dell’interesse del debitore a continuare ad abitare l’immobile con le ulteriori esigenze del processo, onde garantire l’effettività dell’azione giurisdizionale esecutiva, perseguita dall’innovazione legislativa dell’ordine di liberazione obbligatorio»[20]. Inoltre, la «maggiore proficuità possibile quale derivante – per nozioni di comune esperienza – dall’effettiva liberazione dell’immobile» costituisce argomento impiegato dalla Suprema Corte per ribattere alle censure sull’opportunità del provvedimento di liberazione svolte anche con «la presentazione del carattere paradossale della necessità di liberare tutti gli immobili staggiti in ogni parte d’Italia, la quale invece è proprio l’effetto voluto chiaramente dalla riforma del 2005/06», come corollario «del principio generale della necessaria effettività dell’azione giurisdizionale esecutiva, indispensabile per lo stesso corretto funzionamento delle istituzioni, sul quale si basa l’innovazione legislativa dell’ordine di liberazione obbligatorio»[21]. Tutto ciò avviene senza porre alterazioni riguardo a momento e fattispecie di emissione[22], forma, caratteri[23] ed efficacia[24] dell'ordine di liberazione, ma intervenendo soprattutto nella fase esecutiva.
In particolare, si assiste dal passaggio dalla macchinosa e costosa esecuzione ex artt. 605 ss. c.p.c., alla più rapida ed efficiente attuazione a cura del custode secondo le direttive del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c.[25]e, in ultimo, alla riscrittura dell’art. 559 c.p.c[26] con la Riforma del 2019[27].
[MOU1] Per quanto concerne, poi, quel che rimane del precedente piano normativo, vediamo come la custodia è una regola e come tale deve essere applicata. Pertanto, ciò comporta la nomina di un custode e la conseguente possibilità di sostituire il custode inadempiente. La norma, dunque, su tali aspetti rimane invariata, così come rimane possibile l’inoppugnabilità del provvedimento con cui si nomina il custode: l’ordinanza non impugnabile.
Di converso, con l’entrata in vigore della riforma, cambiano i presupposti della nomina sanciti dall’art. 559 c.p.c. . Prima della novella, il custode poteva essere nominato su istanza del creditore, al verificarsi di determinati eventi, ossia quando l’immobile non fosse occupato dal debitore.
Oggi, invece, il custode è nominato rispetto ad una mera scadenza temporale, ossia nel termine di 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale e contestualmente alla nomina dell’esperto estimatore[28] e, di conseguenza, la mancata nomina del custode dipende dall’inutilità del custode stesso per la vendita ma non solo, in quanto ne dipende, anche, la conservazione del bene, prima ancora di arrivare all’udienza[29]. L’anticipazione della nomina del custode al momento della fissazione dell’udienza, ex art. 569 c.p.c. (di massima contestualmente alla nomina dell’esperto estimatore), in realtà era già recepita dalle buone prassi del 2017 ed era già diffusa in moltissimi uffici giudiziari. Infatti, già prima del 2017, le buone prassi del CSM[30] non hanno fatto altro che consacrare quello che era un andamento/orientamento già univoco di tali uffici.
Questo sta a significare che la custodia rimane – come definito dalla dottrina prevalente[31] - “ingranaggio essenziale” per l’efficienza, l’efficacia e la rapidità del processo esecutivo[32].
A ciò si aggiunga che il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi preposti, rimanendo fermo il precedente dettato normativo[33], tale assunto vale sia per il custode nominato ex lege che per custode coincidente con il debitore esecutato.
Oltre alla citata modifica, mutano anche, come si vedrà in seguito, alcune funzioni del custode nonché la tipologia del provvedimento con il quale viene designato, tuttavia, la novità più rilevante incide sul soggetto che può essere nominato custode giudiziario. Dunque, cumulate saranno le funzioni, come si vedrà successivamente, del custode giudiziario e del delegato alla vendita. Ciò incide in modo significativo sulle attività da porre in essere, in quanto il custode non sarà più unicamente preposto alla conservazione e all’amministrazione del bene pignorato ma sarà, altresì, investito di una funzione tesa alla vendita dello stesso[34].
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi questi sono regolati non solo dall’art. 560 c.p.c. ma, ad esempio, anche dall’art. 593 c.p.c., secondo il quale, il custode promana i suoi poteri e la sua stessa funzione dal giudice dell’esecuzione e, il mancato rispetto delle istruzioni o delle direttive date dal giudice dell’esecuzione comporta, probabilmente, una violazione degli obblighi, tale da giustificare la sostituzione.
Pertanto, il giudice deve sostituire il custode giudiziario che non adempie agli obblighi sullo stesso incombenti e, infatti, la norma ne prevede la sostituzione[35].
Alla luce di tali considerazioni, è chiaro il mutamento della tipologia di provvedimento: l’ordinanza è resa sentita le parti; di converso, oggi, si nomina il custode giudiziario nel momento in cui arriva la documentazione senza necessità di fissare udienza e, dunque, con decreto, rimanendo ferma l’inoppugnabilità. Sul punto si discute se tale inoppugnabilità possa essere considerata assoluta. Infatti, se il punto di partenza si rinviene nella pronuncia della Suprema Corte la n. 3179 del 1962[36], la risposta è negativa, in quanto la nomina del custode è in realtà un mero provvedimento gestorio del giudice dell’esecuzione e ciò non giustificherebbe un’opposizione agli atti. Se, di converso, si facesse riferimento alla pronuncia n. 14282/2022[37] della Corte di Cassazione, la risposta sarebbe sicuramente positiva in quanto, seppur in modo inter dictum, si afferma il netto contrasto con la precedente pronuncia su citata, affermandosi, dunque, che la nomina del custode - così come la sua revoca o la sua sostituzione - possono costituire motivo di opposizione, ex art. 617 c.p.c. . Opposizione che spiegherebbe i suoi effetti non solo sotto il profilo della legittimità ma anche sotto il profilo dell’opportunità[38].
La novella dell’art. 560 c.p.c. ha, poi, stabilito due differenti regimi[39], anche, in ordine dell’immobile. In particolare, questa distinzione si sostanzia tra gli immobili adibiti ad abitazione dell’esecutato e gli immobili “liberi”: ossia non adibiti ad abitazione dell’esecutato e del proprio nucleo familiare. Tale differenza permea l’intera disposizione, la quale, oltre a contenere norme comuni (commi 1 e 5, riguardanti, rispettivamente, l’obbligo di rendiconto e le modalità di visita del bene), detta regole specifiche sulla gestione (comma 7) e liberazione dell’immobile occupato a fini abitativi «dal debitore e dai suoi familiari» (comma 8) – altrimenti definiti (con sinonimi) «il debitore e il nucleo familiare» (commi 2 e 6), «il debitore e i familiari» (comma 3), «debitore e membri del suo nucleo familiare» (comma 6) – e sancisce una diversa regolamentazione per «l’immobile [che] non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare» (comma 6). Infatti, il nucleo della modifica normativa si rinviene nel combinato disposto dei commi 3 e 8: «il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento»; «quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento». Per quanto già esposto, si è esclusa – di regola – la liberazione anticipata dell’immobile abitato dall’esecutato, la quale può (anzi, deve) essere disposta solo alla vendita del cespite, di talché il «possesso» (da intendersi in senso atecnico quale “materiale disponibilità” del bene, come si dirà nel prosieguo) perdura fino a tale momento. Il comma 6 dell’articolo contiene alcune “eccezioni”, collegate a particolari condotte degli abitanti, al principio stabilito ai menzionati commi 3 e 8, ma soprattutto detta una disciplina autonoma per «la liberazione dell’immobile pignorato […] quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare» (comma 6). L’operata differenziazione si ripercuote sull’intero “modo della custodia” in quanto il mantenimento del “possesso” in capo all’esecutato incide sui poteri di amministrazione del custode giudiziario, sulle modalità di svolgimento delle visite e anche sui compiti di conservazione della casa del debitore.
Orbene, i commi 2, 3, 6 e 8 dell’art. 560 c.p.c. fanno sempre riferimento al debitore e ai suoi familiari in endiadi, esprimendo così un concetto unitario della famiglia: può arguirsi che, in conformità alla ratio legis (dianzi illustrata), la riforma abbia voluto tutelare, attraverso la prosecuzione dell’abitazione, non già l’esecutato “single” (o comunque privo di una compagine familiare), bensì il debitore e la sua famiglia e che, di conseguenza, quando il cespite sia abitato solo dal debitore in assenza di un nucleo familiare convivente, torni ad applicarsi la regola generale sulla liberazione anticipata come strumento finalizzato alla migliore liquidazione.
2.1. I poteri e le funzioni del custode giudiziario
La Riforma Cartabia pone diverse mutazioni in ordine al soggetto che può essere nominato custode. Infatti, ante Riforma, il giudice, nella nomina del custode incontrava un unico limite che si sostanziava nell’udienza regolata dall’art. 569 c.p.c.[40] . Difatti, in tale udienza, il giudice dell’esecuzione doveva nominare il custode, o il professionista delegato, o il delegato alle vendite giudiziarie. In tutti gli altri casi di nomina previsti - e anteriori all’udienza ex art. 569 c.p.c. - il giudice non era vincolato e poteva nominare chiunque: tant’è che in alcuni testi, in maniera rozza, si alludeva addirittura ad un’ipotetica nomina, anche, di un’agente immobiliare, in quanto l’unica caratteristica richiesta in capo al soggetto era la capacità di saper vendere l’immobile[41].
La scelta del legislatore di individuare o il delegato alle vendite giudiziarie (DVG) o il professionista delegato[42]deponeva la presenza di una ulteriore qualifica, così che il custode dovesse possedere talune specifiche caratteristiche professionali. Queste ultime, oggi, sono previste nel nuovo art. 179-ter c.p.c.[43].
In particolare, tale articolo è stato integralmente riscritto dalla Riforma Cartabia e prevede la formazione di un apposito elenco dei delegati[44]. In questo sono ricompresi anche i custodi - ex art. 559 c.p.c. - sebbene l’articolo in commento non ne faccia espresso riferimento. A partire dal 1° marzo 2023 sono state aperte le iscrizioni al succitato nuovo elenco, detenuto dai vari Presidenti dei Tribunali di ogni circondario[45].
I requisiti richiesti per poter essere iscritti all’elenco dei delegati, di carattere formale, sono indicati dagli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., nello specifico: essere un notaio, preferibilmente con sede nel circondario, un avvocato o un commercialista. Non si precisa, però, se anche questi ultimi debbano essere iscritti nei rispettivi albi professionali del circondario. La previsione indicata “con sede nel circondario” ha posto talune problematiche e ha creato differenti linee di pensiero in dottrina: quello prevalente fa ritenere che, non essendo espressamente previsto dal dato normativo, questi, come nel caso dei notai e degli avvocati, non hanno l’obbligo di essere iscritti agli albi professionali del circondario. Inoltre, le direttive comunitarie fanno tendere all’interpretazione per cui la “sede” di riferimento: sia quella del domicilio professionale.
Inoltre, per poter essere iscritti a tali elenchi, i professionisti devono poter dimostrare di aver assolto gli obblighi di prima formazione e di formazione periodica previsti, oltre alle varie documentazioni concernenti, tra l’altro, il casellario giudiziario. A ciò si aggiunga, in alternativa, il requisito definito come “esperienziale”, infatti, per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario inserire precedenti incarichi ricevuti, a dimostrazione, appunto, dell’esperienza maturata[46].
Tali requisiti sono, ora, verificati da un’apposita commissione costituita presso ciascuna Corte di appello[47].
Le funzioni del custode, tradizionalmente, vengono inquadrate nell’alveo della conservazione e dell’amministrazione del bene[48]. In particolare, il custode avrà il compito di collocare il bene sul mercato, di vigilare sul debitore e sui familiari che occupano l’immobile[49]. Procedendo con ordine, il custode dovrà comunicare ai creditori e al debitore la data di accesso al bene pignorato e, successivamente, avrà l’onere di accedere, senza indugio e con l’ausilio della forza pubblica, nell’immobile oggetto di pignoramento, al fine di sostituire le serrature e per verificare lo stato di conservazione e di occupazione. Qualora l’immobile risultasse occupato da un soggetto differente dal debitore, occorrerà accertare la presenza di un eventuale titolo di occupazione nonché dell’opponibilità dello stesso al pignorante.
Tornando alle previsioni dell’art. 560 c.p.c. e restando nell’orbita delle funzioni del custode, viene mantenuta l’importante previsione sul “diritto di visita dei potenziali acquirenti”[50]. Mentre un passo indietro consiste nel ritorno del divieto generalizzato di concedere in locazione l’immobile senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione[51]. Tra le altre autorizzazioni poste dal giudice dell’esecuzione vi sono quelle necessarie ad autorizzare il custode giudiziario per le attività di amministrazione, gestione e per l’esercizio delle azioni. Lo stesso custode deve, poi, garantire l'adeguata manutenzione e conservazione del bene, e, infine, non deve violare gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.
Appare opportuno ricordare che il custode giudiziario non è esente da sanzioni, infatti, nel compimento delle sue funzioni, è soggetto a responsabilità di carattere civile e penale. Sul punto, l’art. 2043 c.c. afferma che il custode giudiziario «in caso di inosservanza degli obblighi giuridici connessi all’espletamento del proprio incarico sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato alle parti» ed, inoltre, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal Giudice ad una sanzione pecuniaria, ex art. 67 c.p.c. .
Infine, il custode può incorrere, anche, in responsabilità di carattere penale in caso di compimento di atti illeciti: nello specifico, nel caso in cui vi è la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), in caso di inosservanza dei provvedimenti delle autorità (art. 650 c.p.) e per omissione di lavori su edificio che minacci la rovina (art. 677 c.p.).
2.2. Le modalità di custodia e l’ordine di liberazione
Le modalità di custodia sono state oggetto di riforma. La norma di riferimento è l’art. 560 c.p.c., e pur rimanendo fermi alcuni assunti della novella operata nel 2019, tale disposizione, come già anticipato in precedenza, è stata interamente riscritta. È opportuno ricordare che l’art. 560 c.p.c. ha avuto una vita travagliata: prima della Riforma del 2006, il giudice dell’esecuzione operava la c.d. surroga del custode, sostituendo, cioè, l’esecutato con un custode professionale nominato[52], dunque, il giudice sostituiva l’esecutato nominando un custode professionale[53]. L’art. 560 c.p.c., poi, per come delineato dal legislatore del 2019, non conteneva alcuna disposizione riguardo alla esecuzione/attuazione del nuovo ordine di liberazione[54], non qualificando l'ordine né come titolo esecutivo né come titolo attuativo.
Oggi, l’art. 560 c.p.c. enuncia il principio per cui la liberazione è obbligatoria salvo un’eccezione e un’eccezione all’eccezione che ripristina la regola che è quella della liberazione[55].
L’ordine di liberazione trova le sue origini nella giurisprudenza e, solo in un momento successivo, è recepito dal legislatore costituendo, oggi, una regola. Difatti, questo costituisce l’espressione dei poteri ordinatori del giudice dell’esecuzione, ex art. 487 c.p.c.[56].
La dottrina, tradizionalmente, definisce l’ordine di liberazione come il «provvedimento sommario semplificato esecutivo, non idoneo al giudicato, funzionale all’effettività della tutela giurisdizionale esecutiva”, che deve estrinsecarsi “non solo nella giuridica, ma pure nella materiale estrazione dal patrimonio del debitore del diritto staggito, ai fini della sua liquidazione e cioè trasformazione in denaro, al fine del maggior soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori”[57].
La ratio dell’ordine di liberazione è da ricercarsi nella necessità di evitare all’aggiudicatario le incertezze sui tempi e sui costi necessari per conseguire la disponibilità del bene nell’ottica di incentivare le vendite giudiziarie[58], quale naturale corollario “del principio generale della necessaria effettività dell'azione giurisdizionale esecutiva, indispensabile per lo stesso corretto funzionamento delle istituzioni”[59].
Venendo alle modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione, risulta opportuno sottolineare che questa avviene all’udienza in cui il giudice dell’esecuzione dispone la vendita del bene e ne ordina la liberazione[60]. Tale ordine di liberazione, dunque, serve ed è funzionale agli scopi del processo di espropriazione: in particolare, lo scopo dell’istituto è quello di assicurare la migliore valorizzazione dell’immobile sul mercato, eliminando per l’acquirente gli oneri della liberazione del bene a sua cura, a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento[61], e le incertezze in ordine ai tempi d’effettiva immissione nel possesso. Ciò in quanto le condizioni di mercato di un bene immobile mutano significativamente, distinguendosi le ipotesi: i) della vendita di un bene considerato “giuridicamente libero” ma occupato di fatto (con onere, quindi, dell’acquirente di provvedere alla relativa liberazione sulla base del decreto di trasferimento) e l’ipotesi ii) di un bene posto in vendita con l’assicurazione della sua consegna libero da persone e cose contestualmente al pagamento del prezzo, riducendosi nel primo caso radicalmente il numero e la qualità dei potenziali acquirenti ed il prezzo realizzabile[62].
Inoltre, proprio perché l’ordine di liberazione costituisce (da numerosi anni) presidio di un’effettiva tutela giurisdizionale esecutiva[63]e della ragionevole durata del processo esecutivo, ex art. 111 Cost., la norma de qua deve essere letta in considerazione della sua collocazione sistematica e, cioè, alla luce del suo inserimento tra le regole di un processo giurisdizionale il cui precipuo scopo pubblicistico è quello di liquidare invito domino il bene del debitore – nel più breve tempo possibile e al prezzo più elevato possibile (salvaguardando così il reale valore della garanzia patrimoniale offerta dall’esecutato) – al fine di soddisfare tutti i creditori[64].
La ratio legis del novellato art. 560 c.p.c., perciò, non incide sull’an di uno dei principali istituti che garantiscono il diritto di agire in executivis ma di conseguire, tramite l’espropriazione, la soddisfazione del credito: la liberazione, si ribadisce, costituisce tutt’oggi la “regola” come si evince, del resto, dall’incipit del comma 6, la cui formulazione, retta da un perentorio indicativo presente: «Il giudice ordina […]la liberazione dell’immobile pignorato […]», è significativa[65].
Per quanto attiene, poi, all’ordine di liberazione emesso in costanza di possesso dell’immobile da parte del debitore esecutato, vediamo come lo stesso, fino all’emissione del decreto di trasferimento, rimane soggetto ad attuazione. Sul punto, sembra opportuno sottolineare che il legislatore è intervenuto risolvendo l’annosa questione relativa alla posizione del giudice che emette un decreto di trasferimento quando all’interno dell’immobile è presente l’esecutato e la propria famiglia. Parte della dottrina, muoveva dal testo normativo affermando che l’ordine di liberazione contenuto nel decreto di trasferimento costituisse, ex se, titolo esecutivo. Tale tesi, tuttavia, operava una sostituzione processuale con conseguente sostituzione delle modalità di concretizzazione dal punto di vista sistematico. Il legislatore ha previsto una soluzione normativa che consiste nell’emissione di un ordine di liberazione separato dal decreto di trasferimento, al fine di consentire al custode giudiziario l’esecuzione[66]. Infine, per quanto concerne, poi, le spese relative alla liberazione, la Riforma Cartabia ha previsto che le stesse siano a capo della procedura, essendo la stessa volta ad un vantaggio collettivo e non del singolo aggiudicatario[67].
2.3. La tutela del terzo: cenni
La novella ha, poi, fatto sorgere taluni interrogativi circa la posizione e la tutela del terzo occupante l’immobile pignorato. In particolare, ci si chiede se l’ordine di liberazione possa invadere la sfera giuridica dei terzi estranei al processo esecutivo[68].
Prima del 2016, la tutela del terzo, occupante l’immobile espropriato colpito dall’ordine di liberazione, era assicurata dalla previsione dell’opposizione disciplinata dall’art. 615 c.p.c. . La Riforma del 2016, poi, ha inciso sul modello esecutivo prevedendo l’emissione di un provvedimento a cognizione sommaria attuabile dal custode giudiziario, avverso il quale il terzo poteva proporre opposizione. Successivamente, la Riforma del 2020, riformula l’art. 560 c.p.c., il quale andrà letto in combinato disposto con l’art. 2923 c.c., tuttavia, benché la novella non abbia previsto l’esplicito richiamo all’art. 617 c.p.c., viene riconosciuta la possibilità di ricorso degli interessati (compreso il terzo)[69].
Sulla stessa lunghezza d’onda si è mostrata la Riforma Cartabia che mira a tutelare il terzo occupante, il quale dovrà essere convocato e ascoltato, ex art. 485 c.p.c., al fine, anche, di ottenere eventuali titoli di godimento opponibili alla procedura ed ostativi all’emissione dell’ordine di liberazione[70]. Una volta emesso l’ordine di liberazione, il terzo occupante avrà la possibilità di presentare opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, alla chiusura del processo esecutivo, avrà l’ulteriore possibilità di far accertare il proprio diritto di godimento opponibile all’aggiudicatario.
3. La vendita diretta dell’immobile pignorato
Una novità assoluta della Riforma Cartabia in materia di esecuzione forzata è da rinvenire nell’inserimento all’interno dell’ordinamento dell’istituto della vendita diretta, regolata dagli artt. 568-bis – rubricato “vendita diretta” – e 569-bis – “modalità della vendita diretta” – del codice di procedura civile.
L’istituto di nuovo conio si pone come una scelta alternativa rispetto alla cd. “vendita ordinaria”[71] ed è volto a consentire al debitore di individuare un offerente di fiducia disposto ad acquistare l’immobile. La ratio è da ricercarsi nella volontà di ridurre le spese della procedura nonché i tempi di esecuzione della stessa.
Pertanto, il primo comma dell’art. 568-bis c.p.c. prevede la possibilità – in capo al debitore – di chiedere al giudice dell’esecuzione la possibilità di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato con istanza da depositare entro 10 giorni dall’udienza di vendita, ex art. 569 c.p.c. . Da una prima analisi è possibile notare che il legislatore, pur prevedendo una nuova tipologia di vendita dei beni pignorati, ha lasciato inalterate le modalità di vendita ordinarie dettate dall’art. 569 c.p.c. . Infatti, rimane ferma l’udienza di vendita che conserva il suo ruolo fondamentale: ossia la fissazione del prezzo base di vendita del bene in capo al giudice dell’esecuzione. Sul punto, invece, si parla di errore sistematico[72], in quanto la nuova normativa nulla dice rispetto al prezzo base di vendita ma, come anticipato, tale problema non si pone in quanto il legislatore non ha stabilito – attraverso una apposita norma – l’impossibilità in capo al giudice di determinare il prezzo base, applicandosi così l’art. 569 c.p.c. . Ed, ancora, nell’ipotesi di vendita diretta vi è la possibilità, in capo ai creditori, di proporre opposizione all’offerta, anche, se la norma nulla dice rispetto ai presupposti dell’opposizione, aprendosi il subprocedimento liquidatorio regolato dall’art. 569- bis c.p.c. . Il potere di intervenire in capo al creditore si consuma, dunque, soltanto nel momento in cui effettivamente si è svolta l’udienza di vendita.
Inoltre, il legislatore lascia inalterato l’art. 503 c.p.c. – il quale distingue tra vendita con incanto e vendita senza incanto – lasciando intendere che la nuova vendita prevista dall’art. 568-bis c.p.c. è una previsione peculiare dell’esecuzione forzata immobiliare, non potendosi la stessa applicare alle altre esecuzioni forzate[73].
Difatti, l’art. 568-bis c.p.c., dunque, si occupa, prevalentemente, della legittimazione: ossia del soggetto che può proporre istanza di vendita diretta. Tale facoltà è riservata dalla legge al debitore. La previsione ha già fatto discutere in dottrina: in particolare, si è discusso circa le conseguenze che la scelta del compratore da parte del debitore possa comportare[74]. Tuttavia, vista la freschezza normativa, non vi è stata, ad oggi, alcuna pronuncia giurisprudenziale in merito.
Sebbene l’istituto della vendita diretta possa apparire simile ad una compravendita tra privati, in realtà, lo scopo del legislatore è quello di introdurre uno strumento alternativo rispetto alla classica procedura di vendita dei beni esecutati.
Infatti, la riforma normativa se da un lato consente debitore di attivarsi autonomamente per cercare una soluzione rapida, dall’altro lato tutela i creditori affinché il bene esecutato non venga svalutato e venduto con soluzioni transattive a saldo e stralcio. In sintesi, si tratta, quindi, di un rimedio con cui il legislatore ha voluto agevolare le procedure di vendita, consentendo, anche, al debitore di cercare potenziali acquirenti ma, allo stesso tempo garantire ai vari creditori un soddisfacimento adeguato dei propri diritti di credito[75].
4. Conclusioni
Alla luce di quanto dedotto fino a questo momento è possibile formulare talune conclusioni.
In primis, occorre sottolineare come la riscrittura dell’art. 560 c.p.c. abbia causato numerosi dubbi interpretativi e applicativi. In definitiva, volendo operare una sintesi delle novità, appare chiara “l’intenzione di tenere concettualmente distinti l’ordine di liberazione ed il decreto di trasferimento (con riferimento alla parte in cui è titolo esecutivo per il rilascio); di esonerare l’aggiudicatario dalla necessità di richiedere l’emissione dell’ordine di liberazione a cura e spese della procedura (con conseguente superamento delle incertezze relative al momento processuale fino al quale può essere effettuata tale istanza); di consentire che l’attuazione dell’ordine di liberazione (emesso, al più tardi, contestualmente al decreto di trasferimento) possa avvenire “anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento”; di far salvo il diritto dell’aggiudicatario di “esonerare il custode”, nel qual caso il titolo per il rilascio sarà costituito dal decreto di trasferimento, da “eseguire” a cura e spese dell’aggiudicatario ed avente efficacia anche nei confronti del custode”[76].
La chiave di volta del sistema, poi, sembra da doversi rinvenire nella vendita del bene pignorato. Tuttavia, l’introduzione dell’istituto della vendita diretta ha comportato ulteriori dubbi circa la genuinità della vendita stessa. Infatti, molto discussa è questa nuova opportunità in capo al debitore esecutato, la quale potrebbe comportare una vera e propria elusione del sistema.
Nonostante questa nuova possibilità, tale modifica della vendita “tradizionale” sembra aver reso il sistema ulteriormente macchinoso. È stato introdotto un ostacolo significativo all’appetibilità del bene, in merito alla disponibilità del bene: in particolare si è passati dalle operazioni di liberazione all’ attesa, in definitiva, dell’emissione proprio del decreto di trasferimento.
E, ancora, è stato anche sottolineato il pregiudizio che pare il nuovo art. 560 c.p.c. reca agli articoli 24, 42 e 111 della Costituzione[77].
Infine, a prescindere da qualunque sia la Riforma operata dal legislatore, oltre agli interessi dei terzi, dei creditori e di tutti gli intervenuti non bisogna tralasciare l’esigenza di tutela del debitore, in quanto deve rimanere impregiudicato il suo diritto a non subire abusi nell’estrinsecazione di una posizione soggettiva processuale di supremazia della sua controparte.
