Pubbl. Mar, 27 Gen 2015
Notificazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell´art. 149-bis: il problema della competenza dell´ufficiale giudiziario
Modifica paginaNel presente scritto, si cerca di capire quali siano le limitazioni territoriali alle notificazioni dell’ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo art. 149-bis c.p.c. [1]
La suddetta disposizione rientra tra quelle di recente introdotte e finalizzate alla c.d. “digitalizzazione della giustizia”.
In forza di tale articolo, l'ufficiale giudiziario, "se non è fatto espresso divieto dalla legge", potrà effettuare le notificazioni "a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo". Ciò – si dice – non potrà che comportare un’enorme riduzione dei tempi processuali.
Va detto che il tema che stiamo trattando ha rilievo – per ora – essenzialmente teorico, posto che l’entrata in vigore di tale modalità di notificazione è subordinata all'adozione di decreti ministeriali attuativi, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione e che tali decreti non sono stati ancora emanati.
Ciò premesso, può procedersi alla risoluzione del quesito che ci si pone in questa sede, partendo da un’analisi testuale della suddetta disposizione.
Come può agilmente rilevarsi, il legislatore ha ritenuto di disciplinare esclusivamente:
1) le modalità di redazione del messaggio di posta elettronica certificata e di individuazione del destinatario;
2) il momento in cui la notifica s’intende perfezionata (momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario);
3) le modalità di redazione e di compilazione della “relata” di notifica;
4) altri incombenti successivi alla notificazione.
Poiché l'art. 149-bis non fornisce alcun elemento utile per rispondere al nostro quesito, pare necessario prendere in considerazione la disciplina generale in tema di notificazioni da parte dell'ufficiale giudiziario, posta dagli artt. 106 e 107 del d.p.r. 1229/1959 ("Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari"), di cui si riporta un estratto:
“106. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente (…).
107. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.
La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 , e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689”.
Il combinato disposto degli artt. 106 e 107, comma 2, costituisce principio fondamentale dell’attribuzione concorrente della potestà notificatoria all’ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione ed a quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, con la specificazione che quest’ultimo può operare fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale.
Ciò premesso quanto al quadro normativo di riferimento, può osservarsi quanto segue nel tentativo di risolvere il problema in oggetto.
Se, da un lato, è agevole riconoscere la competenza a effettuare la notificazione in esame da parte dell’ufficiale giudiziario addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere la causa cui la notificazione attiene, anche oltre ai suoi limiti territoriali, sulla base di una evidente analogia tra la posta elettronica certificata e lo strumento del servizio postale, è, d’altra parte, abbastanza problematico, prim’ancora che l’individuazione dei relativi limiti territoriali, comprendere quale sia l’ufficiale giudiziario del “luogo” in cui la notificazione dev’essere effettuata.
In quale luogo si considera esistere la “casella di posta elettronica certificata del destinatario”, ove, ai sensi dell’art. 149-bis, la notifica si perfeziona, quando il gestore vi rende disponibile il relativo documento informatico?
Per rispondere a tale quesito, è utile ricordare che quando il mittente possessore di una casella PEC invia un messaggio a un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una “busta di trasporto” e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne provenienza e inalterabilità. Successivamente, il messaggio viene indirizzato al gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che verificata la firma, provvede alla consegna al ricevente (punto di consegna).
E questo “luogo di consegna”, dove si trova? Sul computer fisso o portatile di chi riceve il messaggio di posta elettronica certificata? Sui server del gestore di posta elettronica certificata? Nei registri pubblici da cui l’indirizzo di posta elettronica certificata risulta?
Prim’ancora di chiedersi dove tale luogo si trovi, forse sarebbe il caso di capire se, secondo il legislatore, detto luogo effettivamente esista: l’art. 149-bis, comma 4, secondo periodo, nel disciplinare le informazioni che l’ufficiale deve indicare nella relazione di notificazione, prevede che detta relazione contenga tutti gli elementi normalmente presenti in una tradizionale “relata” di notifica (art. 148, secondo comma), “sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato”.
Vien da pensare che, nella mente del legislatore, l’indirizzo di posta elettronica certificata, nella sua eterea esistenza “virtuale”, sia, piuttosto, da considerarsi alla stregua di una sorta di “non-luogo”.
Lascio quest’ultimo problema aperto, sperando di stimolare un dibattito tra i lettori di Cammino Diritto, laddove lo ritengano interessante e/o utile.
(Giuseppe Calamo)
[1] L’art. 149-bis. c.p.c. è stato introdotto dall’art. 4, comma 8, lett. d), del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella l. 22 febbraio 2010, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 16, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella l. 17 dicembre 2012, n. 221.