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Pubbl. Ven, 9 Giu 2023

L´eccezione al divieto di proroga delle concessioni balneari: l´ordinanza n. 543/2023 Tar Veneto

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Editoriale a cura di Camilla Della Giustina



In punto di diritto e dinnanzi all´impossibilità per l´aggiudicatario di esercitare in modo effettivo l´esercizio della concessione, il precedente gestore può proseguire con l´occupazione dello stabilimento balneare. Il termine di decadenza è dato dal termine della stagione estiva.


La tematica del rinnovo delle concessioni demaniali marittime sembra non riuscire a trovare un "porto sicuro" entro il quale rifugiarsi. All'indomani del copioso dialogo multilivello tra Corti nazionali e Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tuttavia, con una ordinanza del 26 maggio, si profila un'eccezione alla regola del divieto di proroga delle concessioni balneari. 

Nel caso sottoposto all'analisi del Tar Veneto, precisamente, il gestore "storico", a seguito della presentazione della domanda di rinnovo della concessione demaniale, si è dovuto confrontare con l'esistenza di una domanda concorrente.

In base all'art. 46, comma 1, della legge regionale 33/2022, "ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo". Dinnanzi alla presentazione di un'offerta concorrente, l'ufficio del demanio del Comune di Chioggia aveva ritenuto non conforme il progetto del gestore "storico".

La conseguenza di questa decisione, dunque, è stata quella di  dichiarare quale aggiudicatario ex officio il secondo richiedente senza procedere all'istituzione di una gara. La richiesta avanzata dal ricorrente, dunque, era incentrata sulla dichiarazione di annullamento, e di previa concessione della misura cautelare, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi alla decisione del Comune di Chioggia nonchè la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l'assegnatario della concessione. 

In punto di diritto, dunque, il Tar Veneto consente al ricorrente di proseguire l'occupazione del territorio demaniale fino al termine della stagione. 

La conclusione cui giunge il giudice amministrativo poggia, essenzialmente, su due aspetti. In primo luogo, la notifica del ricorso alla controinteressata non risulta essersi perfezionato e, conseguentemente, questa non si è costituita in giudizio. In secondo luogo, l'Amministrazione comunale  "ha dato atto che – allo stato - la controinteressata non ha l’effettiva possibilità di avviare l’esercizio della concessione per la stagione estiva, stante la necessità di acquisire le autorizzazioni previste".

Alla luce di ciò, su invito del Collegio, le parti hanno valutato una soluzione che, nelle more della definizione della controversia, permetta un bilanciamento equo tra i differenti interessi coinvolti. La soluzione, in attesa dell'udienza di merito, può definirsi duplice.

E' stato permesso al gestore "storico" di continuare l'occupazione sino al termine della stagione estiva. Il ricorrente, a sua volta, ha rinunciato, allo stato attuale, alla domanda cautelare in vista della fissazione dell'udienza di merito. 


Note e riferimenti bibliografici