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Pubbl. Mar, 9 Mag 2023

Le certificazioni di qualità dopo la ”Brexit”: il caso degli appalti pubblici

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Editoriale a cura di Camilla Della Giustina



Con sentenza n. 4089 del 21 aprile 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulle certificazioni di qualità nell´ambito delle procedure a evidenza pubblica qualora gli accreditamenti siano stati rilasciati ”da un soggetto inglese”.


Con ordinanza del 13 gennaio 2023 è stato chiesto dal Consiglio di Stato alla European Accreditation (EA) se lo United Kingdom Accreditation Service (UKAS) potesse essere ancora equiparato agli organismi di accreditamento nazionale.

Più precisamente, la domanda avanzata atteneva al rilascio di certificati di qualità da parte di soggetti dallo stesso accreditati e, dunque, se questi potevano ritenersi ancora "spendibili nelle pubbliche gare".

Il quesito che veniva rivolto a EA era

se lo status di membro della EA riconosciuto ad UKAS lo renda equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all’art. 62 della Direttiva 2014/25/UE dei settori speciali ed all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e se le certificazioni di qualità ad esso riferite possano o meno ritenersi validamente riconosciute nell'UE e spendibili nelle pubbliche gare ai sensi del medesimo regolamento 765/2008”.

La risposta fornita dall'EA è che, a seguito della Brexit, dunque dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'UKAS non può più essere equiparato a un organismo di accreditamento nazionale. Di conseguenza, non è più possibile fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale.

E' stato negato, quindi, che che le certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati UKAS  possano essere ritenuti conformi al Regolamento CE n. 765/2008.

Il consiglio di Stato, con sentenza 4089/2023, ha sottolineato come la normativa in materia di appalti, sia nazionale che derivazione eurounitaria, è imperniata sulle certificazioni di qualità rilasciate in base al sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2007. Alla luce di questo "sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario)".


Note e riferimenti bibliografici