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Pubbl. Mer, 26 Apr 2023

Il nuovo reato di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute o incolumità pubblica

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Simona Iachelli
Funzionario della P.A.Università degli Studi di Catania



L´articolo analizza il nuovo reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, introdotto dal legislatore e poi abrogato con contestuale riformulazione della fattispecie disciplinata dall´art. 633-bis c.p.


ENG The article analyses the new crime of invasion of land or buildings for gatherings dangerous for public order or public safety or public health, introduced by the legislator and then deleted with contextual reformulation of the new crime regulated by 633-bis of the criminal code.

Sommario: 1. Premessa; 2. La struttura del nuovo reato; 3. Le critiche. 4. La legge 30 dicembre 2022, n. 199: abrogazione dell'art. 434-bis c.p. e riformulazione dell’art. 633-bis c.p.; 5. Brevi conclusioni.

1. Premessa

L’art. 434-bis c.p., rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica” è stato inserito dall'art. 5, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, denominato “Decreto rave”, in quanto contenente, tra l’altro, “misure urgenti di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”, ossia dei cosiddetti “rave party”.

I rave party, spesso chiamati semplicemente “rave”, nascono alla fine degli anni Ottanta e consistono in un raduno di giovani, notturno, per lo più clandestino e di carattere trasgressivo, la cui ubicazione viene generalmente resa nota solo poche ore prima dell’inizio della festa, per evitare possibili interventi delle forze dell’ordine[1]. Si svolgono in grandi spazi all’aperto, come campi, boschi e foreste o in locali isolati adatti ad accogliere migliaia di persone, come aree industriali dismesse e sono caratterizzati da ritmi musicali incalzanti, prevalentemente musica elettronica, house o techno ad altissimo volume.

La rapida espansione dei rave party, anche grazie a Internet e ai social network, ha determinato l’esigenza di un intervento mirato dell’ordinamento per fronteggiare i problemi di ordine pubblico, derivanti dal circolo di droga e dall'invasione illecita di pubbliche proprietà o private.

Tale intervento ha trovato attuazione con il d.l. n. 162/2022 che, con l’obiettivo di reprimere il diffuso fenomeno dei rave party, ha introdotto nel codice penale, a decorrere dal 31 ottobre 2022, l’art. 434-bis c.p. recante il delitto di "invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica".

La disposizione, anzitutto, fornisce una definizione di “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, la quale consiste “nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”.

2. La struttura del nuovo reato

La fattispecie incriminatrice, come si evince già dalla rubrica della norma, è posta a presidio dell’ordine pubblico, ossia dell’insieme dei principi etici e morali sui quali si fonda il nostro ordinamento, nonché, in ambito penale, dell’insieme delle regole che garantiscono la sicurezza dei cittadini; dell’incolumità pubblica, la quale è il bene giuridico che si identifica nella vita e nell’incolumità fisica e nella salute pubblica, intesa come benessere psico-fisico dell’individuo e della collettività.

Affinché la condotta possa essere penalmente rilevante, il legislatore delegato ha previsto che questa debba essere posta in essere da più di cinquanta persone riunite.

Si tratta di un reato di pericolo che anticipa ulteriormente la soglia di intervento penale, perché definisce il raduno pericoloso quello “dal quale può derivare un pericolo”: si punisce, cioè, non la messa in pericolo, ma la possibilità, ovvero il pericolo di un pericolo.

La formula impiegata per descrivere il pericolo (“quando dallo stesso può derivare un pericolo…”) sembra esigere in capo al giudice una verifica caso per caso, a seconda degli elementi di contesto, circa l’effettivo pericolo o meno corso dal bene tutelato a seguito della invasione finalizzata al raduno.

Il nuovo reato, strutturato come delitto doloso, si articola in due condotte: l’organizzazione dell’evento (co. 2) e la partecipazione (co. 3).

La prima è punita con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a10.000 euro, mentre per la condotta di partecipazione si applica la pena citata, diminuita fino ad un terzo (co. 3).

È sufficiente, ai fini della punibilità, che si invada un terreno o un edificio allo scopo di organizzare quel raduno, cioè ci si rende punibili ancor prima di organizzarlo, per il solo fatto di invadere, con la finalità interiore di organizzare un raduno da cui potrà, forse, scaturire un pericolo, ossia una probabilità di offesa ad uno di quei beni. In altri termini, secondo la formulazione letterale della norma, non occorre, ai fini della punibilità, che il raduno si realizzi effettivamente.

Per la sussistenza del reato, è richiesto il dolo specifico, in quanto è caratterizzato dallo scopo di organizzare un raduno.

Secondo alcuni commentatori[2],il raduno si distingue dall’invasione e deve significare qualcosa di più: una sorta di appuntamento aperto a un numero indefinito di soggetti, come, tipicamente avviene nei rave party o nelle manifestazioni di piazza, o in qualsivoglia raduno, dove il tam-tam porta un flusso non predeterminabile di persone che si aggregano progressivamente aderendo all’invito degli organizzatori o al passa parola di altri partecipanti.

Quanto alla condotta di “invasione”, la definizione della stessa potrebbe desumersi dall’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi intorno alla fattispecie “contigua” di cui all’art. 633 c.p., che punisce l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

In relazione a tale fattispecie, un orientamento della giurisprudenza ha affermato che la nozione di invasione non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione[3].

Tuttavia, ricondotta all’ipotesi di reato di cui all’art. 434-bis, questa interpretazione rischia seriamente di generare una sovrapposizione tra la condotta di invasione ed il successivo raduno “pericoloso”, finendo per suggerire l’idea che chi si raduna – per ciò solo – invade: si legittimerebbe, in tal modo, la punizione della semplice partecipazione al raduno che, lungi dall’essere un mero post factum non punibile, diventerebbe, per l’appunto, l’in se dell’incriminazione, con il rischio di una criminalizzazione indiscriminata, di massa[4].

3. Le critiche

Il novellato art. 434-bis c.p. ha sollevato ampie critiche in dottrina[5] in ordine al contrasto dello stesso con i principi di determinatezza e offensività della fattispecie penale, nonché con l’art. 17 della Costituzione che garantisce il diritto di riunione, con il solo limite del preavviso per quelle previste in luogo pubblico, vietabili per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Sotto il primo profilo, occorre rilevare che, ai fini della punibilità, occorre che dalla condotta di invasione allo scopo di organizzare un raduno possa derivare pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

A prescindere dalla collocazione sistematica della nuova fattispecie tra i delitti contro l’incolumità pubblica, in particolare tra i delitti di comune pericolo mediante violenza (Titolo VI, Capo I del codice penale), tali beni giuridici sono indicati dal legislatore in via alternativa e, dunque, assumono nella struttura della fattispecie un ruolo di piena parità.

Si tratta di beni giuridici superindividuali che presentano numerose criticità in rapporto ai principi costituzionali di determinatezza e di offensività.

Tuttavia, mentre l’incolumità pubblica e la salute pubblica possono essere adeguatamente “concretizzate” ove intese, in chiave personalistica, come l’incolumità e la salute di una o più persone, l’ordine pubblico è un concetto vago ed indeterminato[6].

Per quanto riguarda, invece, il rischio di collisione della nuova norma con l’art. 17 della Costituzione, alcuni  commentatori osservano che i rave party sono eventi di trattenimento, che rientrano in una disciplina particolare, ritenuta conforme alla Costituzione dall’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 77/1987 e che nulla hanno in comune con il diritto di riunione di cui all’art. 17 Costituzione, in quanto propongono problemi di sicurezza e di tutela dell’incolumità individuale del tutto peculiari[7].

La norma, inoltre, è stata ritenuta non conforme al principio di proporzionalità della pena, a fronte dell’eccessiva severità delle pene, specie per i semplici partecipanti al raduno, potenzialmente destinatari di intercettazioni e misure cautelari. Parimenti sproporzionata ed irragionevole è stata considerata l’applicabilità agli indagati di misure di prevenzione antimafia[8].

4. La legge 30 dicembre 2022, n. 199: abrogazione dell'art. 434-bis c.p. e riformulazione dell’art. 633-bis c.p.

A seguito delle ampie critiche sollevate in dottrina, la legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del decreto, ha sostituito l'art. 434-bis c.p. con il riformulato delitto di "invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica", collocato all'art. 633-bis c.p.

La nuova disposizione individua una fattispecie autonoma di reato, che si sostanzia nell’invasione di terreni o edifici effettuata non per un generico raduno pericoloso, ma per "un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”.

I soggetti attivi del reato sono i soli organizzatori o promotori dell'invasione arbitraria per la realizzazione di un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, qualunque sia il loro numero. I meri partecipanti non rispondono di tale delitto, ma di quello previsto all'art. 633 c.p. In tal modo, la legge di conversione ha eliminato la differenza tra chi organizza o promuove l'invasione e chi vi partecipa, a cui veniva diminuita la pena.

Inoltre, le persone coinvolte non sono più superiori a cinquanta ma il numero è tenuto in considerazione per la valutazione della pericolosità del raduno.

Il delitto è espressamente qualificato come reato di pericolo concreto per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. La legge di conversione ha eliminato il riferimento al pericolo per l'ordine pubblico – espressione stigmatizzata perché troppo ampia e indeterminata – specificando che deve trattarsi di un "pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi".

Il pericolo deve derivare dalla invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati ed essere causato dalla inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti (d.P.R. 9.10.1990, n. 309) ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento (r.d. 18.6.1931, n. 773, Testo unico di pubblica sicurezza, e nel regolamento di esecuzione r.d. 6.5.1940, n. 635), anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, rispetto all’abrogato art. 434-bis c.p., la nuova disposizione limita l’oggetto del dolo specifico, il quale è costituito dal fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento.

L'ulteriore novità è rappresentata dalla soppressione delle disposizioni, introdotte dal decreto legge, che consentivano l'applicabilità delle misure di prevenzione personali di cui d.lgs. n. 159/2011 ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 434-bis c.p.

La pena è rimasta immutata rispetto alla formulazione del previgente art. 434-bis c.p. ed è individuata nella reclusione da tre a sei anni e nella multa da euro 1.000 a euro 10.000. L'entità della pena edittale consente le intercettazioni telefoniche e ambientali ex art. 266 c.p.p. e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

5. Brevi conclusioni.

Il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi, di cui all’art. 434-bis c.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. n. 162 del 2022 per contrastare, come avviene già in altri Paesi, i cosiddetti “rave party”, ossia il fenomeno dei raduni illegali che, oltre ai numerosi profili di criticità, risulta particolarmente dispendioso per lo Stato e, dunque, per la collettività, poiché rende necessario l’impiego di ingenti risorse e il coinvolgimento di numerosi operatori delle forze dell'ordine.

Tuttavia, i profili critici della norma in commento, quali le imprecisioni linguistiche, la vaghezza delle nozioni impiegate nella descrizione del fatto tipico e l’eccessivo rigore sanzionatorio, hanno indotto il legislatore ad intervenire sul Decreto anti-rave: la legge di conversione n. 199 del 2022, infatti, ha abrogato l'art. 434-bis c.p., sostituendolo con il riformulato art. 633-bis c.p.

La nuova norma limita il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati” per i raduni musicali o altri scopi di intrattenimento, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

Ne discende che i partecipanti saranno punibili solo in base all’articolo 633 c.p. che, in tema di invasione di terreni o edifici, prevede sanzioni detentive e pecuniarie ridotte, destinate ad aumentare se il fatto è commesso da più di cinque persone o da “persona palesemente armata”.

Rispetto all’art. 434-bis c.p., l’art. 633-bis c.p. non contiene il riferimento al numero di partecipanti, con la conseguenza che spetterà al giudice, di volta in volta, valutare questo elemento.

Queste modifiche introdotte dal legislatore in sede di conversione del Decreto anti-rave sicuramente contribuiscono a rendere più chiara e precisa la fattispecie penale, attraverso anche la delimitazione del suo perimetro applicativo.

Bisognerà però attendere l’applicazione concreta della norma penale ad opera della giurisprudenza, al fine di valutare se la stessa sia effettivamente in grado di realizzare gli obiettivi di prevenzione e repressione del fenomeno dei raduni legali.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Definizione di rave party in vocabolario on line Treccani, in www.treccani.it

[2] C. RUGA LIVA, Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute o incolumità pubblica, in www.sistemapenale.it

[3] Cass. pen., sez. II, sent., 08/07/2019, n. 29657 in www.leggiditalia.it

[4] E. CONTIERI, F. FORTE, La nuova fattispecie delittuosa di invasione di terreni o edifici per raduni “pericolosi”: un’analisi critica, in www.questionegiustizia.it

[5] F. FORZATI, Gli equilibrismi del nuovo art. 434 bis c.p. fra reato che non c'è, reato che già c'è e pena che c'è sempre, in Arch. pen. web, 3/2022;

[6] E. CONTIERI, F. FORTE cit.

[7] M. RONCO, Rave party e risposta penale, in www.centrostudilivatino.it

[8] C. RUGA LIVA, cit.