Sommario: 1. Premessa. Gli schemi e le operatività di una riforma; 2. Il decreto attuativo e le modifiche alle disposizioni generali del codice di rito: le nuove regole sulla competenza; 3. L’intervento su altre disposizioni generali: tra nuovi poteri del giudice e la consacrazione di principi giurisprudenziali; 4. Il difetto di giurisdizione: l’indebolimento della giurisprudenza e lo strumento del giudicato implicito.
1. Premessa. Gli schemi e le operatività di una riforma
La cd. Riforma Cartabia ha determinato capovolgimenti importanti nel procedimento di cognizione, in qualunque fase del gravame. In questa sede ci si limiterà a descrivere alcune delle novità che sono state introdotte in riferimento alle disposizioni generali del codice di rito.
Conviene contestualizzare, seppur succintamente, l’emanazione della novella, il cui testo definitivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022, al termine di un iter parlamentare che era stato a sua volta avviato il 9 gennaio 2020, con la presentazione al Senato, ad opera del governo guidato da Giuseppe Conte, del disegno di legge A.S. 1662 recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie». In un secondo momento, insediatosi il governo guidato da Mario Draghi, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha formato una commissione ad hoc per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi. Si tratta della cd. cd. Commissione Luiso, creata con il d.m. 12 marzo 2021.
I lavori della commissione suddetta sono stati sottoposti a emendamenti governativi, culminati nella presentazione all’assemblea parlamentare di un maxiemendamento, che ha accolto numerose modifiche emerse in sede referente, e sulle quali è stata posta la questione di fiducia. Si comprende, quindi, la struttura della riforma de qua, che, come precisa anche la Corte di Cassazione nella Relazione che ne illustra i contenuti, presenta un unico articolo, composto di quarantaquattro commi. La legge delega, denominata “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 e doveva essere esercitata entro un anno, ossia entro il 24 dicembre 2022[1]. Si è giunti, dunque, all’estate del 2022: il 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022; le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno espresso un parere positivo e il Governo ha avuto a disposizione sessanta giorni di tempo per emanare i decreti legislativi. Il decreto legislativo contenente la riforma del codice di procedura civile è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022, è stato firmato il 10 ottobre 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 con il n. 149. Dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo ha a disposizione ulteriori ventiquattro mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive, da introdurre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021 e, più in generale, del principio del contraddittorio.
Specificamente, le modificazioni del codice di rito realizzate con la legge n. 206/2021 e poi cristallizzate con il decreto legislativo n. 149/2022, ricalcano le scelte compiute per il processo penale dalla legge n. 134/2021: da un lato vi è una delega al Governo proprio per la riforma del processo civile, attraverso l’intervento su principi e criteri direttivi; dall’altro lato, le trasformazioni interessano direttamente talune disposizioni, ad esempio in riferimento al diritto di famiglia, all’esecuzione forzata e all’accertamento dello stato di cittadinanza. Le rationes che hanno guidato il legislatore nell’attività di riforma sono, sostanzialmente, connesse alle ormai improrogabili esigenze di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, finalizzate tutte a rendere effettiva la tutela giurisdizionale[2].
2. Il decreto attuativo e le modifiche alle disposizioni generali del codice di rito: le nuove regole sulla competenza
Il decreto legislativo n. 149/2022, come emerge dalla Relazione Illustrativa, si pone quale ambizioso obiettivo la realizzazione di un riassetto del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, tanto dal punto di vista formale che sostanziale. Le modifiche, pertanto, interessano tutta la normativa fondamentale: il codice di procedura civile, il codice civile, il codice penale, il codice di procedura penale, nonché le leggi speciali. Il risultato ottenuto è una organica riforma del processo civile di cognizione e degli altri modelli di risoluzione alternativa dei conflitti di interesse, che necessariamente imporrà all’interprete di coordinare il nuovo con l’antico, prestando particolare attenzione alle disposizioni che sono state abrogate e alle disposizioni transitorie.
La presente ricognizione sarà limitata alle modifiche alle disposizioni generali del codice di rito, che hanno coinvolto, dunque, i temi del contraddittorio e le disposizioni in materia di competenza, sulla base delle indicazioni contenute nel capo II del decreto attuativo della legge n. 206/2021 e, specificamente, agli articoli 3 e 4. La nuova disciplina ha interessato la competenza del giudice di pace, la competenza per motivi di connessione e i regolamenti, di competenza e di giurisdizione, secondo le disposizioni dei commi da 1 a 22 dell’art. 3 citato: appare opportuno leggere alcune modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile alla luce delle premesse che ne hanno determinato la modificazione de iure condendo e prospettando gli eventuali dubbi interpretativi che sembrerebbero potere emergere già ora, anteriormente all’applicazione pratica della norma.
L’unico articolo della legge n. 206 del 2021, al comma 7, lett. b) ha modificato il testo dell’art. 7 c.p.c., dedicato alla competenza del giudice di pace. L’intervento è stato effettuato sul limite generale di valore della competenza del giudice di pace, relativamente ai beni mobili, ed ha portato all’innalzamento del valore a diecimila euro; per quanto attiene le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli, il valore è ora fissato a venticinquemila euro. In origine, nel disegno di legge sottoposto all’attenzione del Parlamento, la competenza mobiliare del giudice di pace era stata aumentata a quindicimila euro, mentre la competenza per le cause di risarcimento del danno per la circolazione di veicoli e natanti era stata aumentata a trentamila euro. Camera e Senato hanno sollecitato il legislatore delegato a ridurre gli importi pecuniari della competenza, scendendo agli attuali valori, rispettivamente, di diecimila e venticinquemila euro[3]: ne è risultata, così, modificata la competenza per valore e per valore-materia, mentre è rimasta intatta la competenza per materia[4].
Si può rammentare che la legge delega n. 206/2021 aveva attribuito al Governo il compito di ridefinire i compiti del giudice onorario e le sue specifiche competenze. Le norme attuative paiono essere state ispirate a prudenza - quella che si richiede laddove si tratti di stabilire legislativamente le i confini delle competenze di un giudice non togato -, ma anche da una certa sfiducia nei riguardi della figura del giudice onorario.
Ancora, l’art. 37 c.p.c. è stato modificato attraverso la limitazione della possibilità di rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado e del processo.
Con l’art. 40 c.p.c., si sono aggiornati i criteri di competenza determinati da vincoli di connessione. Infatti, laddove vi sia connessione tra cause assoggettate a riti diversi, è stata prevista la prevalenza del rito semplificato di cognizione quando a configurarsi sia una connessione cd. “forte” tra una causa sottoposta a tale rito e una causa da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli artt. 409 e 422 c.p.c. (comma 2). Giova anticipare sin da ora che la novella ha voluto realizzare un coordinamento tra l’eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e gli altri riti speciali diversi da quelli in materia lavoristica e di locazione.
L’aggiunta di una previsione specifica al comma 3 dell’art. 40 c.p.c. ha conseguito un intento chiarificatore che già da tempo veniva auspicato dagli interpreti, impegnati in difficoltà esegetiche. Infatti, ancora nel più recente passato, laddove si vertesse in materia di connessione, non ci si riferiva espressamente al rito sommario di cognizione, perché esso veniva considerato ‘altro’ rispetto al rito sommario e rispetto ai procedimenti speciali, nonché privo di una specifica previsione. La riforma oggi ha creato la categoria del ‘rito semplificato di cognizione’ e ha scelto di disciplinare la fattispecie del simultaneus processus, per l’evenienza in cui si raccolgano cause connesse a riti diversi tra le quali compare proprio il rito sommario di cognizione.
La regola enunciata suona in questi termini: in caso di connessione, ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., tra cause sottoposte al rito semplificato di cognizione e cause sottoposte a riti speciali, il primo prevale, sempre che, come detto, non si tratti di cause sottoposte al rito locatizio (ai sensi degli artt. 409 e 422 c.p.c.). Diversamente, il rito ordinario prevale di norma sul rito semplificato di cognizione.
Anche l’art. 47 c.p.c. ha oggi un diverso tenore, modificato dall’introduzione di modifiche acceleratorie al procedimento del regolamento di competenza: si è quindi perseguita la finalità di semplificazione e di precisazione degli adempimenti per l’ipotesi in cui si intenda presentare ricorso per regolamento di competenza. Unico onere in capo alla parte che intenda presentare regolamento di competenza, è di farne deposito, insieme agli altri documenti, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione fatta alle parti. La trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione viene ora realizzata come un passaggio interno agli uffici e non più, come era precedentemente alla riforma, come oggetto di un’istanza di parte. La volontà di semplificazione è, dunque, assai evidente e si pone in continuità e parallelismo con la previsione del comma 4 dell’art. 47 c.p.c., il quale elimina l’obbligo del giudice che domandi un regolamento di competenza, di trasmettere il fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione: tale incombenza viene riversata sulla cancelleria del tribunale adito e non richiederà alcun tipo di disposizione o coordinamento a opera del giudice[5]. Inoltre, in coerenza con la descritta modifica e, più in generale, con le regole del processo telematico, il comma 5 dell’art. 47 c.p.c. prevede una generica trasmissione delle scritture difensive e dei documenti allegati genericamente alla Corte di Cassazione e non già alla cancelleria, in una prospettiva di dematerializzazione dei luoghi del deposito che le procedure digitali rendono ormai improcrastinabile[6].
L’art. 48 c.p.c., poi, prevede che la sospensione - cd. impropria[7] - dei processi si verifichi di diritto nei casi in cui venga richiesto il regolamento di competenza. Quanto al momento in cui ha inizio la sospensione, i casi previsti dalla norma sono due. In una prima ipotesi l’inizio della sospensione è fatto coincidere con la data in cui, dinanzi al giudice davanti al quale pende la causa, venga depositata copia del ricorso notificato ad opera della parte. Nell’ottica della semplificazione, la parte viene liberata dall’onere, tipico del regime pregresso, di domandare a tutti gli uffici interessati che i fascicoli venissero rimessi dinanzi alla Corte di Cassazione, e il mero e semplice obbligo di deposito è quanto residua per volere del novellatore. Nel caso de quo il deposito si configura come una comunicazione formale dotata di un’immediata e diretta efficacia sospensiva del procedimento. Come si è detto, esso fornisce tanto al giudice quanto alle controparti notizia di un evento che impatta sul procedimento in corso attivandosi come vero e proprio procedimento incidentale, determinando preclusioni processuali superabili solo dalla discrezionalità del giudicante che le valuti come urgenti[8].
Residua una criticità che merita di essere sottolineata: la sospensione prevista dall’art. 48 c.p.c. non richiedeva, nella precedente disciplina, un’apposita istanza e la novella conferma siffatta ricostruzione. Tuttavia, si può sottolineare come, mancando il deposito della copia del ricorso per regolamento, verrebbe meno il presupposto di fatto della sospensione medesima: ciò significa che anche nella versione riformata, occorre un atto di parte che, però, non dipende da una richiesta formale.
È stato, invece, oggetto di abrogazione l’art. 49 c.p.c.: infatti, in materia di ordinanze di regolamento di competenza, l’art. 375 c.p.c. è sufficiente a regolare le ordinanze emesse in camera di consiglio, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla medesima novella legislativa[9].
Volgendo lo sguardo all’art. 50-bis c.p.c., invece, si può verificare come esso abbia sottratto alla competenza del tribunale in composizione collegiale e rimesso alla composizione monocratica le cause previste dai commi 5 e 6. Si tratta delle cause che abbiano a oggetto l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità, da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società di persone, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (come previsto dal comma 4 della disposizione in esame). La collegialità, invece, è ancora riservata alle cause che abbiano a oggetto l’impugnazione di delibere e le azioni di responsabilità riguardanti organi di società di capitali, poiché per esse rimane ferma la competenza della sezione specializzata in materia di diritto d’impresa[10].
3. L’intervento su altre disposizioni generali: tra nuovi poteri del giudice e la consacrazione di principi giurisprudenziali
Lasciando per ora da parte la nuova disciplina delle udienze in generale (con l’introduzione di una specifica normativa per lo svolgimento di udienze mediante collegamenti audiovisivi, nonché della possibilità di sostituire l’udienza con lo scambio di note scritte) e delle notificazioni (ormai adeguata alla nuove tecnologie), destinate a formare oggetto di specifiche disamine, si può sottolineare come di peculiare interesse sia la modifica che ha interessato il curatore speciale del minore: infatti, sono state abrogate tutte le disposizioni che lo coinvolgono. L’abrogazione totale, realizzata a opera della legge n. 206 del 2021, ha prodotto il trasferimento della citata normazione all’interno di un nuovo Titolo IV-bis del libro II del codice di rito, dedicato ai procedimenti in materia di persone minorenni e famiglia.
L’intensa operazione di modifica degli artt. 78 e 80 c.p.c. è stata suggerita dagli stessi operatori del diritto di famiglia che da tempo auspicavano un ampliamento dei poteri di ufficio del giudice. Si tratta, peraltro, di norme per le quali era stata ab origine prevista una entrata in vigore anticipata, per venire incontro a esigenze che la prassi reclamava come urgenti[11].
La novella ha enucleato fattispecie in cui è previsto l’intervento ufficioso del giudice, che provveda alla nomina di un curatore speciale per il minore, anche in assenza di un’istanza proveniente da uno dei soggetti interessati.
L’art. 96 c.p.c., dedicato alle fattispecie di lite temeraria, è stato modificato attraverso l’introduzione di una sanzione pecuniaria, in una misura compresa tra i cinquecento e i cinquemila euro, a favore della cassa delle ammende, che deve essere versata a compensazione del danno arrecato all’Amministrazione della giustizia per l’inutile impiego di risorse nella gestione del processo. Le ipotesi individuate dal novellatore sono varie e riferibili a diversi contesti: sono coincidenti con l’iniziativa o la resistenza in giudizio per mala fede o colpa grave; sono casi di inesistenza del diritto per il quale sia stato richiesto un procedimento cautelare, trascritta una domanda giudiziale o iscritta un’ipoteca; si configurano laddove sia stata iniziata un’esecuzione forzata o sia stata già compiuta o quando la parte soccombente abbia subito una condanna al pagamento di una somma stabilita in via equitativa. In simili evenienze - è bene sottolinearlo - il giudice non esprime alcun tipo di discrezionalità, non essendo richiesto che la pronuncia giunga a domanda di parte: è ragionevole pensare che si sia voluto escludere il collegamento tra il potere sanzionatorio del giudice e l’istanza di parte, al fine di valorizzare e meglio perseguire l’intento deterrente dell’ammenda.
Anche all’art. 118 c.p.c. è stata introdotta una previsione di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: nello specifico, la disposizione menzionata si riferisce alla parte che si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell’istruttoria, all’evidente scopo di garantire l’effettività del processo civile.
Un’esigenza simile è quella tradotta nella previsione dell’art. 121 c.p.c., che ha introdotto nel corpo del codice di rito i principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice medesimo. Più specificamente, la modifica ha natura di precetto che incombe sul giudice, sulle parti, sui consulenti, sugli ausiliari e su tutti coloro che approntano atti processuali per iscritto. La prescrizione del legislatore impone di aderire a uno stile semplice e lineare, che eviti i virtuosismi fini a sé stessi e generatori di dubbi e incertezze interpretativi[12]. Nello stesso tempo, però, si deve aderire a un medesimo ideale di chiarezza e completezza dell’atto, e di specificità, soprattutto negli atti introduttivi[13]. Si tratta di principi ormai immanenti al nostro ordinamento giuridico, parimenti valevoli per i giudizi di impugnazione e già ampiamente indagati dalla giurisprudenza di legittimità, oggi cristallizzata nella previsione legislativa[14].
Ancora, trascorrendo sul piano del rispetto del principio del contraddittorio, che rappresenta una guida per il novellatore e per l’interprete, la riforma ha apportato l’introduzione di una precisazione non irrilevante, poiché nel nuovo art. 101 c.p.c. si legge che il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, è tenuto ad adottare i provvedimenti opportuni.
La modifica al comma 2 dell’art. 101 c.p.c. merita qualche riflessione. Il comma citato era stato introdotto dalla legge n. 69/2009, al fine di eliminare quelle che erano state definite come ‘sentenze a sorpresa’ o ‘sentenze della terza via’, secondo un orientamento ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza europea[15]. Alla previsione è stato attribuito un significato più generale e programmatico, sebbene il contenuto specifico venga conservato e imponga al giudice di mettere a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di riservare la decisione medesima e di attribuire alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni in merito. Il richiamo introduttivo al rispetto del contraddittorio è una novità significativa perché da regola astratta esso diviene precetto concreto nella misura in cui assurge a disposizione da rispettare puntualmente in ogni stato e grado del processo.
D’altra parte, la giurisprudenza aveva avuto modo di esprimersi in merito al divieto di decisioni sulla base di argomenti e prove non sottoposte al contraddittorio delle parti, per una svariata gamma di fattispecie[16].
4. Il difetto di giurisdizione: l’indebolimento della giurisprudenza e lo strumento del giudicato implicito
Un discorso a sé stante merita la previsione dell’art. 37 c.p.c.: con una modificazione che si può definire ‘storica’, infatti, si è proceduto a limitare la possibilità di rilevare, anche d’ufficio, il difetto di giurisdizione «in ogni stato e grado e del processo». Il testo precedente alla riforma era espressione di una precisa volontà legislativa, che mirava a rendere rilevabile, in ogni stato e grado del processo appunto, anche a opera del giudice, il difetto di giurisdizione. La giurisdizione italiana veniva, infatti, intesa come opzione inderogabile e come migliore espressione della sovranità popolare, sottoposta ai soli limiti emergenti dalle disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 c.p.c. L’uso del verbo al tempo passato è necessario perché la dimensione internazionale in cui è oggi proiettato l’ordinamento processuale ha imposto un ripensamento anche sul tema della giurisdizione. Il primo momento di necessario scollamento rispetto a tale visione può essere colto nella legge di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), che ha scalfito il dogma della inderogabilità della giurisdizione statale. Un secondo profilo che, contestualmente, è andato approfondendosi è quello che attiene alle modalità processuali con cui viene sollevato il difetto di giurisdizione, che devono essere ispirate a celerità e certezza.
Per comprendere le ragioni della novella occorre riferirsi - come suggerisce la Relazione illustrativa alla riforma - alle pronunce della giurisprudenza di legittimità, che appaiono ispirate ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Basti ricordare, ad esempio, un arresto delle Sezioni Unite del 2008, a tenore del quale, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, e le parti vi abbiano prestato acquiescenza, ossia esse non abbiano contestato la relativa sentenza sotto il profilo della giurisdizione attraverso uno specifico motivo di impugnazione, non è consentito, al giudice della successiva fase di gravame, rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di una questione ormai coperta dal giudicato implicito[17]. Più nello specifico, appare evidente come sia contrario a logiche di economia processuale consentire il proseguimento, durante tutta la durata del processo, della possibilità di sollevare dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, nonché di porre un argine a tale facoltà una volta raggiunta una fase matura del procedimento. Quando si parla di giudicato implicito, quindi, occorre riferirsi riferisce a quella situazione, ricavabile in via di interpretazione dalla sentenza impugnata, determinata dalla mancata contestazione dei capi della sentenza regolante il merito[18].
La conseguenza immediata di tale impostazione è che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione risulti rilevabile solamente se dedotto con specifico motivo di gravame contro il capo della pronuncia che vi abbia statuito, anche in modo implicito. In tal modo si esclude anche che l’attore, una volta incardinato il giudizio dinanzi al giudice ordinario, possa avere ripensamenti in merito a tale opzione, sollevando, con un’impugnazione del provvedimento, un’eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del giudice che egli stesso, quando ha instaurato il giudizio, aveva ritenuto correttamente individuato.
Concretamente la riforma si è sostanziata nell’eliminazione, al comma 1 dell’art. 37 c.p.c., delle parole «o dei giudici speciali». In tale maniera si è limitata, come accennato, la rilevabilità anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
È stato, poi, aggiunto un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo citato, dedicandolo al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali. A questo proposito, giova sottolineare subito un passaggio che appare poco chiaro e che rischia di confondere l’interprete, essendo stata introdotta una distinzione tra giudici speciali e giudice amministrativo che, assente nella legge delega, appare di difficile comprensione.
Si è deciso che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali debba essere rilevato in primo grado anche d’ufficio e in sede di impugnazione; di conseguenza, sarebbe ammissibile la discussione sulla giurisdizione solo quando vi sia un’eccezione in tal senso proposta con l’appello principale o con quello incidentale, sicché il dibattito sulla relativa questione non potrebbe riaprirsi quando, dopo due gradi di giudizio, l’eccezione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, come già accennato, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non sia proponibile dall’attore per contestare la giurisdizione del giudice che egli stesso abbia adito, in applicazione di un principio che fa il suo esordio nel codice di rito: il principio di autoresponsabilità.
Sintetizzando, dunque, anzitutto, si è mantenuta la possibilità di rilevare, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, in evidente ossequio al principio di separazione dei poteri che nessuna esigenza di riforma può evidentemente intaccare[19].
Mutata è la possibilità di sollevare difetto di giurisdizione nei riguardi del giudice amministrativo e dei giudici speciali, poiché la rilevabilità, anche d’ufficio, è prevista solamente nel primo grado di giudizio. Per quanto attiene, poi, i giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione può venire sollevato solamente se diviene specifico motivo dell’impugnazione medesima. In altre parole, anche la rilevabilità del difetto di giurisdizione viene fatta rientrare nella categoria dei difetti procedurali, sicché essi possono costituire motivi di gravame soltanto se espressamente riconosciuti come tali dalle parti ricorrenti. Con una precisazione, però: il difetto di giurisdizione non può essere rilevato, come motivo di impugnazione, dall’attore che abbia avviato il giudizio di primo grado. La ratio di tale decisione è facilmente intuibile: occorre sbarrare, almeno da un certo momento processuale, le possibilità per l’attore di modificare all’infinito le sue scelte e, sempre in ossequio al suddetto principio di autoresponsabilità, le decisioni che si rivelano sbagliate per superficialità o incompetenza non possono giustificare le interminabili lungaggini processuali che richiede il rifacimento di un intero giudizio. Ovviamente la ‘sanzione’ a carico dell’attore non deve tradursi in uno svantaggio per il convenuto, al quale, al contrario, come visto, viene riconosciuta la possibilità di intervenire in caso di negligenti condotte attoree.
Si può, in altri termini, osservare come nel primo grado di giudizio, siano entrambe le parti a potere eccepire la lacuna giurisdizionale. Al convenuto spetta avvalersi dell’eccezione come mezzo paralizzatore del prosieguo erroneamente avviato dall’attore, mentre per quest’ultimo la rilevabilità funziona quale correttore a una valutazione errata. In un secondo grado di giudizio, valutazioni sul difetto di giurisdizione suonerebbero come nuove, e perciò inammissibili.
In tale prospettiva la riforma si limita a suggellare quanto la giurisprudenza di legittimità aveva timidamente affermato, riconoscendo e valorizzando la diversa posizione delle parti processuali, ma non potendosi spingere fino al punto da modificare il dettato normativo, che invece non faceva distinzione tra ruolo dell’attore e ruolo del convenuto. Lo sbilanciamento di responsabilità era realizzato, ad esempio, attraverso l’accollo delle spese processuali in capo al solo attore[20].
