Sommario: 1. Il settore bancario dopo la crisi finanziaria del 2008. L’avvento del FinTech; 2. La regolamentazione del FinTech; 3. L’impatto del FinTech sulle banche tradizionali; 4. Vantaggi e rischi della digitalizzazione del settore bancario.
1. Il settore bancario dopo la crisi finanziaria del 2008. L’avvento del FinTech
Il settore bancario, a seguito della crisi finanziaria del 2008, si trova al centro di un profondo percorso di trasformazione che impone un riesame del funzionamento del modello di business e della regolamentazione[1].
La redditività dell’attività bancaria, infatti, è stata danneggiata da tre fenomeni, diversi tra loro, che incidono sul capitale, sugli utili e sui costi[2].
In primo luogo, il contesto macroeconomico ha imposto alle banche centrali di diminuire i tassi ufficiali determinando un’ingente riduzione dei guadagni delle banche. La diminuzione dei tassi, pur soddisfacendo la volontà di scongiurare il rischio di una depressione economica e di contrastare le spinte deflazionistiche[3], ha rappresentato, tuttavia, un freno alla volontà e alla capacità degli intermediari di finanziare l’economia in generale. Ciò, a sua volta, ha indebolito l’economia nel suo complesso ponendo un’ulteriore pressione al ribasso sia sulla redditività che sul valore degli attivi bancari[4].
In secondo luogo, la crisi ha indotto a prevedere requisiti di capitale più severi. L’obbligo di accantonare nutrite riserve, infatti, pur rendendo più sicuro il sistema-banca in generale, determina una sottrazione di risorse all’implementazione del settore[5].
Da ultimo, il settore bancario subisce la potente minaccia della digitalizzazione[6] che sta ammettendo l’ingresso di operatori non bancari all’interno del settore. A seguito della crisi, infatti, la perdita di fiducia nei confronti delle banche ha favorito l’uso della tecnologia in ambito bancario. L’attività bancaria, infatti, si fonda sulla fiducia[7]. Per comprendere pienamente tale affermazione pare utile citare una famosa analogia avanzata in dottrina[8] tra il settore sanitario e quello bancario. In entrambi gli ambiti, infatti, le transazioni tra le parti presentano una notevole disparità in termini di informazioni, conoscenze e competenze tecniche. In ragione di ciò, sia i pazienti che gli investitori ricercano controparti delle quali possono fidarsi. Nessun paziente consulterà mai un medico di cui non si fida. Lo stesso vale per le banche: i creditori non depositeranno i propri fondi presso un istituto se non confidano nella sua solidità[9].
Pertanto, la perdita di fiducia nelle banche ha indotto il pubblico ad aprirsi alla realtà FinTech che si presenta, per certi aspetti, più affidabile, innovativa, rapida e predisposta a soddisfare la richiesta di una clientela diversa dal passato.
Con l’espressione FinTech si indica l’innovazione finanziaria resa possibile dall’evoluzione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, con un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi[10]. Le imprese FinTech[11] hanno il merito di aver offerto al pubblico prodotti finanziari –prima acquistabili soltanto per mezzo di banche – sia avvalendosi delle tecnologie già esistenti, sia attirando ingenti finanziamenti per svilupparne di nuove[12]. Pertanto, tali imprese non rappresentano una nuova industria, ma, al contrario, costituiscono una nuova componente dell’industria finanziaria, mettendone in discussione i business model tradizionali[13].
Il FinTech ormai, sfiora tutti i segmenti del mercato dei servizi bancari (quello del credito, dei servizi di pagamento, dell’identificazione biometrica, delle valute virtuali, dei servizi di consulenza)[14]. Il fenomeno, inoltre, è destinato a espandersi ancor di più[15] con l’invecchiamento delle giovani generazioni (i cd. nativi digitali)[16].
Fin dall’inizio, infatti, le imprese FinTech, libere dai costi strutturali e da una rigorosa regolazione, hanno conquistato le giovani generazioni investendo in una maggiore offerta di servizi e fornendo prodotti più personalizzati. Va tuttavia evidenziato che le giovani generazioni, pur essendo maggiormente interattive, sono, in media, detentrici di risorse economiche inferiori rispetto al resto della popolazione. Pertanto, se da una parte è facile presuppore una crescita delle FinTech all’invecchiare delle giovani generazioni, dall’altra è necessario che tale crescita, in termini di offerta di servizi, proceda di pari passo con l’aumento patrimoniale di tali clienti e, di conseguenza, sia in grado di affrontare sfide via via più complesse[17], per non perdere la clientela acquisita.
Fermo quanto sopra, non può negarsi che, pur essendo venuto alla luce in ragione della forte attrazione suscitata nella popolazione più digitalizzata, il mondo del FinTech, semplificando le modalità di fruizione dei servizi finanziari e consentendo la possibilità di compiere operazioni dovunque e in ogni momento, ha favorito l’avvicinamento anche della popolazione più anziana[18].
In conclusione alla presente premessa, pare opportuno accennare anche al fatto che un’ulteriore e inaspettata spinta in avanti per la digitalizzazione è stata impressa dall’emergenza derivante dalla diffusione pandemica del virus covid-19[19] che ha coinvolto, a partire dall’inizio del 2020, tutto il mondo. La tecnologia, oltre ad essere stata centrale in ambito lavorativo, oltre che ricreativo, durante le fasi più dure della pandemia, ha permesso un notevole sviluppo anche del mondo FinTech. Difatti, l’emergenza sanitaria e le misure di contenimento adottate in risposta alla pandemia, pur avendo posto un inevitabile freno agli investimenti nelle imprese FinTech, hanno, al contempo, fatto crescere in maniera esponenziale la domanda di servizi finanziari digitali da remoto[20] e, di conseguenza, anche l’apertura degli operatori tradizionali a collaborazioni con nuovi soggetti. Ciò ha comportato, inter alia, la riduzione di una serie di costi di intermediazione e, di conseguenza, l’eliminazione di situazioni di asimmetria informativa[21]. La digitalizzazione ha infatti il potere di ridurre la dipendenza tra le attività e le infrastrutture fisiche o le risorse umane, introducendo un’automazione dei processi. Non può tacersi, tuttavia, che l’aumento di utilizzo di tecniche digitali ha contribuito anche ad aumentare i rischi connessi all’uso della tecnologia[22] che richiedono il rafforzamento degli investimenti in materia di Cybersecurity.
2. La regolamentazione del FinTech
La crescita del processo di digitalizzazione dei servizi finanziari[23] ha spinto le Autorità di regolazione e di supervisione a intervenire in più occasioni sul tema per tenere il passo con i profondi cambiamenti digitali che si susseguono a grande velocità in ambito finanziario[24].
A livello internazionale, infatti, sono intervenuti sul tema la International Organization of Securities Commissions (IOSCO)[25], il Financial Stability Board (FSB) [26] e il Fondo monetario internazionale (FMI)[27], con il fine di porre a confronto esperienze finanziarie diversificate e relative evoluzioni nel tempo[28]. A livello europeo, un ruolo importante di regolazione è stato assunto dalle Autorità di vigilanza (ESMA, EBA e EIOPA) le quali, pur condividendo, tramite il Comitato congiunto, una posizione di indagine unitaria volta a travalicare il singolo settore, hanno anche portato avanti un percorso autonomo di approfondimento di singoli rischi (individuati dal Comitato) del proprio settore di competenza[29].
Nonostante ciò, il quadro normativo vigente in materia di FinTech risulta disomogeneo e frammentato[30].
In particolare, a livello europeo si nota[31] un “sovraffollamento” di attenzioni provenienti da diversi soggetti (i.e. regolatori, autorità di supervisione, istituzioni nazionali e europee, organismi internazionali) che, oltre a determinare confusione e disomogeneità, induce anche le imprese FinTech a scegliere come sedi Paesi con regolamentazioni meno stringenti, per evitare le barriere nello svolgimento di attività transfrontaliere[32].
Pertanto, una prima svolta nel tentativo di coordinare le regole in materia di FinTech, giunta a valle di una fase esplorativa volta a comprendere la dimensione e la diffusione del fenomeno[33], si registra con il Piano d’azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo[34], delineato dalla Commissione europea.
Il Piano, che interviene dopo una serie di Comunicazioni[35] dirette a sviluppare un mercato che sostenga lo sviluppo delle tecnologie finanziarie[36], consiste in un programma di iniziative volte ad affrontare specifici aspetti nella direzione di una progressiva armonizzazione[37]. Per la prima volta si prende atto dell’importanza del fenomeno e della necessità di favorire il diffondersi di soluzioni FinTech in tutta l’UE. Tuttavia, la Commissione sceglie di evitare l’introduzione di una disciplina unitaria e vincolante per i destinatari[38], limitandosi a delineare le modalità per sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica nei servizi finanziari[39].
A pochi giorni di distanza dal Piano della Commissione europea, l’EBA ha pubblicato una Roadmap[40] sulle FinTech che, oltre a individuare le attività con priorità in tale ambito[41], prevede la creazione di un polo di conoscenze FinTech (FinTech Knowledge Hub) per incoraggiare la condivisione del know how e promuovere la neutralità tecnologica negli approcci normativi e di vigilanza[42]. Al Hub partecipano le Autorità nazionali di settore, le istituzioni, i provider di tecnologie, le start-up, al fine di conoscere in tempo reale, tramite un reciproco scambio di conoscenze, le rapidissime evoluzioni di un mercato le cui logiche sono in divenire[43].
Tra le istituzioni europee intervenute sul tema della digitalizzazione in ambito finanziario si annovera anche la Banca centrale europea (BCE), che, nel 2018, ha pubblicato il documento Guide to assessments of fintech credit institution licence applications che regola le licenze per le imprese FinTech. Il tema delle autorizzazioni quale momento preliminare all’ingresso nell’alveo della vigilanza delle Autorità di supervisione[44], è particolarmente delicato in quanto, da una parte, tocca il principio della parità tra gli operatori e, dall’altra, non deve rappresentare un deterrente all’innovazione. Le linee guida della BCE, al fine di contemperare le due diverse esigenze, da un lato prevedono stringenti requisiti di capitale e competenze specifiche in capo agli amministratori[45], e dall’altro, per i servizi del crowdfunding, predispongono una licenza light che si qualifica come una sorta di esperimento da estendere eventualmente, in futuro, ad altri settori del FinTech[46]..
Gli interventi descritti, certamente apprezzabili, tuttavia disegnano un quadro ancora frammentato e confuso, frutto, in particolare, della discussione sull’an della normazione. Le Autorità di regolazione e supervisione, infatti, si sono a lungo interrogate sulla necessità stessa di regolare o meno il fenomeno della digitalizzazione. Alcuni autori in dottrina hanno preferito sposare un approccio più attendista[47], giustificato dalla convinzione che la regolazione del fenomeno sarebbe troppo prematura per il modico uso che ad oggi ancora si fa di alcuni servizi finanziari digitali. Inoltre, non assoggettare a regolazione il FinTech risponderebbe anche all’esigenza di non imporre a start-up o ad altre imprese di piccole dimensioni una normativa che potrebbe condizionarne lo sviluppo[48]. Infine, l’approccio wait-and-see permetterebbe ai regolatori di studiare il mercato valutando, nel tempo, la portata del fenomeno. La tecnologia, infatti, avrebbe bisogno di tempo per trovare il suo uso finale e la sua applicabilità[49].
Tale visione, tuttavia, non sembra condivisibile. In particolare, si ritiene[50] che il puro e semplice laissez-faire determinerebbe sia alti rischi per il sistema e per i risparmiatori sia ingiustificati squilibri concorrenziali a sfavore dei soggetti tradizionali. Le Autorità di regolazione, pertanto, non possono esimersi dal prevedere una normativa in materia di FinTech integrata a livello UE[51] e che favorisca l’innovazione digitale, incoraggiando il progresso tecnologico nel mondo della finanza. Sul punto, tuttavia, si scontrano due differenti visioni.
Un primo approccio, meno applicato dalle Autorità europee, evidenzia la circostanza che alcune FinTech insistono sullo stesso segmento di business delle banche, erodendone parte delle tipiche entrate[52]. Per tale ragione, sarebbe necessario definire una cornice normativa ispirata al principio di neutralità[53], disegnando un perimetro di regole uguali per tutti gli operatori che svolgono la stessa attività finanziaria[54].
L’approccio alternativo, sul quale è principalmente costituito l’impianto europeo, si basa sulla previsione di una serie di riserve di legge che limitano le azioni a disposizione delle Autorità di vigilanza per agire nei confronti dei nuovi players[55]. Tale visione, pur essendo meno penalizzante per le FinTech in quanto tiene in considerazione le peculiarità che connotano tali imprese[56], genera non poche difficoltà nel comprendere se e in che misura i servizi innovativi si inscrivono nel perimetro di quelli regolamentati[57].
Da quanto precede, emerge che la rete del FinTech si muove per ora in una sorta di limbo regolamentare[58]. Gli interventi fatti mostrano una sorta di abdicazione dello strumento normativo a favore di interventi di soft law[59] che hanno il merito di conservare la flessibilità necessaria a un rapido mutamento della realtà tecnologica.
Tuttavia, come ogni innovazione che può potenzialmente rivoluzionare un aspetto della società, il FinTech necessita di un’adeguata struttura di regolamentazione alle spalle[60]. È forte, infatti, l’esigenza di regolamentare, in modo graduale e proporzionato, i nuovi fenomeni al fine di contemperare la necessità di favorire l’ingresso dei nuovi operatori, aumentando la competitività del mercato finanziario, con la necessità di garantire la stabilità del mercato stesso. Infatti, se da una parte una regolazione troppo dettagliata potrebbe ostacolare lo sviluppo tecnologico, dall’altra un eccessivo disallineamento degli oneri tra banche e FinTech, a parità di attività svolte, potrebbe generare tragici effetti quale la propensione degli istituti di credito allo svolgimento di attività rischiose per risollevare la redditività dell’attività bancaria[61].
Pertanto, il Parlamento europeo[62] suggerisce di rivedere, quando necessario, la legislazione tradizionale in materia di servizi finanziari sia a livello UE che su base nazionale, al fine di sfoltire[63] il corpus normativo laddove talune disposizioni ostacolino la creazione di un contesto favorevole alla trasformazione digitale.
3. L’impatto del FinTech sulle banche tradizionali
A differenza delle varie ondate di innovazione[64] subìte nel corso degli anni dal settore bancario[65], la rivoluzione apportata dal FinTech è senza precedenti. Le imprese FinTech, infatti, in ragione della grande capacità di creare innovazioni in tempi rapidi e di offrire servizi di facile fruizione e a prezzi convenienti[66], stanno influenzando tutti i servizi finanziari, modificando le dinamiche competitive[67].
D’altra parte, non è ancora possibile prevedere quale sarà il reale impatto dell’ingresso delle imprese FinTech nel settore bancario, in quanto tutto dipende dall’atteggiamento che gli intermediari assumeranno nei confronti dei nuovi operatori[68]. Per alcuni, infatti, l’accesso dei nuovi players è identificato come un’opportunità per stimolare la concorrenza nel settore finanziario: le imprese FinTech, infatti, forniscono in modo più efficiente[69] gli stessi servizi offerti dalle banche[70], determinando da un lato la perdita di una parte dei profitti degli intermediari tradizionali, ma dall’altro, un innegabile incentivo all’innovazione del settore finanziario. Per altri, tale rivoluzione, al contrario, costituisce un pericolo per l’industria finanziaria tradizionale. Tra le minacce più sentite tra gli intermediari emergono la perdita di quote di mercato, la pressione sui margini e l’aumento del cd. customer churn[71].
Per fare chiarezza, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), nel febbraio 2018 ha pubblicato il documento Sound Practices – Implications of fintech developments for banks and bank supervisors che dà conto dei risultati del lavoro della task force istituita dallo stesso Comitato per studiare lo sviluppo del FinTech. Il documento, oltre a delineare l’attuale panorama del fenomeno indicando le buone pratiche (cd. sound practices) da adottare da parte delle Autorità di regolazione e di vigilanza bancaria, analizza le diverse modalità di interazione delle banche con la realtà FinTech, individuando cinque scenari che descrivono il potenziale impatto del FinTech sulla banca a seconda dell’approccio assunto dell’intermediario tradizionale.
Nel primo potenziale scenario descritto dal Comitato e definito better bank, gli intermediari tradizionali sposano l’innovazione. Pertanto, in forza della loro capacità di investimento e della loro conoscenza del mercato, gli incumbents[72] che assumono tale approccio riformatore, adottano nuove tecnologie e modernizzano le strutture esistenti[73].
Il secondo scenario (cd. new bank), al contrario del primo, descrive una situazione in cui gli incumbents non riescono a sopravvivere a seguito dell’ingresso delle nuove imprese, finendo per essere sostituiti da queste. Le nuove banche saranno basate sulla tecnologia che è applicata per fornire servizi bancari in modo più economico e innovativo[74].
Il terzo scenario riportato dal Comitato è definito distributed bank ed è caratterizzato dalla collaborazione tra incumbents e new players che decidono di lavorare insieme, frammentando i servizi finanziari offerti. I nuovi soggetti, pertanto, non competono con le banche per la proprietà dell’intero rapporto con la clientela, ma forniscono servizi specializzati operando con gli incumbents come partner. Di conseguenza, non avranno necessità di ottenere una licenza bancaria[75].
Il quarto potenziale panorama di relazione tra FinTech e banche è definito dal Comitato come relegated bank. Secondo tale scenario, le banche tradizionali non forniscono più servizi a valore aggiunto, ma diventano fornitori di servizi-commodity[76], cedendo il rapporto diretto con i clienti ad altri fornitori di servizi finanziari, come le società FinTech o BigTech che gestiranno i servizi a valore aggiunto[77].
Il quinto scenario potenziale descritto dal Comitato è definito disintermediated bank e si concretizza nell’irrilevanza delle banche tradizionali. I clienti interagiscono direttamente con le imprese FinTech, senza l’intermediazione della banca. In questo scenario, il cliente ha più potere nella scelta del servizio in quanto bypassa l’intermediazione della banca[78].
Il Comitato di Basilea, pur prospettando tali scenari come possibili, non si espone ipotizzando quale prevarrà in futuro. Al contrario, non esclude che gli scenari, presentati in modo estremo[79], possano combinarsi tra loro[80].
Ad ogni modo, la tendenza finora più registrata è quella alla convergenza tra banche e FinTech[81]. Si tende a ritenere improbabile[82], infatti, che le imprese FinTech possano sostituire le banche nel lungo periodo. La ragione alla base di tale opinione si fonda sulla convinzione che l’intermediazione finanziaria rimarrà un’attività cruciale, anche se verrà realizzata, in parte, in modo diverso rispetto a oggi[83]. È infatti parere comune tra i vertici degli istituti creditizi italiani[84] che il cliente, per le operazioni finanziarie più complesse (scelta del mutuo, del piano previdenziale o pianificazione finanziaria) continui a prediligere il contatto umano con un professionista piuttosto che l’utilizzo di una tecnologia, pur se efficientissima.
Inoltre, è infrequente che le imprese FinTech riescano a consolidare relazioni di lungo termine con i clienti in ragione del fatto che, pur fornendo in modo più efficiente gli stessi servizi offerti dalle banche, agiscono in modo disaggregato, con servizi ad accesso decentralizzato attraverso piattaforme Internet[85].
A ciò si aggiunga che le banche tradizionali più grandi stanno reagendo al fenomeno cercando di sfruttare i vantaggi che derivano dall’innovazione digitale con l’adozione di nuove tecnologie per modificare i loro modelli di business[86], ma anche con l’acquisizione di partecipazioni in start-up FinTech per impadronirsi delle nuove tecnologie e ampliare l’offerta ai clienti[87].
Ciò ovviamente non esclude che le banche, almeno in una fase iniziale, possano risentire negativamente, in termini di profitto, dell’ingresso di nuovi soggetti nel mercato. È infatti noto che le FinTech, offrendo prodotti di natura finanziaria al di fuori dei tradizionali meccanismi di intermediazione e a prezzi più convenienti (data la riduzione dei costi alla base permessa dalla tecnologia digitale) possano attrarre i clienti insoddisfatti delle banche [88].
L’iniziale perdita di profitto, tuttavia, non porterà alla scomparsa delle banche tradizionali in quanto esse, oltre a mantenere l’interfaccia finale con i clienti, hanno la capacità, a differenza delle FinTech, di offrire più servizi e attività in modo aggregato[89]. Pertanto, l’unica circostanza nella quale potrebbe verificarsi la sostituzione degli incumbents da parte dei nuovi players, sarebbe l’espansione dell’attività di questi ultimi tramite l’offerta di servizi più variegati. Optare per l’ampliamento dell’offerta, tuttavia, porterebbe alla graduale convergenza del modello di business delle FinTech verso quello bancario e, di conseguenza, alla necessaria perdita da parte delle FinTech dei vantaggi regolamentari di cui godono in ragione dell’esiguo perimetro di attività svolte [90].
Pertanto, escludendo il rischio di soccombenza delle banche tradizionali di dimensioni più ingenti, si ritiene[91] che, al contrario, le vere vittime della rivoluzione tecnologica saranno gli intermediari di minori dimensioni, i quali, dati gli elevati investimenti necessari per la realizzazione di piattaforme in linea con l’avanzamento digitale, potrebbero rimanere inerti, senza assumere un approccio dinamico teso a rendere coerenti le proprie attività con le nuove tecnologie.
Ad oggi, quindi – dopo un periodo iniziale in cui il rapporto con qualsiasi FinTech sembrava solo di natura competitiva[92] – è opinione condivisa[93] che la strada maggiormente seguita sia quella della partnership tra FinTech e incumbents in ragione del reciproco scambio di vantaggi che ne deriva. La collaborazione tra banche tradizionali e nuovi players, infatti, da un lato offre agli incumbents un supporto tecnologico per la realizzazione di strategie innovative[94] e dall’altro fornisce alle imprese Fintech capitali, expertise bancaria, visibilità del brand e ampia clientela da parte delle banche[95].
4. Vantaggi e rischi della digitalizzazione del settore bancario
Stiamo vivendo una trasformazione tecnologica senza precedenti. Nel corso degli ultimi anni questa rivoluzione ha subìto una crescente accelerazione grazie al progresso tecnologico in settori in cui la tecnologia ha assunto il ruolo di motore pulsante dell’innovazione[96]. Tra questi, spicca il settore finanziario nel quale, come abbiamo poc’anzi analizzato, lo sfruttamento efficiente ed efficace delle tecnologie digitali è divenuto un fondamentale fattore concorrenziale dal quale non si può più prescindere. Tuttavia, come vedremo, il FinTech ha natura bifronte. La digitalizzazione in ambito bancario, infatti, pur apportando innumerevoli benefici sia nella vita dei privati che nel lavoro delle aziende, può creare anche dei rischi per la collettività[97].
Prendendo le mosse dall’esame dei vantaggi generati dall’innovazione tecnologica, occorre evidenziare che essa ha avuto l’indiscusso pregio di decentrare e diversificare il sistema finanziario. Nel settore dei prestiti, ad esempio, i progressi tecnologici, che hanno permesso una grande elaborazione di dati e l’automazione della concessione di prestiti, hanno ridotto le barriere, ammettendo l’accesso di più players[98]. Ciò comporta il vantaggio di attenuare, in alcune circostanze, gli effetti del fallimento di un singolo istituto sugli altri fornitori di servizi finanziari[99]. Infatti, una spinta alla creazione di mercati finanziari diversificati, poiché caratterizzati da un’ampia gamma di istituzioni finanziarie, può essere, secondo alcuni[100], una soluzione per una migliore gestione del rischio macroeconomico. In particolare, viene evidenziato che un maggiore diversità dei mercati finanziari conduce a una minore possibilità di bolle di capitali e, di conseguenza, a una maggiore stabilità del mercato[101].
Un altro vantaggio apportato dalla digitalizzazione è la maggiore efficienza delle operazioni finanziarie ottenuta in ragione dell’adozione di tecnologie che snelliscono e migliorano la produttività. Ad esempio, infatti, le nuove imprese, sviluppando soluzioni consulenziali robotizzate, riducono la necessità della presenza fisica del personale che valuti il merito creditizio del cliente, consentendo le attività a costi inferiori[102]. La maggiore efficienza apportata dalla digitalizzazione è ottenuta anche in ragione della facilità con cui le nuove imprese possono entrare e uscire dal mercato[103]. Infatti, un mercato nel quale l’ingresso è privo di costi di entrata o di uscita determina un equilibrio competitivo con verosimili conseguenze positive per i clienti: in particolare, si potrà ottenere un maggiore efficienza complessiva del sistema finanziario e dell’economia reale[104].
L’applicazione della tecnologia al settore bancario, inoltre, consente agli operatori di offrire prodotti finanziari in tempi più rapidi e a prezzi inferiori[105]. La digitalizzazione, infatti, riducendo la dipendenza tra le attività e le infrastrutture fisiche o le risorse umane, introduce un’automazione dei processi che determina un taglio dei costi operativi[106].
Tale automatizzazione ha, per di più, il pregio di aumentare la trasparenza delle attività[107]. Il FSB, infatti, evidenzia che le innovazioni FinTech riducono le asimmetrie informative, considerate da molti come una delle principali cause della crisi finanziaria del 2008, consentendo una valutazione più accurata dei rischi[108].
Pertanto, con la diffusione delle aziende FinTech, si assiste al progressivo affievolirsi dell’intervento umano nel momento della intermediazione, anche per quelle attività, come il Peer-to-peer lending, per cui quell’intervento sembrava imprescindibile. Il fattore umano, infatti, è sostituito da algoritmi che elaborano i cd. big data, automatizzando le varie fasi della catena di valore produttiva e distributiva[109]. Il Parlamento europeo in tema di tecnologia finanziaria[110], infatti, rimarca le potenzialità degli algoritmi in termini di efficienza della consulenza automatizzata e i suoi possibili effetti positivi sull’inclusione finanziaria.
Tuttavia, pur ammettendo che ormai sono il motore dell’intero ecosistema FinTech[111], gli algoritmi si presentano come un Giano bifronte[112], racchiudendo in loro sia un’anima positiva che una negativa. Infatti, oltre a permettere l’automatizzazione dei processi, causano, innanzitutto, inevitabili rischi di opacità nel funzionamento. Come evidenzia la Relazione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017, sub lett. J), «Il grado di diffusione dei sensori, l’ampia produzione di dati e le odierne attività di trattamento dei dati non presentano sempre l’adeguata trasparenza e mettono alla prova la capacità dei singoli e delle autorità di valutare i processi e le finalità della raccolta, della compilazione, dell’analisi e dell’utilizzo dei dati personali». Inoltre, il Parlamento europeo[113] e la Commissione[114] sottolineano il pericolo di rischi sistemici e danni nei confronti dei consumatori nel caso di errori o distorsioni negli algoritmi o nei loro dati sottostanti. Un errore di programmazione dell’algoritmo, infatti, può determinare, ad esempio, abusive concessioni di credito nei confronti di soggetti insolventi. Per tale ragione, è opportuno prestare particolare attenzione a evitare eventuali distorsioni che la tecnologia può creare nei confronti della clientela inserendo misure a salvaguardia di uno sviluppo tecno-finanziario sostenibile[115]. Pertanto, l’ESMA[116], nel 2018, ha suggerito l’adozione di precisi requisiti informativi sulla profilatura online, al fine di fronteggiare fenomeni di overconfidence da parte dei clienti[117]
Ormai giunti nel pieno della descrizione dei rischi della digitalizzazione, pare opportuno ragionare sulle problematiche sorte in conseguenza della diffusione delle cd. valute virtuali. Le valute virtuali sono strumenti digitali impiegati in transazioni commerciali che fanno leva su una particolare tecnologia utilizzabile soltanto nella rete Internet[118]. Sono prive di corso legale e non sono garantite da alcuno Stato, ma permettono l’adempimento delle proprie funzioni in virtù di un accordo tra chi ne fa utilizzo[119]. I benefici per gli utenti di tali valute sono evidenti in quanto permettono l’uso in qualsiasi luogo, essendo sufficiente connettersi a Internet al fine di effettuare operazioni quasi istantanee, coperte dall’anonimato ed estese su scala globale[120].
Nonostante tali benefici, la virtualità della trasmissione del denaro, fulcro dello strumento delle valute virtuali, e il conseguente scudo dell’anonimato inducono l’utilizzo improprio delle valute da parte della criminalità[121]. Noto è il caso Liberty Reserve, un’istituzione finanziaria con sede in Costa Rica fondata nel 2006, e accusata, a seguito di un’indagine condotta dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti nel 2013, di aver gestito un’attività di trasmissione di denaro volta ad aiutare i criminali a distribuire, conservare e riciclare i proventi di frodi con carte di credito, furti di identità, frodi negli investimenti, hacking informatico, traffico di stupefacenti e pornografia infantile, consentendo loro di effettuare transazioni finanziarie anonime e non rintracciabili[122].
Nonostante il problema sia dilagante manca un’adeguata disciplina per fronteggiarlo. In dottrina[123], infatti, si auspica che gli Stati e le Istituzioni europee[124] si dedichino alla ricerca e all’attuazione di tecniche congiunte che permettano di regolare il fenomeno e, in particolare, il tracciamento dell’identità dei partecipanti al sistema delle valute virtuali.
Dall’esame fin qui condotto del fenomeno del FinTech è emerso che, nonostante i numerosi interventi di soft law, il quadro normativo europeo vigente in materia di digitalizzazione risulta ancora fortemente disomogeneo e frammentato. Per tale ragione, il FSB, nel documento Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention del giugno 2017, nell’elencare i rischi potenzialmente in grado di minare la stabilità finanziaria, annovera il cd. Legal/regulatory risk. Come già sostenuto, è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato che ogni innovazione tecnologica sia dotata di un’adeguata struttura di regolamentazione alle spalle[125]. Tuttavia, la regolamentazione bancaria e finanziaria già esistente non si adatta, nella maggior parte dei casi, al fenomeno del FinTech. In particolare, è difficile delineare il ruolo e i compiti delle Autorità di vigilanza nei confronti dei nuovi players del mercato finanziario.
Tali Autorità, infatti, si troveranno a combattere tra l’esigenza di preservare la sicurezza e la solidità del sistema finanziario e quella di concedere la flessibilità necessaria per mantenere e applicare in un mondo ormai cambiato norme concepite in un mondo non ancora digitale[126].
La Banca d’Italia[127] ha sostenuto che, a parità di attività, è necessario che sia assicurato il medesimo trattamento normativo. Tuttavia, non è sempre agevole definire il perimetro delle attività di una FinTech e distinguere le attività finanziarie da quelle tecnologiche[128].
Una conferma dell’esistenza del cd. Regulatory risk indicato dal FSB deriva dal caso Wirecard. Wirecard AG è una società di servizi finanziari, fondata nel 1999 in Germania, ma operante anche in Asia e componente del gruppo Wirecard. Il gruppo operava lungo tutta la filiera dei pagamenti: dall’emissione delle carte (anche prepagate) fino al convenzionamento degli esercenti.
La storia di Wirecard è caratterizzata da un ventennio di grandi successi. Nel 2018 il gruppo Wirecard arriva a comprendere più di 50 società di cui alcune qualificate come società tecnologiche e altre finanziarie, nonostante si ritenesse che la componente tecnologica fosse prevalente[129].
Il 25 agosto 2020, tuttavia, l’azienda presenta istanza di fallimento in ragione di un ammanco di 1,9 miliardi di euro dichiarati in conti fiduciari inesistenti nelle Filippine. Ai nostri fini, ciò che colpisce della vicenda è la totale assenza di vigilanza da parte dell’Autorità federale tedesca preposta (BAFIN).
Secondo alcuni[130], la natura di impresa FinTech della società ha influito sull’atteggiamento delle Autorità tedesche. Infatti, l’assenza di una normativa adeguata alle nuove imprese crea difficoltà nell’applicazione di categorie giuridiche tradizionali e di modelli di vigilanza e di regolamentazione già esistenti[131].
A settembre 2020, pertanto, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo una proposta di regolamento volta a regolare il livello di vigilanza e sorveglianza alle quali sono soggette le società finanziarie che svolgono in misura rilevante attività tecnologiche. Si ritiene in dottrina[132] che se tale Regolamento fosse già stato operativo, BAFIN, ed eventualmente anche l’SSM (in qualità di Autorità di vigilanza della banca tedesca controllata da Wirecard), avrebbero potuto fare un’ispezione, perfino fisica, presso le società tecnologiche del gruppo Wirecard, permettendo di svelare la frode contabile prima di quanto sia riuscita a fare la società di revisione incaricata, Ernst & Young.
