Pubbl. Gio, 19 Nov 2015
Il Giudice penale deve valutare anche il fallimento dell´imputato imprenditore
Modifica paginaLa pena dovuta in materia antinfornistica è sospesa se l’imprenditore è fallito. Commento alla sentenza della Cassazione n. 45270 del 12 novembre 2015.
La Corte di Cassazione, III Sezione penale, con sentenza del 12 novembre 2015 n. 45270, ha stabilito che l’'imprenditore non in regola con la normativa antinfortunistica deve eliminare i pericoli presenti sul posto di lavoro ed è tenuto a versare la sanzione amministrativa per le irregolarità accertate, altrimenti è passibile di imputazione penale secondo quanto previsto dagli articoli 133 e 159 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Naturalmente il principio enunciato dagli Ermellini non è rigoroso al punto da non tenere in debita considerazione le eccezioni sollevate dalla parte.
Pur ritenendo l'imprenditore responsabile dell'illecito penale per non aver pagato la sanzione amministrativa dovuta e nonostante si fosse attivato per ovviare ai pericoli per i lavoratori (1), la stessa Corte ha precisato che il mancato pagamento non è dipeso dalla mancanza di volontà di adempiere da parte del datore ma dalla circostanza che il soggetto fosse privo di risorse in quanto fallito, circostanza rilevata dallo stesso imprenditore in appello.
Pertanto sì alla responsabilità penale ma considerando anche le eventuali condizioni economiche eccepite dall'imputato. Prima di giungere a questa conclusione la sentenza ha richiamato numerosi precedenti di Cassazione secondo cui il contravventore deve eliminare la violazione e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrative nel termine perentorio di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo.
Tuttavia l'errore commesso dai precedenti giudici consisteva nel non aver considerato l'istanza sollevata dalla difesa dell'imputato di poter godere dei benefici di legge proprio in funzioni delle sue precarie condizioni economiche. Sul punto la sentenza precisa che "Non c'è dubbio che il giudice di merito nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena o della non menzione non abbia l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'articolo 133 del cp ma possa limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti".
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente alla concedibilità della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6 del c.p., pur riconoscendo la responsabilità dell'imprenditore.
Note
(1) Come ad esempio la mancata predisposizione del progetto per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e il non corretto posizionamento delle impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio.