Pubbl. Mar, 27 Gen 2015
Dimissioni del Capo dello Stato: cosa succede ora?
Modifica paginaIl 14 Gennaio scorso, dopo ben 9 anni di mandato, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dato ufficialmente le sue dimissioni. A questo punto, una domanda sorge spontanea: cosa succede ora? Per risolvere il quesito, norma di riferimento è l´ art. 86 co.2 della Costituzione, che afferma: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. "
Come si legge dal dispositivo, il presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, è tenuto ad indire nuove elezioni per scegliere il Capo dello Stato, elezioni che avranno come protagonista il Parlamento in seduta comune (vale a dire il Parlamento integrato con i delegati regionali).
Nel frattempo, le funzioni tipiche del Presidente della Repubblica vengono svolte dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, che diventa "supplente", fino all´elezione del nuovo capo dello Stato, secondo quanto previsto al co. 1 dell´ art. 86 Cost.: "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato." In conseguenza delle sue dimissioni, il presidente dimissionario diventa Presidente emerito e assume la carica di senatore a vita.
Ma chi può essere eletto Presidente della Repubblica? In base a quanto previsto dall´ art. 84 Cost., può essere eletto Presidente della Repubblica " ogni cittadino che ha cinquant´anni di età e goda dei diritti civili e politici". Come si legge, non è previsto alcun limite al numero dei mandati che possono essere espletati. Del resto, è questa la ragione per la quale l´ormai presidente dimissionario Napolitano ha potuto svolgere il suo incarico per ben due volte.
(Eleonora De Angelis)