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Pubbl. Ven, 13 Nov 2015

Abrogata l´associazione in partecipazione con apporto di lavoro

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Francesco Zecca


Tutte le modifiche apportate con l´art. 54 del Jobs act all´associazione in partecipazione.


Il contratto di associazione in partecipazione è normato dagli artt. 2549 e seguenti del c.c.; consiste in un contratto di scambio mediante il quale un soggetto (Associante), attribuisce ad un altro soggetto (Associato), una partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa o di uno o più affari dietro  corrispettivo di un determinato apporto.

Per la deducibilità fiscale, è di fondamentale importanza, sempre, provvedere alla registrazione dell’ atto; inoltre il compenso percepito dall’ associato, può comprendere l’ intero utile sociale oppure può ricadere su una o più operazioni. Dal punto di vista fiscale, l’ utile derivante dalla gestione di un’ impresa o di uno o più affari in partecipazione, deve essere iscritto nel bilancio dell’ associato.

L’art. 50 del Jobs Act (D.Lgs. 22/2015), è entrato in vigore nel nostro Paese nel marzo 2015, prevedendo la totale abrogazione dell’associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro, rimane invece tutt’ora in vigore l’associazione in partecipazione fra imprese o liberi professionisti, ma solo ed esclusivamente per apporto di capitale.

Dobbiamo evidenziare che tale intervento si è reso necessario dato che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è stato, purtroppo, spesso utilizzato dagli operatori con finalità elusive della disciplina del lavoro subordinato.
Il legislatore, dopo avere già stretto le maglie con la Legge n. 92/2012, ha deciso di intervenire in maniera ancor più drastica su questa particolare tipologia negoziale; come detto in precedenza, l’ associazione in partecipazione con apporto di lavoro era già stata vista con estremo sfavore dal Legislatore degli ultimi anni: basti pensare alle disposizioni limitatrici contenute nella legge n. 92/2012 a cui seguirono, peraltro, opportunità di riconduzione a rapporto di lavoro subordinato particolarmente invitanti sotto l’aspetto dei costi (v. art. 7-bis della legge n. 99/2013) le quali, però, non portarono a grossi risultati.

Ora, la previsione contenuta all’ interno di tale riforma è palesemente chiara: a partire dalla data di entrata in vigore della riforma non potranno più essere stipulati contratti di associazione  con apporto di lavoro o misto: infatti, il nuovo art. 2549 c.c., prevede espressamente che “con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso un corrispettivo di un determinato apporto di capitale” e che “nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.
A tutto questo va aggiunta l’abrogazione del successivo comma 3. 
Conseguentemente dal 25 giugno 2015 non possono più essere stipulati nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato, persona fisica, consiste in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.

La violazione di questo divieto non potrà che comportare, ovviamente, la trasformazione del contratto stipulato con l’associato nel “contratto dominante” del nostro ordinamento lavoristico, vale a dire il lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutto quello che ne discende sotto il profilo delle sanzioni amministrative, contributive e fiscali.

Interpretando letteralmente la nuova disposizione si deve ritenere, anche plausibile l’associazione in partecipazione in cui l’associato sia una persona giuridica; ciò significa, ad esempio, che andrà considerata ancora del tutto legittima quell’associazione in partecipazione nella quale l’apporto di lavoro avviene da parte dei soci del sodalizio (es. i soci di una società in nome collettivo con la quale venga stipulato un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto di capitale e lavoro).

In via transitoria l’art. 53 prevede che i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore della riforma, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste - in tutto o in parte - in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

 

 

Note e riferimenti bibliografici

(1) LEGGE 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

(2) DECRETO LEGGE 28 giugno 2013 n.76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

(3) L. 9 agosto 2013, n. 99 (1). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

(4) http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/07/14/jobs-act-collaborazioni-coordinate-e-continuative-ritorno-al-passato