Sommario: 1. Le fonti del diritto inglese; 2. Canon law e cultura giuridica anglosassone; 3. La teologia luterana e il nuovo diritto matrimoniale protestante ; 4. Conclusioni: la peculiarità del diritto di famiglia anglicano.
1. Le fonti del diritto inglese
Ogni ordinamento giuridico è ontologicamente capace di definire le proprie fonti legali1. Tale assunto, comunemente condiviso, non risulta scevro da profili problematici2 come testimoniato dalla riflessione giuspositivistica3 che raggiunse la sua massima espressione, nella seconda decade del Novecento, con Hans Kelsen e la sua dottrina pura del diritto4, ed i cui elementi anticipatori sono rinvenibili nel pensiero di Thomas Hobbes5 e, in linea di continuità, nelle elaborazioni di Jeremy Bentham e di John Austin6, i quali non riscossero in patria adeguata fortuna a motivo della loro formazione continentale7.
Pertanto, anche il sistema giuridico inglese è interessato dalla cennata complessità, ulteriormente testimoniata dalla previsione al suo interno di una eterogenea tipologia di risorse (sources)8 tra cui è possibile rinvenire le cosiddette fonti storiche (historical sources), che offrono all’organo giudiziario un sostegno nella relativa decisione, essendo dotate di una autonoma forza persuasiva (persuasive sources).
In particolare, facciamo riferimento al diritto canonico classico, meglio definito pre-Reformation Canon Law, ovvero al Corpus Iuris Canonici, ai decreti dei Sinodi nazionali e provinciali, nonché alle epistole, bolle e decretali pontificie9 che, al pari del diritto romano (Roman Law) e del diritto mercantile (Mercantile Law), anch’esse historical sources, non rappresentano per il giudice un comando da osservare ma, come detto, un supporto decisionale10.
Nonostante l’inquadramento in parola, la dottrina maggioritaria inglese, e di riflesso quella comparatistica italiana, negano l’esistenza di una relazione diretta tra diritto canonico (Canon Law) e ius proprium inglese che, per maggiore precisione, viene esclusa del tutto a proposito del Common Law11 e ridotta considerevolmente se facciamo riferiamo all’Equity12.
Questo giudizio investe anche la correlazione tra diritto romano e diritto inglese, non mostrandosi altrettanto granitico come il primo visti i pareri di quanti in dottrina affermano l’esistenza di un nesso simbiotico tra le esperienze de quibus13.
Indipendentemente da ciò, rappresenta un dato storico incontrovertibile la presenza del diritto canonico, come di quello romano, nel modello di Common Law in generale, e nella cultura giuridica inglese in particolare14.
2. Canon law e cultura giuridica anglosassone
La recente riflessione ecclesiasticistica15 ha rovesciato, per quanto di ragione, le conclusioni alle quali abbiamo innanzi fatto riferimento individuando, per un verso, numerosi settori del diritto inglese di immediata derivazione canonica e, per l’altro, le relative modalità di penetrazione.
In tal senso, va innanzitutto segnalato il contributo offerto dal Canon Law al sistema delle libertà fondamentali inglesi16, emblematicamente sintetizzate nella Magna Carta Libertatum del 121517, in cui è viva la presenza del diritto canonico18 e della giurisprudenza canonica medievale19, così come vanno posti in luce i concetti "di matrimonio cristiano, della legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, della separazione giudiziale, della tutela dei legittimari, della buona fede, dell’elemento psicologico del reato, del carcere come punizione del crimine, dell’usura, dell’ingiuria e della diffamazione"20 e, quindi, gli istituti del trust21, della cy-prèss doctrine22 e delle forme tradizionali di mediazione ecclesiastica23, sconosciuti all’ordinamento giuridico anglosassone prima della richiamata interazione con il diritto canonico vigente su Albione nel tempo che precedette la nascita della Church of England24.
Quanto alle modalità di influenza (del diritto canonico) facciamo invece riferimento alla sopravvivenza nel costituendo sistema di Common Law, "sviluppatosi in modo organico a partire dalla conquista normanna dell’Inghilterra avvenuta nel 1066 (c.d. point of departure)"25, della tradizione canonistica tanto legislativa quanto giurisdizionale; alla presenza dei chierici, e della loro personale formazione canonica, in seno alle corti di Common Law ed alla Cancelleria regia26 (sovente anche il Cancelliere del re era un ecclesiastico)27, nonché al ruolo delle corti cristiane a cui lo stesso Guglielmo I il Conquistatore28 affidò, con la riforma dell’ordinamento giudiziario del 1072, competenze distinte da quelle riservate alle corti laiche (Lay Courts).
Infatti, i tribunali religiosi, denominati da quel momento Ordinary Ecclesiastical Courts, oltre a godere della giurisdizione sui chierici e sull’organizzazione ecclesiastica, beneficiarono della cognizione circa le questioni di fede e della morale, della famiglia e delle successioni che vennero però circoscritte ai lasciti testamentari di beni mobili disposti in pios usus29.
3. La teologia luterana e il nuovo diritto matrimoniale protestante
È la diffusione oltre Manica, come nel resto dell’Europa continentale, della concezione cattolica del matrimonio, fondata sulle elaborazioni della scolastica medievale e sugli scritti degli autori cristiani dei primi secoli della Chiesa30, considerato ad un tempo sacramento e negozio giuridico pubblico, sottomesso ad una forma celebrativa resa obbligatoria ad validitatem con la promulgazione del decreto Tametsi nel 1563, ed orientata alla procreazione ed alla stabilità del vincolo e della società coniugale, a giustificare, già a partire dal secolo XI, il monopolio delle corti cristiane sulla materia matrimoniale31, e specificamente la loro competenza sulla validità del vincolo e sulle cause che ne determinavano la nullità, lo scioglimento e la separazione, ammessa esclusivamente quoad mensam et thorum32. Tuttavia, la diade matrimonio cattolico-giurisdizione ecclesiastica venne irrimediabilmente compromessa dalla Riforma protestante di Martin Lutero, ed in modo particolare dalla sua teologia sul matrimonio33.
Infatti, per l’Agostiniano ed i suoi seguaci, il matrimonio, benché istituito da Dio, non poteva essere considerato sacramento al pari del Battesimo e della Santa Cena, in quanto sprovvisto della grazia santificante34, venendo definito "una cosa esteriore, mondana, come i vestiti e il cibo, la casa e il cortile" e quindi sottratta alla tradizionale giurisdizione ecclesiastica, ed affidata a quella secolare35.
Da ciò trasse origine una vera riforma del diritto matrimoniale, attraverso cui vennero eliminati una serie di impedimenti al matrimonio, affermando la superiorità dello stato coniugale rispetto al celibato ed alla verginità e, come anticipato, vennero devolute alle corti secolari le controversie sul matrimonio e sulle vicende ad esso successive come il divorzio36, ammesso in ambito protestante soltanto in caso di adulterio, di abbandono del tetto coniugale e, nei secoli più recenti, per l’insanabilità dei conflitti relazionali37.
In poco tempo, però, la competenza dei tribunali protestanti abbandonò l’ambito matrimoniale strettamente inteso, divenendo lo strumento repressivo di forme "illegittime" di sessualità.
A conferma di quanto innanzi, il primo tribunale matrimoniale riformato venne istituito nel 1525 a Zurigo da Huldrych Zwingli il quale, unitamente al consiglio cittadino, dichiarò decaduta la competenza del tribunale vescovile di Costanza in materia matrimoniale, e con essa la giurisdizione ecclesiastica della Chiesa cattolica in genere.
Del medesimo tenore furono le costituzioni dei tribunali matrimoniali riformati a Basilea e ad Augusta, così come la nascita del Concistoro di Ginevra, a cui Giovanni Calvino affidò, nelle Ordonnances ecclèsiastiques de l’Eglise de Geneve del 1541, il regolamento dei conflitti matrimoniali e la condanna della sessualità extramatrimoniale38.
4. Conclusioni: la peculiarità del diritto di famiglia anglicano
Le vicende che hanno riguardato la Chiesa d’Inghilterra si discostano profondamente dal quadro teologico-giuridico appena delineato, nonostante la Reformation Parliament39 con cui Enrico VIII formalizzò la separazione da Roma, e la successiva protestantizzazione della Anglicana Ecclesia che ha trovato compimento con Eduardo VI ed Elisabetta I40.
Infatti, la legislazione inglese, fino alla seconda metà del secolo XIX, ha conservato la competenza matrimoniale dei tribunali ecclesiastici e soprattutto le norme canoniche, tanto sostantive quanto processuali, ad essa relative41.
A tal proposito, si ricorda come fosse preclusa dal sistema giuridico anglosassone la possibilità di ottenere per via giudiziale la dissoluzione del vincolo matrimoniale, conseguibile medio tempore esclusivamente per atto del Parlamento, fatta eccezione per il breve governo di Oliver Cromwell durante il quale furono celebrati solo matrimoni civili da parte dei giudici di pace42.
Per cui si è dovuta attendere l’approvazione del Matrimonial Causes Act del 1857 e l’istituzione della Court for Divorce and Matrimonial Causes, per vedere finalmente affidata ad una corte secolare la giurisdizione matrimoniale anglicana, ivi compresa la competenza sul divorzio, fino ad allora riservata alla giurisdizione delle corti cristiane secondo le modalità ivi contemplate43.
Infatti, il sistema matrimoniale attualmente vigente in Inghilterra ammette esclusivamente il matrimonio civile, che può essere celebrato tanto con il rito "strettamente civilistico" quanto facendo ricorso ad una delle forme religiose consentite dall’ordinamento inglese44.
Le ragioni di tale peculiare condizione sarebbero storicamente rinvenibili nella natura politica dello scisma anglicano, che ha dimostrato una corrispondenza diretta tra la fede personale del monarca e la politica religiosa attuata nei confronti dei sudditi-fedeli, tipica delle Chiese nazionali45, in cui, appunto, l’unica religione consentita è quella professata dal sovrano. Infatti, non bisogna dimenticare, come nonostante le concessioni fatte ai luterani ed ai sostenitori delle idee riformate, finalizzate ad ottenere il sostegno dei prìncipi tedeschi nella propria contesa matrimoniale, Enrico VIII rimase sempre fedele alla tradizione cattolica che lo aveva personalmente caratterizzato46 al punto da ottenere nel 1521, su concessione di Leone X, il titolo di difensore della fede in Europa47 a motivo delle critiche rivolte al De captivitate Babylonica ecclesiae di Martin Lutero, condensate nel libello Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum48.
