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Pubbl. Mer, 10 Ago 2022

Responsabilità 231 e risparmio di spesa esiguo

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Paola Sanfilippo



Con la sentenza n. 13218/2022, la Corte di Cassazione sottolinea l’irrilevanza, ai fini della responsabilità dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, della circostanza che il risparmio di spesa conseguito per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche sia stato esiguo a fronte delle spese che la società sostiene per la sicurezza. Il principio secondo cui l’esiguità del risparmio potrebbe determinare l’interesse dell’ente solo se è provata la prevalenza delle esigenze di profitto rispetto alla tutela dei lavoratori si applica esclusivamente in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, non anche laddove un rischio sia stato valutato esistente e le misure per prevenirle siano state consapevolmente disattese.


ENG

Corporate liability as per italian L.D. 231/01 and minimal cost savings

With sentence no. 13218/2022, the Court of Cassation underlines the irrelevance, for the purposes of corporate liability as per italian L.D. n. 231/2001, of minimal cost savings resulting from the non-implementation of health and safety measures compared to the significant maintenance and safety costs incurred by a company. The principle that the low level of savings could determine the interest of the company only if the prevalence of the company’s profits over the protection of workers is proved, only applies in a context of general compliance with health and safety provisions and not even where a risk has been assessed and measures to prevent it have been consciously disregarded.

Sommario: 1. La vicenda processuale; 2. Il ricorso dell’amministratore dell’ente; 3. Il ricorso dell’ente. L'"interesse" come criterio di imputazione della responsabilità; 4. Considerazioni conclusive.

1. La vicenda processuale

Con sentenza n. 13218/2022[1], le cui motivazioni sono state depositate il 7 aprile 2022, la Suprema Corte, quarta sezione penale, affronta il tema della configurazione della responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 – sub specie art. 25-septies – per il conseguimento di un vantaggio esiguo da parte dell’ente medesimo, purché emerga nello svolgimento delle attività aziendali una sostanziale e reiterata inosservanza delle prescrizioni normative da parte dei vertici.

La vicenda processuale ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi presso la sede di un’impresa edile ai danni di un dipendente che, nell’attraversamento di un piazzale adibito al deposito e alla movimentazione di merci con l’uso di mezzi meccanici, è stato investito da un muletto in retromarcia guidato da un dipendente della stessa società, riportando lesioni personali con prognosi superiore a quaranta giorni.

Con la sentenza di primo grado sono stati ritenuti responsabili delle lesioni occorse al dipendente – per la mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni previste dagli artt. 163, comma 1, 71, comma 4, lett. A), e 15 del D.lgs. n. 81/2008 – sia l’amministratore con delega alla sicurezza della società (ex art. 590, commi 2 e 3 c.p.), sia l’ente (ai sensi degli artt. 5 e 25-septies del D.lgs. n. 231/2001 per il reato commesso dall’amministratore nell’esclusivo interesse dell’ente, in assenza di procedure amministrative volte a controllarne l’operato).

La ricostruzione offerta dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 2 ottobre 2017, avverso la quale l’amministratore e l’ente hanno proposto due ricorsi separati.

La suprema Corte si è espressa dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato dall’amministratore dell’impresa edile e rigettando quello proposto dall’ente.

2. Il ricorso dell’amministratore dell’ente

Con un unico motivo di ricorso formulato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, il socio amministratore e incaricato per la sicurezza dell’impresa edile, ritenuto responsabile delle lesioni occorse al dipendente, ha dedotto la nullità della sentenza di secondo grado, riferibile alla mancata presentazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale in violazione dell’art. 23-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176[2].

Secondo l’assunto del ricorrente, infatti, ai sensi della predetta disposizione, la presentazione delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero entro il decimo giorno precedente l’udienza sarebbe da considerarsi quale adempimento formale necessario, a differenza delle conclusioni delle altre parti, rispetto alle quali i difensori hanno una mera facoltà di presentazione con atto trasmesso per via telematica entro il quinto giorno prima dell’udienza[3]. In assenza delle conclusioni del Procuratore generale, pertanto, l’udienza avrebbe dovuto essere rinviata al fine di acquisirle e consentire l’integrazione del contraddittorio.

Rispetto alle argomentazioni offerte dal ricorrente, e pur confermando che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero comporta una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. B), c.p.p., in quanto costitutiva di una violazione di una disposizione che riguarda la partecipazione al procedimento del pubblico ministero, i giudici di legittimità evidenziano che tale circostanza non può, di per sé, considerarsi pregiudizievole per la difesa, la quale mantiene la propria facoltà di formulare delle conclusioni anche in difetto di quelle del pubblico ministero, non sussistendo un rapporto di conseguenzialità tra le ultime e le prime.

Secondo la ricostruzione della suprema Corte, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza sul tema[4], nel caso di specie non sarebbe stato, dunque, compromesso l’interesse della difesa al regolare svolgimento dell’udienza, atteso anche che nulla obbliga il pubblico ministero a prendere posizione su tutte le questioni dedotte dalla difesa.

Trattandosi, inoltre, di una nullità a regime intermedio, la stessa non è, secondo i giudici, da ritenersi validamente eccepita dal ricorrente, in quanto privo di interesse all’osservanza della disposizione di cui all’art. 182, comma 1, c.p.p.[5].

3. Il ricorso dell’ente. L’“interesse” come criterio di imputazione della responsabilità

Con riferimento alla vicenda in oggetto, attraverso il ricorso proposto dall’ente è dedotta non solo la nullità della sentenza d’appello – riferibile alla mancata presentazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale – ma anche il difetto di motivazione del pronunciamento impugnato in relazione ai presupposti della responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il primo motivo è ritenuto dai giudici di legittimità inammissibile, sulla scorta della medesima esegesi offerta con riguardo al ricorso proposto da parte dell’amministratore dell’impresa edile, appena trattata.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, ritenuto infondato nella parte in cui lamenta una motivazione apodittica della pronuncia della Corte d’appello rispetto alla sussistenza dell’“interesse” quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.

Secondo il ricorrente, invero, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a sostenere che l’inadempimento degli obblighi cautelari ha determinato l’adozione, da parte dell’ente, di modalità organizzative molto meno dispendiose rispetto a quelle necessarie, e sarebbe stata priva di puntuali argomentazioni in merito alla sussistenza dei due parametri di imputazione alternativi, tra loro distinti e operanti su piani diversi, ovverosia l’interesse e il vantaggio dell’ente; la suprema Corte sceglie, invece, di valorizzare la lettura offerta dalla Corte d’Appello di Firenze e coglie l’occasione per ribadire e meglio precisare i principi giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità degli enti, nonché i criteri di imputazione soggettiva della stessa.

Con la sentenza in disamina la Cassazione chiarisce dapprima le caratteristiche dei criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell’ente, sub specie dell’“interesse”, per approdare poi al tema delle sue applicazioni al contesto della vicenda processuale di cui si tratta.

Richiamando, allora, la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul tema[6], i giudici di legittimità evidenziano che l’interesse dell’ente, ai fini della configurazione della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, consiste nella «prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato», indipendentemente dal suo concreto raggiungimento. La sussistenza di un interesse per l’ente non può che essere, pertanto, indagata ex ante.

Posto, dunque, che l’interesse può concretizzarsi, tra l’altro, anche in un “risparmio di spesa” per l’impresa, esso può ben essere conseguito non soltanto mediante la sola riduzione dei tempi di lavorazione[7], ma anche attraverso violazioni sistematiche o anche isolate delle norme antinfortunistiche, purché possa dimostrarsi l’esistenza di un collegamento finalistico tra l’inosservanza delle disposizioni normative e l’interesse dell’ente[8].

Così nel caso di specie: come anche chiarito nella ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, nella vicenda de qua le modalità organizzative adottate dall’impresa edile (i.e. la mancata predisposizione di segnaletica orizzontale in un piazzale caratterizzato da accumulo di grandi quantità di merci e da continui spostamenti, in contemporanea, di uomini e mezzi) hanno determinato non soltanto un interesse per l’ente costituito da un risparmio di spesa, ma anche una violazione protratta nel tempo delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Sul punto la suprema Corte precisa che a nulla rileverebbe che tale risparmio di spesa sia stato «esiguo» se raffrontato alle spese – documentate – che ordinariamente la società sostiene per la manutenzione: la consistenza minima del risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche a fronte delle spese ingenti della società per la sicurezza non può, infatti, assumere rilievo, anche alla luce dei principi elaborati dalla recente giurisprudenza di legittimità sul tema.

Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha ritenuto inapplicabile il principio generale affermatosi in punto di configurazione dell’interesse dell’ente, che impone la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori, nell'ipotesi in cui sia accertata l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute[9].

Tale principio – come sostengono i giudici di Cassazione – può infatti operare esclusivamente «in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro» e non anche, come nel caso in esame, laddove un rischio sia stato valutato come esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

Con la pronuncia commento, dunque, la suprema Corte coglie l’occasione per precisare che – a ben vedere – le esigenze di tutela dei lavoratori non possono affievolirsi davanti a quelle di profitto dell’impresa ma, al contrario, devono essere valorizzate, specie in contesti aziendali caratterizzati da una «sottovalutazione del rischio o un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori».

4. Considerazioni conclusive

La pronuncia si rivela di particolare interesse poiché, ricostruendo in dettaglio le caratteristiche del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità dell’ente costituito dall’interesse, offre interessanti spunti di riflessione in merito alla latitudine e alle potenzialità applicative del criterio, che può manifestarsi in concreto sotto la forma del “risparmio di spesa”.

Sottolineando, in particolare, l’irrilevanza ai fini della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001 dell’esiguità del risparmio di spesa conseguito per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche rispetto agli esborsi che la società sostiene per la manutenzione e la sicurezza, la suprema Corte, invero, con la sentenza n. 13218/2022 offre riferimenti chiari rispetto alle conseguenze per le imprese direttamente derivanti dalla mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni e, in generale, delle prescrizioni normative da parte dei vertici aziendali, specie nel caso in cui tali inosservanze abbiano determinato un minimo risparmio per l’ente.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il testo della sentenza richiamata nel testo è integralmente consultabile in www.cortedicassazione.it.

[2] Ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.L. n. 137/2020, nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione n. 176/2020, «entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto».

[3] Sul punto, cfr., Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 845, in C.E.D. Cass. rv. 265646; Cass. pen., Sez. I, 10 giugno 2009, n. 27677, in C.E.D. Cass. rv. 244718; Cass. pen., Sez. VI, 3 marzo 2000, n. 1108, in C.E.D. Cass. rv. 215849; Cass. pen., Sez. II, 28 ottobre 2015, n. 46136; Cass. pen., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 643, in C.E.D. Cass. rv. 271925.

[4] Sul punto, cfr., Cass. pen., Sez VI, 25 maggio 2021, n. 26458, in C.E.D. Cass. rv. 2282175.

[5] Ai sensi dell’art. 182, comma 1, c.p.p. «le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata».

[6] Sul punto, cfr., Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 in C.E.D. Cass. rv. 261114; Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, in C.E.D. Cass. rv. 274320; Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697, in C.E.D. Cass., rv. 268066.

[7] Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598, in C.E.D. Cass. rv. 27557001; Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538, in C.E.D. Cass. rv. 27659603.

[8] Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2021, n. 12149, in C.E.D. Cass. rv. 28077701; Cass. pen., Sez. IV, 22 settembre 2020, n. 29584, in C.E.D. Cass. rv. 27966001.

[9] Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256, in C.E.D. Cass. rv. 281276.