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Pubbl. Ven, 5 Ago 2022

La Cassazione sulla illegittimità del richiamo alla sindrome da alienazione parentale nei provvedimenti incisivi sulla vita del minore

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Matteo Bassetti



La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 24/03/2022, n. 9691) ha confermato nuovamente il proprio orientamento, con riferimento al mancato riconoscimento della PAS, Parental Alienation Syndrome. I provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori coinvolti nella crisi familiare, non debbano essere adottati dai Giudici sulla scorta di consulenze tecniche che si limitino, tout court, a diagnosticare tale sindrome. Accolte, dunque, le doglianze della madre, che ricorreva denunziando la violazione dei principi e delle statuizioni codificate a livello nazionale e sovranazionale in punto di ascolto del minore, di illegittima esecuzione forzata di provvedimenti eccessivamente invasivi, nei confronti del fanciullo perché ritenuto affetto da PAS e di istruttoria processuale, sop


ENG The Court of Cassation (Cass. civ., Sez. I, ord. 24/03/2022, n. 9691) has confirmed its orientation with reference to the non-recognition of the PAS, Parental Alienation Syndrome. The measures relating to the custody of a child involved in the family crisis should not be adopted by the Judges on the basis of technical advice that is limited, tout court, to diagnosing this syndrome. Accepted, therefore, the complaints of the mother, who appealed denouncing the violation of the principles and provisions codified at national and supranational level in terms of listening to the child, of illegitimate forced execution of excessively invasive measures, against the child because he is considered to be suffering from PAS and procedural investigation, this especially in matter of family conflicts.

Sommario: 1. Il caso di specie; 2. Premesse. Bigenitorialità: brevi cenni; 3. PAS e processo: ricerca della malattia o della condotta illecita? 4. Istruttoria e CTU; 5. L’ascolto del minore; 6. L’art. 709 ter cod. proc. civ.; 7. Il quadro attuale nelle aule giudiziarie. Conclusioni.

1. Il caso di specie

Si ritiene di dover ripercorrere le fasi fondamentali del contezioso che ha preceduto la sentenza in esame. Un contenzioso che trae origine da determinate dinamiche relazionali conseguenti alle separazioni che, in presenza di figli minori, seguono spesso quel medesimo schema comportamentale, arrivando a sviluppare livelli di tensione e di violenza tali da porre gli organi giudicanti nella delicatissima posizione di dover assumere decisioni che debbono, ad ogni costo, operare un giusto bilanciamento degli interessi delle parti, in relazione alle condotte poste in essere dalle stesse e in considerazione del supremo interesse del minore.

Nell’anno 2015, un padre adiva il Tribunale per i Minorenni di Roma, dolendosi per la sua estromissione dalla vita del proprio figlio, posta in essere dal contegno ostruzionistico della madre che, di fatto, a suo dire ostacolava la relazione padre – figlio.

Il Tribunale disponeva l’allontanamento del figlio dalla madre, in favore di un collocamento presso il padre, ma tale provvedimento, nell’anno 2020, veniva revocato dalla Corte di Appello che, contestualmente, disponeva una serie di prescrizioni volte a ricostituire il rapporto padre – figlio, attraverso un percorso di sostegno psicoterapeutico in favore del minore e il monitoraggio delle relazioni intrafamiliari e dell’andamento del progetto da parte dei  Servizi sociali che avrebbero dovuto, altresì, supportare le parti.

Senonché, nell’anno 2021, preso atto del mancato rispetto di tali prescrizioni, il Tribunale per i Minorenni adottava drastici provvedimenti in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, di cui la madre veniva privata, nonché in ordine al collocamento del minore, che veniva allontanato dal contesto familiare materno, per venire collocato presso una casa-famiglia. Veniva, altresì, disposto che i rapporti tra la madre e il figlio minore venissero temporaneamente sospesi.

La Corte d’Appello, adita con reclamo dalla madre, confermava tali drastici provvedimenti e la madre ricorreva in Cassazione, ottenendo ragione con la pronunziata ordinanza in commento.

Per comprendere appieno la complessità della tematica di indagine è opportuno riferirsi a fonti di diritto interno ed internazionale: 330; 337 bisterquaterquinquies e octies; 315 bis; 316; cod. civ., 62, 64, 739; 360, I c., n. 3, 4, 5; 709 ter cod. proc. civ., 2, 16, 31, 32, 111 Cost., 6 CEDU, 3, 6, 12, 16 19 Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, 3, 6 Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, art. 8 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 4 Convenzione di Istanbul. 

2. Premessa. Bigenitorialità: brevi cenni

Nella fase della separazione dei genitori o, in caso di convivenza more uxorio, in sede di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio, le statuizioni riguardanti i figli minori, i cui interessi sono considerati sopra ogni altro, devono essere adottati nel rispetto del principio della bigenitorialità. Tale principio, espressamente normato (cfr. art. 337 ter, I comma, cod. civ.), si concretizza nel diritto del minore ad un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e il legislatore riconosce espressamente al minore, prima che ai genitori, la titolarità del diritto alla bigenitorialità.

Senonché, le Corti di merito e di legittimità si ritrovano sovente in difficoltà allorquando, nel tentativo di concretizzare il predetto principio, debbano stabilire i tempi di permanenza e di frequentazione del figlio con ciascun genitore, riuscendo difficilmente a stabilire porzioni di tempo identiche per ognuno dei coniugi.

Soccorrono, in tal caso, alcune pronunzie di legittimità che hanno delineato l’esatto significato del principio di bigenitorialità, non relegandolo ad un mero calcolo numerico di giorni e ore di permanenza con il padre e la madre, ma conferendogli un senso ed un significato decisamente più elevato e più rispondente alla ratio della normativa regolatrice in punto.

Una su tutte, l’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 dicembre 2018, n. 31902[1] chiarisce in modo esaustivo come la bigenitorialità non si debba necessariamente tradurre in un mero calcolo matematico di ore e giorni da trascorrere con ogni genitore, ma come vada intesa in un senso più profondo: il diritto del minore alla bigenitorialità ed il correlato dovere di ciascun genitore, si concretizza allorquando al figlio venga garantita non tanto una identica presenza meramente fisica con entrambi i genitori, ma una effettiva e significativa partecipazione di questi ultimi alla sua crescita, alla sua educazione e ad ogni aspetto della sua vita.

In tali scenari sorgono, infatti, doglianze in merito alla differenziazione, asseritamente posta in essere dalle Corti, fra genitore collocatario e genitore non collocatario, posti inevitabilmente su due piani differenti, in considerazione dell’esigenza del figlio di godere di punti di riferimento fermi, ivi compresa una stabile residenza, unitamente alle abitudini quotidiane che naturalmente la stessa comporta.

Giova in punto ricordare, ancora una volta, come l’interesse del minore debba sempre essere posto al di sopra di ogni altro, essendo il minore stesso “vittima” incolpevole del fallimento della coppia e, pertanto, se da un lato i genitori non dovrebbero aspettarsi di vedere garantita la loro posizione come paritetica, anche a scapito del bene del figlio, allo stesso tempo, hanno il preciso dovere di garantire al figlio il suo diritto alla bigenitorialità, così come delineato e precisato dalla Suprema Corte.

È dunque preciso compito – meglio, dovere – del genitore adoperarsi in tal senso e fare tutto quanto nelle proprie possibilità, affinché vengano preservate le relazioni parentali del figlio con l’altro genitore.

Un comportamento contrario configura condotta illecita sanzionabile.

3. PAS e processo: ricerca della malattia o della condotta illecita?

Il contegno del genitore che sistematicamente scredita, agli occhi del figlio, l’altro genitore, condizionando il suo rapporto con quest’ultimo e provocandone l’allontanamento, fino ad arrivare a causare l’interruzione della relazione e, addirittura, il rifiuto, da parte del figlio, del genitore alienato, configurano condotte gravissime, chiaramente sintomatiche di inidoneità genitoriale, oltre che illecite, perché poste in essere in violazione dello specifico dovere dei genitori di permettere al minore di mantenere e preservare un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi.

Le Corti, a ragione, sono state chiamate – come lo sono a tutt’oggi – a rinvenire soluzioni volte ad interrompere tali dinamiche e, nel corso degli ultimi decenni, dottrina e giurisprudenza si sono viste protagoniste di dibattiti e disamine, che hanno generato contrasti sull’ormai annoso problema della PAS e della sua stessa esistenza.

Dal canto suo, la scienza psichiatrica si è determinata a studiare tali condotte manipolatorie, poste in essere dal genitore “alienante” nei confronti del figlio minore, nonché a definirne gli effetti su quest’ultimo e, negli anni ottanta, veniva coniata la Sindrome di Alienazione Parentale, definita testualmente dallo psichiatra Richard Gardner come una «dinamica psicologica disfunzionale, che si sviluppa nei figli contesi nelle separazioni e costretti a vivere i conflitti che nascono tra i genitori».[2]

Pur non essendo, le due citate scienze, coese nei confronti del fenomeno dell’alienazione parentale, la giurisprudenza ha fornito i mezzi per mitigare tale dibattito, considerando la problematica da un altro punto di vista: non si tratta di accertare l’esistenza o meno di una patologia, ma di accertare se il genitore “alienante” si sia reso responsabile di condotte illecite, se abbia, dunque, posto in essere contegni volti ad impedire al figlio minore di avere una relazione con l’altro genitore. Se abbia, in sostanza, violato l’articolo 337 ter del Codice civile, oltre che la normativa sovranazionale in punto.

In buona sostanza, non è necessaria la diagnosi di tale asserita patologia per adottare i provvedimenti cassati dalla sentenza de qua, essendo sufficiente – ma indispensabile – accertare che le condotte “alienanti” siano state poste in essere.

È in tal senso che il Giudice deve andare: deve accertare – e la parte che se ne duole ha l’onere di provare – che sia intervenuta una condotta illecita in tal senso. Ed è questo il punto chiave della massima che oggi viene analizzata.

Del resto, ad avviso dello stesso scopritore – o ideatore – della PAS, per affermare l’insorgenza della patologia, il genitore alienato non deve essere responsabile di abusi o atteggiamenti di trascuratezza e noncuranza nei confronti del fanciullo nel quale, a ragione e come naturale conseguenza, sorgono sentimenti di ostilità nei confronti del genitore medesimo. Secondo Gardner, dunque, la predetta sindrome non si configura allorquando il rifiuto del padre da parte del minore sia l’effetto della violenza subita, psicologica o fisica, posta in essere da quest’ultimo.[3]

È, pertanto, doveroso, da parte dei consulenti tecnici e delle Corti accertare, da un lato, le condotte eventualmente abusanti del padre e, dall’altro lato, le eventuali condotte contra legem della madre.

La PAS, qualora fosse riconosciuta, sarebbe soltanto l’esito di tali accertate condotte, proprio come qualunque altra malattia conseguente ad un determinato contegno: non basta diagnosticare la malattia per pronunziare una sentenza di condanna al risarcimento del danno, occorrendo, altresì e soprattutto, accertare le condotte illecite che l’hanno provocata e che tali provate condotte siano state poste in essere dal soggetto citato in giudizio.

4. Istruttoria, Consulenza Tecnica di Ufficio, decisione.

Il genitore che ritiene di essere stato violato nel suo diritto ad intrattenere rapporti continuativi col proprio figlio e che, soprattutto, al figlio sia stato negato il suo diritto alla bigenitorialità, ha l’onere di provare tali circostanze e deve provare, dunque, le condotte illecite poste in essere dall’altro genitore, che denotino scarse o inesistenti capacità genitoriali tali da convincere il Giudicante ad adottare i provvedimenti che garantiscano al minore la sua serenità in tal senso, finanche arrivando alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale o di allontanamento del figlio dal genitore “alienante”.

Innanzi ad una recisione del rapporto padre – figlio, il consulente tecnico sarebbe, dunque, tenuto non tanto a diagnosticare, sic et simpliciter, la patologia, ma ad acquisire informazioni utili a verificare l’esistenza, alla base, di condotte illecite perpetrate nei confronti del minore: qualora, al contrario, la consulenza dovesse contenere una mera diagnosi di sindrome da alienazione parentale sprovvista di tali informazioni, il Giudice, investito comunque del dovere-potere di verificare il fondamento scientifico di una consulenza tecnica e di non recepirla qualora così non fosse, non dovrebbe, altrettanto sic et simpliciter, porla a fondamento dei provvedimenti in materia di affidamento della prole, senza che l’esistenza di condotte illecite sia stata debitamente accertata.

In buona sostanza, è necessario accertare che l’atteggiamento ostile del minore nei confronti del genitore “alienato” sia conseguenza diretta delle comprovate condotte illecite del genitore “alienante”.

Ad abundantiam, quand’anche il Giudice dovesse ritenere la PAS una patologia, egli non sarebbe comunque esonerato dal suo dovere di accertare le condotte illecite e ricercare il nesso di causalità fra le condotte illecite del genitore alienante – che dovranno essere provate dalla parte che le allega – e gli esiti patologici del figlio.

Solo a seguito di una minuziosa istruttoria in tal senso, il Giudice avrà gli strumenti per potersi pronunziare e per motivare adeguatamente le proprie determinazioni.

Non solo, dunque, la pronunzia in commento ribadisce e chiarisce tali principi, ma la stessa Suprema Corte, nonché le Corti di merito, si era già espressa in tal senso in precedenti decisioni, stabilendoli e chiarendoli in modo inequivocabile e definendo il modus operandi cui si sarebbero dovuti attenere gli organi giudicanti, in sede di adozione di provvedimenti incisivi nella vita dei minori coinvolti nella crisi familiare.

In punto, il Tribunale di Milano, con decreto del 13 ottobre 2014, testualmente statuiva: «La cd. sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.) è priva di fondamento sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V). Ne consegue che il comportamento del genitore che sia “alienante” può rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore». [4]

E la Cassazione, proprio con la pronunzia in commento, richiama le sue stesse precedenti statuizioni, laddove testualmente riporta il seguente principio di diritto: «in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. ». [5]

5. Ascolto del minore

Ulteriore tematica toccata dalla sentenza in commento, strettamente connessa alle problematiche correlate alla PAS, è quella dell’ascolto del minore nei processi che lo vedono “soggetto” e non mero “oggetto”, di cui la Corte puntualizza nuovamente i principi e la normativa che ne stanno alla base.

Con riferimento alla moltitudine di norme, nazionali e sovranazionali, che regolano tale diritto e ne definiscono i principi cardine, si sottolinea, a mero titolo esemplificativo, come il terzo comma dell’art. 315 bis e il primo comma dell’art. 337 octies cod. civ. lo disciplinino espressamente e come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo qualifichi il diritto all’ascolto come un diritto assoluto del minore, in qualsivoglia situazione lo veda coinvolto.

Senonché e a ragione, vi è il fondato timore che le garanzie processuali assegnate al minore dal legislatore – in particolare il suo ascolto – finiscano per dileguarsi, rivelandosi prive di utilità e di senso, laddove la PAS, secondo una parte della scienza psichiatrica, comporta la perdita della capacità di manifestazione di volontà da parte del minore medesimo che, dunque, si presume inattendibile perché condizionato e manipolato.

Non avendo, però, la PAS fondamento scientifico e, quand’anche ne avesse, essendo sovente la PAS diagnosticata sulla sola base dell’assenza del rapporto padre – figlio, asseritamente attribuibile al contegno materno, le garanzie e le tutele processuali del fanciullo, espressamente tipizzate e normate, non dovrebbero essere compresse, in favore di consulenze “sbrigative” o di un costrutto scientifico non ufficiale, oltre che assai discusso e controverso.

Conformemente alle indicazioni e alle precisazioni che la Suprema Corte ribadisce con la sentenza in commento, così come dedotto ed argomentato nel superiore paragrafo 4, ai fini dell’accertamento della veridicità dei fatti dedotti in giudizio – condotte lesive eventualmente poste dal genitore “alienato” o “alienante” –, soccorrono i comuni mezzi di prova, cui il Giudice deve ricorrere, ivi compreso l’ascolto del minore, considerato dagli Ermellini un diritto del minore stesso, nonché un dovere istruttorio del Giudicante.[6]

Dal punto di vista del bene supremo del fanciullo e della sua esigenza di dire e raccontare, si ricorda un’affermazione del dott. Pazè che racchiude il senso psicologico, oltre che giuridico, dell’ascolto del bambino: «l’ascolto è prestare orecchie e attenzione a ciò che il minore vuole esprimere: la testimonianza è il racconto indotto sui fatti che interessano al Giudice per decidere. L’ascolto ha come soggetto attivo il minore; la testimonianza vede come protagonista il giudice. L’ascolto costituisce manifestazione specialmente di opinioni e di emozioni; la testimonianza ha come contenuto il racconto dei fatti. Qualche volta la testimonianza può essere traumatica, invece l’ascolto è in qualche modo liberatorio. Nella testimonianza non è rilevante ciò che il testimone vuole o desidera; l’ascolto è invece uno strumento per raccogliere le opinioni del minore, con obbligo di prenderle debitamente in considerazione nel momento della decisione e di esplicitare anche tale considerazione nella relativa motivazione».[7]

6. L’art. 709 ter cod. proc. civ.

La pronunzia in commento ricorda e puntualizza come vi sia una norma, l’art. 709 ter cod. proc. civ. che, al suo secondo comma, prevede espressamente un sistema sanzionatorio, in caso di violazione, da parte dei genitori, delle prescrizioni giudiziali inerenti alle modalità dell’affidamento. In particolare, il genitore che violi le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e/o delle modalità di affidamento, oggetto di precedente pronunzia da parte dell’Autorità Giudiziaria, è passibile di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, o di risarcimento del danno in favore del figlio e/o del genitore adempiente, o di ammonimento da parte del Giudice adito in punto.

La Cassazione evidenzia come sia opportuno – per non dire doveroso, in ossequio alle citate norme sovranazionali –, prima di pervenire a pronunzie estremamente invasive e lesive della vita del fanciullo, quali l’allontanamento dall’abituale luogo di dimora, piuttosto che la sospensione dei rapporti con un genitore, che le Corti di merito impongano ai genitori inadempienti le sanzioni economiche previste dall’art. 709 ter, II c. cod. proc. civ.: misure che non lederebbero in alcun modo i figli minori, che ben potrebbero costituire un efficace deterrente per quei genitori che, dolosamente o colposamente, avessero posto in essere contegni lesivi del diritto soggettivo del minore alla bigenitorialità e la cui adozione soddisferebbe l’esigenza di contemperare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

7. Il quadro attuale nelle aule giudiziarie. Conclusioni

Giunti a questo punto, merita un cenno la relazione sul tema della vittimizzazione secondaria della donna[8], realizzata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, che offre una panoramica sulla situazione dei contenziosi nelle aule dei Tribunali italiani in merito alle tematiche affrontate.

Nell’anno 2020, la detta Commissione ha condotto un’indagine su un rilevante campione di contenziosi, aventi ad oggetto le modalità di affidamento della prole minore e la responsabilità genitoriale, in caso di conflitto familiare e di violenza domestica nei confronti delle donne e/o dei figli minori.

Sebbene tale indagine fosse finalizzata all’osservazione e all’analisi del fenomeno della c.d. “vittimizzazione secondaria” della donna, si ritiene doveroso citare le problematiche che ne sono emerse, in quanto strettamente correlate alle questioni oggi affrontate (tale relazione menziona, peraltro, la sentenza oggi in commento, proprio per la profonda connessione che lega le rispettive tematiche).

Riallacciandosi a quanto argomentato nel superiore paragrafo 4, la Commissione, dopo un’attenta e dettagliata indagine, evidenzia come in sede di CTU, allorquando si debba “dire” sulle competenze genitoriali delle madri, i consulenti tendano a definirne l’inadeguatezza, stante la “sottrazione del minore alla relazione paterna” asseritamente posta in essere dalla stessa, senza che sia “valutato come il minore stesso, a causa degli episodi di violenza denunciati dalla madre, voglia allontanarsi dalla relazione paterna come normale processo autodifensivo”.

Vengono, dunque, ignorate le reali cause del disagio del bambino, “riconducendo il rischio di una crescita distorta al solo comportamento materno e attribuendo alla figura materna il progressivo allontanamento del minore dal padre”.[9]

La Commissione si sofferma, dunque, sull’annosa problematica dell’ascolto del minore e, nella relazione, si rinviene un fenomeno sconfortante: «[…] gli ascolti dei minori rappresentano una criticità […] Nell’indagine emerge che solo nel 30,8% dei casi sono stati ascoltati i minori, e di questi solamente il 7,8% (pari a 14) ha ricevuto un ascolto diretto da parte del giudice». Pertanto, benché l’ascolto diretto del minore sia ritenuto da tutte le Convenzioni internazionali una pietra miliare dei “procedimenti che lo riguardano”, solo nel 4,5% dei casi i minori sono stati ascoltati in presenza del giudice con l’intervento di un ausiliario, mentre nell’85,4% dei casi l’ascolto è stato delegato dal Tribunale o ai Servizi Sociali (21%) o ai consulenti tecnici d’ufficio. Nel 69,2% dei casi non si è proceduto all’ascolto del minore.

Questo significa che nel 69,2% dei casi ai minori non è stata “data voce”[10].

Ma ciò che più rileva, per il lavoro che oggi ci occupa, è come non vengano “veicolate le opinioni dei minori circa la preferenza sulla loro collocazione oppure, se veicolate, siano considerate conseguenza del processo di alienazione portato avanti dalla madre”: la relazione, dunque, mette in luce la tendenza a ritenere il minore, in tali casi, totalmente incapace di autodeterminarsi.[11]

Nella Relazione de qua, dunque, si evince come la Commissione Parlamentare abbracci e faccia proprio l’orientamento assunto dall’ordinanza della Cassazione in commento, anche allorquando deduce che “l’irrilevanza di sindromi psicologiche non provate (tra cui la PAS, alienazione parentale) e non dimostrabili non costituisce solo un punto di vista, che il giudice può adottare o respingere, ma un corollario dell’applicazione della legge e di principi costituzionali definiti dalla Corte costituzionale fondamentali, tra cui il principio di determinatezza (ordinanza n. 24 del 2017)”.[12]

La Commissione auspica l’intervento di una riforma che preveda come tutti gli operatori coinvolti in simili contenziosi debbano ricercare ed accertare, il più tempestivamente possibile – soprattutto in vista ed in occasione della prima udienza presidenziale, nei procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proprio per evitare l’adozione di provvedimenti lesivi, anche se in via temporanea – i motivi per cui un minore non desideri incontrare un genitore, ascoltando ciò che ha da dire, perché, deduce la Commissione, “i bambini sono piccoli, non stupidi”.

Il richiamo alla sindrome di alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Che sia, dunque, condivisibile o meno l’orientamento della Corte laddove, con la sentenza che ci occupa, non ritiene la PAS una malattia riconosciuta a livello scientifico, non si può non riconoscere a tale pronunzia il merito di avere rinvenuto la soluzione, squisitamente giuridica, che dovrebbe mettere tutti d’accordo: le regole processuali – in particolare della ricerca e della formazione della prova –, non debbono essere stravolte, che sia o meno la PAS una patologia.


Note e riferimenti bibliografici

[1] "Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore, giacché “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.” (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).

[2] Sempre secondo R. Gardner: Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di “lavaggio del cervello”, o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS.

In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile, in  https://www.minoriefamiglia.org/index.php/documenti/attualita/178-la-sindrome-di-alienazione-genitoriale-secondo-richard-a-gardner-3-7-04

[4] Tribunale Milano, sez. IX civ., decreto 13 ottobre 2014, Pres., est. Servetti. Massima a cura del dott. Giuseppe Buffone; http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11453.pdf

[5] Cass., sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919, Pres. Di Palma, La Morgese Rel.

[6] Cassazione, sez. I Civ., 7 maggio 2019, n. 12018 « L’audizione dei minori, già prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell’articolo 315 bis del codice civile (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies del codice civile (inseriti dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’articolo 155 sexies del codice civile). Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse».

[7] P. Pazè, L’ascolto del bambino, in www.minoriefamiglia.it

[8] Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione: la vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale; https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf

[9] Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relaz. Cit., pag. 72

[10] Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Relaz. Cit., pagg. 28 e 29 

[11] Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Relaz. Cit., pag. 74

[12] Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Relaz. Cit., pag. 19.

In punto, giova citare quanto debitamente sottolineato dalla dott.ssa D’Amico nella medesima Relazione, con nota n. 34 alla pag. 19, riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1981, piuttosto datata, ma per questo atta a dimostrare come i concetti di cui al presente commento siano stati ribaditi negli anni: “Fondamentale punto di riferimento, a questo proposito, è costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981 in tema di plagio. La Corte costituzionale, nell’accogliere, dopo accurata disamina dello stato di avanzamento della scienza, incapace di delineare i contorni della “totale soggezione” e delle condotte con cui poteva essere originata, afferma che sarebbe «assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intelleggibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza debbono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili». 

Questa sentenza, anche per la vicinanza tematica con la materia in esame, che vuole la madre come soggiogatrice del minore, sino ad indurlo a rifiutare il padre, non può essere dunque accantonata.