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Pubbl. Ven, 13 Mag 2022

Responsabilità da reato degli enti: la richiesta di rinvio a giudizio e la sua efficacia interruttiva della prescrizione

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Mattia Arleo



Secondo la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che decide la questione con la sentenza n. 5121/2022, deve escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, con citazione altresì dell’ente responsabile dell’illecito, possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione.


ENG According to the Fourth Criminal Section of the Court of Cassation, who decides the question with the sentence n. 5121/2022, it must be ruled out that the possible invalidity of the request for indictment of the accused, also with citation of the body responsible for the offense, may have a preclusive effect on the interruption of the limitation period.

Sommario: 1. Questione e principio di diritto; 2. Esigenze contrastanti e ragioni della decisione della Corte; 3. Conclusioni.

1. Questione e principio di diritto

Il Tribunale ordinario di Cremona, chiamato a decidere sulla responsabilità di un complesso organizzato (nel caso di specie una società per azioni) per un illecito amministrativo derivante da reato – rappresentato dalle lesioni personali colpose ai danni di una dipendente della società – conseguito al mancato rispetto delle norme antifortunistiche, dichiarava l’illecito estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale.

Il Tribunale giungeva a tale conclusione rilevando che, stante la nullità dell’originario decreto di citazione, il primo atto di contestazione dell’illecito all’ente fosse rappresentato dal decreto di citazione notificato all’ente medesimo in epoca successiva al primo e oltre il quinquennio previsto dalla legge come termine il cui decorso determina l’estinzione dell’illecito stesso.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia, denunciando la violazione degli artt. 160, comma primo, c.p. e 22, commi secondo e quarto, d.Lgs. 231/2001, in quanto il giudice di prime cure «aveva omesso di considerare che la prescrizione era stata interrotta dal primo decreto di citazione a giudizio tempestivamente notificato all’ente nel maggio 2017, sebbene ritenuto nullo ai fini della costituzione del rapporto processuale in quanto, per costante orientamento del giudice di legittimità lo stesso conservava validità quale atto di costituzione in mora nei confronti dell’ente, ai fini della responsabilità ad esso derivante dalla commissione dell’illecito».

La suprema Corte, investita della decisione, statuiva che «deve […] escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, con citazione altresì dell’ente responsabile dell’illecito, in quanto non preceduta da specifici adempimenti a garanzia dei soggetti interessati (nella specie notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari), possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione, tenuto conto della lettera dell’art. 160, comma 2, c.p.p., della giurisprudenza di legittimità richiamata e dello specifico indirizzo giurisprudenziale che riconosce l’applicazione della norma di rito processual-penalistica anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231»[1].

2. Esigenze contrastanti e ragioni della decisione della Corte

La suprema Corte risolve, in primo luogo, la questione interpretativa relativa alla idoneità di un atto processualmente nullo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.

Sul punto, la sentenza oggetto del presente commento statuisce che agli atti processualmente nulli va certamente riconosciuta la capacità di conseguire lo scopo.

Gli atti interruttivi della prescrizione, ad avviso del Supremo Consesso, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza dell’interesse dello Stato a perseguire il reato[2].

Pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione, anche se affetto da nullità, può considerarsi univocamente idoneo a manifestare la volontà punitiva dello Stato e, quindi, conserva la sua efficacia[3].

Il secondo problema interpretativo che la suprema Corte è chiamata a dirimere attiene al se i principi esposti siano estendibili anche all’accertamento della responsabilità da reato dei complessi organizzati, o se, invece, per tale settore valgano le norme del codice civile, posto che l’art. 11 della Legge delega n. 300/2000 fa rinvio a queste ultime.

Il Collegio dà a tale quesito risposta affermativa sul presupposto che «l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione»[4].

Pertanto, non può essere condivisa – ad avviso della Corte – la tesi minoritaria che, utilizzando il riferimento all’art. 11 della Legge delega n. 300/2000, riteneva che l’effetto interruttivo della prescrizione dovesse essere ricondotto alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio o, comunque, all’atto di contestazione dell’illecito all’ente.

Il rinvio alle norme del codice civile va inteso facendo riferimento al regime previsto dall’art. 2945, secondo comma, del medesimo codice, «nel senso che, una volta interrotta la prescrizione, con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa “non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”».

La disposizione normativa, così intesa, esclude qualsiasi riferimento della stessa al dies a quo della produzione degli effetti dell’atto interruttivo, limitandosi a fissare il contenuto e la durata di quegli effetti, rispetto ai quali, l’interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale sino a che il giudizio penale non sia terminato, diversamente da quanto previsto dall’art. 160 c.p. con riferimento alla prescrizione del reato.

La Corte, inoltre, ricava dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione, da parte del complesso organizzato, di norme che implicano limiti di compatibilità dell’azione imprenditoriale con l’interesse generale la ragione per la quale il legislatore ha preferito far riferimento alla disposizione civilistica piuttosto che all’art. 160 c.p.

Invero, l’interesse generale, espresso dall’art. 41 Cost., «non può declinare di fronte al vantaggio dell’impresa». E tale prevalenza, ad avviso del Supremo organo della nomofilachia, «determina la necessità del ricorso ad una normativa – quella civilistica appunto – che renda indifferente il tempo del processo penale all’irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite»[5].

In considerazione di tali argomentazioni, la Corte ritiene che «deve […] escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, con citazione altresì dell’ente responsabile dell’illecito, in quanto non preceduta da specifici adempimenti a garanzia dei soggetti interessati (nella specie notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari), possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione, tenuto conto della lettera dell’art.160 comma 2 cod. proc. pen., della giurisprudenza di legittimità richiamata e dello specifico indirizzo giurisprudenziale che riconosce l’applicazione della norma di rito processualpenalistica anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4 del D.Lgs. 8 Giugno 2001 n.231».

3. Conclusioni

La vicenda giunta all’attenzione della Corte di cassazione consente di approfondire il tema relativo ai rapporti tra procedimento penale e procedimento per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente e tra reato della persona fisica e illecito amministrativo del complesso organizzato.

L’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 afferma il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica che realizza uno dei reati-presupposto.

La medesima disposizione normativa, tra l’altro, sembra rafforzare nell’interprete l’idea secondo cui la responsabilità de societate, oltre che essere “autonoma” perché distinta da quella della persona fisica, abbia anche una natura diversa.

Sarebbe avallata, pertanto, la tesi che vede nella responsabilità da reato dei complessi organizzati un particolare tipo di responsabilità amministrativa o un c.d. tertium genus.

In verità, può ritenersi che la norma prima citata, lungi dal voler prendere posizione in ordine alla natura giuridica della responsabilità dell’ente, persegua l’obiettivo di rendere autonomo il titolo di responsabilità del complesso organizzato da quello della persona fisica, senza però sganciarlo dalla commissione di un reato[6].

La stessa Corte di cassazione, tra l’altro, ha avuto modo di precisare che l’illecito amministrativo contestabile all’ente non coincide con il reato della persona fisica, ma lo ricomprende[7].

La Corte costituzionale, sul punto, ha statuito che l’illecito penale della persona fisica «è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché dalla sua condotta debba essere ritenuto responsabile l’ente e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio di questo. Ma se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi»[8].

In maniera ancora più dettagliata, la Cassazione ha affermato che il senso letterale della norma non evidenzia tanto l’autonomia delle due fattispecie, quanto piuttosto l’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale[9].

L’autonomia della responsabilità del complesso organizzato rispetto a quella ascrivibile alla persona fisica che ha posto in essere il reato-presupposto potrebbe indurre l’interprete a ritenere che un riflesso della stessa possa rinvenirsi anche sul piano dell’accertamento dei distinti titoli di responsabilità.

In verità, «la diversità strutturale tra i due illeciti non consente di concepire un accertamento “autonomo” in termini di “indifferenza” rispetto alle verifiche in ordine alla sussistenza del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo. Ciò anche solo per ragioni di economia processuale, oltre che di esigenza di ragionevole durata di ogni procedimento penale; e tale è anche quello nei confronti dell’ente in ragione dell’art. 34 d.lgs. n. 231/2001 che rinvia alle norme del codice di procedura penale»[10].

Se, quindi, sul piano sostanziale, l’illecito amministrativo dell’ente rimane ben distinto dall’illecito penale della persona fisica, sul piano dell’accertamento, al contrario, si verifica una sovrapposizione necessaria tra l’itinerario conoscitivo che conduce il giudice (penale) ad accertare l’illecito amministrativo e quello che conduce lo stesso giudice ad accertare il reato commesso dalla persona fisica.

Con riferimento alle regole procedimentali, pertanto, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. 231/2001, i due titoli di responsabilità, differenti sul piano sostanziale e in termini di qualificazione giuridica, vengono convogliati davanti allo stesso giudice e assoggettati alle medesime regole di accertamento che sono quelle del procedimento penale.

Ciò considerato, può ritenersi condivisibile la statuizione della Corte di cassazione che estende il disposto dell’art. 160, comma 2, c.p. e gli indirizzi giurisprudenziali prima richiamati anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4 del d.lgs. 8 Giugno 2001 n. 231.

L’accertamento della responsabilità penale della persona fisica e il “sistema 231” vanno delineandosi progressivamente e repentinamente come realtà sempre più vicendevolmente integrate.


Note e riferimenti bibliografici

[1] La sentenza oggetto del presente commento è la seguente: Cass., Sez. IV pen., 14.02.2022, n. 5121, Rv. 282598 – 01.

[2] Vengono richiamate Cass., Sez. V, sent. 02.02.1999, n. 1387, Rv. 212435 che ha statuito: «In tema di interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo. Gli atti interruttivi della prescrizione, infatti, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell’interesse punitivo. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il decreto di citazione a giudizio emesso dal PM presso la Pretura Circondariale, anche se privo della indicazione della data del dibattimento (e, pertanto, nullo), essendo stato emesso quando il termine di prescrizione era ancora in corso, aveva comportato la interruzione della prescrizione stessa)»; Cass., Sez. III, sent. 08.07.2015, n. 29081, Rv. 264161 che ha statuito: «Gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell’interesse punitivo da parte dello Stato».

[3] Si rinvia a Cass., Sez. III, sent. 26.11.2007, n. 43836, Rv. 238294, secondo cui: «L’atto interruttivo della prescrizione, pur quando sia nullo, conserva la sua efficacia, siccome univocamente denotante l’esistenza della volontà punitiva da parte dello Stato».

[4] Viene richiamata, sul punto, Cass., Sez. II, sent. 24.09.2018, n. 41012, Rv. 274083, in base alla quale: «In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231».

[5] Sul punto, Cass., Sez. IV, sent. 09.04.2019, n. 306334, Rv. 276343, secondo cui «La scelta legislativa di far riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all’art. 160 cod. pen., deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell’impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell’azione imprenditoriale con l’interesse generale, come espresso dall'art. 41 Cost., il quale non può declinare di fronte al vantaggio dell’attività d’impresa. Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa -quella civilistica appunto- che renda indifferente il tempo del processo all'irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite».

[6] Sul principio di autonomia della responsabilità da reato dell’ente si vedano: CONSULICH, Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma dell’art. 8, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2018, IV, 197 ss.; D’ARCANGELO, Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente, in PIVA (a cura di), La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo, Torino, 308 ss.; DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giungo 2011, n. 231, Milano, 2010, 123 ss.; FIDELBO, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell’ente al processo, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, Milano, 2010, 404 ss.; VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, 72 ss..

[7] Cass., Sez. VI, sent. 5 ottobre 2010, n. 2551, Rv. 248791. Sul tema, si veda anche AMODIO, Prevenzione del rischio penale e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, 330 ss.

[8] Corte cost., 18 luglio 2014, n. 218, in Giur. cost., 2014, 3476 ss.

[9] Lo afferma Cass., Sez. V, sent. 04 aprile 2013, n. 20060, Rv. 255414 che statuisce: «In tema di responsabilità da reato degli enti, all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato». Nella medesima pronuncia si legge che «In tema di responsabilità da reato degli enti, l’intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all’ente dell’illecito non ne determina l’estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l’azione, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica».

[10] CIMADOMO, Brevi considerazioni in tema di simultaneus processus nel “sistema 231”, in Riv. pen., n. 11/2021, 1012 ss.