Sommario: 1. Questione e principio di diritto; 2. Esigenze contrastanti e ragioni della decisione della Corte; 3. Conclusioni.
1. Questione e principio di diritto
Il Tribunale ordinario di Cremona, chiamato a decidere sulla responsabilità di un complesso organizzato (nel caso di specie una società per azioni) per un illecito amministrativo derivante da reato – rappresentato dalle lesioni personali colpose ai danni di una dipendente della società – conseguito al mancato rispetto delle norme antifortunistiche, dichiarava l’illecito estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Il Tribunale giungeva a tale conclusione rilevando che, stante la nullità dell’originario decreto di citazione, il primo atto di contestazione dell’illecito all’ente fosse rappresentato dal decreto di citazione notificato all’ente medesimo in epoca successiva al primo e oltre il quinquennio previsto dalla legge come termine il cui decorso determina l’estinzione dell’illecito stesso.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia, denunciando la violazione degli artt. 160, comma primo, c.p. e 22, commi secondo e quarto, d.Lgs. 231/2001, in quanto il giudice di prime cure «aveva omesso di considerare che la prescrizione era stata interrotta dal primo decreto di citazione a giudizio tempestivamente notificato all’ente nel maggio 2017, sebbene ritenuto nullo ai fini della costituzione del rapporto processuale in quanto, per costante orientamento del giudice di legittimità lo stesso conservava validità quale atto di costituzione in mora nei confronti dell’ente, ai fini della responsabilità ad esso derivante dalla commissione dell’illecito».
La suprema Corte, investita della decisione, statuiva che «deve […] escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, con citazione altresì dell’ente responsabile dell’illecito, in quanto non preceduta da specifici adempimenti a garanzia dei soggetti interessati (nella specie notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari), possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione, tenuto conto della lettera dell’art. 160, comma 2, c.p.p., della giurisprudenza di legittimità richiamata e dello specifico indirizzo giurisprudenziale che riconosce l’applicazione della norma di rito processual-penalistica anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231»[1].
2. Esigenze contrastanti e ragioni della decisione della Corte
La suprema Corte risolve, in primo luogo, la questione interpretativa relativa alla idoneità di un atto processualmente nullo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Sul punto, la sentenza oggetto del presente commento statuisce che agli atti processualmente nulli va certamente riconosciuta la capacità di conseguire lo scopo.
Gli atti interruttivi della prescrizione, ad avviso del Supremo Consesso, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza dell’interesse dello Stato a perseguire il reato[2].
Pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione, anche se affetto da nullità, può considerarsi univocamente idoneo a manifestare la volontà punitiva dello Stato e, quindi, conserva la sua efficacia[3].
Il secondo problema interpretativo che la suprema Corte è chiamata a dirimere attiene al se i principi esposti siano estendibili anche all’accertamento della responsabilità da reato dei complessi organizzati, o se, invece, per tale settore valgano le norme del codice civile, posto che l’art. 11 della Legge delega n. 300/2000 fa rinvio a queste ultime.
Il Collegio dà a tale quesito risposta affermativa sul presupposto che «l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione»[4].
Pertanto, non può essere condivisa – ad avviso della Corte – la tesi minoritaria che, utilizzando il riferimento all’art. 11 della Legge delega n. 300/2000, riteneva che l’effetto interruttivo della prescrizione dovesse essere ricondotto alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio o, comunque, all’atto di contestazione dell’illecito all’ente.
Il rinvio alle norme del codice civile va inteso facendo riferimento al regime previsto dall’art. 2945, secondo comma, del medesimo codice, «nel senso che, una volta interrotta la prescrizione, con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa “non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”».
La disposizione normativa, così intesa, esclude qualsiasi riferimento della stessa al dies a quo della produzione degli effetti dell’atto interruttivo, limitandosi a fissare il contenuto e la durata di quegli effetti, rispetto ai quali, l’interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale sino a che il giudizio penale non sia terminato, diversamente da quanto previsto dall’art. 160 c.p. con riferimento alla prescrizione del reato.
La Corte, inoltre, ricava dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione, da parte del complesso organizzato, di norme che implicano limiti di compatibilità dell’azione imprenditoriale con l’interesse generale la ragione per la quale il legislatore ha preferito far riferimento alla disposizione civilistica piuttosto che all’art. 160 c.p.
Invero, l’interesse generale, espresso dall’art. 41 Cost., «non può declinare di fronte al vantaggio dell’impresa». E tale prevalenza, ad avviso del Supremo organo della nomofilachia, «determina la necessità del ricorso ad una normativa – quella civilistica appunto – che renda indifferente il tempo del processo penale all’irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite»[5].
In considerazione di tali argomentazioni, la Corte ritiene che «deve […] escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, con citazione altresì dell’ente responsabile dell’illecito, in quanto non preceduta da specifici adempimenti a garanzia dei soggetti interessati (nella specie notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari), possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione, tenuto conto della lettera dell’art.160 comma 2 cod. proc. pen., della giurisprudenza di legittimità richiamata e dello specifico indirizzo giurisprudenziale che riconosce l’applicazione della norma di rito processualpenalistica anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4 del D.Lgs. 8 Giugno 2001 n.231».
3. Conclusioni
La vicenda giunta all’attenzione della Corte di cassazione consente di approfondire il tema relativo ai rapporti tra procedimento penale e procedimento per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente e tra reato della persona fisica e illecito amministrativo del complesso organizzato.
L’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 afferma il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica che realizza uno dei reati-presupposto.
La medesima disposizione normativa, tra l’altro, sembra rafforzare nell’interprete l’idea secondo cui la responsabilità de societate, oltre che essere “autonoma” perché distinta da quella della persona fisica, abbia anche una natura diversa.
Sarebbe avallata, pertanto, la tesi che vede nella responsabilità da reato dei complessi organizzati un particolare tipo di responsabilità amministrativa o un c.d. tertium genus.
In verità, può ritenersi che la norma prima citata, lungi dal voler prendere posizione in ordine alla natura giuridica della responsabilità dell’ente, persegua l’obiettivo di rendere autonomo il titolo di responsabilità del complesso organizzato da quello della persona fisica, senza però sganciarlo dalla commissione di un reato[6].
La stessa Corte di cassazione, tra l’altro, ha avuto modo di precisare che l’illecito amministrativo contestabile all’ente non coincide con il reato della persona fisica, ma lo ricomprende[7].
La Corte costituzionale, sul punto, ha statuito che l’illecito penale della persona fisica «è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché dalla sua condotta debba essere ritenuto responsabile l’ente e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio di questo. Ma se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi»[8].
In maniera ancora più dettagliata, la Cassazione ha affermato che il senso letterale della norma non evidenzia tanto l’autonomia delle due fattispecie, quanto piuttosto l’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale[9].
L’autonomia della responsabilità del complesso organizzato rispetto a quella ascrivibile alla persona fisica che ha posto in essere il reato-presupposto potrebbe indurre l’interprete a ritenere che un riflesso della stessa possa rinvenirsi anche sul piano dell’accertamento dei distinti titoli di responsabilità.
In verità, «la diversità strutturale tra i due illeciti non consente di concepire un accertamento “autonomo” in termini di “indifferenza” rispetto alle verifiche in ordine alla sussistenza del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo. Ciò anche solo per ragioni di economia processuale, oltre che di esigenza di ragionevole durata di ogni procedimento penale; e tale è anche quello nei confronti dell’ente in ragione dell’art. 34 d.lgs. n. 231/2001 che rinvia alle norme del codice di procedura penale»[10].
Se, quindi, sul piano sostanziale, l’illecito amministrativo dell’ente rimane ben distinto dall’illecito penale della persona fisica, sul piano dell’accertamento, al contrario, si verifica una sovrapposizione necessaria tra l’itinerario conoscitivo che conduce il giudice (penale) ad accertare l’illecito amministrativo e quello che conduce lo stesso giudice ad accertare il reato commesso dalla persona fisica.
Con riferimento alle regole procedimentali, pertanto, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. 231/2001, i due titoli di responsabilità, differenti sul piano sostanziale e in termini di qualificazione giuridica, vengono convogliati davanti allo stesso giudice e assoggettati alle medesime regole di accertamento che sono quelle del procedimento penale.
Ciò considerato, può ritenersi condivisibile la statuizione della Corte di cassazione che estende il disposto dell’art. 160, comma 2, c.p. e gli indirizzi giurisprudenziali prima richiamati anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4 del d.lgs. 8 Giugno 2001 n. 231.
L’accertamento della responsabilità penale della persona fisica e il “sistema 231” vanno delineandosi progressivamente e repentinamente come realtà sempre più vicendevolmente integrate.
