Sommario: 1. Premessa; 2. Esiste un diritto a morire?; 3. La parziale disponibilità del bene vita; 4. La sentenza della Corte costituzionale sulla inammissibilità del referendum abrogativo del primo comma dell’art. 579 c.p.; 5. Il d.d.l. sulla ‘morte volontaria medicalmente assistita’; 6. Conclusioni.
1. Premessa
Gli articoli 579 e 580 c.p., che puniscono l’omicidio del consenziente e l’istigazione e l’aiuto al suicidio, per lunghi anni hanno rappresentato un argine apparentemente invalicabile a qualsiasi forma di autodeterminazione personale nel “fine vita”, tanto nella forma del rifiuto delle cure o dell’interruzione dei trattamenti terapeutici salva-vita (eutanasia passiva), quanto – e a maggior ragione – nella forma del suicidio medicalmente assistito o dell’eutanasia attiva.
Unitamente, in particolare, al divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo previsto dall’art. 5 c.c., tali norme trovavano la propria giustificazione in una interpretazione “forte” del diritto alla vita, ricavabile dal principio personalistico di cui all’art. 2 della Costituzione.
Il valore della persona umana, posta al centro della Costituzione, postulerebbe l’intangibilità della vita come dogma insuperabile, e consentirebbe di declinare il principio non solo nei termini di esercizio di un diritto, cioè non solo come istanza di protezione nella titolarità di ogni individuo, bensì anche come una sorta di dovere, volto a garantire la vita come interesse superindividuale, collettivo o di rango statuale, pertanto assolutamente indisponibile.
L’eutanasia passiva, tuttavia, “si è fatta strada” nel nostro ordinamento in una serie di casi giurisprudenziali e sulla spinta delle aperture della Corte europea dei diritti dell’uomo[1]. Queste pronunce hanno indotto il legislatore, all’esito di un iter parlamentare lungo, articolato e controverso, ad emanare la l. n. 219/2017, introducendo le disposizioni anticipate di trattamento e attribuendo una significativa rilevanza all’autodeterminazione nel “fine vita”, alla luce anche di quanto disposto dall’art. 32 comma 2 della Carta fondamentale.
Il dibattito non si è, però, sopito e, a seguito delle note vicende del caso Cappato/Antoniani, la Corte costituzionale è intervenuta, dapprima, con l’ordinanza n. 207/2018 e, poi, con la sentenza 242/2019, ritagliando all’interno dell’art. 580 c.p. un’ipotesi di esclusione dell’antigiuridicità della condotta di aiuto al suicidio. Secondo la Corte, in particolare, la norma è incostituzionale nella parte in cui «non esclude la punibilità di chi […] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili»[2].
Nella sua pronuncia, tuttavia, la Corte non è giunta ad affermare l’esistenza di un vero e proprio diritto a morire, per quanto, secondo alcuni[3], esso non possa non trapelare tra le pieghe della motivazione, costituendo il presupposto sostanziale necessario all’efficacia scriminante – ancorché circoscritta – del suicidio assistito.
Il tema, però, è stato riportato all’attenzione della Corte, con un quesito referendario promosso dall’associazione “Luca Coscioni”, che richiedeva la parziale abrogazione dell’art. 579 c.p., dando pieno valore legittimante al consenso dell’avente diritto, in quanto soggetto capace di autodeterminazione responsabile. L’obiettivo perseguito dal referendum era proprio quello di affermare l’esistenza di un diritto a morire e il suo possibile esercizio, conseguentemente, anche per mano di altri.
La Corte tuttavia, con la sentenza n. 50 del 15 febbraio 2022, ha dichiarato il referendum inammissibile «perché a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».[4]
Parallelamente, a seguito del monito della Consulta al Parlamento di intervenire per modificare l’art. 580 c.p., è in discussione in Parlamento il controverso Disegno di legge sul “fine vita”, sul quale il dibattito politico in corso è molto acceso rispetto ai limiti entro cui recepire e precisare le indicazioni della Corte costituzionale.
2. Esiste un diritto a morire?
Per “diritto a morire” bisogna intendere la facoltà riconosciuta all’individuo di poter liberamente disporre della propria vita, secondo la propria coscienza, ricomprendendo, tra le scelte che può compiere, anche quella di una morte dignitosa, senza sofferenze fisiche o psicologiche, in presenza di determinate condizioni esistenziali[5].
In una prospettiva storica di lunga durata il fenomeno suicidiario è stato differentemente considerato. Nell’antica Roma il suicidio non solo era tollerato, bensì, in élite colte, quale quella degli stoici, era addirittura considerato la più alta espressione della libertà che permetteva agli uomini di avvicinarsi agli dei. Successivamente si assistette, però, a un graduale rovesciamento della prospettiva. Nel V secolo d.C. Agostino, nella sua “La Città di Dio”, formulò le basi dell’etica cristiana relativa al rifiuto del suicidio, e in seguito Tommaso d’Aquino alla fine del XIII secolo arrivò a condannarlo come un atto contrario alla società intera, ancor più grave dell’omicidio, non prevedendo per questo l’espiazione del peccato[6]. L’incriminazione del suicidio ha rappresentato poi una costante dei sistemi repressivi, almeno sino all’avvento del pensiero illuminista; si pensi che in Italia, ancora il Codice Zanardelli del 1839, all’art. 585, reprimeva il suicidio consumato e tentato. È solo in effetti dalla metà del 1800 che gli ordinamenti penali europei hanno cessato di incriminare la condotta suicidiaria.
È necessario, però, domandarsi se l’autodeterminazione dell’individuo possa legittimare, oltre al suicidio in sé, anche forme di partecipazione “solidale” a tale atto.
Se il suicidio “solitario”, infatti, ricade esclusivamente nella sfera di azione del singolo, l’aiuto al suicidio chiede il coinvolgimento di almeno un’altra persona. La solitudine nella quale si consuma l’atto autodistruttivo estremo viene meno: si chiede a qualcuno di rendere possibile o più agevole il congedo dalla vita; si rende cioè qualcuno complice della propria morte, non più impulsiva e improvvisa ma pianificata e progettata[7].
Secondo la tesi tradizionale[8], il suicidio è un’azione socialmente tollerata[9], né approvata né disapprovata dall’ordinamento che, dunque, pur non etichettandola illecita, non consente di qualificarla come esercizio del più generale diritto all’autodeterminazione personale. La vita resterebbe un bene indisponibile e non sarebbe ammessa alcuna forma di partecipazione “solidale” al suo annientamento.
Detto altrimenti: non sarebbe mai lecito l’intervento del terzo nell’assecondare la volontà, benché libera e consapevole, del soggetto di porre fine alla propria vita liberandosi dalle sofferenze che la vita stessa può generare. Si tratta, a ben vedere, di una visione a sfondo “statalista” che, nell’appropriarsi del concetto universale e astratto di uomo, sottrae la vita alla disponibilità del singolo titolare per finalità trascendenti, in nome di valori assoluti e incontrovertibili[10].
Tra gli argomenti tecnici che la dottrina[11] valorizza vi è il dettato dell’art. 5 del codice civile, dal quale viene ricavato il principio dell'indisponibilità della vita umana e del divieto di porre in essere atti di disposizione del proprio corpo che determinino una lesione irreversibile della integrità fisica o che siano contrari a legge, ordine pubblico o buon costume.
Ancora, viene valorizzato il presidio di tutela apprestato dagli artt. 579 e 580 del c.p., specie rispetto ai soggetti che versano in condizioni di fragilità fisica e psichica al momento di prestare il consenso o di richiedere l’aiuto a morire[12].
Tale impostazione teorica declina la vita come bene superiore di rango costituzionale, protetto al massimo grado dall’ordinamento contro ogni pratica di eutanasia, soprattutto di quella “attiva”[13].
Secondo altro indirizzo teorico[14], nell’ambito della cosiddetta bioetica della disponibilità della vita[15], sarebbe per contro legittimo guardare con un certo favore alle pratiche dell’eutanasia, visto l’avanzamento del processo di secolarizzazione in atto nel mondo occidentale. Tale dottrina critica il contenuto paternalistico della norma penale, qualora essa intervenga a restringere oltremisura i confini di libertà di autodeterminazione del singolo individuo.
Così, pur non considerando automaticamente lecito ogni intervento per mano d’altri nello spazio riservato alla libertà morale dell’individuo al momento della decisione estrema sull’essere o il non essere, sarebbe, tuttavia, necessario garantire, quanto meno a chi non è in grado di attuare autonomamente la propria volontà, un aiuto esterno a congedarsi dalla vita senza patire inutili sofferenze aggiuntive[16].
Le ragioni a fondamento di questa teoria devono riscontrarsi tanto nel principio di autonomia della persona, che in quello della irragionevolezza della sofferenza individuale.
Il primo principio si postula sul diritto riconosciuto in capo al soggetto di disporre della propria vita, che rende l’individuo davvero arbitro del proprio destino[17]. In tale contesto autonomia significa, dunque, legittima facoltà di autodeterminarsi anche con riguardo al “fine vita”, in conformità alle proprie inclinazioni, ai propri valori personali e alla propria sensibilità morale.
Con attenzione all’irragionevolezza delle sofferenze morali, va messo centro dell’attenzione il concetto di dignità della persona umana, e la conseguente ingiustizia della sofferenza tanto fisica che psichica in un certo senso imposta all’individuo. A fondamento di ciò si pone l’accento sugli artt. 3, comma 1, 2 e 32 comma 2 della Costituzione. Il primo articolo tutela la dignità individuale in rapporto a quella sociale, il secondo in via generale la libertà di autodeterminazione; il terzo tutela, nell’ambito dei trattamenti sanitari, la libertà di scelta del paziente, evidenziando il principio del consenso (informato) al trattamento terapeutico, con la conseguente possibilità di revocare il consenso stesso a un determinato trattamento anche dopo averlo in un primo tempo prestato.
Portando all’estremo il discorso, si arriva al riconoscimento in capo all’individuo della possibilità di scegliere la morte e di avvalersi di un aiuto a morire, quando gravemente malato e costretto ad un’esistenza per lui non più dignitosa. Si afferma, a questo punto, che il diritto alla vita può talvolta includere il suo contrario, come precipitato logico necessario del diritto stesso alla vita[18].
3. La parziale disponibilità del bene vita
«Di chi è il corpo? Della persona interessata, della sua cerchia familiare, di un Dio che l’ha donato, di una natura che lo vuole inviolabile, di un potere sociale che in mille modi se ne impadronisce, di un medico o di un magistrato che ne stabiliscono il destino?»[19]
A tale interrogativo negli ultimi anni si è risposto, come già accennato, aprendo a una parziale disponibilità del bene vita e quindi a una maggiore signoria della “persona interessata”.
In tal senso è necessario soffermarsi ancora sulla l. n. 219/2017, riguardante le disposizioni anticipate di trattamento e il c.d. testamento biologico. Tale legge consente al maggiorenne, capace, di optare per la propria dipartita, esprimendo (con le modalità previste dall’art. 1) il rifiuto di iniziare o proseguire un trattamento salvavita, indipendentemente dalla patologia, dalle chance di sopravvivenza e dalle ragioni che stanno dietro la scelta estrema esercitata[20].
Si valorizza, così, anche nei momenti di maggior fragilità del paziente, la sua volontà, attraverso il diritto al consenso informato la cui tutela è rafforzata a partire dall’individuazione di una base costituzionale ampia di legittimazione. Infatti, il comma 1 si richiama ai principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che proteggono il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona[21].
Viene sancito, quindi, il diritto al rifiuto del trattamento terapeutico, previa informazione del sanitario sulle conseguenze derivanti dalla sua interruzione, e viene riconosciuta la libertà di ricorrere esclusivamente a cure palliative o alla c.d. terapia del dolore. L’informazione deve essere data attraverso un linguaggio chiaro e intellegibile, fedele alla situazione clinica del malato.
In questo quadro, le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento) non acquisiscono un carattere meramente orientativo ma assurgono al rango di direttive da rispettare. Non si tratta, però, di indicazioni inderogabilmente vincolanti in quanto occorre verificare la corrispondenza tra la situazione ipotizzata e quella effettivamente verificatasi[22]. Dispone infatti il comma 5 dell’art. 4: «[...] il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. [...]»[23].
Si può affermare che questa disciplina si ispiri al principio dell’habeas corpus, in quanto essa ribadisce l’esistenza di uno spazio invalicabile contro possibili abusi e prevaricazioni: “nessuno può toccare il mio corpo senza il mio consenso”.
In questa prospettiva, il rifiuto di cure può essere considerato vera e propria espressione della libertà personale garantita dall’art. 13 Cost.
Da questo punto di vista, la morte conseguente all’interruzione di cure può essere considerata una vera e propria morte naturale, determinata da un decorso causale già in atto che il soggetto non ha voluto nemmeno tentare di interrompere[24].
Una seconda fondamentale tappa verso una concezione di parziale disponibilità della vita si è avuta con l’intervento – già richiamato – della Corte costituzionale nel caso Cappato/Antoniani[25].
La Consulta ha delineato un’area circoscritta di liceità, ponendo l’accento su quattro condizioni che debbono coesistere affinché sia esclusa la punibilità per agevolazione del suicidio ex art. 580 c.p. In particolare occorre che: a) la persona sia affetta da patologia irreversibile, b) la patologia sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, c) la persona sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, d) la persona sia infine, nonostante tutto, capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Al di fuori di questi limiti, d’altra parte, la Corte ha ritenuto l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile come quella del suicidio».
Tale pronuncia ha suscitato accese discussioni: alcuni autori hanno sostenuto l’esigenza ormai di superare l’impostazione paternalistica del codice penale[26], altri hanno continuato a sostenere la necessità di ancorare il nostro ordinamento al principio di indisponibilità della vita, inteso in senso assoluto e non passibile di eccezioni. Quest’ultimi fanno leva in particolar modo sull’incertezza dei confini della nozione di irreversibilità della malattia e sulla difficoltà di accertare il consenso consapevole e libero di pazienti in situazioni estreme di malattia e sofferenza[27].
Per la prima volta la Consulta, pur senza affermare un vero e proprio diritto a morire, ha sancito tuttavia – almeno in parte – il diritto a una morte dignitosa[28], valorizzando l’autonomia decisionale del paziente e tutelandone la sua dignità.
Gettando lo sguardo oltre i confini nazionali, per una visione più organica della disciplina sul “fine vita”, occorre peraltro prendere in considerazione la disciplina tedesca di cui ai §§ 216- 217 StGB (Strafgesetzbuch) e l'importante sentenza del Bundesverfassungsgericht del 26 febbraio 2020.[29]
Il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato, infatti, l’incostituzionalità del § 217 del codice penale, che sanzionava l’agevolazione al suicidio realizzata attraverso modalità commerciali. Il Tribunale ha evidenziato la violazione dei paragrafi 1/1 e 2/1 della Costituzione, che dichiarano rispettivamente intangibile la dignità umana e inviolabile la libertà della persona. Di qui ha sancito il diritto di scegliere in assoluta autonomia di porre termine alla propria vita con una decisione informata e ponderata, e non limitatamente a situazioni di malattia terminale[30].
In particolare, secondo la Corte tedesca il «diritto ad autodeterminarsi nella morte» deve essere ricondotto all’interno del più generale «diritto al libero sviluppo della propria personalità» (art. 2, co. 1, GG), che nel Grundgesetz è appunto ancorato al principio della dignità umana (Menschenwurde, art. 1, co. 1, GG).
Da ciò segue – scrive il BVerfG – che «la decisione autoresponsabile circa la fine della propria vita non necessita di alcun ulteriore fondamento o giustificazione» e, pertanto, «non resta limitata al sussistere di condizioni di malattia grave o insanabili né a determinate fasi della vita o della malattia»[31]. Ancora: «la decisione del singolo, di porre fine alla propria vita sulla base della propria concezione della qualità della vita e del senso della propria esistenza, è nel momento finale un atto frutto di un’autonoma autodeterminazione che lo Stato e la società devono rispettare».
In tal senso, i giudici costituzionali tedeschi hanno optato per una presa di posizione assai più forte rispetto a quella proveniente dagli omologhi italiani, giacché, pur condividendo le comuni preoccupazioni riguardanti le scelte terminali assunte da individui particolarmente fragili, ciò non ha impedito di pervenire ad una radicale bocciatura della norma impugnata, diversamente dalla scelta di creare una circoscritta area di non punibilità come invece tratteggiata dalla Corte italiana[32].
Unico elemento, che forse accomuna le posizioni delle due Corti, è la necessità di verificare che la decisione sia stata prestata in maniera libera e consapevole. In effetti, nella prospettiva radicale del BVerfG l’unico requisito – a differenza dei quattro previsti dalla nostra Corte costituzionale – per rendere lecita l’agevolazione al suicidio è la presenza di una volontà “autentica e definitiva” dell’aspirante suicida.
4. La sentenza della Corte costituzionale sulla inammissibilità del referendum abrogativo del primo comma dell’art. 579 c.p.
Come già ricordato sopra, l’iniziativa referendaria promossa dall’associazione “Luca Coscioni”, avente ad oggetto la parziale abrogazione dell’art. 579 c.p., è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 15 febbraio 2022[33].
Questo «perché a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».[34]
Il quesito referendario si proponeva di affermare la libertà di autodeterminazione del soggetto anche nelle decisioni del “fine vita”, in presenza di una libera manifestazione di volontà da parte di una persona pienamente capace di intendere e volere, secondo una visione antipaternalistica del diritto penale[35]. L’obiettivo dichiarato era quello di consentire l’eutanasia attiva in presenza dei requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato. In altre parole, si voleva aprire alla legittimità dell’eutanasia attiva a favore di una persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Il testo dell’art. 579 c.p. che sarebbe tuttavia risultato a seguito dell’eventuale approvazione del quesito referendario sarebbe stato il seguente:
«Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».
Il quesito proposto, qualora fosse stato giudicato ammissibile, e successivamente votato favorevolmente avrebbe comportato per la Consulta una disponibilità della propria vita senza limiti, non legata ad alcuna situazione di malattia più o meno grave, terminale o meno, né di sofferenze più o meno acute, e intollerabili. Non vi sarebbe stata, infatti, nella norma di risulta alcun riferimento ai criteri elaborati nella sentenza n. 242/2019, che sarebbero dovuti essere (nelle intenzioni dei promotori) applicati anche all’art. 579, al fine di circoscrivere le ipotesi di liceità del fatto.[36] È vero che il carattere solo abrogativo dei referendum non poteva consentire l’integrazione della normativa di risulta con una più articolata regolamentazione della fattispecie, ma ciò appunto avvalora l’ipotesi che la norma risultante dall’abrogazione avrebbe permesso di disporre della propria vita in modo estremamente più ampio di quanto previsto per l’aiuto al suicidio dopo l’intervento della Corte costituzionale[37].
Tra le questioni problematiche evidenziate dalla Consulta vi è poi quella che, in caso di esito positivo del referendum, chiunque (un medico, parente, amico, conoscente) sarebbe stato libero di uccidere e alla sola condizione che fosse accertato il valido consenso della vittima. Va anche osservato che la liceità dell’omicidio si sarebbe estesa anche ai modi dell’uccisione, tutto sarebbe stato ammesso, dal farmaco letale all’arma da fuoco o da taglio, ecc., senza che necessariamente tali modalità dovessero essere specificate nella prestazione del consenso e, quindi, senza che vi fosse la certezza che la vittima avesse realmente consentito a quella modalità. Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità sarebbe rientrato anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione. Ancora, la “liberalizzazione” del fatto non sarebbe dipesa neppure dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali sarebbero potute essere non necessariamente legate «a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l’accettazione della propria morte per mano altrui»[38].
Per tali ragioni la Consulta ha ritenuto che non sarebbe stata rispettata la tutela minima della vita umana, quale bene giuridicamente e costituzionalmente protetto dall’ordinamento.
Se da un lato, l’art. 13 Cost. attribuisce rango primario alla libertà di autodeterminazione, e l’art. 32 Cost., al secondo comma, statuisce il diritto del paziente a rifiutare le cure, per la Consulta, tuttavia, tali libertà incontrano un significativo limite nella tutela del diritto alla vita, specialmente per le persone più deboli e vulnerabili. Tale diritto trova riconoscimento implicito nell’art. 2 Cost., qualificandosi quale “diritto inviolabile dell’uomo” e occupando così una posizione privilegiata all’interno della carta costituzionale. Nonché all’art. 2 C.E.D.U. (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo) il diritto alla vita viene ad essere inteso quale “primo dei diritti inviolabili dell’uomo”, in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri.
Dunque, precisa la Corte «quando viene in rilievo il bene della vita umana, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima».[39]
D’altra parte, non sarebbe stata nemmeno sufficiente l’art. 579 c.p., così come riformulato, a tutelare la vita dei soggetti vulnerabili. Tali situazioni non possono infatti essere ricomprese «nella sola minore età, infermità di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici)».
In sintesi, l’approvazione della proposta referendaria avrebbe reso «indiscriminatamente lecito l’omicidio [del consenziente], […] a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata», comportando così il venir meno di ogni tutela (minima) del bene della vita.
5. Il d.d.l. sulla morte volontaria medicalmente assistita
Con riguardo all’aiuto al suicidio, la Corte costituzionale sin dall’ordinanza n. 207/2018 (caso Cappato) ha preso posizione anche contro un’eccessiva tutela del diritto alla vita, che rischia di capovolgersi nel suo rovescio: un dovere di vivere a costo di qualsiasi sofferenza[40].
Per tale ragione la Consulta, come si sa, sollecitava il Parlamento ad un intervento di riforma dell’art. 580 c.p., alla luce della nuova scriminante “tipizzata” con la sentenza n. 242/2019.
Dopo anni di stasi il disegno di legge ora è stato approvato alla Camera e dovrà essere discusso in Senato.
Il suicidio assistito prevedrebbe la possibilità per il malato di autosomministrarsi la sostanza letale, farmaco fornito da un medico (non punibile in presenza dei presupposti tipizzati accertati). Diversamente l’eutanasia legale, non inclusa nel d.d.l., richiederebbe l’intervento di un medico che somministra attivamente il farmaco. In tal senso si legge nel testo di legge che: «Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge».[41]
Il Disegno, dunque, legalizzerebbe esclusivamente la c.d. eutanasia passiva, lasciando fuori dalla riforma legislativa quella attiva. La nuova disposizione avrebbe inoltre effetti retroattivi anche per le sentenze di condanna passate in giudicato, ai sensi dell’art. 8 co. 2[42].
Nel corso dei lavori, la commissione ha accolto alcuni emendamenti, come l’introduzione della possibilità di obiezione di coscienza per i sanitari, e la previsione che le sofferenze del paziente siano al contempo «fisiche e psichiche», e non «fisiche o psichiche» come indicato dalla Consulta.
In particolare, con riferimento all’obiezione di coscienza si legge all’art. 6 che «la dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. Tuttavia, anche in tali casi la struttura è sempre tenuta a «ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione».
Per poter accedere alla “morte volontaria medicalmente assistita”, dunque, si deve essere in presenza di un soggetto maggiorenne, pienamente capace di intendere e volere e che sia stato «previamente coinvolto in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate».
Ancora, tale persona deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:
a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili;
b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Sul punto, dunque, si chiede un accertamento rafforzato delle sofferenze avvertite dal paziente, che devono essere contemporaneamente fisiche e psicologiche.
La volontà manifestata dal paziente poi deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. Deve pervenire per iscritto o qualora le condizioni del paziente non lo consentano può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo, che consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.
Ulteriori passaggi che meritano di essere ricordati sono la centralità riconosciuta alla dignità umana[43] e la necessità di un parere motivato da parte del Comitato per la valutazione clinica, che deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato si deve esprimere sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge a supporto della richiesta di morte medicalmente assistita. «Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge»[44].
Nel complesso, accanto a innegabili aspetti positivi della nuova disciplina in itinere, emergono tuttavia anche delle criticità.
Infatti, solo le persone fisicamente autonome, cioè in grado di autosomministrarsi il farmaco da sole, potrebbero “accedere” all’aiuto al suicidio, non chi, pur essendo in grado di comprendere e volere, sia però completamente paralizzato e dunque impossibilitato a suicidarsi.
Ancora, potrebbero essere aiutate solo le persone collegate a macchinari o che necessitano di trattamenti sanitari per respirare, nutrirsi e idratarsi, ma non anche le persone malate gravemente ad esempio di cancro o affette da patologie neurodegenerative che non dipendano tuttavia da tali macchinari, ecc.
Infine, solo le persone che hanno prima intrapreso un percorso di cure palliative potrebbero poi rifiutarlo e richiedere il suicidio assistito.
In ogni caso, nonostante le obiezioni sollevabili al disegno di legge, che certo in parte restringe, discutibilmente, l’area di liceità dell’aiuto a morire rispetto a quanto già delineato dalla stessa Consulta, appare tuttavia urgente portare a conclusione l’intervento normativo in questione. Dopo quasi tre anni di attesa, è comunque opportuno riformare l’art. 580 c.p., recependo in una legge almeno il nucleo significativo della scriminante “tacita” configurata con la sentenza n. 242/2019 dai giudici costituzionali; ciò in vista di una più compiuta attuazione del principio di legalità vigente in materia penale.
6. Conclusioni
L’eventuale esito positivo dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge potrebbe, dunque, rappresentare una risposta importante alle sollecitazioni della Consulta e all’esigenza di configurare una scriminante in materia finalmente conforme ai dettami costituzionali e allo stesso tempo “partorita” direttamente dal legislatore.
Inoltre, si potrebbe ritenere che, qualora il disegno di legge venisse approvato, e dunque, venisse espressamente introdotta la causa di giustificazione procedimentale ivi prevista, in forza dell’ammissibilità dell’analogia in bonam partem per le scriminanti (ribadita di recente dalle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione[45]), l’esimente potrebbe operare non soltanto per l’art. 580 ma anche per l’art. 579 c.p.
Le condizioni in presenza delle quali non sarebbe punibile l’aiuto al suicidio sembrano infatti estendibili, per analogia, all’omicidio del consenziente, potendosi ritagliare anche qui una sfera di liceità del medesimo tenore. Invero, sul piano dell’offesa, nel contesto della malattia, non sembra sussistere una distanza incolmabile, in termini di valore o disvalore, tra aiuto al suicidio e omicidio del consenziente, perché prevalgono decisamente le somiglianze tra le due situazioni: analogo è il quadro esistenziale di riferimento, medesima la scelta e il travaglio individuali e medesimo l’esito irreversibile del fatto. All’interno di questo identico drammatico contesto, il diverso ruolo giocato dall’autore del fatto, che sia ruolo di ausiliatore o di “fattore causale primario” dell’evento morte, non sembra davvero più rappresentare, alla luce della coscienza morale e giuridica, una diversità valoriale preponderante rispetto, appunto, alle forti somiglianze degli altri elementi essenziali del contesto. D’altra parte gli stessi limiti, che la legge prevedesse in senso restrittivo e formale nella causa di giustificazione, potrebbero essere superati, in via analogica, dal giudice in un quadro di equo trattamento di situazioni simili, senza per ciò stesso dover vedere in operazioni del genere, di umana giustizia, un “sovvertimento” dell’ordine costituito.
