Sommario: 1. Questione e principio di diritto; 2. Esigenze contrastanti e ragioni della decisione della Corte; 3. Conclusioni.
1. Questione e principio di diritto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, in sede di accoglimento della domanda di applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, rilevava la incompetenza a prendere cognizione del fatto in capo al medesimo Tribunale e affermava la competenza del Tribunale per i minorenni.
Il Giudice a quo evidenziava, in via del tutto preliminare, che la questione relativa all’accertamento dell’età dell’indagato aveva dato luogo, in precedenti procedimenti, a valutazioni difformi tra le diverse autorità giudiziarie che si erano occupate del caso.
Rilevava, inoltre, che il Tribunale per i minorenni aveva già assunto una determinazione, affermando la maggiore età del soggetto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2015.
Assumeva, tuttavia, che detta determinazione non poteva ritenersi vincolante, in quanto residuavano dubbi che rendevano necessaria una «specifica istruttoria».
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, dal canto suo, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 30 c.p.p.
L’organo della giurisdizione specializzata assumeva, invero, che la determinazione assunta dal Tribunale per i minorenni in ordine alla maggiore età del destinatario del procedimento dovesse considerarsi definitiva.
Riteneva, quindi, che la relativa decisione dovesse ritenersi ad efficacia vincolante – anche ai sensi dell’art. 19 bis del d.lgs. n. 142 del 2015 che disciplina l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati – rispetto ad ogni procedimento in cui fosse venuta in rilievo la necessità di una compiuta identificazione del soggetto e, quindi, anche in ambito penale.
La Corte di cassazione, investita della questione, con la Sentenza 10 novembre 2021, n. 43322, riteneva sussistente il conflitto negativo di competenza e lo risolveva attribuendo la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario.
Il principio di diritto ricavabile dalla pronuncia della Suprema Corte è, quindi, il seguente: «In tema di conflitto di competenza tra giudice ordinario e minorile, la decisione emessa dal Tribunale per i minorenni in sede di verifica socio-sanitaria dell’età ai sensi dell’art. 19-bis d.lgs. n. 142 del 2015 ha efficacia di giudicato anche in sede penale».
2. Esigenze contrastanti e ragioni della decisione della Corte
La questione sottesa al conflitto di competenza che giunge all’attenzione della Corte di cassazione attiene al rapporto tra l’esigenza della certezza del diritto incarnata nella decisione – assunta in un diverso procedimento e divenuta definitiva – del Tribunale per i minorenni in ordine all’accertamento dell’età del dell’indagato e l’esigenza di neutralizzare quei margini di dubbio che sembrano permanere in ordine all’accertamento di cui sopra e che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, sembrerebbero giustificare una necessaria «specifica istruttoria» ulteriore.
Da un lato, quindi, si pone uno dei principi cardine del sistema processuale, ossia quello del giudicato, che non consente di rimettere in discussione le situazioni giuridiche accertate dal giudice. Dall’altro, l’esigenza di eliminare margini di dubbio in ordine all’età del principale protagonista della vicenda procedimentale.
Le due opposte esigenze risultano legate dal filo rosso della necessaria giurisdizione specializzata prevista – in ambito penale – in favore di soggetti minorenni.
Nell’uno come nell’altro caso, infatti, gli organi della giurisdizione in conflitto perseguono l’obiettivo di garantire quella sfera di giurisdizione specializzata: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario ritiene, invero, che la competenza spetti al Tribunale per i minorenni, sussistendo margini di dubbio in ordine all’età del soggetto; il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, al contrario, ritiene che l’accertamento dell’età operato, in precedenza, dal Tribunale per i minorenni medesimo, non possa essere ulteriormente messo in discussione e che, pertanto, la competenza spetti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, essendo stato l’indagato considerato maggiorenne.
La Corte di cassazione, ritenuto sussistente il conflitto negativo di competenza, lo risolve attribuendo la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario.
Il Collegio, in via del tutto preliminare, considera il particolare contenuto della legge in tema di disciplina dell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui al d.lgs. n. 142 del 2015[1].
Nello specifico, si pone in evidenza il particolare procedimento giurisdizionale finalizzato alla identificazione e attribuzione dell’età al presunto minore[2].
La Corte ritiene che tale disciplina sia «organica e rispettosa – anche nelle modalità di realizzazione dell’accertamento – delle evoluzioni normative sovranazionali in tema di tutela dei minori, che attribuisce al Tribunale per i minorenni una competenza funzionale ed esclusiva a realizzare l’accertamento e che riproduce, in caso di dubbio non risolto in tale ambito, la regola della presunzione della minore età».
Al tempo stesso, il Collegio ritiene che, se l’accertamento ha dato esito positivo ed è derivato da una verifica idonea a neutralizzare ogni dubbio in ordine all’età del soggetto, «è esatto ritenere che la lettera della legge depone nel senso della portata “generale” della pronunzia, una volta definitiva».
Sul punto viene poi richiamato l’indirizzo ermeneutico fatto proprio dalla Corte, la quale, con riferimento alla previsione di legge che impone la sospensione di ogni procedimento amministrativo e penale in pendenza della procedura per l’accertamento dell’età del soggetto, ha statuito che «in tal modo si è inteso rendere esplicito il proponimento che il provvedimento di attribuzione dell’età, a cui il decidente perviene all’esito del procedimento multidisciplinare…, non è funzionale solo all’attivazione delle misure di protezione previste dal d.lgs. 142 del 2015, ma è destinato a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell’ordinamento giuridico che fanno dell’età il presupposto discriminatorio per l’applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello normalmente praticato»[3].
Sulla base di tali premesse, la Corte arriva a sostenere che «la voluntas legis è chiaramente espressa nel senso della introduzione di una aggiuntiva “questione pregiudiziale” rispetto a quelle disciplinate in via generale dall’art. 3 c.p.p., da ritenersi correlata alla particolare condizione di fatto (incertezza sull’età) del soggetto nei cui confronti si tiene il procedimento penale. Ciò comporta la applicabilità della regola normativa espressa dall’art. 3, comma 4, c.p.p., nel senso che la decisione irrevocabile emessa – nel descritto ambito – dal Tribunale per i minorenni ha efficacia di giudicato anche in sede penale».
3. Conclusioni
Con la pronuncia in esame, il giudice della legittimità tenta di individuare il punto di equilibrio tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza sottesa alla necessità di un accertamento più approfondito sull’età del destinatario del procedimento, laddove residuino margini di dubbio sulla stessa.
La questione non è di poco conto, considerato che la minore età costituisce il presupposto per l’applicazione, in sede penale, di un regime giudico differenziato.
Infatti, la vera ragione che sembra porsi alla base del conflitto negativo di competenza è ravvisabile nella volontà di garantire la necessaria competenza specializzata del Tribunale per i minorenni.
L’assoluta inderogabilità della competenza del Tribunale specializzato deriva da quello che, anche nel campo del diritto sovranazionale, va progressivamente affermandosi come principio del “superiore interesse del minore”[4]. Principio che assurge a canone ermeneutico primario cui informare l’intera disciplina processuale[5].
È necessario, quindi, che anche lo schema processuale riservato al minore di età sia calibrato sulla sua particolare condizione, considerato che una speciale e differenziata tutela del minore è ormai prevista in numerosissime fonti del diritto internazionale, europeo e convenzionale[6].
Il superiore interesse del minore si evince, tra l’altro, dalle peculiari possibilità di definizione alternativa del procedimento[7] sconosciute al processo ordinario o ivi previste ma con limiti estremamente stringenti.
La Corte costituzionale[8], anche di recente, ha ricostruito il significato che assume l’attribuzione della competenza per i procedimenti penali aventi ad oggetto reati commessi da soggetti minorenni ad un Tribunale specializzato, quale è quello per i minorenni[9].
In una storica pronuncia, il Giudice delle leggi arriva ad affermare che «[l]a competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale disciplina del processo minorile sono dirette al conseguimento di finalità di tutela del minore» e che queste ultime sono direttamente riconducibili a quanto previsto dall’art. 31 Cost.[10]
Tutto l’impianto normativo del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, tra l’altro, lascia trasparire un regime calibrato sulla peculiare situazione esistenziale del minore[11].
Imponente, poi, è l’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale che afferma la particolare esigenza di tutela del soggetto minore d’età destinatario di un accertamento penale[12].
In una recente pronuncia, poi, la Corte stessa statuisce che, dai principi costituzionali e dalle fonti di diritto internazionale, può ricavarsi «il principio secondo cui il minore autore di reato deve essere giudicato da una giurisdizione specializzata, i cui operatori siano selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che operi secondo finalità e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria. Di talché la scelta, compiuta dal legislatore italiano, di attribuire a tale giurisdizione specializzata la competenza per i reati compiuti da minorenni deve ritenersi costituzionalmente vincolata»[13].
Privare un soggetto minorenne della giurisdizione prevista a suo favore comporterebbe una serie di gravi conseguenze[14].
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla mancanza di una valutazione individualizzata della imputabilità[15] o all’impossibilità da parte del condannato di accedere a tutte quelle modalità alternative di definizione del procedimento previste dal sistema processuale minorile, in particolare alla sospensione del processo con messa alla prova e contestuale affidamento ai servizi minorili[16].
La conseguenza certamente più grave sarebbe però rappresentata dalla comminazione di una pena detentiva verosimilmente più severa di quella consentita[17].
La ragione di fondo sottesa all’attribuzione della competenza al giudice specializzato è ravvisabile, quindi, nella centralità della “funzione educativa”, criterio oggettivo esclusivo che deve essere utilizzato nell’esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato[18].
Si tratta, invero, di una funzione che penetra anche la fase di esecuzione della pena nei confronti di un condannato minore di età[19].
La preminenza della funzione educativa del trattamento sanzionatorio nei confronti del minorenne e la prevalenza del principio del favor minoris sono state evidenziate a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale che ha avuto modo di precisare che la realizzazione o meno della pretesa punitiva è subordinata al peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore[20].
Quella del minore, invero, è una personalità ancora in itinere e ciò consente di attribuire alla sanzione penale eventualmente a lui comminata una funzione più specifica, più “educativa” che “rieducativa”.
All’estremo opposto si rinviene un’altra esigenza di cui si deve tenere conto che è quella di certezza del diritto, incarnata dal giudicato e, nel caso di specie, da una pronuncia definitiva del Tribunale per i minorenni – emessa ai sensi dell’art. 19 bis del d.lgs. n. 142 del 2015 – che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, estenderebbe i suoi effetti anche al processo penale.
La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, si interroga, preliminarmente, sull’ambito entro il quale la precedente pronuncia del Tribunale per i minorenni possa estendere i suoi effetti, precludendo al successivo giudice – anche penale – di rimettere in discussione la decisione sull’età del destinatario del procedimento.
Il Collegio ritiene che detta pronuncia abbia efficacia vincolante in ogni procedimento in cui venga in rilievo la necessità di una compiuta identificazione del soggetto e, quindi, anche in ambito penale.
Detta efficacia vincolante si ricaverebbe dalla speciale disciplina prevista per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e, nello specifico, dall’art. 19 bis del d.lgs. n. 142 del 2015.
Vero è che, in caso di dubbio non risolto, varrebbe la regola della presunzione della minore età prevista, tra l’altro, dal comma 8 della norma prima richiamata[21], ma se l’accertamento risultasse idoneo alla dissoluzione di ogni dubbio sull’età del minore, alla relativa decisione dovrebbe riconoscersi portata generale, potendo essa riverberare i suoi effetti anche in altri ambiti ordinamentali che prevedono come presupposto discriminatorio per l’applicazione di un trattamento differenziato l’età del destinatario dello stesso.
L’altra questione che sembra porsi attiene alla possibilità, da parte del diverso giudice, di rivedere una precedente decisione, divenuta definitiva, superando in tal modo il limite invalicabile del giudicato[22].
Vero è che la giurisprudenza costituzionale ha ampliato le ipotesi in cui il giudicato può cedere – anche per una rideterminazione della pena in sede esecutiva –, ma ha avuto tuttavia cura di limitare il fenomeno ai casi in cui tale rideterminazione sia dettata dall’esigenza di far fronte ad una “sopravvenienza costituzionalmente rilevante”[23].
In considerazione delle contrapposte esigenze sottese alla questione portata all'attenzione della Corte, il punto di equilibrio viene individuato nella efficacia generale della decisione sull'età del soggetto assunta all'esito del procedimento multidisciplinare, capace di riverberare i suoi effetti - una volta divenuta definitiva - non solo nell'ambito della procedura prevista per l'attivazione delle misure di protezione di cui al d.lgs. n. 142 del 2015, ma anche in tutti quei procedimenti che «fanno dell’età il presupposto discriminatorio per l’applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello naturalmente praticato».
In conclusione, si può ritenere condivisibile l’orientamento della prima Sezione penale della Corte di Cassazione: in primo luogo, perché preserva la competenza specializzata e costituzionalmente vincolata del Tribunale per i minorenni in merito all’accertamento dell’età del soggetto[24], anche quando residuino margini di dubbio sulla stessa; in secondo luogo, perché lascia immutata la portata di uno dei principi cardine del sistema processuale penale che è quello del giudicato, limite invalicabile, eccetto che in ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti; in terzo luogo, perché garantisce una opportuna e necessaria uniformità metodologica degli accertamenti e una effettiva parità di trattamento, anche riducendo i margini di apprezzamento e di discrezionalità della singola autorità giudiziaria.
La conclusione della Corte lascia aperta, al tempo stesso, una questione di non poco conto, connessa al rischio che potrebbe derivare da quell’automatismo in virtù del quale i dubbi in ordine alla minore età del destinatario del procedimento penale dovrebbero ritenersi annullati a seguito di un accertamento, anche sommario, ma esteriorizzatosi in un provvedimento definitivo.
È noto, invero, che la struttura e la funzione della fase istruttoria mutano a seconda del procedimento che ospita la stessa[25].
Il comma 9 dell’art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, invero, si limita ad attribuire la competenza in ordine alla emissione del provvedimento di attribuzione dell’età al Tribunale per i minorenni, senza tuttavia indicare, in maniera dettagliata, le regole dell’itinerario conoscitivo che deve condurre il Giudice specializzato ad assumere la suddetta decisione[26].
Dalla lettera della norma potrebbe ricavarsi l’intenzione del legislatore di preferire le regole del Codice di procedura civile, considerato che il provvedimento del Tribunale per i minorenni è reso impugnabile ai sensi dell’art. 739 del medesimo codice.
Tale dato sarebbe confortato anche dal passaggio in cui il legislatore afferma che «ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione», confermando, quindi, che l’accertamento in ordine alla minore età avviene al di fuori del perimetro del procedimento penale.
Se questo è vero, si può ritenere che una istruttoria sommaria o incompleta o, comunque, non paragonabile a quella che viene condotta secondo le regole del processo penale genererebbe un vulnus nella verifica relativa all’età del soggetto e, conseguentemente, darebbe adito a dubbi.
Dubbi che, nonostante la definitività della pronuncia sull’età del soggetto, non dovrebbero sussistere nell’ambito di un eventuale e successivo accertamento sulla responsabilità penale dello stesso, attesa la particolare funzione del procedimento penale e il ruolo che in esso giocano diritti e garanzie di rilevanza costituzionale, in particolare quelli riferiti ai minori di età a favore dei quali, non a caso, è prevista una giurisdizione specializzata – quella del Tribunale per i minorenni – da ritenersi costituzionalmente vincolata[27].
In sostanza, il vero punto problematico della vicenda doveva riguardare non la definitività del provvedimento accertativo della età del destinatario del procedimento penale, bensì la natura e, dunque, la qualità dell’itinerario conoscitivo che deve condurre il Tribunale per i minorenni ad emettere il suddetto provvedimento.
La questione diventa ancor più delicata se si pensa alla mancanza, nell’ordinamento processuale penale, di un rimedio finalisticamente orientato a sanare il vizio, assai grave, derivante dall’errore – generato dalla inesatta determinazione dell’età del soggetto destinatario del procedimento – nell’attribuzione della competenza al giudice ordinario piuttosto che a quello specializzato[28].
