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Pubbl. Mar, 5 Apr 2022

Decreto Sostegni ter: proroga 2022 per la rottamazione-ter e saldo e stralcio A

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Editoriale a cura di Fabrizio Gritta



La Camera, nella seduta del 24 marzo, ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Sostegni-ter- DL del 27.01.2022 n. 4. Tra le novità troviamo la rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio.


ENG The Chamber, in the sitting of 24 March, approved the bill of conversion into law, with amendments to the Decree Sostegni-ter of 27.01.2022 n. 4. Among the novelties we find the remis-sion in terms for the scrappingter and balance and removal.

La Camera, nella seduta del 24 marzo, ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Sostegni-ter, DL del 27 gennaio 2022 n. 4, intitolato “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Le misure contenute nel decreto-legge sono articolate in quattro Titoli, che presentiamo in modo sintetico:

- il Titolo 1 (Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19) reca misure di sostegno per numerose categorie di attività che siano state maggiormente incise dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo gruppo di misure troviamo quelle in favore delle attività economiche chiuse o che hanno subito una contrazione significativa del fatturato e, specifiche politiche, state dedicate per il comparto del turismo e per il settore della cultura e dello sport;

- il Titolo II (Regioni ed enti territoriali) reca misure di sostegno alle spese collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dagli enti locali. In questo capitolo troviamo le politiche in materia di sanità e misure fondamentali degli enti locali, finanza locale, sviluppo urbano, assunzioni;

- il Titolo III (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) reca agevolazioni volte a realizzare un contenimento dei costi dell'energia elettrica. Il decreto prevede, citando le due misure più rilevanti, l'annullamento degli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e, in materia di accise, la soppressione della riduzione del 30% dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;

- il Titolo IV (Altre misure urgenti) reca disposizioni rivolte alla previsione di sostegni economici e fiscali in favore di una serie di ulteriori settori e categorie di soggetti, tra cui misure in materia di scuola, università e formazione e aiuti alle imprese in materia di lavoro.

La rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” è una delle novità in ambito tributario arrivate dalla conversione in legge del DL 4/2022. In particolare, all’articolo 10-quinquies è prevista una proroga a favore dei contribuenti che non hanno rispettato le scadenze dei relativi pagamenti. Nel dettaglio si tratta:

- della rottamazione dei ruoli di cui agli articoli 3 e 5 del DL 119/2018: definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione in favore di tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,

- riduzione delle somme dovute di cui all’articolo 1 comma 184 e seguenti della legge 145/2018: misura agevolativa relativa agli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

I termini per rimediare al mancato pagamento sono già stati ripetutamente rinviati da leggi emanate per contrastare gli effetti della pandemia Covid-19 sullo stato economico di famiglie e imprese, in un primo tempo dall’art. 68 comma 3 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e successivamente dai seguenti interventi legislativi:

- art. 154, DL 157/2020 (Decreto Rilancio);

- art. 4, co. 1, lett. b) DL 41/2021 (Decreto Sostegni);

- art. 1-sexies, DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

A seguire una sintesi delle scadenze differite dal Decreto Sostegni-bis delle rate relative ai piani di ammortamento delle due citate definizioni agevolate non ancora versate del 2020 e del 2021, per poi prospettare il nuovo calendario di cui all’art. 10-quinquies del DL 4/2022.

Iniziamo con la “Rottamazione-ter” che, lo rammentiamo, prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determinava la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse venivano integralmente corrisposte rispettando queste date:

- entro il 31 agosto 2021, per la scadenza originaria del 31 maggio 2020;

- entro il 30 settembre 2021, per la scadenza originaria del 31 luglio 2020;

- entro il 31 ottobre 2021, per la scadenza originaria del 30 novembre 2020.

Per quanto riguardava le rate scadute nel 2021, per coloro che erano in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine ultimo per pagare quelle in scadenza nel 2021 restava fissato al 30 novembre 2021.

Anche per il “saldo e stralcio”, che ricordiamo consistere in una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, il Decreto Sostegni-bis era intervenuto in favore dei soggetti, sempreché in regola con il versamento delle rate del 2019, prevedendo il seguente nuovo calendario:

- possibilità di pagare entro il 30 settembre 2021 le rate scadute il 31 luglio 2020;

- possibilità di pagare entro il 30 novembre 2021 le rate scadute nel 2021.

Per i versamenti delle rate dei due istituti in esame un successivo decreto, il DL 146/2021, aveva previsto una ulteriore concessione al 14 dicembre 2021, considerando i cinque giorni di tolleranza. Tuttavia, viste le difficoltà da parte dei contribuenti al pagamento in un’unica soluzione delle rate scadute nel 2021, da più parti è stato richiesto un maggiore lasso di tempo per consentire di onorare il debito, soprattutto in considerazione della crisi economica, dovuta dalla diffusione della pandemia, non del tutto superata.

Ora, con l’art.10-quinquies del citato Decreto Sostegni-ter, viene previsto che il pagamento delle somme ancora dovute si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se avviene integralmente. Ecco quali sono le nuove scadenze:

- entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;

- entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021;

- entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.

In ogni caso, rileviamo che sono sempre ammessi i cinque giorni di tolleranza, di cui all’art. 3, co. 14-bis, DL 119/2018, per i pagamenti effettuati in ritardo. Ne consegue che, rispetto alla prima chiamata per regolarizzare le rate del 2020, verranno considerati puntuali i versamenti effettuati entro il 5 maggio 2022. Nel caso in cui il contribuente non dovesse rispettare tali scadenze perderà i benefici concessi per rimettersi in regola con il Fisco.


Note e riferimenti bibliografici