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Pubbl. Sab, 24 Ott 2015

Non è reato dare in affitto un appartamento ad una prostituta 3EYY9ODXXRPLJ6N

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Eleonora De Angelis


Non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo di mercato un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione.


Con la sentenza n. 39181/2015, depositata lo scorso 28 settembre, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio di diritto in tema di rapporto tra il reato di favoreggiamento della prostituzione e la stipula di un contratto di locazione da parte di un proprietario di un immobile ed una prostituta.

Nella sentenza de qua i giudici della Suprema Corte hanno affermato che "non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria eserciterà tale attività." La condotta del locatore, infatti, non si pone in termini di "aiuto" o comunque incentivo all'attività di meretricio ma si concretizza nella semplice stipulazione di un contratto di locazione, contratto che riguarda, in via esclusiva, le esigenze abitative di una persona e non l'attività di prostituta da questa esercitata.

A tale affermazione dei giudici della Suprema Corte si potrebbe, giustamente, obiettare che un contratto di locazione, stipulato con una prostituta, costituisce una notevole agevolazione allo svolgimento della sua attività. Giova ricordare, tuttavia, che la prostituzione, ai sensi della l. n. 75/1998, non è prevista come reato dal nostro ordinamento, mentre è penalmente sanzionata l'attività di chi induca, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. Pertanto, secondo i giudici della Corte di Cassazione, "poichè l'evento del reato non è la prostituzione bensì - nella fattispecie de qua- l'aiuto alla prostituzione, ciò significa che esula il reato ove la condotta dell'agente non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti." 

In ultima analisi, potrebbe configurarsi l'ipotesi delittuosa di sfruttamento della prostituzione qualora il locatore possa trarre una qualche utilità di tipo economico dall'attività sessuale della prostituta: "la locazione ad una prostituta di un appartamento anche per svolgervi l'attività potrebbe integrare il reato di sfruttamento della prostituzione qualora vi sia la prova che il locatore, attarverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui."