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Pubbl. Mar, 29 Mar 2022

Autoriciclaggio e tracciabilità delle operazioni di trasferimento del profitto di un precedente reato

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Paola Sanfilippo



Con la sentenza n. 45397/2021, la Corte di Cassazione si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia secondo il quale il reato di autoriciclaggio è configurabile anche quando la titolarità del profitto muti per l’effetto di un’operazione tracciabile. La tracciabilità della transazione, difatti, non esclude la sussistenza del delitto, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto all’identificazione della provenienza delittuosa del bene.


ENG With sentence no. 45397/2021, the Court of Cassation follows in the footsteps of the established case law orientation according to which the crime of self-laundering is applicable when the ownership of the profit also changes due to the effect of an operation. The traceability of the transaction, in fact, does not exclude the existence of the crime, which must be affirmed even only on the basis of a conduct that has created a non-definitive interfering with the identification of the criminal origin of the asset.

Sommario: 1. La vicenda processuale; 2. I motivi del ricorso per Cassazione; 3. La lettura interpretativa dell’art. 648-ter.1. c.p.; 4. Considerazioni conclusive.

1. La vicenda processuale

Con sentenza n. 45397/2021[1], le cui motivazioni sono state depositate il 9 dicembre 2021, la Suprema Corte, seconda sezione penale, affronta il tema della configurabilità del reato di autoriciclaggio qualora la titolarità del profitto muti per l’effetto di un’operazione tracciabile, sostenendo che la tracciabilità della transazione non esclude la sussistenza del delitto di cui all’art. 648-ter.1. c.p. ma, al contrario, può affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto all’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

La vicenda processuale origina dal rigetto, da parte del Tribunale di Roma, dell’appello proposto avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Latina il 10 dicembre 2020, che ha applicato nei confronti di due indagati la misura interdittiva del divieto di esercitare le rispettive professioni per un anno, avendo gli stessi interferito illecitamente nell’ambito di una procedura fallimentare e turbato occultamente la regolarità della vendita delle quote di una società, cedute a un prezzo sottostimato in ragione della partecipazione illecita all’operazione di un perito estimatore nominato nel corso di una procedura fallimentare. Alla cessione è seguito il trasferimento delle quote della società a un soggetto terzo, che ha successivamente realizzato un trasferimento di quote sociali dalla predetta società a un’altra società.

Con l’imputazione provvisoria sono dunque stati contestati agli indagati i reati di induzione in errore del curatore del fallimento a prendere interesse privato in un atto della procedura (artt. 48-228 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge fallimentare), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.), di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis c.p.), di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Avverso l’ordinanza del 9 marzo 2021 del Tribunale di Roma due dei coindagati hanno proposto ricorso con atti separati, rispetto ai quali la Suprema Corte si è espressa in merito alla loro infondatezza con una motivata sentenza di rigetto.

2. I motivi di ricorso per Cassazione

Con il primo motivo di ricorso formulato avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione, riferibili alla dedotta nullità dell’ordinanza genetica per la omessa valutazione da parte del GIP degli elementi a discarico, i giudici di legittimità richiamano la pacifica affermazione giurisprudenziale dell’eccezionalità della norma contenuta al comma 9 dell’art. 309 c.p.p. [2] rispetto al principio generale, secondo cui la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita dalla pronuncia del giudice dell’impugnazione, nei limiti del devoluto [3].

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione offerta dai giudici, il motivo risulta infondato in quanto il provvedimento genetico è stato ampiamente motivato in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la motivazione non può dunque ritenersi mancante o apparente per il solo fatto di non aver considerato le allegazioni provenienti da un coindagato.

Rispetto al secondo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione, riferibili alla configurabilità del reato di cui all’art. 228 Legge Fallimentare, la Corte di Cassazione valorizza la lettura di merito offerta dal Tribunale che, ricostruendo senza vizi logico-giuridici la condotta illecita, ha ripercorso non solo la complessa attività preordinata di induzione in errore del curatore fallimentare, tratto in inganno dalla maliziosa condotta dei ricorrenti, ma anche l’informazione dei correi in ordine ai dati rilevanti della procedura fallimentare, oltre che la falsa rappresentazione della realtà costituita da una sottostima del valore delle quote cedute della società.

I giudici di legittimità affermano l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione, riferibili alla configurabilità del reato di cui all’art. 353-bis c.p., evidenziando l’ampia rappresentazione, da parte del Tribunale, dell’accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento della vendita delle quote della società, che pur costituisce l’elemento fondamentale della condotta di collusione del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353 bis c.p. [4].

Con il quarto motivo di ricorso proposto da uno dei due ricorrenti, è dedotta la violazione di legge in riferimento all’art. 512 bis c.p., che non richiama il reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1. c.p. nel novero di quelli la cui commissione deve essere agevolata dalla condotta di intestazione fittizia di beni contestata al ricorrente nell’imputazione provvisoria.

Pur riconoscendo l’assunto, la Suprema Corte sostiene l’infondatezza del motivo proposto, sulla base del principio per cui la norma di cui all’art. 512 bis c.p. non prevede che il soggetto artefice della condotta di fittizia intestazione di beni debba coincidere con il soggetto che compie personalmente la ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego di beni di provenienza illecita: è infatti sufficiente che la commissione di tali reati sia stata agevolata dalla condotta di chi compie il delitto di cui all’art. 512 bis c.p., anche se poi realizzata da un soggetto diverso.

Così nel caso di specie: la condotta del ricorrente, dominus occulto del disegno delittuoso, è stata in effetti ritenuta dal Tribunale come finalizzata al trasferimento delle quote della società a un soggetto terzo, che ha successivamente realizzato un trasferimento di quote sociali da una società a un’altra.

Con un quinto motivo di ricorso proposto da uno dei due ricorrenti, inoltre, è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di autoriciclaggio di cui all’imputazione provvisoria.

In particolare, ai fini della configurabilità del reato appena richiamato, è sostenuta nel ricorso non solo la necessità di un quid pluris rispetto al mero trasferimento del bene, ma anche la necessità che l'attività illecita abbia la finalità di occultare la reale titolarità del bene. Nel caso in esame sarebbe evidente l’assenza di qualsivoglia finalità dissimulatoria nella cessione delle quote sociali, essendo la stessa cessione esclusivamente orientata a un asserito legittimo lucro della plusvalenza riguardo al bene acquisito.

Anche in questa ipotesi la Suprema Corte sceglie di valorizzare la lettura offerta dal Tribunale, ritenendo infondato il motivo di ricorso sulla scorta delle argomentazioni di seguito approfondite.

3. La lettura interpretativa dell’art. 648-ter.1. c.p.

Con specifico riferimento alle censure mosse rispetto al tema della configurabilità del reato di autoriciclaggio, l’impostazione mantenuta dai giudici di legittimità, con la recente pronuncia in commento, si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato [5] in materia secondo il quale, in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria «allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali».

Di fatto – sostengono i giudici di legittimità – mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non sarebbe più immediata e richiederebbe la ricerca e l’individuazione del successivo trasferimento.

Con la sentenza n. 45397/2021, la Suprema Corte dunque chiarisce dapprima la latitudine contenutistica dell’art. 648-ter1 c.p., sub specie della condotta di “trasferimento”, per approdare poi al tema delle sue applicazioni al contesto della vicenda processuale di cui si tratta.

Posto infatti che la condotta di trasferimento di beni, tassativamente prevista dalla norma incriminatrice, è da ritenersi rientrante tra le «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» richiamate dall’art. 648-ter.1 c.p. e non anche inerente a una mera utilizzazione o godimento personale, nel caso di specie è confermata dagli Ermellini la configurabilità del reato di autoriciclaggio proprio in ragione di un effettivo trasferimento di quote sociali da una società a un’altra, tale da determinare un oggettivo mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto (i.e. la cessione delle quote della prima società ottenuta attraverso l’attività fraudolenta realizzata mediante la loro sottostima).

A nulla rileva, secondo i giudici di legittimità, la circostanza della vendita delle quote sociali a un soggetto terzo, estraneo agli illeciti contestati: a differenza dei casi di “impiego”, infatti, non è richiesto nei casi di “trasferimento” ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p. che il soggetto mantenga una signoria sul bene anche dopo la transazione, essendo sufficiente l’immissione nel circuito economico sano di beni di provenienza illecita, così ponendo concreto ostacolo alla loro identificazione.

Quindi, non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, l’assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità [6]; ben può rilevare, al contrario, qualsiasi attività concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza tra cui, ad esempio, il mutamento della titolarità del profitto avvenuto attraverso un’operazione tracciabile.

E difatti, con il provvedimento in commento, la Suprema Corte coglie l’occasione per precisare che – a ben vedere – la tracciabilità delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto dell’autoriciclaggio non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa [7], purché l’ostacolo alla identificazione della stessa sia concreto, così come prescrive la norma incriminatrice e così come ampiamente messo a fuoco dal Tribunale.

Alla luce delle precisazioni fornite, che invero danno continuità a orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi sul tema, i giudici di legittimità confermano dunque la configurabilità del reato di autoriciclaggio, ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., anche qualora la titolarità del profitto muti per effetto di un’operazione tracciabile.

A parere dei giudici della Corte, pertanto, la tracciabilità della transazione non esclude la sussistenza del delitto. Il necessario accertamento della concreta idoneità dell’operazione a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tuttavia, non può che essere rimessa al giudice del merito, dipendendo dalla valutazione specifica della dinamica del caso concreto.

4. Considerazioni conclusive

La pronuncia si rivela di particolare interesse poiché, ricostruendo in dettaglio alcuni profili della fattispecie di autoriciclaggio, offre interessanti spunti di riflessione in merito alla latitudine contenutistica e alle potenzialità applicative dell’illecito di cui all’art. 648-ter.1 c.p.

Anche alla luce del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale attraverso il D.Lgs. n. 195/2021 [8], che ha modificato le disposizioni incriminatrici che compongono la “galassia” dei reati di riciclaggio [9] (i.e., ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio), estendendola a reati presupposto di natura contravvenzionale – entro certi limiti – e ai delitti colposi, la lettura interpretativa della Suprema Corte offre riferimenti chiari all’operatore del diritto non solo nella prospettiva di un approdo interpretativo univoco della disposizione ma anche, conseguentemente, nell’ottica dell’individuazione di un indirizzo per le sue future concrete applicazioni [10].


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il testo della sentenza richiamata nel testo è integralmente consultabile in www.cortedicassazione.it.

[2] Ai sensi dell’art. 309, comma 9, c.p.p., infatti, «Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

[3] Sul punto, cfr., Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 845, in C.E.D. Cass. rv. 265646; sez. I, 10 giugno 2009, n. 27677, in C.E.D. Cass. rv. 244718; sez. VI, 3 marzo 2000, n. 1108, in C.E.D. Cass. rv. 215849; sez. II, 28 ottobre 2015, n. 46136, Campanella; sez. V, 6 dicembre 2017, n. 643, in C.E.D. Cass. rv. 271925.

[4] Così anche Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2016, n. 24477, in C.E.D. Cass. rv. 267092.

[5] Cass. pen., sez. II,18 dicembre 2019, n. 16059, in C.E.D. Cass. rv. 279407.

[6] Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2019, n. 36121 in C.E.D. Cass. rv. 276974.

[7] Cass. pen., sez. II, 5 marzo 2019, n. 16908, in C.E.D. Cass. rv. 276419.

[8] Sul punto v. C. SANTORIELLO, Recepite le Direttive UE 2018/1673 e 2019/713: prime osservazioni, in Rivista 231, Interventi, dicembre 2021; F. GIUNTA, L’Europa chiede un ulteriore giro di vite nel contrasto al riciclaggio, in disCrimen, 30 settembre 2021.

[9] Per una prima disamina delle novità normative intervenute per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021, cfr., in questa Rivista, A. DE LIA, Le modifiche attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ai reati che compongono la “galassia” del Riciclaggio, 13 dicembre 2021.

[10] Per una riflessione sulla dilatazione dell’area di rilevanza degli illeciti richiamati anche dall’art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e sulle possibili conseguenze per gli enti stessi in punto di aggiornamento dei propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo, cfr., G. CHECCACCI, L. PONZONI, Fattispecie “riciclatorie” e modelli “231”. Tra massimalismo e minimalismo preventivo, in disCrimen, 25 gennaio 2022.