Sommario: 1. Il reato di truffa militare. 2. Il reato di peculato militare. 3. Aspetti problematici. 4. Conclusioni.
1. Il reato di truffa militare
Il reato di truffa militare è previsto dall’art. 234 del codice penale militare di pace, che recita:
“Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni: se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità. La condanna importa la rimozione.”
L’interprete potrà agevolmente notare la pressoché perfetta aderenza del dettato legislativo del codice penale militare di pace con la fattispecie di reato prevista dall’art. 640 codice penale, che prevede il reato comune di truffa, salvo la necessaria diversità riguardo al soggetto agente e al soggetto passivo: infatti, se, nel reato militare, questi due soggetti corrispondono a membri delle Forze Armate, nel reato comune “chiunque” può essere l’agente e il soggetto passivo della figura criminosa[1]. Altra differenza con la disposizione normativa di diritto è prevista dal secondo comma dell’articolo in parola, ove viene prevista la pena della reclusione militare da uno a cinque anni se il fatto è commesso a danno dell’A.D. [2]; ricalca invece la disposizione di diritto comune la seconda parte del comma in questione: “col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, oppure se si ingenera nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità”.
Trattandosi di delitto, il dolo richiesto dalla norma incriminatrice corrisponde al dolo generico[3], che si identifica nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore a mezzo di artifici e raggiri, tali da determinare un atto di disposizione patrimoniale con conseguente cagionamento di un danno ad un militare o all’A.D. ed un ingiusto profitto in capo all’agente.
Dall’ analisi della disposizione, emerge la sua natura plurioffensiva, poiché il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non si ravvisa solo nell’integrità patrimoniale, ma anche nella libera formazione del consenso ad una disposizione di siffatto carattere.
Ciò detto, si possono rinvenire i seguenti elementi costitutivi: l’induzione in errore tramite gli artifici e raggiri, la disposizione patrimoniale altrui e l’ingiusto profitto con danno altrui.
Per quanto attiene al primo degli elementi nominati, si ritiene che l’induzione in errore consista nella falsa o distorta percezione della realtà che il soggetto attivo si troverebbe ad elaborare, e di per sé idonea ad incidere sul processo di formazione della volontà: non è sufficiente dunque semplice ignoranza, intesa come la mancanza di qualsivoglia rappresentazione, poiché di per sé non basta a ingenerare una percezione alterata della realtà.
La condotta deve essere connotata da una particolare modalità, ovverossia, gli artifici e raggiri idonei a far cadere la persona offesa in errore.
Gli artifici consistono in una trasfigurazione della realtà tale da creare, nella vittima, una falsa apparenza, attraverso la simulazione di elementi fattuali inesistenti o dissimulando dati di fatto esistenti.
I raggiri invece consistono nella simulazione, attraverso affabulazioni e false argomentazioni, tali da far scambiare per vere circostanze di fatto false.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ammette la configurabilità del delitto di truffa anche qualora l’agente ometta informazioni giuridicamente dovute, ingenerando così una falsa rappresentazione della realtà in capo al soggetto passivo[4].
La condotta sopra descritta deve pertanto ingenerare, nella vittima, uno stato di errore, tale da far compiere un atto di disposizione patrimoniale: tale atto può consistere in un atto di natura negoziale o anche non negoziale, quale una deminutio nel proprio patrimonio, ad esempio, a seguito della distruzione di un proprio bene o una rinuncia ad un credito esigibile.
Duplici devono essere gli effetti di tale disposizione patrimoniale: l’ingiusto profitto in capo all’agente ed il danno occorso alla vittima della truffa. In particolare, l’accertamento del danno e l’ingiusto profitto dovranno essere valutati, autonomamente, caso per caso dal giudice, non potendo essere considerato in re ipsa quale effetto automatico della disposizione patrimoniale[5]: i giudici della Suprema Corte, peraltro, hanno ravvisato che, mentre il requisito dell'ingiusto vantaggio dell'agente o di terzi può includere in sé qualsiasi utilità o incremento patrimoniale, l'elemento del danno deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale ed economico, prodotto da una lesione concreta e non soltanto potenziale, che abbia l'effetto di produrre, mediante cooperazione artificiosa della vittima, la perdita definitiva del bene da parte della stessa[6].
Infine, si segnala che pacifica è la giurisprudenza nel ritenere ammissibile il concorso tra i reati di truffa militare e falso[7].
2. Il reato di peculato militare
Il reato di peculato militare è previsto dall’art. 215 del codice penale militare di pace, che è così formulato: “Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni”.
Anche in questo caso, si può notare che il disposto normativo ricalca fedelmente il testo del primo comma dell’art. 314 codice penale[8], con la differenza che la norma dettata dal codice militare prevede “il militare” quale agente qualificato anziché “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio”, e qualifica la cosa di cui si impossessa come appartenente all’A.D. Oltre al fatto che il reato “comune” di peculato è punito più gravemente del peculato militare, si nota che non v’è spazio, nel codice penale militare di pace, per il secondo comma previsto dalla norma del codice penale, che punisce il cd. “peculato d’uso”, arrecando, così, alcuni problemi applicativi, di cui si tratterà nel prosieguo.
Similmente al reato di truffa militare esaminato sopra, anche il peculato è reato plurioffensivo, poiché il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice si identifica non solo con l’integrità patrimoniale dell’A.D. ma anche con la legalità e il buon andamento della stessa.
Trattasi di reato proprio, poiché la norma impone la speciale qualifica di militare in capo al soggetto agente, mentre, per quanto attiene all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, coincidente con la coscienza e volontà di appropriarsi, uti dominus, di denaro o altra cosa mobile appartenente all’A.D. La cosa di cui ci si impossessa, peraltro, coincide con qualunque entità materiale suscettibile di valore economico – ivi comprese le energie – e idonea ad essere trasportata da un luogo ad un altro. Presupposto del delitto è che la cosa o il denaro siano disponibili, in capo all’agente, in ragione del proprio ufficio o servizio.
Per quanto riguarda la condotta, essa deve manifestarsi nell’appropriazione della cosa mobile o del denaro di cui l’agente ha disponibilità per ragioni di ufficio o servizio e nella susseguente espropriazione, vale a dire estromettendo il bene dal patrimonio dell’A.D.: il soggetto attivo deve comportarsi, pertanto, come se fosse il legittimo proprietario del bene[9]. Il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona l’appropriazione.
3. Aspetti problematici
Si è detto, poc’anzi, che in riferimento al reato di peculato militare, si manifestano alcuni problemi applicativi, dovuti alla riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, introdotta con la Legge 26 aprile 1990, n. 86. In particolare, tale novella legislativa ha introdotto un’autonoma figura delittuosa, inserita nel secondo comma dell’art. 314 codice penale, al fine di punire il c.d. “peculato d’uso”. Non provvedendo a raccordare tale nuova figura con la disposizione contenuta nel codice penale militare di pace, si è persa la perfetta simmetria che le due norme, quella penale e quella penale militare, in origine possedevano.
Il secondo comma dell’art. 314 cod. pen. prescrive che: “si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Il peculato d’uso costituisce un’autonoma figura delittuosa, che punisce la condotta di chi si appropria, anche solo temporaneamente, di un bene a disposizione per ragioni d’ufficio o di servizio. Da un punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico, che si estrinseca nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa a disposizione al solo scopo di farne un uso momentaneo per poi restituirla. L’esempio tipico è quello di chi, avendo a disposizione l’automezzo di servizio, se ne serve momentaneamente per fini privati ed estranei a quelli dell’A.D.[10]
La legge di riforma, tuttavia, ha trascurato l’inserimento nel codice penale militare di pace una disposizione normativa analoga a quella introdotta nel codice penale: si è creato, pertanto, un vuoto normativo, che ha determinato un’irragionevole disparità di trattamento tra il Pubblico Ufficiale dell’Amministrazione civile e il militare, cui ha dovuto supplire la giurisprudenza costituzionale. Infatti, le condotte di peculato d’uso poste in essere dall’appartenente alle Forze Armate risultavano punite più severamente rispetto a quelle del funzionario civile, che rientravano nell’alveo di applicazione del 314 comma 2 codice penale. Con la sentenza n. 473 del 9-22 ottobre 1990[11], il giudice delle leggi ha stabilito che “Già da tempo questa Corte (sent. 14 gennaio 1974 n. 4) aveva riconosciuto la sostanziale identità della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. con quella di cui all'art. 215 cod.pen.mil.pace. […] Tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dallo stesso legislatore, non è effettivamente conforme a razionalità che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra, analoga modifica non sia stata apportata a quello militare. Sicché oggi la stessa condotta di momentanea distrazione a fini privati, e immediata restituzione dopo l'uso della cosa posseduta dal pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio, è sottoposta a pena di gran lunga più grave se compiuta da pubblico ufficiale militare (da due a dieci anni di reclusione militare). Il pubblico ufficiale civile, infatti, integrando con la medesima azione il "peculato d'uso", previsto - dopo la modifica - dal secondo comma dell'art. 314 cod. pen. (inserito dalla legge n. 86 del 1990), incontrerà la modesta sanzione che va da sei mesi a tre anni di reclusione. […] Ciononostante la Corte non può accedere alla proposta declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacché vi si frappone una grave difficoltà che solo il legislatore può superare. Com'è noto, la declaratoria predetta non determinerebbe la depenalizzazione della fattispecie giacché, in attesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, anche più generale, spiegherebbe efficacia la corrispondente norma penale comune, così come modificata dalla legge più volte richiamata. Proprio questo, però, rappresenta la cennata difficoltà in quanto, durante la fase transitoria, il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 314 cod. pen. (che è poi quella stessa dell'art. 215 cod.pen.mil.pace), resterebbe esposto all'aumento di un anno del minimo della pena, che non sarebbe più - come ora - da due a dieci anni, ma bensì da tre a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che la Corte non può determinare, e che per di più sarebbe in contraddizione con lo spirito che dovrebbe presiedere alla richiesta declaratoria d'illegittimità. Né ovviamente la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 cod.pen.mil.pace quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen. Appare evidente, a questo punto, che soltanto i poteri del legislatore possono ovviare a siffatte difficoltà adeguando l'art. 215 cod.pen.mil.pace al nuovo schema dell'art. 314 cod.pen., e così ripristinando quell'identità delle due fattispecie che la Corte aveva riconosciuto con la richiamata sentenza n. 4 del 1974”.
Pur tuttavia, l’auspicata armonizzazione delle norme incriminatrici non ha mai preso forma: la condotta del militare che si concretizza in peculato d’uso, a seguito dell’intervento riformatore, viene sussunta nell’ambito dell’art. 314 comma 2 del codice penale, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione militare e rimessione al giudice ordinario, in caso di apertura di procedimento presso l’Autorità giudiziaria militare. Prendendo atto della mancanza di ulteriore intervento di armonizzazione da parte del legislatore e recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di peculato d’uso da parte del militare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 286 del 9 - 18 luglio 2008[12], ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita”. Nello specifico, la Corte ha stabilito che “come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze emesse in relazione al reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, ma riferibili, per effetto della loro motivazione, anche al peculato commesso da agente della Guardia di finanza, la descritta disparità di trattamento deve ritenersi priva di ragionevolezza. Le situazioni regolate dalle normative a raffronto, infatti, sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare. Orbene, quanto a quest'ultima condizione, non risulta che essa inerisca alle rationes delle norme incriminatici speciali. Non sussistono, cioè, peculiarità relative alle specifiche esigenze dell'amministrazione militare, in grado di giustificare un maggior rigore nel trattamento sanzionatorio del peculato d'uso commesso in ambito militare rispetto all'analoga condotta commessa in altri rami della pubblica amministrazione. Pertanto, le norme censurate, nel comminare un'unica sanzione penale per tutte le forme di peculato, senza attribuire un autonomo rilievo alla fattispecie del peculato d'uso, che anche in ambito militare presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore, devono considerarsi entrambe lesive del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. Per armonizzare la disciplina del peculato d'uso militare rispetto a quello comune è dunque necessario dichiarare l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui si riferiscono anche al peculato d'uso, secondo la definizione che di tale autonomo reato dà l'art. 314, secondo comma, cod. pen. La sottrazione di autonoma condotta di reato dal raggio di applicazione delle norme speciali censurate e dalla indifferenziata disciplina sanzionatoria delle diverse forme di peculato da esse dettata determina, in forza del principio di cui all'art. 16 cod. pen., l'attrazione della stessa condotta nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice generale di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., con conseguente eliminazione dell'irragionevole disparità di trattamento”.
Sul tema, è inoltre necessario citare la sentenza della Corte Costituzionale del 4 - 13 dicembre 1991, n. 448[13] che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"”. L’originaria preposizione, come riferito poco sopra, puniva il c.d. “peculato per distrazione”, condotta delittuosa abolita dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86. Al fine di armonizzare la fattispecie militare con quella prevista nel codice penale, la Corte Costituzionale, con tale sentenza, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale inciso, e ha stabilito che “la caducazione, in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione comporta infatti non un vuoto di disciplina, né una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, bensì la regolamentazione disposta dall'art. 16 cod. pen., e cioè l'applicazione delle norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali - quali il codice penale militare di pace - in quanto, come nel caso, non sia da queste (più) stabilito altrimenti. Di conseguenza, le condotte dei militari dianzi punite a titolo di peculato militare per distrazione resteranno punibili se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei novellati artt. 314, secondo comma e 323 cod. pen.; altrimenti, resteranno non punibili al pari delle corrispondenti condotte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio civili, con ciò eliminandosi la denunciata, ingiustificabile disparità di trattamento”.
4. Conclusioni
A conclusione di questo breve scritto in materia di peculato militare e truffa, occorre evidenziare che la giurisprudenza è stata più volte chiamata a specificare i confini tra le due fattispecie.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito[14] che “ricorre il reato di peculato quando l'agente si appropria del denaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre v'è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta (Sez. 1, 13/05/2009 n. 26705, Troso, Rv. 244710). Non rileva, cioè, il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente mediante la produzione di falsi documentali), per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva (Sez. 6, 22/01/2014 n. 10309, Lo Presti, Rv. 259507). Più in particolare, però, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artificio od il raggiro e la falsa documentazione, come nel caso in esame, siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico denaro, ma per occultare la commissione dell'illecito. Di conseguenza, nella truffa il momento consumativo del reato coincide col conseguimento del possesso a cagione dell'inganno, per cui all'appropriazione o distrazione in danno della pubblica amministrazione non deve aggiungersi un'ulteriore condotta dell'agente realizzata in un momento successivo, ma l'appropriazione o la distrazione medesima devono sussistere, col carattere della definitività, al momento stesso in cui, a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, l'agente consegue il possesso di denaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione e contestualmente realizza l'ingiusto profitto con l'altrui danno”.
In particolare, per quanto attiene ancor più strettamente ai reati militari in trattazione, la Corte ha ulteriormente specificato[15] che “il delitto di peculato (art. 215 cod. pen. mil. pace) presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui, e, inoltre, che gli artifici e i raggiri o le falsità servano ad occultarlo. La truffa (art. 234 cod. pen. mil . pace), al contrario, ricorre quando la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa. Il discrimine tra peculato e truffa (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.) deve essere, pertanto, individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti rispetto al conseguimento del potere materiale o giuridico sulla cosa mobile altrui, tipica della truffa e incompatibile con il peculato, nel quale gli artifici, i raggiri, le falsità tendono necessariamente ad un risultato ulteriore e diverso”.
