• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 22 Mar 2022

I reati militari di truffa e peculato

Modifica pagina

Alessandro Arlotto



In questo breve articolo l’autore intende illustrare, anche attraverso l´analisi giurisprudenziale, i reati di truffa militare e peculato militare, dapprima definendone gli elementi costitutivi e successivamente riportando alcuni problemi applicativi.


ENG In this short article the author intends to illustrate, through the jurisprudential analysis, the crimes of military fraud and military embezzlement, first by defining their fundamental elements and then by reporting some problems in application.

Sommario: 1. Il reato di truffa militare. 2. Il reato di peculato militare. 3. Aspetti problematici. 4. Conclusioni.

1. Il reato di truffa militare

Il reato di truffa militare è previsto dall’art. 234 del codice penale militare di pace, che recita:

“Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:  se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;  se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità. La condanna importa la rimozione.”

L’interprete potrà agevolmente notare la pressoché perfetta aderenza del dettato legislativo del codice penale militare di pace con la fattispecie di reato prevista dall’art. 640 codice penale, che prevede il reato comune di truffa, salvo la necessaria diversità riguardo al soggetto agente e al soggetto passivo: infatti, se, nel reato militare, questi due soggetti corrispondono a membri delle Forze Armate, nel reato comune “chiunque” può essere l’agente e il soggetto passivo della figura criminosa[1]. Altra differenza con la disposizione normativa di diritto è prevista dal secondo comma dell’articolo in parola, ove viene prevista la pena della reclusione militare da uno a cinque anni se il fatto è commesso a danno dell’A.D. [2]; ricalca invece la disposizione di diritto comune la seconda parte del comma in questione: “col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, oppure se si ingenera nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità”.

Trattandosi di delitto, il dolo richiesto dalla norma incriminatrice corrisponde al dolo generico[3], che si identifica nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore a mezzo di artifici e raggiri, tali da determinare un atto di disposizione patrimoniale con conseguente cagionamento di un danno ad un militare o all’A.D. ed un ingiusto profitto in capo all’agente.

Dall’ analisi della disposizione, emerge la sua natura plurioffensiva, poiché il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non si ravvisa solo nell’integrità patrimoniale, ma anche nella libera formazione del consenso ad una disposizione di siffatto carattere.

Ciò detto, si possono rinvenire i seguenti elementi costitutivi: l’induzione in errore tramite gli artifici e raggiri, la disposizione patrimoniale altrui e l’ingiusto profitto con danno altrui.

Per quanto attiene al primo degli elementi nominati, si ritiene che l’induzione in errore consista nella falsa o distorta percezione della realtà che il soggetto attivo si troverebbe ad elaborare, e di per sé idonea ad incidere sul processo di formazione della volontà: non è sufficiente dunque semplice ignoranza, intesa come la mancanza di qualsivoglia rappresentazione, poiché di per sé non basta a ingenerare una percezione alterata della realtà.

La condotta deve essere connotata da una particolare modalità, ovverossia, gli artifici e raggiri idonei a far cadere la persona offesa in errore.

Gli artifici consistono in una trasfigurazione della realtà tale da creare, nella vittima, una falsa apparenza, attraverso la simulazione di elementi fattuali inesistenti o dissimulando dati di fatto esistenti.

I raggiri invece consistono nella simulazione, attraverso affabulazioni e false argomentazioni, tali da far scambiare per vere circostanze di fatto false.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ammette la configurabilità del delitto di truffa anche qualora l’agente ometta informazioni giuridicamente dovute, ingenerando così una falsa rappresentazione della realtà in capo al soggetto passivo[4].

La condotta sopra descritta deve pertanto ingenerare, nella vittima, uno stato di errore, tale da far compiere un atto di disposizione patrimoniale: tale atto può consistere in un atto di natura negoziale o anche non negoziale, quale una deminutio nel proprio patrimonio, ad esempio, a seguito della distruzione di un proprio bene o una rinuncia ad un credito esigibile.

Duplici devono essere gli effetti di tale disposizione patrimoniale: l’ingiusto profitto in capo all’agente ed il danno occorso alla vittima della truffa. In particolare, l’accertamento del danno e l’ingiusto profitto dovranno essere valutati, autonomamente, caso per caso dal giudice, non potendo essere considerato in re ipsa quale effetto automatico della disposizione patrimoniale[5]: i giudici della Suprema Corte, peraltro, hanno ravvisato che, mentre il requisito dell'ingiusto vantaggio dell'agente o di terzi può includere in sé qualsiasi utilità o incremento patrimoniale, l'elemento del danno deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale ed economico, prodotto da una lesione concreta e non soltanto potenziale, che abbia l'effetto di produrre, mediante cooperazione artificiosa della vittima, la perdita definitiva del bene da parte della stessa[6].

Infine, si segnala che pacifica è la giurisprudenza nel ritenere ammissibile il concorso tra i reati di truffa militare e falso[7].

2. Il reato di peculato militare

Il reato di peculato militare è previsto dall’art. 215 del codice penale militare di pace, che è così formulato: “Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni”.

Anche in questo caso, si può notare che il disposto normativo ricalca fedelmente il testo del primo comma dell’art. 314 codice penale[8], con la differenza che la norma dettata dal codice militare prevede “il militare” quale agente qualificato anziché “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio”, e qualifica la cosa di cui si impossessa come appartenente all’A.D. Oltre al fatto che il reato “comune” di peculato è punito più gravemente del peculato militare, si nota che non v’è spazio, nel codice penale militare di pace, per il secondo comma previsto dalla norma del codice penale, che punisce il cd. “peculato d’uso”, arrecando, così, alcuni problemi applicativi, di cui si tratterà nel prosieguo.

Similmente al reato di truffa militare esaminato sopra, anche il peculato è reato plurioffensivo, poiché il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice si identifica non solo con l’integrità patrimoniale dell’A.D. ma anche con la legalità e il buon andamento della stessa.

Trattasi di reato proprio, poiché la norma impone la speciale qualifica di militare in capo al soggetto agente, mentre, per quanto attiene all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, coincidente con la coscienza e volontà di appropriarsi, uti dominus, di denaro o altra cosa mobile appartenente all’A.D. La cosa di cui ci si impossessa, peraltro, coincide con qualunque entità materiale suscettibile di valore economico – ivi comprese le energie – e idonea ad essere trasportata da un luogo ad un altro. Presupposto del delitto è che la cosa o il denaro siano disponibili, in capo all’agente, in ragione del proprio ufficio o servizio.

Per quanto riguarda la condotta, essa deve manifestarsi nell’appropriazione della cosa mobile o del denaro di cui l’agente ha disponibilità per ragioni di ufficio o servizio e nella susseguente espropriazione, vale a dire estromettendo il bene dal patrimonio dell’A.D.: il soggetto attivo deve comportarsi, pertanto, come se fosse il legittimo proprietario del bene[9]. Il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona l’appropriazione.

3. Aspetti problematici

Si è detto, poc’anzi, che in riferimento al reato di peculato militare, si manifestano alcuni problemi applicativi, dovuti alla riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, introdotta con la Legge 26 aprile 1990, n. 86. In particolare, tale novella legislativa ha introdotto un’autonoma figura delittuosa, inserita nel secondo comma dell’art. 314 codice penale, al fine di punire il c.d. “peculato d’uso”. Non provvedendo a raccordare tale nuova figura con la disposizione contenuta nel codice penale militare di pace, si è persa la perfetta simmetria che le due norme, quella penale e quella penale militare, in origine possedevano.

Il secondo comma dell’art. 314 cod. pen. prescrive che: “si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Il peculato d’uso costituisce un’autonoma figura delittuosa, che punisce la condotta di chi si appropria, anche solo temporaneamente, di un bene a disposizione per ragioni d’ufficio o di servizio. Da un punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico, che si estrinseca nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa a disposizione al solo scopo di farne un uso momentaneo per poi restituirla. L’esempio tipico è quello di chi, avendo a disposizione l’automezzo di servizio, se ne serve momentaneamente per fini privati ed estranei a quelli dell’A.D.[10]

La legge di riforma, tuttavia, ha trascurato l’inserimento nel codice penale militare di pace una disposizione normativa analoga a quella introdotta nel codice penale: si è creato, pertanto, un vuoto normativo, che ha determinato un’irragionevole disparità di trattamento tra il Pubblico Ufficiale dell’Amministrazione civile e il militare, cui ha dovuto supplire la giurisprudenza costituzionale. Infatti, le condotte di peculato d’uso poste in essere dall’appartenente alle Forze Armate risultavano punite più severamente rispetto a quelle del funzionario civile, che rientravano nell’alveo di applicazione del 314 comma 2 codice penale. Con la sentenza n. 473 del 9-22 ottobre 1990[11], il giudice delle leggi ha stabilito che “Già da tempo questa Corte (sent. 14 gennaio 1974 n. 4) aveva riconosciuto la sostanziale identità della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. con quella di cui all'art. 215 cod.pen.mil.pace. […] Tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dallo stesso legislatore, non è effettivamente conforme a razionalità che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra, analoga modifica non sia stata apportata a quello militare. Sicché oggi la stessa condotta di momentanea distrazione a fini privati, e immediata restituzione dopo l'uso della cosa posseduta dal pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio, è sottoposta a pena di gran lunga più grave se compiuta da pubblico ufficiale militare (da due a dieci anni di reclusione militare). Il pubblico ufficiale civile, infatti, integrando con la medesima azione il "peculato d'uso", previsto - dopo la modifica - dal secondo comma dell'art. 314 cod. pen. (inserito dalla legge n. 86 del 1990), incontrerà la modesta sanzione che va da sei mesi a tre anni di reclusione. […] Ciononostante la Corte non può accedere alla proposta declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacché vi si frappone una grave difficoltà che solo il legislatore può superare. Com'è noto, la declaratoria predetta non determinerebbe la depenalizzazione della fattispecie giacché, in attesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, anche più generale, spiegherebbe efficacia la corrispondente norma penale comune, così come modificata dalla legge più volte richiamata. Proprio questo, però, rappresenta la cennata difficoltà in quanto, durante la fase transitoria, il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 314 cod. pen. (che è poi quella stessa dell'art. 215 cod.pen.mil.pace), resterebbe esposto all'aumento di un anno del minimo della pena, che non sarebbe più - come ora - da due a dieci anni, ma bensì da tre a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che la Corte non può determinare, e che per di più sarebbe in contraddizione con lo spirito che dovrebbe presiedere alla richiesta declaratoria d'illegittimità. Né ovviamente la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 cod.pen.mil.pace quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen. Appare evidente, a questo punto, che soltanto i poteri del legislatore possono ovviare a siffatte difficoltà adeguando l'art. 215 cod.pen.mil.pace al nuovo schema dell'art. 314 cod.pen., e così ripristinando quell'identità delle due fattispecie che la Corte aveva riconosciuto con la richiamata sentenza n. 4 del 1974”.

Pur tuttavia, l’auspicata armonizzazione delle norme incriminatrici non ha mai preso forma: la condotta del militare che si concretizza in peculato d’uso, a seguito dell’intervento riformatore, viene sussunta nell’ambito dell’art. 314 comma 2 del codice penale, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione militare e rimessione al giudice ordinario, in caso di apertura di procedimento presso l’Autorità giudiziaria militare. Prendendo atto della mancanza di ulteriore intervento di armonizzazione da parte del legislatore e recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di peculato d’uso da parte del militare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 286 del 9 - 18 luglio 2008[12], ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita”. Nello specifico, la Corte ha stabilito che “come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze emesse in relazione al reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, ma riferibili, per effetto della loro motivazione, anche al peculato commesso da agente della Guardia di finanza, la descritta disparità di trattamento deve ritenersi priva di ragionevolezza. Le situazioni regolate dalle normative a raffronto, infatti, sono in tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare. Orbene, quanto a quest'ultima condizione, non risulta che essa inerisca alle rationes delle norme incriminatici speciali. Non sussistono, cioè, peculiarità relative alle specifiche esigenze dell'amministrazione militare, in grado di giustificare un maggior rigore nel trattamento sanzionatorio del peculato d'uso commesso in ambito militare rispetto all'analoga condotta commessa in altri rami della pubblica amministrazione. Pertanto, le norme censurate, nel comminare un'unica sanzione penale per tutte le forme di peculato, senza attribuire un autonomo rilievo alla fattispecie del peculato d'uso, che anche in ambito militare presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente minore, devono considerarsi entrambe lesive del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. Per armonizzare la disciplina del peculato d'uso militare rispetto a quello comune è dunque necessario dichiarare l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui si riferiscono anche al peculato d'uso, secondo la definizione che di tale autonomo reato dà l'art. 314, secondo comma, cod. pen. La sottrazione di autonoma condotta di reato dal raggio di applicazione delle norme speciali censurate e dalla indifferenziata disciplina sanzionatoria delle diverse forme di peculato da esse dettata determina, in forza del principio di cui all'art. 16 cod. pen., l'attrazione della stessa condotta nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice generale di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., con conseguente eliminazione dell'irragionevole disparità di trattamento”.

Sul tema, è inoltre necessario citare la sentenza della Corte Costituzionale del 4 - 13 dicembre 1991, n. 448[13] che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"”. L’originaria preposizione, come riferito poco sopra, puniva il c.d. “peculato per distrazione”, condotta delittuosa abolita dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86. Al fine di armonizzare la fattispecie militare con quella prevista nel codice penale, la Corte Costituzionale, con tale sentenza, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale inciso, e ha stabilito che “la caducazione, in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione comporta infatti non un vuoto di disciplina, né una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, bensì la regolamentazione disposta dall'art. 16 cod. pen., e cioè l'applicazione delle norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali - quali il codice penale militare di pace - in quanto, come nel caso, non sia da queste (più) stabilito altrimenti. Di conseguenza, le condotte dei militari dianzi punite a titolo di peculato militare per distrazione resteranno punibili se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei novellati artt. 314, secondo comma e 323 cod. pen.; altrimenti, resteranno non punibili al pari delle corrispondenti condotte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio civili, con ciò eliminandosi la denunciata, ingiustificabile disparità di trattamento”.

4. Conclusioni

A conclusione di questo breve scritto in materia di peculato militare e truffa, occorre evidenziare che la giurisprudenza è stata più volte chiamata a specificare i confini tra le due fattispecie.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito[14] che “ricorre il reato di peculato quando l'agente si appropria del denaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre v'è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta (Sez. 1, 13/05/2009 n. 26705, Troso, Rv. 244710). Non rileva, cioè, il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente mediante la produzione di falsi documentali), per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva (Sez. 6, 22/01/2014 n. 10309, Lo Presti, Rv. 259507). Più in particolare, però, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artificio od il raggiro e la falsa documentazione, come nel caso in esame, siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico denaro, ma per occultare la commissione dell'illecito. Di conseguenza, nella truffa il momento consumativo del reato coincide col conseguimento del possesso a cagione dell'inganno, per cui all'appropriazione o distrazione in danno della pubblica amministrazione non deve aggiungersi un'ulteriore condotta dell'agente realizzata in un momento successivo, ma l'appropriazione o la distrazione medesima devono sussistere, col carattere della definitività, al momento stesso in cui, a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, l'agente consegue il possesso di denaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione e contestualmente realizza l'ingiusto profitto con l'altrui danno”.

In particolare, per quanto attiene ancor più strettamente ai reati militari in trattazione, la Corte ha ulteriormente specificato[15] che “il delitto di peculato (art. 215 cod. pen. mil. pace) presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui, e, inoltre, che gli artifici e i raggiri o le falsità servano ad occultarlo. La truffa (art. 234 cod. pen. mil . pace), al contrario, ricorre quando la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa. Il discrimine tra peculato e truffa (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.) deve essere, pertanto, individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti rispetto al conseguimento del potere materiale o giuridico sulla cosa mobile altrui, tipica della truffa e incompatibile con il peculato, nel quale gli artifici, i raggiri, le falsità tendono necessariamente ad un risultato ulteriore e diverso”.


Note e riferimenti bibliografici

[1] La Suprema Corte, in Cass. Pen., sent. n. 20136 del 11.04.2018, in www.italgiure.giustizia.it., ha espresso che: “per qualificare la condotta dell'imputato come reato militare ai sensi dell'art. 234 cod.pen.mil.pace è necessaria non solo la qualità di militare del soggetto attivo del reato ma anche quella del soggetto passivo (in tal senso Sezioni Unite n.14 del 7.3.1953, rv 097325): la norma infatti prevede al comma 1 che il danno venga arrecato ad "altro militare" ed comma 2 (ipotesi aggravata) che il fatto sia commesso in danno "dell'amministrazione militare". Trattandosi di reato contro il patrimonio è altrettanto pacifico che non può venire in considerazione altra tipologia di danno, se non quello correlato alla diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del reato in conseguenza della condotta ipotizzata nella norma, non potendosi allargare impropriamente l'ambito applicativo della norma considerando altra e diversa tipologia di lesione”.

[2] A tal proposito, si è assistito, recentemente, ad un contrasto giurisprudenziale. Sul tema, una più risalente sentenza, la Cass. Pen., sent. n. 85 del 22.01.2014; Racc. Gen. Corte Cass. n. 7579/14 , in Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare - Anno 2014, in www.difesa.it, aveva escluso la configurabilità del delitto di truffa militare, per poi sussumere i fatti oggetto di causa all’interno della fattispecie di truffa comune con devoluzione di competenza all’Autorità Giudiziaria ordinaria allorquando il soggetto passivo non corrispondeva perfettamente con l’A.D. ma ad un’altra Amministrazione: “La particolare condizione dell'imputato, in rapporto alla specifica condotta oggetto di valutazione nel giudizio di Appello (in verità ritagliata su una fattispecie più ampia oggetto del giudizio di primo grado, con giudicato assolutorio su una ulteriore ipotesi in fatto) è normativamente regolata, in rapporto al servizio prestato dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1982 n.21, attualmente riprodotto nell'attuale art. 830 comma 3 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010. La norma è dal tenore inequivoco: “gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personate…nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia”. Non vi è dubbio che in riferimento a tale previsione di legge il soggetto passivo del reato, nei cui confronti si e dispiegata la condotta e che avrebbe subito la correlata diminuzione patrimoniale è la Banca d'Italia, ente nel cui interesse viene prestato il servizio e che è tenuto in via definitiva e in forza di lex specialis a provvedere in tema di assegni, competenze accessorie, e indennità del relativo personate. Dunque il pagamento delle ore di 'straordinario' - oggetto della contestata condotta illecita - rientra del tutto in detti oneri ed e sopportato non già dall'amministrazione militare ma da un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all'apparato militare”.

Tale impostazione è stata successivamente superata con la decisione Cass. Pen., sent. n. 30723 del 03.03.2015, in www.italgiure.giustizia.it, la quale afferma che: “le somme indebitamente riscosse dal militare in servizio vengono percepite in connessione all'espletamento di attività rientranti nei compiti d'istituto propri del corpo di appartenenza, e dunque non possono ritenersi estranee all'attività di difesa dello Stato istituzionalmente svolta dall'Esercito Italiano, che in tale veste di amministrazione militare risulta perciò essere il soggetto passivo ingannato dalla condotta fraudolenta dell'imputato e inciso dal danno economico dalla medesima prodotto”.

Anche Cass. Pen. sent. n. 5106 del 09.11.2017, in www.italgiure.giustizia.it., stabilisce che: “sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, nell'ipotesi di truffa commessa da appartenente all'Arma dei Carabinieri mediante il conseguimento di retribuzioni per ore di lavoro straordinario non prestate ed indennità per servizi non svolti, giacché le somme dal medesimo percepite si correlano a compiti propri dell'Arma, da considerarsi soggetto passivo della truffa anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da altro comparto pubblico, in quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile”.

Tale principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Cass. Pen., sent. n. 31849 del 24.06.2021, in www.italgiure.giustizia.it.

[3] La Suprema Corte, con la sent. n. 89 del 22.01.2014; Racc. Gen. Corte Cass. n. 15734/14, in Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare - Anno 2014, in www.difesa.it, ha ravvisato sussistente il dolo nell'imputato “perfettamente consapevole che il comportamento posto in essere tendeva a conseguire un profitto che non gli spettava”.

[4] Cfr. Cass. Pen., sent. n. 66 del 24.04.2014; Racc. Gen. Corte Cass. n. 20323/14, in Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare - Anno 2014, in www.difesa.it:: “La Corte militare ha correttamente spiegato come in capo all'imputato correva obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza di informazioni che avrebbero comportato la sua decadenza dall'impiego e quindi alla interruzione della sua retribuzione. […] E' quindi stato corretto individuare proprio nella mancata comunicazione dell'attività svolta (peraltro ampiamente ammessa dell'imputato, in ragione della necessità di non abbandonare il certo per l'incerto) all'amministrazione di appartenenza l'artificio ed il aggiro di tacere non il fatto di avere conseguito la laurea e l'abitazione alla professione medica, ma il rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato con una casa di cura. A tale silenzio maliziosamente serbato seguì il fatto, economicamente apprezzabile, che l'amministrazione oltre che mantenergli il posto di lavoro lo retribuì regolarmente. Non poteva portare ad opinare diversamente l'argomento sviluppato dalla difesa, secondo cui [l’imputato] avrebbe avuto comunque diritto alla retribuzione perché in condizioni fisiche precarie, atteso che il profilo delle certificazioni mediche false è stato ampiamente superato e corretto con la nuova contestazione, facente leva sui fatto di aver nascosto il rapporto di lavoro continuativo all'Amministrazione di appartenenza che, se solo ne avesse avuto contezza, avrebbe immediatamente interrotto il rapporto e quindi il corso della retribuzione. La truffa è stata correttamente ravvisata nell’aver taciuto l'imputato la sua nuova realtà lavorativa, incompatibile con la protrazione del rapporto di lavoro con la P.A.”.

[5] Sul tema, cfr. Cass. Pen., sent. n. 23843 del 05/03/2021, in www.italgiure.giustizia.it:: “In definitiva, è ineccepibile, sul piano giuridico e processuale, l'assunto che la valutazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nella specie il danno economico per l'amministrazione nella truffa militare, deve essere incentrata non su ipotesi alternative non realizzatesi, ma su quanto realmente accaduto, quindi considerando gli esborsi materialmente effettuati in favore dagli imputati e la loro causale diretta rappresentata dalla presentazione di documentazione attestante falsamente la sussistenza del presupposto, previsto dalla normativa primaria e dalla circolare attuativa, dello svolgimento di un servizio prolungatosi per un periodo di almeno 24 ore consecutive e sui suoi multipli e, nell'ultimo giorno, per un minimo di 12 ore”. Si segnala, tuttavia, una pronuncia contraria: segnatamente, Cass. Pen., sent. n. 3588 del 15.03.2006, in www.italgiure.giustizia.it, la quale ritiene che “in tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile, in quanto esteriorizzato dall'agente. Per quanto riguarda l'estremo dell'ingiusto profitto con altrui danno, lo stesso è in re ipsa quando il vantaggio economico ricavato dall'azione fraudolenta non sia dovuto o sia dovuto in misura inferiore”.

[6] A ribadire questo importante principio è la Cass. Pen., sent. n. 608 del 28.06.2017, Racc. Gen. Corte Cass. n. 31684/17, in www.italgiure.giustizia.it. Cfr. anche Cass. Pen., sent. n. 791 del 13.06.2014; Racc. Gen. Corte Cass. n. 28129/14 in Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare - Anno 2014, in www.difesa.it: in tale decisione si enuncia che non sussiste l’ingiusto danno di cui al delitto di truffa militare qualora l’imputato “non ha ottenuto alcun surplus in termini di vantaggio patrimoniale (o comunque economico di natura) personale visto che, in un caso, ha operato una compensazione di fatto tra un debito e un credito e, nell'altro, ha costituito la retribuzione di un confidente per finalità di indagine”.

[7] Così, ex multis, Cass. Pen., sent. n. 87 del 30.01.2013; Racc. Gen. 19968/13, in Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare - Anno 2013, in www.difesa.it: “Palesemente erronea è, poi, la negata configurabilità del concorso dei reati di falso e truffa, poiché non ogni inganno presuppone il falso, sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode, e non ogni falso postula un inganno finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, essendo diversi gli elementi costitutivi e i beni giuridici tutelati dalle due fattispecie penali di falso e truffa, le quali pertanto possono concorrere”.

[8] Cfr. C.Cost., sent. n. 448 del 4-13.12.1991, in www.cortecostituzionale.it: in tale sentenza viene stabilito che “I due reati, infatti, "hanno in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è, infatti, il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato;" identica altresì, la condotta tipica delle due fattispecie criminose, "concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e militare incaricato di funzioni amministrative o di comando)". Né una valutazione diversa delle due fattispecie può essere desunta da "particolari ragioni inerenti all'amministrazione militare": anzi, quella del peculato militare è stata dal legislatore considerata meno grave, dato che è per esso comminata una sanzione che, nel minimo è inferiore di ben un anno a quella prevista per il peculato comune”.

[9] Cfr. Cass. Pen., sent. n. 753 del 4.6.1997, Rv.211008, in Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare - Anno 2013, in www.difesa.it: in tale decisione viene riadito che “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione”.

[10] Sul tema, cfr. G. MAZZI, L’abuso di mezzi di servizio tra peculato d’uso e peculato militare, in atti del convegno: giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare tra ricorso di norme e fattispecie di confine, in www.difesa.it.

[11] C. Cost., sent. n. 473 del 9-22.10.1990, in www.cortecostituzionale.it.

[12] C. Cost., sent. n. 286 del 9 - 18 luglio 2008, in www.cortecostituzionale.it.

[13] Così in C.Cost., sent. n. 448 del 4-13.12.1991, in www.cortecostituzionale.it.

[14] Cass. Pen. sent. n. 19324 del 13.07.2016, in www.italgiure.giustizia.it.

[15] Cass. Pen. sent. n. 5662 del 8.01.2019, in www.italgiure.giustizia.it.