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Pubbl. Gio, 27 Gen 2022

Per le Sezioni Unite la giurisdizione è determinata con riguardo al luogo di diffusione e non quello di pubblicazione a mezzo internet della notizia lesiva

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Annamaria Di Clemente



In tema di illecito extracontrattuale, con recente pronuncia del 17 dicembre 2021, n. 40548, le Sezioni Unite Civili hanno precisato che sussiste la giurisdizione del giudice italiano qualora le pubblicazioni a mezzo internet potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia, senza che rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo sul criterio di collegamento solo il luogo di diffusione e non quello di pubblicazione.


ENG On the subject of extra-contractual offenses, with the recent ruling of December 17, 2021, n. 40548, the United Civil Sections have specified that the jurisdiction of the Italian judge exists if the potentially damaging Internet publications are in any case accessible and available also in Italy, without detecting the language used for communications, affecting the connection criterion only place of diffusion and not that of publication.

Sommario: 1. Profili introduttivi; 2. La disciplina prevista dall’articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012;  3. La recente ordinanza del 17 dicembre 2021, n. 40548 emessa dalle Sezioni Unite Civili;  4. Conclusioni. 

1. Profili introduttivi

Il diritto processuale civile di respiro europeo prende inizio nel 1968 con la Convenzione di Bruxelles, rivisitata e rielaborata nel corso dei successivi decenni, sino ad arrivare alla più recente disciplina introdotta in virtù del Regolamento (UE) n. 1215/20121 entrato, tuttavia, in vigore solo il 10 gennaio 2015. 

Tale Regolamento, cd. Bruxelles I bis, ha introdotto novità di particolare rilievo, riguardo principalmente ai criteri di determinazione della giurisdizione nonché all’abolizione, in materia civile e commerciale, della procedura di exequatur, così prevista affinché l’esecutività di una decisione resa in uno Stato membro dell’Unione Europea potesse prodursi anche in altro Stato membro. 

Sotto tale ultimo profilo, invero, l’art. 39 del nuovo testo prevede che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

Per altro aspetto, al fine di scongiurare l’ipotesi del conflitto di decisioni adottate rispettivamente dalle autorità giurisdizionali dei diversi Stati membri, sono state introdotte altre importanti novità nei casi di litispendenza ovvero di connessione di cause.

Infatti, l’attuale formulazione dell’art. 29 del Regolamento in esame, pur ricalcando quella precedente in ordine alla prevista sospensione del giudizio introdotto con domanda avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo,  prevede la comunicazione da attuarsi “senza indugio” tra le autorità giurisdizionali dei diversi Stati membri chiamate rispettivamente a decidere ed al contempo a comunicare con sollecitudine all’altra autorità giurisdizionale, preventivamente adita, la data iniziale della pendenza della causa innanzi a sé, secondo i criteri di cui al richiamato successivo art. 32.

Ciò, evidentemente, al fine di risolvere qualsivoglia ritardo sulla determinazione della reciproca data di pendenza dei giudizi stessi ed impedire, quale primaria esigenza, il conflitto di decisioni adottate da autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. 

2. La disciplina prevista dall’articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012

Come brevemente anticipato nel paragrafo introduttivo, il Regolamento UE n. 1215/2012 ha rielaborato e modificato la disciplina per la determinazione della giurisdizione con la previsione di specifici criteri di collegamento. 
Su tale premessa e per quanto rileva ai fini di una migliore lettura della decisione delle Sezioni Unite oggetto del presente contributo, laddove, quindi, la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale, è appena il caso di ricordare che ai sensi dell’articolo 7, n. 2, del citato Regolamento (UE) n. 1215/2012, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Ebbene, alla luce della chiara e costante interpretazione offerta dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, la giurisdizione si radica nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell’attore che lamenti il danno, in quello dove si è verificato l’evento generatore dello stesso.

Ciò per effetto del cd. principio dell’ubiquità secondo cui la nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", è da ritenersi riferibile non solo al luogo di realizzazione del danno, ma anche a quello in cui si è prodotta ab initio la condotta originaria del danno. 
Su tale premessa, la Corte di giustizia europea ha più volte sottolineato come la facoltà di scelta tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto è da riconoscersi in via esclusiva all’attore che, appunto, agisca in giudizio a tutela delle proprie ragioni con domanda che contenga l'allegazione di un illecito extracontrattuale2

3. La recente ordinanza del 17 dicembre 2021, n. 40548 emessa dalle Sezioni Unite Civili

La decisione in esame inerente al sempre attualissimo tema della divulgazione delle comunicazioni via internet è di particolare interesse per le evidenti implicazioni sull’esercizio, più in generale, del diritto di difesa, la cui la possibilità di adire correttamente l’autorità giurisdizionale secondo criteri preventivamente ed esattamente verificabili, ne costituisce una chiara espressione. 

Il caso trae origine dall’azione di risarcimento del danno non patrimoniale verificatosi a seguito della pubblicazione di dichiarazioni e notizie via internet asseritamente lesive del diritto all’immagine e alla reputazione commerciale, intentata dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di un ente pubblico svedese da una società italiana, già aggiudicataria di un appalto di opere da realizzare in Svezia, appalto, questo, successivamente ceduto ad una società svedese.

In relazione a detta controversia, il convenuto ente pubblico svedese ha proposto ricorso alle Sezioni Unite per regolamento preventivo di giurisdizione affidandolo a tre motivi.

Le Sezioni Unite alla luce di articolata e puntuale motivazione hanno disatteso tali motivi dichiarando la giurisdizione del giudice italiano e rimesso le parti, nel termine di legge, “dinanzi al Tribunale civile di Roma avanti al quale pende la causa, anche per le spese del regolamento preventivo di giurisdizione”.

Invero, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite, richiamando una precedente pronuncia emessa in altro giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione tra le stesse parti3 , hanno riaffermato il principio secondo cui nei casi di domanda che abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di collegamento previsto dall'articolo 7, n. 2, del  Regolamento (UE) n. 1215/2012, secondo la chiara e costante interpretazione offerta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Pertanto, come già visto nel precedente paragrafo, la giurisdizione si radica nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell’attore che lamenti il danno, in quello dove si è verificato l’evento generatore dello stesso.

Ebbene, sulla rilevata natura extracontrattuale della intentata azione risarcitoria, facendo applicazione del suddetto principio, le Sezioni Unite hanno osservato come le pubblicazioni potenzialmente lesive della reputazione commerciale della società attrice non siano rimaste circoscritte al territorio svedese per essere risultate, diversamente, accessibili e reperibili anche in Italia, essendo indifferente la lingua usata per le comunicazioni, non incidendo tale circostanza sul criterio di collegamento rappresentato dal luogo di diffusione, piuttosto che da quello di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva.

Parimenti destituito di fondamento il secondo motivo di ricorso per essere la asserita proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di cui alla clausola prevista dall’art. 25 del più volte citato Regolamento (UE), relativa ad un rapporto contrattuale unitario che nella diversa prospettiva di petitum sostanziale proprio delle cause risarcitorie di natura extracontrattuale ne rappresenta, come nel caso di specie, solo una circostanza fattuale.

Lo stesso dicasi per il terzo ed ultimo motivo atteso che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione, come nel caso di specie, e ferma la riconducibilità della domanda di risarcimento del danno ad un titolo extracontrattuale, non può essere a fortiori invocata nella controversia instaurata dopo siffatta modifica delle parti originarie, cosicché quella che non riveste più il ruolo di parte contraente è da ritenersi legittimamente libera dall'impegno contrattuale in precedenza assunto. 

4. Conclusioni

Con la decisione oggetto del presente contributo, le Sezioni Unite, come visto, hanno dato continuità al consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di giurisdizione, offrendo al contempo ulteriori ed importanti argomentazioni in ordine alla connotazione ed alla natura propria delle azioni di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazione di dichiarazioni e notizie via internet asseritamente lesive del diritto all’immagine e alla reputazione commerciale della parte che ne invochi tutela.


Note e riferimenti bibliografici

1. Regolamento UE n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUUE, L. 351 del 20.12. 2012, come modificato dal regolamento UE n. 542/2014, del 15/05/2014, recante modifica del Regolamento UE n. 1215/2012, per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in GUUE, L. 163 del 29/05/2014, nonchè dal Regolamento delegato UE 2015/281, del 26/11/2014, che sostituisce gli allegati I e II del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUUE, L. 54 del 25/02/2015.

2. Per tale consolidato orientamento, cfr., ex plurimis, CGUE C-12/15; C- 451/2018; C-242/19.

3. Cass., Sez. un. civ., ordinanza n. 3125/2021.