Pubbl. Gio, 20 Gen 2022
Split Payment: aggiornato l’elenco dei soggetti interessati per il 2022
Modifica paginaEditoriale a cura di Fabrizio Gritta
Come noto, ogni anno sul sito Internet del Dipartimento Finanze vengono pubblicati gli elenchi dei soggetti interessati all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter (comma 1-bis) del D.P.R. 633/72. Per il 2022 gli elenchi sono stati aggiornati e messi a disposizione sul sito dove è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti nell’archivio.
Nel corso del tempo il legislatore ha cercato di razionalizzare la riscossione dell'Iva negli scambi tra imprese e Pubblica Amministrazione, da un lato per migliorare le misure di contrasto all’evasione e, dall’altro, per semplificare la gestione degli operatori che pongono in essere operazioni nei confronti dell’apparato pubblico, tentando di scongiurare fenomeni di distorsione del sistema del prelievo fiscale. Gli interventi che si sono susseguiti, si sono concentrati sui criteri dei regimi Iva del cedente/prestatore, l’ultimo di grande rilevanza dei quali istituito con la Legge 190 del 23 dicembre 2014, che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
A partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi del citato articolo, i soggetti economici fatturano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) mediante il quale l’imposta sul valore aggiunto viene versata dalla P.A. al posto del cedente/prestatore che, alla luce di ciò, non dovrà più computarla nella liquidazione periodica. Di fatto, tale istituto ha sostituito il precedente regime, quello dell’Iva in sospensione, che prevedeva il versamento dell’imposta all’Erario, da parte del cedente/prestatore, nel momento in cui il fornitore incassava il credito e non in quello dell’effettuazione dell’operazione, come avviene nello schema ordinario per la determinazione dell’imposta.
In tal modo, ai fini dell’obbligazione tributaria, non rilevava la data in cui era stata emessa la fattura ma la circostanza temporale in cui si verificava la riscossione del credito. In realtà, come vedremo, questi due regimi convivono tutt’ora: la scissione dei pagamenti è in capo alle imprese, mentre gli esercenti di arti e professioni esercitano la rivalsa dell’Iva usufruendo della sospensione dell’imposta.
Riferendoci allo split payment, a norma dell’articolo 17-ter, per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e degli altri enti e società, definite dal comma 1-bis, per le quali i cessionari o committenti, pur non essendo debitori dell’Iva, versano l’imposta all’Erario.
Si tratta, a ben vedere, di un meccanismo di rivalsa-detrazione con il quale, da un lato, si tende a garantire l’Erario dal rischio di inadempimento, e dall’atro il fornitore stesso dalla difficoltà di versare l’imposta dovuta alla scadenza che, in alcuni casi, dipendeva dai ritardi nei pagamenti da parte della P.A. Il fornitore, dunque, resta responsabile della corretta applicazione dell’Iva, a prescindere dalle indicazioni fornite dal committente pubblico, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 604/E/2020, e la P.A. si rivela come “sostituto” del versamento dell’imposta, che la trattiene decurtandola dal pagamento che effettuerà all’impresa.
Per tutto ciò, la fattura emessa dal fornitore dovrà essere predisposta seguendo i seguenti criteri:
- esercitando la rivalsa dell’Iva;
- riportando la dicitura “Operazione assoggettata a split payment con Iva non incassata dal cedente ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972”;
- considerando il totale del documento al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Da un punto di vista contabile, la scissione dei pagamenti si configura come una variazione finanziaria negativa, dovuta all’Iva a debito esposta in fattura, e una contestuale variazione finanziaria positiva, in virtù della diminuzione del debito dell’imposta che, di fatto, passa alla P.A.
Definito il meccanismo dello split payment, nel proseguo dell’articolo esamineremo:
- il presupposto oggettivo, andando ad analizzare le operazioni soggette a scissione dei pagamenti;
- il presupposto soggettivo, definendo quali sono i soggetti interessati all’applicazione del meccanismo in parola, fornendo l’elenco aggiornato per il 2022 degli enti e società, di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter.
L’articolo 17-ter, in vigore dal 14/07/2018 così come modificato dal D.L. del 12/07/2018 n. 87 Articolo 12, interessa tutte le operazioni di cessione dei beni e prestazione di servizi soggette ad iva, ad eccezione:
- operazioni in applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) che prevale sullo split payment. Si tratta, a ben vedere, di operazioni per le quali l’Iva è esercitata dal cessionario o prestatore e da questi corrisposta all’Erario;
- operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, per le quali l’imposta non è espressa in fattura;
- operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale. Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda, infatti, soltanto le operazioni documentate mediante l’emissione di fattura, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Iva;
- operazioni in regime speciale Iva per le quali la liquidazione dell’Iva viene calcolata in maniera differente rispetto alla canonica formula in base alla quale l’imposta dovuta è pari alla differenza tra Iva sulle vendite del periodo a cui si riferisce la liquidazione e Iva detraibile sugli acquisti registrata negli appositi registri;
- compensi dei professionisti che emettono fattura con ritenuta d’acconto e che continuano ad esercitare la rivalsa Iva per le prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione.
Quest’ultima fattispecie è stata aggiunta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. Decreto Dignità), prevedendo che la fattura emessa da un andrà predisposta applicando il regime dell’Iva in sospensione. Il fine che ha animato il legislatore nell'emanazione della legge è quello di evitare un eccesso di onerosità, per gli esercenti arti e professioni, i cui compensi sono assoggettati, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 600/1973, a ritenute a titolo di acconto.
Dunque, ad esempio, un avvocato dovrà emettere la parcella, alle amministrazioni pubbliche o ai soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del Decreto Iva, applicando il regime della sospensione dell’imposta, potendo, di conseguenza, liquidare il tributo nel momento dell’incasso del credito.
Passando alla disamina dei soggetti interessati all’applicazione della scissione dei pagamenti, è opportuno distinguere le amministrazioni pubbliche dagli enti e società private, così come schematizzate dall’articolo 17-ter, come segue:
- comma 1: Amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1 (comma 2) della legge n. 196/2009;
- comma 1-bis: altri enti e società.
Per il primo gruppo, si fa riferimento agli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’ISTAT in data 24 luglio 2010, nonché, a decorrere dall'anno 2012, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal già menzionato Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011.
Focalizzandoci sul comma 1-bis dell’articolo 17-ter, come noto, ogni anno, sul sito Internet del Dipartimento Finanze, vengono pubblicati gli elenchi dei soggetti interessati all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Gli elenchi non includono, per ragionevolezza, le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, perché, in ogni caso, tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Per l’anno 2022, è possibile consultare l’archivio accedendo all’indirizzo https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022 che, come per lo scorso anno, risultano suddivisi nelle seguenti sei categorie:
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.