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Pubbl. Lun, 13 Dic 2021

Le modifiche attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ai reati che compongono la galassia del riciclaggio

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Editoriale a cura di Andrea De Lia



Di recente il legislatore ha attuato numerose notifiche al sistema dei reati di riciclaggio. Nel redazionale si evidenziano le novità.


ENG Recently, the legislator has implemented numerous notifications to the money laundering offense system. The news is highlighted in the editorial

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, pubblicato in Gazzetta il 30 novembre 2021, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio, facendo seguito alla procedura d’infrazione attivata a seguito del mancato recepimento da parte dell’Italia entro il 3 dicembre 2020.

Per l’effetto, sono state modificate tutte le disposizioni incriminatrici che compongono la “galassia” dei reati di riciclaggio (inteso in senso lato).

Ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, con la riforma, sono stati unitariamente estesi a reati presupposto di natura contravvenzionale (superati certi limiti edittali) e ai delitti colposi; si registra, altresì, l’omogeneizzazione sotto il profilo dell’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio di attività professionale.

Il legislatore, inoltre, ha rimodellato l’ipotesi attenuata di ricettazione, mentre ulteriori interventi riguardano la giurisdizione (art. 9) e la confisca “allargata” (art. 240-bis c.p.).

Qui di seguito si fornisce il testo degli articoli del codice penale oggetto di riforma:

 

Art. 9 - Delitto comune del cittadino all’estero

1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

2. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

4.  Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis articoli 320, 321, 346-bis648 e 648-ter.1. (1) 

[1] Le parole «, 648 e 648-ter.1» sono state aggiunte dopo la parola «346-bis», dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. 

Art. 240-bis - Confisca in casi particolari 

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316,316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma (1), 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

2. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

[1] Le parole: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma» sono state sostituite alle parole: «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (1)

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (1)

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. (2) 

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. 

[1] Comma aggiunto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. 

[2] Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Il testo precedente era il seguente: «La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità».

[3] La parola «reato» è stata sostituita alla parola «delitto» dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (1), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2.  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (2)

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell’articolo 648.

[1] Le parole  «non colposo» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. 

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. 

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (1)

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto (2) comma dell'articolo 648.

5. Si applica l’ultimo comma dell'articolo 648.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

[2] La parola «quarto» è stata sostituita alla parola «secondo» dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (1), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (2)

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (3)

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1. (4)

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l’ultimo comma dell'articolo 648.

[1] Le parole «non colposo» sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

[3] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Il testo del comma era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

[4] Le parole «416-bis.1» sono sostituite alle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni», dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.


Note e riferimenti bibliografici